Ordinanza cautelare 30 aprile 2020
Ordinanza collegiale 8 aprile 2021
Ordinanza collegiale 14 maggio 2021
Ordinanza collegiale 6 luglio 2021
Sentenza 31 gennaio 2022
Decreto decisorio 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza collegiale 14/05/2021, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 00310/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Safas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Edoardo Furlan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Altavilla Vicentina, A.T.O. - Consiglio di Bacino Bacchiglione non costituiti in giudizio;
Amministrazione Provinciale di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Balzani, Maria Elena Tranfaglia, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR RO in Mestre, viale Ancona 17;
Viacqua S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pavanini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Dorsoduro n. 3488/U;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luisa Londei in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
in parte qua dell'autorizzazione unica ambientale, a.u.a., n. 5/2020 rilasciata dal Comune di Altavilla Vicentina alla società Safas s.p.a. in data 6 febbraio 2020; in parte qua del presupposto provvedimento n. 20/2020, assunto dalla Provincia di Vicenza in data 24 gennaio 2020 e trasmesso allo Sportello unico attività produttivo del Comune di Altavilla Vicentina per il rilascio della suddetta a.u.a.; in parte qua dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue, rilasciata da Viacqua s.p.a. e allegata al provvedimento della Provincia di Vicenza n. 20/2020; del parere reso dalla società Viacqua s.p.a. in data 5 dicembre 2019; di tutti gli atti presupposti e connessi ai suddetti atti; in parte qua e per quanto possa occorrere, del vigente “Regolamento di fognatura e depurazione” per l'ambito territoriale ottimale, a.t.o., Bacchiglione, approvato dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAFAS S.P.A. il 27\1\2021 :
del parere negativo di Viacqua prot. n. 16438 del 16 dicembre 2020;
del conseguente atto della Provincia di Vicenza del 19 gennaio 2021;
delle norme tecniche attuative del Piano di tutela delle acque approvato dalla Regione Veneto;
del vigente “Regolamento di fognatura e depurazione” per l'ambito territoriale ottimale, a.t.o., Bacchiglione, approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Amministrazione Provinciale di Vicenza e di Viacqua S.p.A. e di Regione Veneto;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente ha formalizzato riserva di proposizione di motivi aggiunti in relazione al provvedimento sopravvenuto della Provincia (n. 104 del 30 aprile 2021);
considerati i termini per l’eventuale impugnativa del nuovo provvedimento e quelli per la fissazione della relativa udienza pubblica, appare opportuno rinviare la decisione dell’intero giudizio alla prima udienza di novembre 2021;
Considerato che, al fine di garantire l’integrità del contraddittorio, occorre fissare l’udienza in camera di consiglio per la discussione dell’istanza ex art. 112, comma 5, c.p.a.;
Ritenuto opportuno rilevare, fin d’ora, che il Collegio dubita dell’ammissibilità dell’istanza in relazione al suo contenuto, difettando la prospettazione di una situazione di oggettiva incertezza sulle modalità di esecuzione dell’ordinanza n. 462 del 8 aprile 2021, atteso che le richieste di chiarimenti proposte concernono, da un lato, l’individuazione della documentazione da consegnare al ricorrente, che l’ordinanza rimette al non ancora attivato contraddittorio procedimentale tra le parti, dall’altro, le modalità con cui far salve eventuali e non specificate esigenze di riservatezza di terzi, la cui definizione trova compiuta disciplina nella normativa vigente;
Ritenuto, altresì, opportuno acquisire copia del provvedimento della Provincia di Vicenza, n.104 del 30 aprile 2021 e della sua notifica alla società ricorrente (da cui risulti la data di consegna);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), così dispone:
- Ordina alla Provincia di Vicenza di depositare la documentazione di cui in parte motiva entro il 31 maggio 2021;
- Fissa al 23 giugno 2021 la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm.;
- Fissa al 11 novembre 2021 l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 13 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO