Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6107/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Enrico Quaranta Presidente dott.ssa Arlen Picano Giudice relatore dott.ssa Rita Di Salvo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6107/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Capezzuto ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Calvi Risorta (CE), alla Via Carducci n. 2;
- Attore-
Nei confronti di
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Emanuela Ranelli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Frosinone, al Corso della Repubblica n. 7;
-Convenuta-
e di
(P.I ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
-Convenuta-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Querela di falso. pagina 1 di 5
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'istante proponeva querela di falso avverso la relata di notifica della cartella esattoriale n. 02820060023684522000, ove si legge: “Presa Controparte_3 visione dell'atto rifiuta”, contestando la veridicità di tale attestazione e deducendo di non essere stato presente, in data 21.09.2006, presso la propria abitazione in Capua alla Via Pomerio, in quanto si trovava a Napoli, presso la società Servizi Avanzati s.r.l., ove avrebbe prestato la propria attività lavorativa.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva di respingere la querela Controparte_1
di falso proposta da controparte in quanto infondata e non provata, e, per l'effetto, dichiarare la veridicità delle attestazioni del messo notificatore, con conseguente ritualità e validità della notificazione della cartella n. 02820060023684522000.
Si costituiva, altresì, , la quale eccepiva il Controparte_2 CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'attività di spedizione non rientrava nelle proprie competenze, pertanto, chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, all'udienza cartolare del 26.11.2024, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
*****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, va rilevata, in primo luogo, la nullità della costituzione dell' , tenuto conto che la stessa si è costituita con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Emanuela Ranelli (che successivamente ha rinunciato all'incarico), anziché dell'Avvocatura Distrettuale. Sul punto si osserva che, secondo il principio espresso dalla Suprema
Corte, “L , nel caso agisca con il patrocinio di un avvocato del Controparte_1 libero foro, ha l'onere, a pena di nullità del mandato e dell'atto processuale stesso, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza in alternativa al patrocinio esercitato dall'Avvocatura dello Stato” (Cass. Sentenze del 9 novembre 2018 n. 28684 e n. 28741). Con le pronunce richiamate, gli hanno spiegato che la scelta del libero Foro non è discrezionale, Parte_2 poiché l' è obbligata ad operare nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, CP_1 efficienza ed economicità e che l'affidamento del patrocinio ad avvocati del libero Foro, in luogo dell'Avvocatura dello Stato, presuppone: a) che si sia in presenza di un “caso speciale”; b) che la stessa risulti da una preventiva, specifica e motivata decisione dell'organo deliberante;
c) che detta delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza;
d) che sia debitamente documentata in giudizio la sussistenza di pagina 2 di 5 tali due ultime circostanze. Peraltro, ancorché il Regolamento di Amministrazione del suddetto ente preveda la possibilità di continuare ancora ad avvalersi “in via residuale” di avvocati del libero foro e nei casi in cui l'Avvocatura dello Stato sia impossibilitata ad assumere il patrocinio, è comunque sempre necessaria “una deliberazione determinata e concreta, che si riferisce a giudizi individuati e che disciplina casi concreti e reali”.
Pertanto, in mancanza di una deliberazione concreta che giustifichi la rappresentanza dell'ente da parte di un avvocato del libero foro, la costituzione dell deve ritenersi nulla, per cui, si Controparte_2 terrà conto della costituzione solamente dell' , regolarmente Controparte_4 costituita con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale.
Rispetto a quest'ultima costituzione, si ritiene, in via preliminare, che non sussista l'eccepito difetto di legittimazione passiva, avendo parte attrice interesse a sentir dichiarare la falsità della dichiarazione contenuta nella relata di notifica, allo scopo di ottenere, in sede di Commissione tributaria,
l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato dall'Agenzia ed essendo quest'ultima, dunque, passivamente legittimata in ordine alla avanzata querela di falso.
Ciò premesso, il Collegio non ritiene fondata la querela promossa, per le seguenti motivazioni.
Il sig. ha proposto querela di falso avverso la relata di notifica della cartella esattoriale Parte_1
n. 02820060023684522000, che gli sarebbe stata notificata il 21/09/2006, chiedendo di accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione “Presa visione dell'atto rifiuta” sulla stessa riportata.
Parte attrice premetteva di aver impugnato innanzi alla C.T.P. di tale avviso di intimazione, CP_2 eccependo l'omessa notifica della cartella presupposta e che tale ricorso veniva definito con sentenza di rigetto n. 343/2017 del 16.01.2017, sentenza impugnata dall'attore con appello iscritto a ruolo con
R.G.A. 5515/17, il cui procedimento, ai fini della proposizione della presente querela di falso, veniva sospeso ai sensi dell'art. 39 D. Lgs. 546/92.
Come è noto, la querela di falso tende a sottrarre al documento riconosciuto come falso, l'attitudine a costituire strumento di prova, a favore di chi possa basare su di esso la propria pretesa.
Quando la falsità investe il profilo estrinseco del documento, si parla di c.d. falsità materiale, quando, invece, la falsità concerne la "verità" del documento, ossia il suo contenuto, si parla di falsità ideologica.
Per la giurisprudenza è pacifico che tanto la relata di notifica che l'avviso di ricevimento – in quanto parte integrante della prima - hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in essi contenute e ciò vale anche in caso di notificazione eseguita dall'agente postale (v. tra le tante, Cass. Civ. n. 2486/2018; Cass. Civ. n. 23040/2016).
pagina 3 di 5 Pertanto, le relative attestazioni possono godere di fede privilegiata e, quindi, vale lo strumento della querela di falso per contestarne la veridicità. Va precisato, che l'efficacia fidefacente concerne solo le attestazioni riguardanti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni resegli, nei limiti del solo contenuto estrinseco (a prescindere cioè dalla veridicità sostanziale dei fatti dichiarati); di contro, non sono assistite da pubblica fede il contenuto intrinseco delle notizie apprese e tutte le altre circostanze che non cadono sotto la diretta percezione, bensì sono frutto di informazioni assunte o di indicazioni fornite da altri (tra le tante, Cass. Civ. n. 1197/2017 e n. 29974/2017; Cass. Civ. n. 2421/2014).
Si osserva che, nel caso in esame, ad essere contestata è la falsità ideologica della relata della cartella n.
02820060023684522000 (notificata in data 21.09.2006), la cui notifica risulterebbe avvenuta ai sensi dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/73. In particolare, la falsità ideologica risiederebbe nella circostanza che il messo avrebbe affermato che il , dopo aver preso visione dell'atto, lo Parte_1
rifiutava.
Nell'analisi delle prove, va sottolineato come non spetta a codesto Tribunale una valutazione circa la validità della notificazione, che rientra nella competenza del giudice tributario, così come l'accertamento della nullità degli atti tributari, ma solo l'accertamento della non corrispondenza a verità di quanto affermato dal messo nella predetta relata.
Ciò precisato, codesto Collegio ritiene che la documentazione allegata da parte attrice, a sostegno della falsità ideologica della relata, in particolare il libro presenze del mese di settembre 2006, che attesterebbe la sua presenza sul luogo di lavoro il giorno della notifica, non sia idonea a far ritenere raggiunta la prova della eccepita falsità, in quanto, la circostanza che il Sig. si trovasse a lavoro, Pt_1
nella data della notifica (21/09/2006), non esclude, di per sé, che egli fosse presso l'abitazione nel momento preciso in cui è stata eseguita la notificazione. Non è dato sapere, infatti sia l'effettivo orario della giornata lavorativa, sia eventuali pause o permessi fruiti né è dato sapere se la prestazione lavorativa richiedesse lo svolgimento dell'attività esclusivamente in sede, né se l'attestazione risultasse da apposite timbrature oppure prevedesse lo svolgimento di attività anche all'esterno e/o senza rilevazione automatica della presenza. Tra l'altro, non sappiamo nemmeno a che ora sia stata eseguita la notifica, non comparendo l'orario sulla relata (non essendovi un obbligo in tal senso). Pertanto, il fatto che il abbia lavorato il giorno della notifica, non esclude che il messo notificatore possa Pt_1 aver avuto contatti con il destinatario prima del suo allontanamento dall'abitazione per recarsi al lavoro, ovvero in seguito al suo rientro a casa.
Ininfluente appare, inoltre, la circostanza affermata dal querelante, che nel tempo avrebbe ricevuto diverse altre cartelle di pagamento senza mai rifiutare la loro ricezione né che, allorquando egli era pagina 4 di 5 assente, al ritiro provvedeva qualche familiare convivente, poiché ciò non appare idoneo a comprovare alcunché né ad escludere che nella specifica circostanza de qua, invece, il querelante abbia effettivamente rifiutato l'atto.
In conclusione, il quadro probatorio complessivamente valutato non è univoco e adeguato al punto tale da poter ritenere che il messo notificatore sia incorso in un falso ideologico, attestando falsamente che l'atto veniva rifiutato dal destinatario.
Per tutte le ragioni esposte, la querela deve ritenersi infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminato -complessità bassa- scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività posta in essere (con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria e decisionale data la natura documentale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, ogni eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la querela di falso;
- Condanna l'attore al pagamento, in favore dell' Delle Entrate, Direz. CP_1 Controparte_4 delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 3.386,50 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. se dovute, come per legge;
- condanna parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00 a favore dell'Erario ex art. 226 cpc
S. Maria Capua Vetere, 07.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arlen Picano Dott. Enrico Quaranta
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