TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3414/2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, in qualità di amministratore di sostegno del figlio C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], C.F. , assistita e C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. dell'Avv. Giovanbattista Vulcano, presso il cui studio in
Corigliano Rossano, Area Urbana Rossano, alla Via Cristoforo Colombo n° 27 – elegge domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gilda Avena ed Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.08.2024 la ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno del figlio conveniva in giudizio l CP_1 Controparte_2
per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione e/o
[...] revoca dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile in favore del del conseguente indebito e per sentir condannare l' al CP_1 CP_3
pagamento dei ratei non corrisposti dalla data della revoca delle prestazioni.
In particolare, evidenziava che in data 4.9.2023 il riceveva comunicazione dell' CP_1 CP_3 che richiedeva la restituzione dell'importo complessivo di euro 21.156,34, somma che sarebbe stata indebitamente erogata al beneficiario sulla pensione cat. INVCIV n. 07016439 per il periodo dal 01.09.2021 al 30.09.2023 perché assente alla visita di revisione del 6 agosto
2021.
Con comunicazione riportate stessa data anche la ricorrente, amministratrice di sostegno del
, riceveva comunicazione dall' con la quale le veniva comunicata la CP_1 CP_3 riliquidazione del trattamento pensionistico e l'indebito generatosi, pari ad euro 21.156,34, pari alla somma delle prestazioni assistenziali di invalidità civile e accompagnamento percepite dal sig. dal 01.09.2021 al 30.09.23. CP_1
Nonostante l'esperimento dei rimedi amministrativi, parte ricorrente riceveva ulteriore comunicazione con la quale veniva evidenziato che l' avrebbe proceduto al recupero CP_3
delle prestazioni indebite mediante trattenuta sulla prestazione in godimento come cieco civile.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità delle richieste dell' . Evidenziava, in CP_3
particolare, che solo in data 7 agosto 2021 riceveva comunicazione di invito a visita di revisione per il giorno 6 agosto 2021 e che, in seguito a detto invito, provvedeva a richiedere ulteriore data per poter effettuare la visita.
Nonostante ciò, con comunicazione inviata dall' , veniva comunicata la sospensione CP_3 dell'erogazione della prestazione in attesa di giustificazioni.
Fornite le predette giustificazioni mediante invio della documentazione sanitaria, solo nel mese di ottobre 2023 venivano ricevute le comunicazioni di indebito che hanno generato il presente procedimento.
Sosteneva, oltre alla illegittimità del procedimento per come eseguito dall' , stante CP_3
l'assenza a visita determinata dalla ricezione tardiva dell'invito e la mancata fissazione della nuova visita, che in goni caso non era tenuto a presentarsi a visita di CP_1 revisione, essendo affetto da patologia irreversibile, tale da escludere l'obbligo di presentarsi alla visita di revisione.
Deduceva, in proposito, che era affetto da leucomalacia periventricolare, CP_1
consistente in una lesione encefalica grave determinante lo sviluppo di paralisi cerebrali, epilessia, ritardo dello sviluppo, ritardo mentale e disturbi della vista.
Alla luce di tale malattia, non aveva l'obbligo di presentarsi alla visita di revisione, giacchè tale revisione non era da ritenersi necessaria per la conferma delle prestazioni assistenziali riconosciute. Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni le domande della CP_3
ricorrente.
In particolare, eccepiva la decadenza dall'azione giudiziaria e l'inammissibilità della domanda.
Nel merito sosteneva la legittimità del procedimento di revoca dei benefici connesso all'assenza dalla visita di revisione prevista.
La causa, essendo di natura documentale, veniva decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, non essendo decorso il termine previsto, stante la proposizione del ricorso amministrativo e, soprattutto, stante l'illegittimità (per quel che si dirà in prosieguo) del procedimento di notifica eseguito dall' . CP_3
Inoltre, va respinta l'eccezione dell' relativa al mancato esperimento del procedimento CP_3
di ATP, poichè è in contestazione proprio la legittimità del procedimento di revoca dei benefici basati sulla assenza a visita e non la verifica dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici assistenziali goduti.
Nel merito, anzitutto va rilevato che l non ha fornito prova della rituale convocazione a CP_3 visita di revisione. In atti, infatti, manca sia la presunta convocazione a visita che la prova della sua notifica.
