Sentenza 27 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/07/2021, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2021
N. 00978/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00150/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, numero di registro generale 150 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Scagliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, con il quale viene negata all'interessato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta durante il servizio prestato e di ogni altro atto presupposto, ivi compresi i pareri del -OMISSIS-di -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto successivo o comunque connesso;
e per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la predetta causa di servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 8 giugno 2021 – tenuta in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza dall’attività di servizio della sindrome ansioso depressiva, diagnosticata dalla competente commissione medica ospedaliera (definita come " stato ansioso di media entità con forte somatizzazione viscerale "), ritenendola connessa allo stress originato dall’ambiente lavorativo e dall’eccessivo carico di lavoro.
2. Con il decreto -OMISSIS-, oggetto della presente impugnativa, l’Amministrazione respingeva l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di entrambe le infermità, sulla base del conforme parere negativo espresso dal -OMISSIS-di-OMISSIS-(parere anch’esso gravato in questa sede). Quest’ultimo riteneva che l’infermità, collegata ad una preesistente patologia, costituisse, nel caso del ricorrente, un “ forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta ”. Osservava ancora il -OMISSIS- che “ non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al rapporto di servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
3. L’interessato contesta, nel ricorso, il giudizio espresso dal -OMISSIS-, ritenendolo errato ed insiste per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle proprie infermità, ritenendola collegata alla natura nonché alla particolare gravosità dei servizi (1° motivo); contesta il difetto di istruttoria, poiché non si sarebbe tenuto conto dei precedenti di servizio (2° motivo); chiede infine l’ammissione, in via istruttoria, di una consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare il nesso eziologico tra le patologie sofferte e la propria attività lavorativa.
4. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente reitera i motivi di impugnativa in relazione all’ulteriore documentazione, afferente al procedimento, acquisita nel corso del giudizio.
5. Si è costituita la difesa erariale, che ha chiesto l’estromissione del-OMISSIS-, contestandone la legittimazione passiva, e controdedotto nel merito.
6. Chiamata all’udienza straordinaria dell’8 giugno 2021, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, osserva il Collegio che non v’è luogo a provvedere all’estromissione del -OMISSIS-di-OMISSIS-non essendo stato quest’ultimo destinatario della not-OMISSIS-zione dell’atto introduttivo del giudizio, e non essendone perciò divenuto parte.
8. Nel merito il ricorso è infondato.
8.1 Vanno esaminate congiuntamente, consideratane la connessione, la prima e la seconda censura introdotte nel ricorso, nonché i motivi aggiunti, con i quali, pur sotto diverse angolazioni, il ricorrente contesta il giudizio espresso dal -OMISSIS--OMISSIS-, ritenendolo errato ed insistendo per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità.
In merito, va però rilevato che, per consolidata giurisprudenza:
- da un lato, “ la variegata e qual-OMISSIS-tissima estrazione tecnico-professionale dei componenti del -OMISSIS--OMISSIS- e l’istruttoria particolarmente completa da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta ” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del 2018);
- dall’altro lato “ il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di ver-OMISSIS- delle cause di servizio ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2093 del 2012; cfr., inoltre, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 773 del 2018).
Alla luce di tali insegnamenti giurisprudenziali, si deve considerare che il perimetro assegnato alla cognizione del giudice deve essere rigorosamente circoscritto ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ovvero di incongruità manifesta, risultando altrimenti precluso l’accesso a valutazioni propriamente di carattere tecnico, non suscettibili, se non entro i suddetti limiti, di censura e di sindacato.
Osserva ancora la giurisprudenza che la “ strutturale ampiezza delle valutazioni del -OMISSIS-, alle cui conclusioni deve conformarsi il successivo decreto dell’Amministrazione (art. 14 d.p.r. n. 461 del 2001), si riflette nelle attribuzioni del Giudice Amministrativo, il cui sindacato è limitato al riscontro di “evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 3878; Sez. IV, 11 settembre 2017, n. 4266); trattasi, dunque, di un sindacato estrinseco, ossia volto a ver-OMISSIS-re ab externo, oltre all’eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale (cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa), senza poter impingere nel merito delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata ” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4619 del 2017).
8.2 Così delineati i ristretti confini del sindacato giurisdizionale, si deve sottolineare come, all’interno dell’operato dell’Amministrazione, non emergano profili di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o di inattendibilità tecnico-scient-OMISSIS-, tali da consentire al giudice, pur entro i limiti sopra indicati, di conoscere e censurare le valutazioni del -OMISSIS--OMISSIS-, in quanto tali intrinsecamente connotate dall’esercizio di discrezionalità tecnica.
Pertanto, in assenza della benché minima prova contraria, va sottolineato come tale organo abbia preso in considerazione tutti i servizi prestati dal ricorrente e, come può desumersi dalla motivazione del parere, puntualmente soppesato il loro apporto eziologico sull’insorgere della patologia denunciata.
Deve essere inoltre soggiunto che le opposte tesi, allegate dal ricorrente nelle proprie difese, costituiscono, a ben vedere, mere affermazioni di principio, non idonee a scalfire la congruità e la intrinseca logicità del giudizio avversato. L’istante, a ben vedere, si limita a contestarne la condivisibilità, esponendo, dunque, una critica di puro merito, intesa esclusivamente a contraddire la valutazione tecnica operata dal -OMISSIS--OMISSIS-, senza tuttavia van-OMISSIS-rne i presupposti e il rigoroso metodo di giudizio, specie in mancanza di qualsiasi seria allegazione probatoria.
Infine, va per completezza rilevato che nessuna concreta dimostrazione è stata offerta, al fine di comprovare efficacemente la condizione di particolare gravosità del servizio prestato dal ricorrente (trasferimenti protratti, situazioni ambientali, turni stressanti, alterazione dei ritmi fisiologici, ecc.), la cui descrizione non appare incompatibile con le normali condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa da parte del militare, specie in riferimento al grado rivestito e alle responsabilità che da tale grado discendono.
9. Da ultimo, va disattesa la richiesta di disporre consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., sostanzialmente preordinata ad accertare la sussistenza e la consistenza dell’infermità nonché la sua dipendenza da causa di servizio.
In merito va osservato che essa “ può essere disposta solo al fine di ver-OMISSIS-re l`attendibilità tecnico-scient-OMISSIS- delle valutazioni espresse dal suddetto Collegio [leggasi : il -OMISSIS--OMISSIS- ] , ma non per sostituire il giudizio a questo riservato (vedi, tra tante, Cons. St., Sez. IV, n. 31/2013) ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I- bis , n. 5298 del 2018).
Ne consegue che tale istanza istruttoria va respinta proprio perché finalizzata a sovvertire, sostituendolo, il giudizio del -OMISSIS--OMISSIS-.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, mentre le spese devono essere compensate sussistendone giusti motivi, anche in considerazione della particolare natura della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad ident-OMISSIS-re il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Marina Perrelli, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Marina Perrelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.