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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario, Dott.ssa Maria Giovanna Cataudo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2052 del RGAC dell'anno 2010 vertente tra
(c.f.: ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in LA (CZ), alla via C.so Pepe, n. 14, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Marianna Pregoni, che le rappresenta e difende in giudizio in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;
-attrice- contro
(c.f.: ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in RI (CZ), alla via C.so Garibaldi, n. 134, presso lo studio dell'avv.
Eugenio Tedesco, che lo rappresenta e difende in giudizio, in virtù di mandato a margine della comparsa di risposta;
- convenuta-
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato le sig.re e Parte_1 Parte_2 evocavano in giudizio il sig. , affinchè lo stesso fosse condannato al Parte_3 risarcimento dei danni tutti dalle stesse subiti, quantificati nella somma di Euro 6.000,00, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia, a seguito degli interventi di ristrutturazione effettuati dal convenuto sul tetto di copertura e sul pluviale;
chiedevano, altresì, che il fosse Parte_3 condannato ad eliminare il nuovo scarico di acque luride realizzato dal medesimo convenuto perché illegittimo nonché la eccessiva rumorosità dei condizionatori e l'eccessivo flusso d'aria che mandano all'esterno.
A fondamento delle proprie richieste le attrici rappresentavano che il sig. , dopo Parte_4
l'acquisto dell'appartamento soprastante a quello di loro proprietà, aveva eseguito lavori sia di trasformazione che di ristrutturazione dello stesso. In particolare, lamentavano che il sig. Parte_4 aveva manomesso il tetto del fabbricato rompendo, per realizzare finestre-lucernaio, sia il solaio che le lastre di copertura, e che, a seguito di detti interventi, le acque piovane avevano iniziato a penetrare nell'appartamento del e, da qui, in quello sottostante di loro proprietà ed in quello adiacente Parte_4 di cui sono comproprietarie con altri, cagionando notevoli danni.
Inoltre, lamentavano la realizzazione da parte del sig. di “un nuovo scarico delle acque Parte_4 luride con la messa in opera di grossi tutti di cemento ancorati al muro esterno, appena sopra la finestra dell'appartamento sottostante. Detti tubi occupano area di proprietà esclusiva delle causano infiltrazioni di acqua e umidità nel loro adiacente locale, violano le distanze di Parte_1 legge e recano pregiudizio all'estetica del fabbricato”.
Infine, lamentavano, ancora, che i condizionatori installati dal producevano un intollerabile Parte_3 rumore e che il flusso d'aria proveniente dai loro sbocchi esterni limitava sensibilmente, soprattutto d'estate, il diritto dominicale nelle zone ad esso circostanti da parte delle attrici, chiedendo pertanto che venisse imposto al convenuto di sostituirle o, quantomeno, che effettuasse un intervento di manutenzione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via Parte_3 riconvenzionale, previo accertamento della natura comune del tetto del fabbricato nel quale si trova l'appartamento delle attrici, la condanna delle stesse al pagamento della somma di euro 3.900,00 pari alla metà delle spese sostenute per la bonifica e l'impermeabilizzazione del suddetto tetto.
A fondamento delle proprie ragioni eccepiva la natura del tetto e, pertanto, asseriva che CP_2 tutti i lavori di manutenzione dallo stesso effettuati dovessero essere sostenuti in parti uguali dagli odierni contendenti.
Sosteneva che il tetto era stato incapsulato nel 2007, in quanto oggetto di bonifica dall'amianto, e, che per ragioni di vetustà, nel 2009, era stata effettuata l'impermeabilizzazione dello stesso. Rappresentava, quindi, che l'acqua penetrata nel proprio appartamento e da questo in quello sottostante delle fosse dovuta al fatto che le tegole, poste in opera da più di quaranta anni Parte_1 prima, non avevano ricevuto nessuna manutenzione negli anni e non era dovuta, quindi, ai lavori al lucernario praticato sul tetto, essendo quest'ultimo a perfetta tenuta stagna.
Quanto allo scarico di acque luride sosteneva che era stato realizzato a norma di legge e che la condotta idrica, sostituita poiché fatiscente, in quanto posta a circa tre metri dall'abitazione delle non potesse essere considerata causa delle infiltrazioni lesive della loro proprietà. Parte_1
Infine, per quanto riguarda i climatizzatori, sottolineava che erano privi di gruppo esterno, marchiati
CEE e con caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore tali da non essere inquinanti.
La causa, istruita con prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii, veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. La domanda attorea è fondata nei limiti di cui appresso.
Nessun dubbio sussiste, in ragione dell'espletata attività istruttoria, in ordine alla effettiva verificazione dei fatti così come dedotti dalle attrici in citazione.
Dai fatti di causa è, infatti, emerso che, effettivamente, i lavori di ristrutturazione posti in essere dal che hanno interessato il tetto che funge da copertura all'immobile sito in Copanello Via Parte_5
Nazionale n. 35, hanno arrecato danni all'appartamento delle attrici.
L'istruttoria processuale espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare in modo lapalissiano che la causa delle infiltrazioni di acque meteoriche e dell'umido nell'immobile di proprietà delle attrici siano da imputare ai lavori eseguiti dal convenuto sull'immobile di sua proprietà.
La prova del danno si ritiene raggiunta atteso che nessuno dei testi ha reso dichiarazioni incompatibili e/o anche solo diverse rispetto a quanto emerso in sede di consulenza tecnica.
E' stato, altresì, provato il nesso di causalità tra i danni lamentati dalle attrici e le attività edilizie
(frazionamento dell'appartamento e nuovo lucernaio realizzato sul tetto) non eseguite a perfetta regola d'arte.
La doglianza attorea ha trovato riscontro istruttorio negli accertamenti eseguiti dal c.t.u., il quale ha, in particolare, precisato che “Le lastre di copertura in eternit, risalgono all'epoca della sopraelevazione (1972) e quindi degradate per vetustà. Nella fase di realizzazione del nuovo lucernaio di mt.
1.03 x 0.42, l'apertura non è stata ben protetta e sigillata, inoltre, la copertura è stata calpestata durante l'esecuzione dei lavori con conseguente ulteriore peggioramento delle condizioni del tetto e delle infiltrazioni. Inoltre i lucernai esistenti, in particolare quello lato monte, appaiono molto degradati” Va osservato, incidentalmente, che non vi è ragione di dubitare dell'analisi e delle valutazioni tecniche del CTU e quindi di discostarsene, avendo questi svolto un lavoro puntuale, procedendo al sopralluogo nel contraddittorio fra le parti, all'illustrazione e rappresentazione dei luoghi, alla descrizione dei fenomeni rilevati, alla redazione di una relazione chiara e linearmente argomentata e replicando in maniera esauriente alle osservazioni allo stesso mosse dal C.T.P. di parte convenuta.
Il CTU ha determinato l'ammontare del danno per la rimessa in pristino dell'immobile quantificandola in €. 5.604,39 oltre I.V.A., di cui €.1.283,42 per interventi al fabbricato.
Relativamente alla condotta fognaria in cemento, costruita dal convenuto per realizzare lo scarico dei nuovi servizi igienici, il CTU ha, invece, riconosciuto che la stessa non poteva che essere posizionata dove si trova e che, solo al fine di limitare il pregiudizio al decoro della facciata, deve essere rivestita mediante posa in opera di scossalina in alluminio preverniciato.
In merito ai condizionatori il CTU ha accertato che nel 20% delle varie misurazioni il rumore dagli stessi prodotto risulta superiore a 60 dB e, dunque, superiore al limite di accettabilità. Sarebbe opportuno, dunque, che il convenuto provvedesse ad un intervento di manutenzione sugli stessi.
3. Quanto alla domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della natura comune del tetto si osserva quanto segue.
In tema di condominio, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento (Cass. Ordinanza 9383 del 21 maggio 2020, Cass. Sentenza n. 6143 del 30 marzo 2016). Ne consegue che il sottotetto medesimo non può essere destinato ad uso né appartiene al ma deve essere ritenuto CP_2 CP_3 proprietà dell'appartamento sottostante.
Va, altresì, rigettata la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 3.900,00 pari alla metà delle spese sostenute per la bonifica e l'impermeabilizzazione del suddetto tetto. Infatti, in tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponde soltanto quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e non anche il condominio, il quale è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, e non ad eliminarne i vizi costruttivi originari (Cassazione civile sez. VI, 08/07/2021, n. 19556).
4. L'accoglimento parziale della domanda attorea giustifica la compensazione al 30% delle spese di lite tra le parti calcolate sullo scaglione di riferimento nel valore medio ai sensi del DM 55/2014 per come modificato dal DM 147/22.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda attorea e, condanna al pagamento, in Parte_3 favore delle attrici, della somma di Euro €. 5.604,39 oltre I.V.A., di cui €.1.283,42 per interventi al fabbricato, a titolo di risarcimento dei danni;
2) condanna alla rifusione, in favore delle attrici, delle spese legali che si Parte_3 liquidano in Euro 4.087,00 già dimidiate del 30%;
3) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., già liquidate con separato Parte_3 provvedimento.
Così deciso in Catanzaro, lì 15.03.2024
Il Giudice Onorario
Maria Giovanna Cataudo