Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 498/2024
N. SENT. 478/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa MANUELA SARACINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- nato a [...] il [...], c. f. , Parte_1 C.F._1 con domicilio in via R. Margherita n. 13, Barletta - assistito e difeso dall'avv. RUGGIERO MARZOCCA - c. f. -; C.F._2
-appellante- E
- c. f. , con domicilio alla via Brindisi n. 45, 71100 Foggia - CP_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. ANTONIO BOVE - c. f. -; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva accertarsi l'irripetibilità dell'indebito di euro 8.671,59 contestatogli dall' con CP_1 provvedimento del 12 agosto 2022 sul presupposto dell'illegittima erogazione in suo favore, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 ed il 31 maggio 2022, della maggiorazione sociale non spettante sulla pensione cat. INV CIV n. 07757430 in godimento, in ragione del “possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. Il ricorrente si doleva dell'illegittimità dell'indebito sotto diversi profili, tra i quali la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento nonché la sua infondatezza, atteso che in tutto il periodo in considerazione non aveva mai superato la soglia reddituale prevista dalla legge ed oggetto di contestazione per poter fruire della maggiorazione sociale;
soggiungeva che la sua pretesa era fondata anche rispetto al requisito sanitario, avendo proposto il ricorso giudiziario di cui all'art. 445 bis c.p.c. ed ottenuto il riconoscimento della pensione di inabilità civile a far data dal 1° settembre 2021, giusta il decreto di omologa emesso dal Tribunale di Trani il 6 aprile 2023; di conseguenza, prospettava l'imputabilità esclusiva ad un errore dell' CP_1 dell'indebito oggetto di causa, invocando la tutela della propria buona fede e la
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a diversi periodi considerati dai TE08 ma… l' ad oggi non ha mai recuperato CP_2 alcuna somma nei confronti del sig. e la somma virtualmente detratta nel TE08 Pt_1 del 2.8.2023 si giustifica dalla circostanza che diversamente l' avrebbe CP_2 accreditato per due volte la stessa prestazione”, riservando “di depositare tutti i cedolini del periodo in contestazione, anche in virtù del comportamento processuale di controparte, al fine di dimostrare che la somma chiesta in restituzione (€. 8.671,59) era stata effettivamente accreditata in favore del Sig. e, se pure contestata per Pt_1 la restituzione,…mai…effettivamente recuperata dall'Istituto”; pertanto, l' CP_1 instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali. 2. Con sentenza n. 1122 in data 22 maggio 2024 il Tribunale del lavoro di Trani: a) dichiarava cessata la materia del contendere;
b) compensava integralmente tra le parti le spese processuali. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che era documentato oltre che incontestato che l' avesse provveduto ad annullare CP_1
l'indebito di cui alla comunicazione del 12 agosto 2022 con il TE08 del 2 agosto 2023 ed il relativo accredito, sicché sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, atteso che la pretesa della parte ricorrente era stata integralmente soddisfatta a seguito dell'introduzione del giudizio (dopo il deposito del ricorso);
- che residuava solo la regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”;
- che alla luce degli eventi dedotti in giudizio era del tutto evidente che alla data della comunicazione di indebito la maggiorazione sociale non spettasse, in quanto la parte beneficiava dell'assegno d'invalidità e non della pensione, il cui diritto era
2 sopravvenuto a seguito dell'omologa del 6 aprile 2023 ed in conseguenza della sua esecuzione all'esito del procedimento amministrativo successivo all'omologa; sicché, non essendo decorso alla data di introduzione del giudizio il termine di 120 giorni per le verifiche amministrative di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., non vi era stata alcuna soccombenza virtuale dell' . CP_1
3. Con ricorso del 12 giugno 2024 ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. L' ha resistito al gravame con apposita memoria. CP_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 14 aprile 2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
5. Con un unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza gravata esclusivamente nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, evidenziando: a. che nel corso del procedimento giudiziario l' aveva provveduto ad CP_2 annullare l'indebito oggetto di causa (il 2 agosto 2023), soddisfacendo la sua pretesa, con un provvedimento successivo non solo al deposito del ricorso (del 21 maggio 2023) ma anche alla sua notificazione (del 24 luglio 2023); b. che la pronuncia di compensazione delle spese violerebbe il principio secondo cui esse devono gravare sulla parte che ha dato causa al processo (nella specie l' , CP_1 essendo stato necessario agire in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'indebito in forza del sopravvenuto decreto di omologa); c. che difetterebbero le gravi ed eccezionali ragioni idonee a legittimare la compensazione totale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c. nella versione testuale applicabile ratione temporis, potendosi valorizzare la condotta collaborativa della parte ai fini di una compensazione parziale ma non totale;
d. che, ad ogni modo, nella specie sarebbero carenti i presupposti di ripetibilità dell'indebito assistenziale con particolare riguardo al dolo del percipiens, non avendo egli mai omesso di rendere noto all alcun elemento che non fosse già conosciuto CP_1 dall' , laddove l'Ente, pur essendo ben consapevole dell'esito della visita di CP_2 revisione, aveva ciononostante continuato ad erogargli la prestazione anziché provvedere a sospenderla. Pertanto, l'appellante conclude chiedendo la condanna dell – in via principale – CP_1 al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado nella misura di euro 1.865,00, oltre accessori di legge e – in via subordinata – al pagamento della metà della spese processuali, da compensare nella metà residua. 6. Il motivo è nel suo complesso fondato, configurandosi nella specie la soccombenza virtuale dell' e difettando i presupposti per la compensazione delle spese CP_2 processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. 6.1. E, invero, va chiarito che nella fattispecie in disamina si verte in tema di indebito assistenziale, di modo che trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da
3 quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di Cassazione (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 10642/2019, 31372/2019, 13223/2020, 13915/2021 e 24180/2022). In particolare, deve applicarsi «la regola propria del sottosistema assistenziale» che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea ad ingenerare affidamento;
sicché l'indebito (assistenziale) che si determina per il venir meno del requisito sanitario a seguito della visita di revisione abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento. 6.2. Ebbene, la sentenza impugnata è incorsa in errore laddove non ha valorizzato la buona fede del ricorrente sulla spettanza in suo favore della maggiorazione sociale a fronte della mancanza di qualsivoglia prova della data di notificazione nei suoi confronti dell'esito del verbale della visita di revisione di dicembre 2018 (nemmeno prodotto in giudizio) che aveva ridotto al 75% la sua percentuale di invalidità civile, peraltro in mancanza di qualsivoglia cenno nella memoria difensiva dell' a detta CP_1 assorbente questione;
sicché – potendosi ricostruire ex post la data certa a decorrere dalla quale lo ha sicuramente acquisito conoscenza dell'esito della visita di Pt_1 revisione sulla scorta della data in cui ha presentato la domanda amministrativa diretta ad ottenere la pensione di inabilità civile (3 agosto 2021) – deve concludersi nel senso che sicuramente non erano ripetibili nei suoi confronti, in ragione dell'esigenza di tutela del suo legittimo affidamento, i ratei d'indebito maturati dal mese di luglio 2020 al mese di agosto 2021. 6.3. Ma vi è un ulteriore profilo di merito che depone nel senso della prevalente soccombenza dell' in seno al presente giudizio, vale a dire Controparte_3
l'inadeguatezza motivazionale del provvedimento di indebito, puntualmente censurata dallo fin dal giudizio di primo grado e ribadita in seconde cure sul presupposto Pt_1 di non avere mai superato i limiti di reddito stabiliti dalla legge ai fini della fruizione della maggiorazione sociale;
laddove detta motivazione trasfusa dall' nel CP_1 provvedimento del 12 agosto 2022 (integrata, appunto, dal superamento dei limiti di reddito per poter fruire della maggiorazione sociale) è stata radicalmente modificata dall' nella memoria difensiva con cui si è costituito in giudizio, allorché ha CP_2 chiarito che l'indebito non era dipeso dal superamento dei limiti di reddito ma dalla sopravvenuta cessazione del requisito sanitario in capo al ricorrente all'esito della visita di revisione. Di conseguenza, il contegno extraprocessuale dell' non ha di certo agevolato né CP_1 la difesa della parte, né la possibile definizione amministrativa del contenzioso né, infine, la corretta individuazione in sede processuale della causa petendi della domanda.
4 6.4. Pertanto difettano, nel caso in disamina, non solo le <gravi ed eccezionali ragioni>> di compensazione totale o parziale delle spese processuali tipizzate dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. (“soccombenza reciproca,…assoluta novità della questione trattata e…mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”) ma anche quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, non ravvisandosi concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare in tutto o in parte alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. nn. 12694/2017 e 21427/2018).
7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza le spese processuali del giudizio di primo grado – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) e da distrarre in favore del procuratore antistatario – seguono la soccombenza virtuale dell' ; nel resto, invece, la sentenza di prime cure CP_1 va confermata.
8. Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza dell e sono CP_1 liquidate sulla base dei medesimi parametri di quelle di primo grado, sebbene in ragione del minor valore del giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 12 giugno 2024 avverso la Parte_1 sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Trani in data 22 maggio 2024, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna l' a rifondere alla controparte le spese processuali del giudizio di primo CP_1 grado, che liquida in euro 1.863,50, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Ruggiero Marzocca, dichiaratosi antistatario;
- conferma nel resto la pronuncia gravata;
- condanna l' a rifondere all'appellante le spese processuali del giudizio di CP_1 appello, che liquida in euro 961,50, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Ruggiero Marzocca, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Bari, il 14 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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