Articolo 9 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 marzo 1973
Art. 9.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1973, in lire 16.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente