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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 620 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito,
promosso da: avv. , nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Cannata Giuseppe (nuovo difensore), C.F._1
con domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Imparato Alfonsino,del foro di Bergamo , con domicilio eletto presso l'ufficio legale della sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 05/03/2024 l'avv. ha proposto opposizione Controparte_1
–previa sospensiva- avverso l'avviso di addebito n. 598 2024 0000037572 notificato il 01-03-
1 2024 per il pagamento di €.1.888,61 contributi e accessori alla Gestione aziende con dipendenti anno 2023.
L'opponente, eccepisce illegittimo l'avviso di addebito per aver già pagato il dovuto in data
07-02-2024.
Si è costituito l' dichiarando che la materia del contendere è cessata avendo già sgravato CP_2
l'avviso di addebito.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 5 maggio 2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) e sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
Esposti i fatti , essendo pacifico tra le parti , per come emerge dagli atti del giudizio, che l'avviso di addebito è stato sgravato (doc 2 memoria e quindi soddisfatta la pretesa di CP_2
parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere .
Sulla soccombenza virtuale, si osserva che, avendo l' provveduto all'annullamento CP_2 dell'avviso di addebito ma parte ricorrente ne ha avuto conoscenza soltanto a seguito del presente giudizio: le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto ,alla cui condotta è ascrivibile l'insorgenza della lite (cfr. Cass.Civ. Sez.III, 16/11/2011 n.23997) , e liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €.5.200,00) ma compensate per metà avendo comunque l'opposto prontamente provveduto a evidenziare che si tratta di avviso di addebito già sgravato.
P.Q.M
.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1) dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite ,che si liquidano in complessive €.43,00 CP_2 per esborsi, €.400,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A.(già operata la compensazione per metà).
Ragusa, 20 maggio 2025.
Il Giudice onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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