Decreto decisorio 10 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 10/10/2022, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 00420/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 420 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Leo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Naz. Amm.Ne Beni Sequestrati e Confiscati Alla Criminalita' Uff. Territoriale Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
dell'ordinanza di sgombero data, ex art 2-decies, co II, L. 575/65, n. 224 (art. 47, co. II, D. L.vo 159/2011) dal Dirigente dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Ufficio Territoriale Sud, di sgombero di immobili ubicati in -OMISSIS-, confiscata in danno di -OMISSIS- con decreto n. -OMISSIS- reso dal Tribunale di Lecce Sezione Seconda Penale il 05.12.2016, definitivo il 10.01.2018, nonché ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 81 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 35, co. 2, lett. b, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 16 marzo 2021;
Considerato che nel termine annuale previsto dall’art. 81 cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce il giorno 29 settembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.