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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3663 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
14022/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Walter Gulotta.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento, della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92 nonché per ottenere il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) quale invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del
D.P.R 495/92, sin dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, i consulenti tecnici d'ufficio, nominati in fase di A.T.P. e in fase di opposizione, sulla base degli accertamenti espletati, hanno ritenuto la ricorrente in grado di deambulare autonomamente e capace di provvedere alle “minime funzioni della vita quotidiana” (cfr. relazioni di consulenza in atti), concludendo pertanto per l'insussistenza del requisito necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Sicché, la domanda afferente all'indennità di accompagnamento va respinta.
Deve, invece, accogliersi la domanda avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché per ottenere il
Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) quale invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del D.P.R 495/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Difatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di A.T.P., Dott. Per_1
sulla base degli accertamenti espletati, ha affermato che la ricorrente “è da
[...]
considerare portatore di Handicap , con il carattere di gravità (art.3 comma 3 ) con diritto al
Contrassegno Unico Disabili Europeo CUDE” (cfr. ctu A.T.P. r.g.n. 2045/2024).
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché per ottenere il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) quale invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del D.P.R 495/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà ponendo la restante metà, liquidata come in dispositivo, a carico dell' CP_1
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché per ottenere il Contrassegno Unico Disabili Europeo
(CUDE) quale invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del D.P.R 495/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1
restante metà che liquida in € 1.750,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv. Antonio Walter Gulotta, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino
Sezione Lavoro N°
________________ ____ REPUBBLICA ITALIANA
Reg. Sent. Lav.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in
N° __________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. Reg. Gen. Lav.
14022/2024 R.G.L. promossa F.A. ________________ Addì _____________ D A _
Rilasciata
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio spedizione in Parte_1 forma esecutiva all'Avv. Walter Gulotta.
- ricorrente -
______________ ________
C O N T R O
Controparte_1
[...
, in persona del suo legale rappresentante ______________
[...] _____
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere
telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2/10/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti CP_1
sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento, della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/92 nonché per ottenere il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) quale invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del
D.P.R 495/92, sin dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Ed invero, con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, i consulenti tecnici d'ufficio, nominati in fase di A.T.P. e in fase di opposizione, sulla base degli accertamenti espletati, hanno ritenuto la ricorrente in grado di deambulare autonomamente e capace di provvedere alle “minime funzioni della vita quotidiana” (cfr. relazioni di consulenza in atti), concludendo pertanto per l'insussistenza del requisito necessario per ottenere l'invocata prestazione.
Sicché, la domanda afferente all'indennità di accompagnamento va respinta.
Deve, invece, accogliersi la domanda avente ad oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché per ottenere il
Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) quale invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del D.P.R 495/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Difatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di A.T.P., Dott. Per_1
sulla base degli accertamenti espletati, ha affermato che la ricorrente “è da
[...]
considerare portatore di Handicap , con il carattere di gravità (art.3 comma 3 ) con diritto al
Contrassegno Unico Disabili Europeo CUDE” (cfr. ctu A.T.P. r.g.n. 2045/2024).
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti tecnici vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché per ottenere il Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE) quale invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del D.P.R 495/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà ponendo la restante metà, liquidata come in dispositivo, a carico dell' CP_1
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, nonché per ottenere il Contrassegno Unico Disabili Europeo
(CUDE) quale invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 del D.P.R 495/92, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della CP_1
restante metà che liquida in € 1.750,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avv. Antonio Walter Gulotta, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 16/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino