Decreto cautelare 22 dicembre 2016
Ordinanza collegiale 7 febbraio 2017
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2017
Decreto decisorio 25 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 25/07/2022, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/07/2022
N. 01811/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1811 del 2016, proposto da
LO AT, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Carpentieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Braccio Martello n. 2;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto, Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Ciulla in Lecce, Municipio;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di regolarizzazione del rapporto locativo in sanatoria ex L.R. n. 10/2014 art. 20 e contestuale ordine di sgombero dell'alloggio contenuti nella nota del Comune di Lecce prot. n. 160651/2016 del 15/11/2016, notificato via pec in pari data e a mezzo raccomandata il 23/11/2016, nonché, del diniego di regolarizzazione del rapporto locativo in sanatoria ex L.R. n. 10/2014 art. 20 e contestuale ordine di sgombero dell'alloggio contenuti nella nota del Comune di Lecce prot. G. b.133770/2016 del 28/09/2016 nonché la delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 990 del 19/05/2015 e della nota del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia AOO_SP1/PROT 01/06/2016 - 0000407, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 22 dicembre 2016;
Considerato che il 27 dicembre 2021 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 19 luglio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO