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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 21/02/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00705/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2025, proposto dalla Ditta NI TU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9176982D1B, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Satta Flores, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della Giustizia - Dipartimento Dell’Amministrazione Penitenziaria e il Provveditorato Regionale per il Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
di Sirio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 89/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, per il quale risulta già fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 27 febbraio 2025;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli articoli 56 e 98, comma 2, cod. proc. amm. in data 20 febbraio 2025;
Rilevato:
- che nell’istanza l’appellante, allegando che con nota del 19 febbraio 2025 è stata invitata dalla stazione appaltante, nella propria qualità di gestore in proroga della fornitura, a cessare il servizio in data 25 febbraio p.v., ha chiesto adottarsi “ ogni opportuno provvedimento atto a garantire che la discussione in sede collegiale dell’istanza cautelare possa svolgersi re adhuc integra, così impedendo che nelle more possa verificarsi un pregiudizio irreversibile ”;
- che, dalla nota del 19 febbraio 2025 allegata all’istanza emerge che, all’esito di nuova attività procedimentale successiva all’esclusione dell’odierna istante ed alla pubblicazione della sentenza appellata, è stata individuata una nuova aggiudicataria (Dussman Service S.r.l.) con la quale è stato stipulato il contratto di fornitura, e che dovrà subentrare nell’affidamento all’attuale gestore in proroga;
- che, tuttavia, nell’istanza di misura cautelare urgente l’appellante non ha espressamente indicato né allegato il nuovo provvedimento di aggiudicazione, né tanto meno ha chiarito se lo stesso sia stato impugnato ovvero sia in corso di impugnazione;
- che l’Amministrazione, pur allo stato senza svolgere osservazioni e limitandosi a chiedere l’audizione delle parti ai sensi dell’articolo 56, comma 2, cod. proc. amm., ha depositato documentazione comprendente anche il decreto n. 132 del 19 febbraio 2025, recante aggiudicazione della procedura in favore di Dussmann Service S.r.l.;
- che, pertanto, in sede di trattazione collegiale dell’istanza cautelare occorrerà preliminarmente esaminare il problema della procedibilità dell’attuale appello (essendo evidente che, in ipotesi di omessa impugnazione del predetto sopravvenuto decreto di aggiudicazione, nessuna utilità potrebbe più rivenire dall’accoglimento dell’impugnazione proposta in primo grado avverso l’esclusione dell’odierna istante);
Ritenuto:
- che, così stando le cose, una misura cautelare del tipo richiesto dall’odierna istante si tradurrebbe in una decisione estranea al perimetro del presente giudizio, atteso che, pur nella consapevolezza della possibile “atipicità” delle misure cautelari somministrabili dal giudice amministrativo, non è possibile adottare una misura che impatti su un provvedimento non rientrante fra quelli originariamente impugnati in primo grado e sulla posizione di un operatore economico che non è parte del presente giudizio;
- che, pertanto, si appalesa superflua l’audizione delle parti chiesta dall’Amministrazione, stanti le preclusive ragioni in rito ostative all’accoglimento dell’istanza cautelare;
- che, conseguentemente, sebbene non siano immediatamente percepibili le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a disporre il subentro del nuovo aggiudicatario a soli due giorni dalla già fissata trattazione collegiale dell’istanza cautelare, tale scelta resta rimessa all’esclusiva responsabilità dell’Amministrazione la quale si assumerà il rischio delle conseguenze che potrebbero discendere da un’eventuale decisione favorevole all’appellante in tale sede (alla quale resta riservata, oltre che impregiudicata, ogni ulteriore valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della chiesta tutela cautelare);
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare.
Conferma, per la discussione, la camera di consiglio già fissata del 27 febbraio 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 21 febbraio 2025.
| Il Presidente |
| Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO