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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/10/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente
VI CO CE
LU DI CE
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552/2025 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANDREA DE LAURETIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Nazionale 529 Roseto degli Abruzzi (TE); ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2
contumace
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto
1 Tribunale di Teramo
e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2025, a convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
1) Assegnare la residenza familiare sita in Teramo, alla Via Guido Martella, n. 17, alla ricorrente , la quale continuerà a viverci unitamente alle figlie e Parte_1 Persona_1
. continuerà a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Persona_2 Controparte_1
Teramo, alla Via Benedetto Croce, n. 34, presso la quale si è trasferito dall'agosto 2023. Per_ 2) Affidare le figlie e in modalità di affido condiviso ad entrambi i genitori i quali, Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Per_ 3) Collocare le minori e con la madre, , presso la casa familiare, Per_2 Parte_1
sita in Teramo, alla Via Guido Martella, n. 17. Per_ 4) Disporre che potrà vedere le figlie e in qualsiasi momento. Controparte_1 Per_2
In ogni caso il padre terrà le figlie con sé il lunedì, dalle ore 13:30 circa (ovvero dall'uscita da scuola delle bambine nei periodi scolastici) sino al martedì alle ore 20:30, pernottamento incluso, curando - nei periodi scolastici - per il giorno del lunedì di andare a prenderle a scuola e per quello di martedì di accompagnarle e andarle a riprendere a scuola e tenendole poi con sé sino alla sera alle 20:30. Nelle settimane durante le quali il Sig. non trascorrerà con le minori il fine settimana Controparte_1
indicato al punto che segue, il padre terrà con sé le figlie, in aggiunta alle giornate del lunedì e martedì, anche il venerdì dalle ore 13:30 circa, vale a dire dall'uscita da scuola nei periodi scolastici, sino alle ore 20:30. Le minori a conclusione del periodo di turnazione saranno riaccompagnate dal padre presso l'abitazione della madre. Per_ 5) Disporre che , inoltre, avrà diritto di tenere con sé le minori e Controparte_1 Per_2
un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 11:00 circa del sabato sino alle ore 20:30 della domenica, con pernottamento incluso. Le minori a conclusione del periodo di turnazione saranno riaccompagnate dal padre presso l'abitazione della madre. Per_ 6) Disporre che per le festività natalizie, e trascorreranno il giorno di Natale, 25 Per_2
Dicembre, e quello di Capodanno, 1° Gennaio, alternativamente un anno con il padre e uno con la
2 Tribunale di Teramo
madre. Il giorno 1° Gennaio le minori trascorreranno la giornata con il genitore con il quale non avranno festeggiato il Natale. Durante le festività Natalizie le minori saranno con il padre, in aggiunta alla turnazione ordinaria settimanale, ulteriori 3 giorni dalle 09:00 del mattino alle ore 21:00 della sera. Il giorno di Pasqua le minori lo trascorreranno con uno dei genitori ad anni alterni. Durante le festività Pasquali le minori saranno con il padre, in aggiunta alla turnazione ordinaria settimanale, 1 giorno ulteriore, dalle 09:00 del mattino alle ore 21:00 della sera. Il giorno del compleanno di ciascuna bambina potrà essere festeggiato in un luogo diverso dalle rispettive abitazioni dei genitori ed ai festeggiamenti potranno partecipare i parenti di ciascun ramo genitoriale, o per come riterranno
e concorderanno i genitori in comune accordo.
7) Disporre che durante il periodo delle ferie estive, in aggiunta all'ordinaria turnazione annuale, le minori saranno per ulteriori 15 giorni (di cui fino a 7 anche consecutivi) con il padre, il quale avrà facoltà di portarle con sé in vacanza;
la stessa facoltà avrà la madre per il periodo feriale di sua competenza. In ogni caso i coniugi potranno liberamente organizzarsi stabilendo di comune intesa ed entro il giorno 15 giugno di ciascun anno, turni, giorni o orari più confacenti alle loro esigenze e - soprattutto - a quelle delle minori.
8) Stabilire a carico di ed in favore di , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento delle minori, un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 600,00=, vale
a dire € 300,00= per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ciascun mese di riferimento.
9) Stabilire le spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa del 05.12.2018 adottato dall'intestato Tribunale.
10) Disporre che dovrà continuare a versare il 50% delle rate di mutuo a Controparte_1 scadere per il pagamento dell'appartamento sito in Teramo, alla Via Guido Martella, n. 17, costituente residenza famigliare assegnata a . Parte_1
11) Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, ha esposto quanto segue:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con e che dall'unione Controparte_1
erano nate le figlie (C.F.: ), a Teramo, il 12.3.2011, Persona_1 C.F._3
3 Tribunale di Teramo
e (C.F.: , a Teramo, il 23.03.2016, entrambe Persona_2 C.F._4
residenti in [...];
- che la relazione era cessata nel 2023, essendo venuti meno i presupposti;
- che il aveva lasciato la casa coniugale, che era rimasta in uso alla stessa ricorrente e CP_1
alle figlie con essa conviventi;
- che era necessario pertanto provvedere sulla regolamentazione dell'affidamento delle figlie minori.
Non si è costituito in giudizio , malgrado la regolarità della notifica, sicché – Controparte_1 essendo la causa matura per la decisione – gli atti sono stati rimessi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , non costituitosi in Controparte_1
giudizio sebbene abbia regolarmente ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
In relazione al merito della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, valga quanto segue.
Quanto all'affido dei minori, occorre anzitutto premettere che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.leg.vo 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337- quater (già 155-bis, primo comma, c.c.).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del CE, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
4 Tribunale di Teramo
sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”.
Ebbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, deve senz'altro disporsi l'affido condiviso delle minori e a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, conformemente alla richiesta della ricorrente.
Deve, inoltre, disporsi il collocamento delle minori presso la madre, che sinora si è occupata in via prevalente della cura delle figlie, mostrando indubbie capacità di accudimento.
Quanto all'assegnazione della casa familiare invocata dalla ricorrente, il Collegio osserva che il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario dl minore (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, n.32231).
Ne deriva che la casa familiare va assegnata alla ricorrente, nella sua qualità di genitore collocatario delle figlie.
Quanto al regime degli incontri padre-figlie – anche in mancanza di qualsivoglia presa di posizione da parte del padre, che non ha inteso costituirsi in giudizio pur avendo ricevuto personalmente la notifica del ricorso – appare condivisibile ed equilibrata la regolamentazione proposta dalla ricorrente nel ricorso: il padre terrà le figlie con sé il lunedì, dalle ore 13:30 circa (ovvero dall'uscita da scuola delle bambine nei periodi scolastici) sino al martedì alle ore 20:30, pernottamento incluso, curando - nei periodi scolastici - per il giorno del lunedì di andare a prenderle a scuola e per quello di martedì di accompagnarle e andarle a riprendere a scuola e tenendole poi con sé sino alla sera alle 20:30. Nelle settimane durante le quali il Sig. non trascorrerà con le minori il Controparte_1
fine settimana, il padre terrà con sé le figlie, in aggiunta alle giornate del lunedì e martedì, anche il venerdì dalle ore 13:30 circa, vale a dire dall'uscita da scuola nei periodi scolastici, sino alle ore 20:30.
Le minori a conclusione del periodo di turnazione saranno riaccompagnate dal padre presso l'abitazione della madre.
5 Tribunale di Teramo
inoltre, avrà diritto di tenere con sé le minori e un fine Controparte_1 Per_2 Per_1
settimana, a settimane alterne, dalle ore 11:00 circa del sabato sino alle ore 20:30 della domenica, con pernottamento incluso.
Da ultimo, si dispone che ciascun genitore possa trascorre con le figlie metà della vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (ad iniziare nel
2019 con il primo dei due periodi con il padre) e ad anni alterni le vacanze pasquali dal sabato al lunedì dell'Angelo (ad iniziare nel 2019 con la madre); 30 giorni durante le vacanze estive in periodi determinati, salvo diverso accordo, dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 16 agosto ovvero al 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
ad anni alterni le altre festività e il compleanno delle minori.
Quanto alle statuizioni economiche, appare congruo disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie pari a € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale, a partire dal mese di giugno 2025 (data della domanda). Va disposto altresì che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, previo accordo tra i genitori nel caso di spese superiori a euro 200,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del CE dott.ssa
MA RO, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1552/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DISPONE l'affidamento delle minori e a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
3) ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente Parte_1
4) DISPONE che il padre terrà le figlie con sé il lunedì, dalle ore 13:30 circa (ovvero dall'uscita da scuola delle bambine nei periodi scolastici) sino al martedì alle ore 20:30, pernottamento incluso, curando - nei periodi scolastici - per il giorno del lunedì di andare a prenderle a scuola e per quello di martedì di accompagnarle e andarle a riprendere a scuola e tenendole poi con sé sino alla sera alle 20:30; nelle settimane durante le quali il Sig.
non trascorrerà con le minori il fine settimana indicato al punto che segue, Controparte_1
il padre terrà con sé le figlie, in aggiunta alle giornate del lunedì e martedì, anche il venerdì
6 Tribunale di Teramo
dalle ore 13:30 circa, vale a dire dall'uscita da scuola nei periodi scolastici, sino alle ore
20:30. Le minori a conclusione del periodo di turnazione saranno riaccompagnate dal padre presso l'abitazione della madre;
5) DISPONE che ciascun genitore possa trascorre con le figlie metà della vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (ad iniziare nel
2019 con il primo dei due periodi con il padre) e ad anni alterni le vacanze pasquali dal sabato al lunedì dell'Angelo (ad iniziare nel 2019 con la madre); 30 giorni durante le vacanze estive in periodi determinati, salvo diverso accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto ovvero al 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
ad anni alterni le altre festività e il compleanno delle minori;
6) DISPONE che versi alla ricorrente l'importo mensile di € 600,00 (€ Controparte_1
300,00 per ciascuna figlia), quale contributo per il mantenimento delle figlie;
7) DISPONE che il i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie della figlia, previo accordo per le spese superiori a euro 200,00;
8) CONDANNA al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
che liquida in € 2906,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge. Parte_1
Così deciso, in Teramo, nella camera di consiglio della sezione civile del 17 ottobre 2025.
IL GIUDICE
MA RO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
MARIANGELA MASTRO Presidente
VI CO CE
LU DI CE
Ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1552/2025 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANDREA DE LAURETIS, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Nazionale 529 Roseto degli Abruzzi (TE); ricorrente contro
), Controparte_1 C.F._2
contumace
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto
1 Tribunale di Teramo
e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2025, a convenuto in giudizio Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
1) Assegnare la residenza familiare sita in Teramo, alla Via Guido Martella, n. 17, alla ricorrente , la quale continuerà a viverci unitamente alle figlie e Parte_1 Persona_1
. continuerà a vivere presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Persona_2 Controparte_1
Teramo, alla Via Benedetto Croce, n. 34, presso la quale si è trasferito dall'agosto 2023. Per_ 2) Affidare le figlie e in modalità di affido condiviso ad entrambi i genitori i quali, Per_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Per_ 3) Collocare le minori e con la madre, , presso la casa familiare, Per_2 Parte_1
sita in Teramo, alla Via Guido Martella, n. 17. Per_ 4) Disporre che potrà vedere le figlie e in qualsiasi momento. Controparte_1 Per_2
In ogni caso il padre terrà le figlie con sé il lunedì, dalle ore 13:30 circa (ovvero dall'uscita da scuola delle bambine nei periodi scolastici) sino al martedì alle ore 20:30, pernottamento incluso, curando - nei periodi scolastici - per il giorno del lunedì di andare a prenderle a scuola e per quello di martedì di accompagnarle e andarle a riprendere a scuola e tenendole poi con sé sino alla sera alle 20:30. Nelle settimane durante le quali il Sig. non trascorrerà con le minori il fine settimana Controparte_1
indicato al punto che segue, il padre terrà con sé le figlie, in aggiunta alle giornate del lunedì e martedì, anche il venerdì dalle ore 13:30 circa, vale a dire dall'uscita da scuola nei periodi scolastici, sino alle ore 20:30. Le minori a conclusione del periodo di turnazione saranno riaccompagnate dal padre presso l'abitazione della madre. Per_ 5) Disporre che , inoltre, avrà diritto di tenere con sé le minori e Controparte_1 Per_2
un fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 11:00 circa del sabato sino alle ore 20:30 della domenica, con pernottamento incluso. Le minori a conclusione del periodo di turnazione saranno riaccompagnate dal padre presso l'abitazione della madre. Per_ 6) Disporre che per le festività natalizie, e trascorreranno il giorno di Natale, 25 Per_2
Dicembre, e quello di Capodanno, 1° Gennaio, alternativamente un anno con il padre e uno con la
2 Tribunale di Teramo
madre. Il giorno 1° Gennaio le minori trascorreranno la giornata con il genitore con il quale non avranno festeggiato il Natale. Durante le festività Natalizie le minori saranno con il padre, in aggiunta alla turnazione ordinaria settimanale, ulteriori 3 giorni dalle 09:00 del mattino alle ore 21:00 della sera. Il giorno di Pasqua le minori lo trascorreranno con uno dei genitori ad anni alterni. Durante le festività Pasquali le minori saranno con il padre, in aggiunta alla turnazione ordinaria settimanale, 1 giorno ulteriore, dalle 09:00 del mattino alle ore 21:00 della sera. Il giorno del compleanno di ciascuna bambina potrà essere festeggiato in un luogo diverso dalle rispettive abitazioni dei genitori ed ai festeggiamenti potranno partecipare i parenti di ciascun ramo genitoriale, o per come riterranno
e concorderanno i genitori in comune accordo.
7) Disporre che durante il periodo delle ferie estive, in aggiunta all'ordinaria turnazione annuale, le minori saranno per ulteriori 15 giorni (di cui fino a 7 anche consecutivi) con il padre, il quale avrà facoltà di portarle con sé in vacanza;
la stessa facoltà avrà la madre per il periodo feriale di sua competenza. In ogni caso i coniugi potranno liberamente organizzarsi stabilendo di comune intesa ed entro il giorno 15 giugno di ciascun anno, turni, giorni o orari più confacenti alle loro esigenze e - soprattutto - a quelle delle minori.
8) Stabilire a carico di ed in favore di , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento delle minori, un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 600,00=, vale
a dire € 300,00= per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 30 di ciascun mese di riferimento.
9) Stabilire le spese straordinarie necessarie al corretto mantenimento della prole nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa del 05.12.2018 adottato dall'intestato Tribunale.
10) Disporre che dovrà continuare a versare il 50% delle rate di mutuo a Controparte_1 scadere per il pagamento dell'appartamento sito in Teramo, alla Via Guido Martella, n. 17, costituente residenza famigliare assegnata a . Parte_1
11) Con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, ha esposto quanto segue:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con e che dall'unione Controparte_1
erano nate le figlie (C.F.: ), a Teramo, il 12.3.2011, Persona_1 C.F._3
3 Tribunale di Teramo
e (C.F.: , a Teramo, il 23.03.2016, entrambe Persona_2 C.F._4
residenti in [...];
- che la relazione era cessata nel 2023, essendo venuti meno i presupposti;
- che il aveva lasciato la casa coniugale, che era rimasta in uso alla stessa ricorrente e CP_1
alle figlie con essa conviventi;
- che era necessario pertanto provvedere sulla regolamentazione dell'affidamento delle figlie minori.
Non si è costituito in giudizio , malgrado la regolarità della notifica, sicché – Controparte_1 essendo la causa matura per la decisione – gli atti sono stati rimessi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , non costituitosi in Controparte_1
giudizio sebbene abbia regolarmente ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
In relazione al merito della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, valga quanto segue.
Quanto all'affido dei minori, occorre anzitutto premettere che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.leg.vo 154/2013 (ex art.155, terzo comma, c.c.), costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337- quater (già 155-bis, primo comma, c.c.).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del CE, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo
4 Tribunale di Teramo
sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”.
Ebbene, applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, deve senz'altro disporsi l'affido condiviso delle minori e a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, conformemente alla richiesta della ricorrente.
Deve, inoltre, disporsi il collocamento delle minori presso la madre, che sinora si è occupata in via prevalente della cura delle figlie, mostrando indubbie capacità di accudimento.
Quanto all'assegnazione della casa familiare invocata dalla ricorrente, il Collegio osserva che il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario dl minore (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, n.32231).
Ne deriva che la casa familiare va assegnata alla ricorrente, nella sua qualità di genitore collocatario delle figlie.
Quanto al regime degli incontri padre-figlie – anche in mancanza di qualsivoglia presa di posizione da parte del padre, che non ha inteso costituirsi in giudizio pur avendo ricevuto personalmente la notifica del ricorso – appare condivisibile ed equilibrata la regolamentazione proposta dalla ricorrente nel ricorso: il padre terrà le figlie con sé il lunedì, dalle ore 13:30 circa (ovvero dall'uscita da scuola delle bambine nei periodi scolastici) sino al martedì alle ore 20:30, pernottamento incluso, curando - nei periodi scolastici - per il giorno del lunedì di andare a prenderle a scuola e per quello di martedì di accompagnarle e andarle a riprendere a scuola e tenendole poi con sé sino alla sera alle 20:30. Nelle settimane durante le quali il Sig. non trascorrerà con le minori il Controparte_1
fine settimana, il padre terrà con sé le figlie, in aggiunta alle giornate del lunedì e martedì, anche il venerdì dalle ore 13:30 circa, vale a dire dall'uscita da scuola nei periodi scolastici, sino alle ore 20:30.
Le minori a conclusione del periodo di turnazione saranno riaccompagnate dal padre presso l'abitazione della madre.
5 Tribunale di Teramo
inoltre, avrà diritto di tenere con sé le minori e un fine Controparte_1 Per_2 Per_1
settimana, a settimane alterne, dalle ore 11:00 circa del sabato sino alle ore 20:30 della domenica, con pernottamento incluso.
Da ultimo, si dispone che ciascun genitore possa trascorre con le figlie metà della vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (ad iniziare nel
2019 con il primo dei due periodi con il padre) e ad anni alterni le vacanze pasquali dal sabato al lunedì dell'Angelo (ad iniziare nel 2019 con la madre); 30 giorni durante le vacanze estive in periodi determinati, salvo diverso accordo, dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 16 agosto ovvero al 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
ad anni alterni le altre festività e il compleanno delle minori.
Quanto alle statuizioni economiche, appare congruo disporre a carico del padre un contributo per il mantenimento delle figlie pari a € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione Istat annuale, a partire dal mese di giugno 2025 (data della domanda). Va disposto altresì che il padre contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie, previo accordo tra i genitori nel caso di spese superiori a euro 200,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del CE dott.ssa
MA RO, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1552/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DISPONE l'affidamento delle minori e a entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
3) ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente Parte_1
4) DISPONE che il padre terrà le figlie con sé il lunedì, dalle ore 13:30 circa (ovvero dall'uscita da scuola delle bambine nei periodi scolastici) sino al martedì alle ore 20:30, pernottamento incluso, curando - nei periodi scolastici - per il giorno del lunedì di andare a prenderle a scuola e per quello di martedì di accompagnarle e andarle a riprendere a scuola e tenendole poi con sé sino alla sera alle 20:30; nelle settimane durante le quali il Sig.
non trascorrerà con le minori il fine settimana indicato al punto che segue, Controparte_1
il padre terrà con sé le figlie, in aggiunta alle giornate del lunedì e martedì, anche il venerdì
6 Tribunale di Teramo
dalle ore 13:30 circa, vale a dire dall'uscita da scuola nei periodi scolastici, sino alle ore
20:30. Le minori a conclusione del periodo di turnazione saranno riaccompagnate dal padre presso l'abitazione della madre;
5) DISPONE che ciascun genitore possa trascorre con le figlie metà della vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (ad iniziare nel
2019 con il primo dei due periodi con il padre) e ad anni alterni le vacanze pasquali dal sabato al lunedì dell'Angelo (ad iniziare nel 2019 con la madre); 30 giorni durante le vacanze estive in periodi determinati, salvo diverso accordo, dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto ovvero al 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto;
ad anni alterni le altre festività e il compleanno delle minori;
6) DISPONE che versi alla ricorrente l'importo mensile di € 600,00 (€ Controparte_1
300,00 per ciascuna figlia), quale contributo per il mantenimento delle figlie;
7) DISPONE che il i genitori contribuiscano, nella misura del 50%, alle spese straordinarie della figlia, previo accordo per le spese superiori a euro 200,00;
8) CONDANNA al rimborso delle spese di lite sostenute da Controparte_1 [...]
che liquida in € 2906,00, oltre rimborso forfetario, IVA e Cap come per legge. Parte_1
Così deciso, in Teramo, nella camera di consiglio della sezione civile del 17 ottobre 2025.
IL GIUDICE
MA RO
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