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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/03/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2890 DE ruolo generale di volontaria giurisdizione
DEl'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Ezzelini (TV) il 20/09/1951,
e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
l'8/11/1956,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara PASINI
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
Conclusioni DEle parti:
“
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato in
BA DE PA il 03.08.1989 tra i sigg. e , Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di detto Comune, atto n. 107, Parte II, serie A, Anno 1989;
2.Il sig. , in considerazione DEle diverse capacità reddituali CP_1
determinate anche dalle decisioni prese nel corso DE matrimonio,
corrisponderà alla sig.ra , a titolo di assegno di divorzio la somma Pt_1
mensile di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a
mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, entro e non oltre il giorno
cinque di ogni mese.
3.Spese di lite compensate tra le parti”.
Conclusioni DE Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento DE ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili
DE matrimonio concordatario da essi contratto in BA DE PA (VI) in data 3/08/1989.
2 All'esito DEl'udienza DE 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente DE Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa DE 29/10/1999 e la data di deposito DE ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una DEle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) DEla
legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale DElo Stato Civile di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo CP_1
3 di assegno divorzile, la somma di 100,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- DEle ulteriori dichiarazioni formulate in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da
[...]
e da in BA DE PA (VI) il 3/08/1989 alle Pt_1 CP_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale DElo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine DEl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di BA DE PA (VI) al n. 107, parte II, serie A, anno 1989;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DEl'11.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2890 DE ruolo generale di volontaria giurisdizione
DEl'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
Ezzelini (TV) il 20/09/1951,
e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._2
l'8/11/1956,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara PASINI
e con l'intervento DE
PUBBLICO MINISTERO, in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili DE matrimonio;
Conclusioni DEle parti:
“
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio celebrato in
BA DE PA il 03.08.1989 tra i sigg. e , Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di detto Comune, atto n. 107, Parte II, serie A, Anno 1989;
2.Il sig. , in considerazione DEle diverse capacità reddituali CP_1
determinate anche dalle decisioni prese nel corso DE matrimonio,
corrisponderà alla sig.ra , a titolo di assegno di divorzio la somma Pt_1
mensile di € 100,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a
mezzo bonifico bancario alle coordinate già note, entro e non oltre il giorno
cinque di ogni mese.
3.Spese di lite compensate tra le parti”.
Conclusioni DE Pubblico Ministero:
Il PM interviene e conclude per l'accoglimento DE ricorso presentato
congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili
DE matrimonio concordatario da essi contratto in BA DE PA (VI) in data 3/08/1989.
2 All'esito DEl'udienza DE 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
DEle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente DE Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa DE 29/10/1999 e la data di deposito DE ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una DEle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) DEla
legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale DElo Stato Civile di procedere all'annotazione DEla presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo CP_1
3 di assegno divorzile, la somma di 100,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- DEle ulteriori dichiarazioni formulate in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte DE Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto da
[...]
e da in BA DE PA (VI) il 3/08/1989 alle Pt_1 CP_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale DElo Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine DEl'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di BA DE PA (VI) al n. 107, parte II, serie A, anno 1989;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio DEl'11.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Biancamaria Biondo
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