Parte ricorrente ha prodotto la raccomandata con la quale veniva convocata a visita per il giorno 6 agosto 2021, che risulta ricevuta solo il successivo 7 agosto 2021.
Osserva il giudicante che, quindi, non vi è prova della regolare convocazione della parte ricorrente alla visita di revisione, con la conseguenza che la revoca della prestazione e la sua sospensione retroattiva sono, con tutta evidenza, illegittime.
Si tenga presenta che, come documentato dalla parte ricorrente, dopo aver ricevuto le comunicazioni di sospensione della prestazione e successivamente di revoca, veniva trasmessa tutta la documentazione utile e richiesto anche nuovo appuntamento per la visita. Ma alcun riscontro è stato fornito dall' , che ha revocato la prestazione senza considerare CP_3
né la documentazione presentata (che certifica la patologia grave di cui è affetto il CP_1
né la richiesta di fissazione di nuova visita medica.
[...]
Appare allora evidente che il procedimento seguito dall' appare del tutto illegittimo, con CP_3 conseguente necessità di disporre la condanna dell'istituto al pagamento delle prestazioni non erogate o di quelle somme illegittimamente trattenute.
Non vi è necessità di entrare nel merito della classificazione della patologia di cui il ricorrente
è portatore, atteso che l'illegittimità del procedimento di revoca rende superflua detta valutazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va accolto, con condanna dell' alla CP_3
refusione delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la illegittimità del provvedimento adottato dall'
[...]
e/o revoca dell'erogazione dell'indennità di Controparte_4
accompagnamento e della pensione di inabilità civile in favore di CP_1
impugnato;
- Dichiara non dovuto l'indebito contestato alla parte ricorrente per la causale di cui al ricorso;
- Condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei non corrisposti CP_3
a seguito della revoca e della sospensione, nonché alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti a titolo di indebito relativo ai ratei corrisposti dopo l'efficacia della sospensione retroattiva, che dichiara conseguentemente insussistente, oltre interessi di legge;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione.
Castrovillari, 27-05-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3414/2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, in qualità di amministratore di sostegno del figlio C.F._1 CP_1
nato a [...] il [...], C.F. , assistita e C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. dell'Avv. Giovanbattista Vulcano, presso il cui studio in
Corigliano Rossano, Area Urbana Rossano, alla Via Cristoforo Colombo n° 27 – elegge domicilio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_2 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gilda Avena ed Umberto Ferrato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.08.2024 la ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno del figlio conveniva in giudizio l CP_1 Controparte_2
per sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione e/o
[...] revoca dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile in favore del del conseguente indebito e per sentir condannare l' al CP_1 CP_3
pagamento dei ratei non corrisposti dalla data della revoca delle prestazioni.
In particolare, evidenziava che in data 4.9.2023 il riceveva comunicazione dell' CP_1 CP_3 che richiedeva la restituzione dell'importo complessivo di euro 21.156,34, somma che sarebbe stata indebitamente erogata al beneficiario sulla pensione cat. INVCIV n. 07016439 per il periodo dal 01.09.2021 al 30.09.2023 perché assente alla visita di revisione del 6 agosto
2021.
Con comunicazione riportate stessa data anche la ricorrente, amministratrice di sostegno del
, riceveva comunicazione dall' con la quale le veniva comunicata la CP_1 CP_3 riliquidazione del trattamento pensionistico e l'indebito generatosi, pari ad euro 21.156,34, pari alla somma delle prestazioni assistenziali di invalidità civile e accompagnamento percepite dal sig. dal 01.09.2021 al 30.09.23. CP_1
Nonostante l'esperimento dei rimedi amministrativi, parte ricorrente riceveva ulteriore comunicazione con la quale veniva evidenziato che l' avrebbe proceduto al recupero CP_3
delle prestazioni indebite mediante trattenuta sulla prestazione in godimento come cieco civile.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità delle richieste dell' . Evidenziava, in CP_3
particolare, che solo in data 7 agosto 2021 riceveva comunicazione di invito a visita di revisione per il giorno 6 agosto 2021 e che, in seguito a detto invito, provvedeva a richiedere ulteriore data per poter effettuare la visita.
Nonostante ciò, con comunicazione inviata dall' , veniva comunicata la sospensione CP_3 dell'erogazione della prestazione in attesa di giustificazioni.
Fornite le predette giustificazioni mediante invio della documentazione sanitaria, solo nel mese di ottobre 2023 venivano ricevute le comunicazioni di indebito che hanno generato il presente procedimento.
Sosteneva, oltre alla illegittimità del procedimento per come eseguito dall' , stante CP_3
l'assenza a visita determinata dalla ricezione tardiva dell'invito e la mancata fissazione della nuova visita, che in goni caso non era tenuto a presentarsi a visita di CP_1 revisione, essendo affetto da patologia irreversibile, tale da escludere l'obbligo di presentarsi alla visita di revisione.
Deduceva, in proposito, che era affetto da leucomalacia periventricolare, CP_1
consistente in una lesione encefalica grave determinante lo sviluppo di paralisi cerebrali, epilessia, ritardo dello sviluppo, ritardo mentale e disturbi della vista.
Alla luce di tale malattia, non aveva l'obbligo di presentarsi alla visita di revisione, giacchè tale revisione non era da ritenersi necessaria per la conferma delle prestazioni assistenziali riconosciute. Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni le domande della CP_3
ricorrente.
In particolare, eccepiva la decadenza dall'azione giudiziaria e l'inammissibilità della domanda.
Nel merito sosteneva la legittimità del procedimento di revoca dei benefici connesso all'assenza dalla visita di revisione prevista.
La causa, essendo di natura documentale, veniva decisa all'odierna udienza.
***
Il ricorso è fondato, e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, non essendo decorso il termine previsto, stante la proposizione del ricorso amministrativo e, soprattutto, stante l'illegittimità (per quel che si dirà in prosieguo) del procedimento di notifica eseguito dall' . CP_3
Inoltre, va respinta l'eccezione dell' relativa al mancato esperimento del procedimento CP_3
di ATP, poichè è in contestazione proprio la legittimità del procedimento di revoca dei benefici basati sulla assenza a visita e non la verifica dei requisiti sanitari per la concessione dei benefici assistenziali goduti.
Nel merito, anzitutto va rilevato che l non ha fornito prova della rituale convocazione a CP_3 visita di revisione. In atti, infatti, manca sia la presunta convocazione a visita che la prova della sua notifica.
Parte ricorrente ha prodotto la raccomandata con la quale veniva convocata a visita per il giorno 6 agosto 2021, che risulta ricevuta solo il successivo 7 agosto 2021.
Osserva il giudicante che, quindi, non vi è prova della regolare convocazione della parte ricorrente alla visita di revisione, con la conseguenza che la revoca della prestazione e la sua sospensione retroattiva sono, con tutta evidenza, illegittime.
Si tenga presenta che, come documentato dalla parte ricorrente, dopo aver ricevuto le comunicazioni di sospensione della prestazione e successivamente di revoca, veniva trasmessa tutta la documentazione utile e richiesto anche nuovo appuntamento per la visita. Ma alcun riscontro è stato fornito dall' , che ha revocato la prestazione senza considerare CP_3
né la documentazione presentata (che certifica la patologia grave di cui è affetto il CP_1
né la richiesta di fissazione di nuova visita medica.
[...]
Appare allora evidente che il procedimento seguito dall' appare del tutto illegittimo, con CP_3 conseguente necessità di disporre la condanna dell'istituto al pagamento delle prestazioni non erogate o di quelle somme illegittimamente trattenute.
Non vi è necessità di entrare nel merito della classificazione della patologia di cui il ricorrente
è portatore, atteso che l'illegittimità del procedimento di revoca rende superflua detta valutazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso va accolto, con condanna dell' alla CP_3
refusione delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la illegittimità del provvedimento adottato dall'
[...]
e/o revoca dell'erogazione dell'indennità di Controparte_4
accompagnamento e della pensione di inabilità civile in favore di CP_1
impugnato;
- Dichiara non dovuto l'indebito contestato alla parte ricorrente per la causale di cui al ricorso;
- Condanna l al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei non corrisposti CP_3
a seguito della revoca e della sospensione, nonché alla restituzione degli importi eventualmente trattenuti a titolo di indebito relativo ai ratei corrisposti dopo l'efficacia della sospensione retroattiva, che dichiara conseguentemente insussistente, oltre interessi di legge;
- Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione.
Castrovillari, 27-05-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone