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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 486/2022 introdotto con ricorso depositato in data 31.03.2022 da
(C.F. ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno il 07.02.1979 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'
Avv. Andrea Silvestri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
24.12.1974, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv.
Mauro Gionni e dall'Avv. Barbara Gagliardi, entrambi del Foro di Ascoli
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 28.07.2022 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
1. In via principale, disporre l'affido esclusivo della minore alla ricorrente;
2. In via Persona_1
subordinata, disporre l'affidamento condiviso della minore nei termini stabiliti nell'ordinanza del Presidente, stabilendo le modalità e i termini degli incontri padre- figlia anche in sede protetta come disposto in sede di provvedimenti urgenti;
3. dichiarare il SI. tenuto al versamento di un contributo al Controparte_1
mantenimento in favore della minore nella misura di € 500 mensili, Persona_1
o in subordine nella misura di € 300,00 mensili da corrispondersi in favore della madre collocataria, oltre spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi nella misura stabilita dal Protocollo in vigore presso il Tribunale. Con vittoria di spese, interessi legali e successive occorrende.”
PER IL RESISTENTE: “Si aderisce alla richiesta di affido esclusivo della minore
alla sig.ra con collocazione prevalente della minore presso la madre. Per_1 Pt_1
2) Stabilire l'assegno mensile di mantenimento per la minore in euro 200.00 mensili, oltre alle spese straordinarie al 50%, purché siano preventivamente e concordate tra le parti, così come da Protocollo di Intesa in essere presso il locale Tribunale. Ferma restando la disposizione di cui al provvedimento datato 22.06.2024, in relazione alle spese sportive. Solo in via subordinata si chiede la conferma dell'attuale assegno di mantenimento di euro 300.00, in tal caso con ripartizione al 50% dell'assegno unico.
3) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora nel caso di conferma della disposizione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 200.00, diversamente - e in caso di maggior somma nei limiti di cui sopra - si chiede che
l'assegno unico venga ripartito al 50% tra le parti. 4) Rigetto di tutte le richieste avversarie economiche e non, compresa quella subordinata degli incontri protetti. 5)
Vinte le spese e competenze del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2022 sulla premessa che: Parte_1
- i coniugi SI.ra e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 26.9.2009 in Ascoli Piceno, atto trascritto nei registri dello stato
Civile dell'anno 2009, n. 35-1, scegliendo quale regime patrimoniale la separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata la figlia , il 14.4.2010 in Ascoli Piceno, Persona_1
( ); C.F._3
- nel corso dell'anno 2020, veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed il rapporto di affectio si incrinava definitivamente, spingendo l'odierna ricorrente ad interrompere a relazione sentimentale e ad intraprendere il percorso della separazione;
- con ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi depositato in data
11.11.2020, le parti, assistite dai rispettivi difensori, formulavano istanza al
Tribunale di Ascoli Piceno per disciplinare gli aspetti economici e il diritto di visita spettante alla minore nei confronti del padre;
Persona_1
- l'accordo consensuale fu per la SI.ra l'opportunità di tutelare la serenità Pt_1
propria e della piccola che risultavano minate da un ambiente familiare Per_1
divenuto gravoso per la crescente conflittualità tra i genitori;
- per tale ragione la si determinava a disciplinare, ancorché in maniera iniqua, Pt_1
le condizioni circa il contributo al mantenimento della propria figlia da parte del padre, fissato ad € 200,00 mensili, pur di addivenire ad una rapida regolamentazione delle condizioni di separazione;
- con provvedimento del 4.12.2020, reso nel giudizio Rg. 1702/20, il Giudice del
Tribunale di Ascoli Piceno Dott.ssa Rita De Angelis omologava la separazione richiesta alle condizioni predisposte nel ricorso;
- erano trascorsi i tempi previsti dalla legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- la ricorrente, tuttavia, intendeva procedere alla richiesta di affidamento esclusivo della minore, alla richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del resistente e alla modifica delle condizioni di contributo al mantenimento per la figlia minore;
- Le condotte del resistente, manifestatesi successivamente alla separazione, avevano infatti portato la SI.ra a sporgere delle denunce per i reati di cui agli artt. Pt_1
610 e 612 bis c.p., che avevano dato origine al procedimento penale 1121/21
RGNR, all'epoca del deposito del ricorso in fase decisoria innanzi al GUP presso il
Tribunale di Ascoli Piceno;
- tali condotte, chiaramente deleterie per il benessere psicofisico della minore, avevano imposto l'interessamento dei servizi sociali e determinato l'apertura d'ufficio del procedimento R.g. V.g. 674/21 presso il Tribunale dei Minori delle
Marche, che, sempre all'epoca del deposito del ricorso, non aveva emesso provvedimenti;
era stata comunque chiesta la sospensione della responsabilità genitoriale del SI. e l'affidamento della bambina al Servizio Controparte_1
Sociale
- tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso, tenuto conto dei fatti sopravvenuti.
Con decreto del 06.04.2022, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza del
08.06.2022 per la prima comparizione delle parti innanzi a sé.
In data 26.04.2022 si costituiva in giudizio il resistente non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, chiedendo, però, che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate da controparte. All'udienza 08.06.2022 il Presidente del Tribunale procedeva all'ascolto dei coniugi i quali si riportavano ai propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento, e fissava l'udienza del 13.07.2022 per l'audizione della figlia minore Per_1
Con ordinanza del 18.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “1) Dispone
l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo Per_1
collocamento presso la madre nella ex casa coniugale sita in Ascoli Piceno, Via G.
Verdi n. 77, abitazione che viene, pertanto, assegnata alla 2) Dispone che, allo Pt_1
stato, l'esercizio del diritto di visita del padre alla figlia minore avvenga mediante incontri in forma protetta presso i S.S. del Comune di Ascoli Piceno e con l'ausilio del
Consultorio presso la competente ASUR, il tutto secondo un calendario progressivo di incontri da predisporre appositamente da parte delle predette Strutture, con espresso invito alla madre della minore a collaborare affinchè detti incontri possano avvenire nel modo più proficuo possibile, nonché con invito ad entrambi i genitori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e con previsione che le suddette Strutture relazionino periodicamente circa l'andamento degli incontri al nominando Giudice istruttore per le eventuali future determinazioni del caso;
3) Dispone che il CP_1
corrisponda alla entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia minore, un assegno determinato nella misura di € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2023; 4) Dispone che
l'assegno unico previsto dalla legge sia attribuito integralmente alla 5) Pt_1
Dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo
d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno”; nominava il Giudice istruttore della causa, fissando, per la comparizione delle parti dinanzi allo stesso, l'udienza del
10.11.2022, la quale veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte. In data 10.11.2022 il Giudice rigettava l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia non sussistendo, allo stato, fatti nuovi o validi motivi Per_1
che la giustificassero;
rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo “status”; non assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; riservava al prosieguo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e disponeva che gli atti venissero trasmessi al PM per quanto di competenza.
In data 22.12.2022 con sentenza non definitiva veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, in pari data, il Giudice fissava, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 22.06.2023, disponendone la trattazione cartolare.
In data 22.06.2023 il Giudice, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste istruttorie delle parti, così provvedeva “dispone 1) la presa in carico della minore, e dei suoi genitori da parte del consultorio AST di Ascoli Persona_1
Piceno, con lo specifico incarico di chiedere ai genitori se intendono seguire un percorso di sostegno alla genitorialità; 2) la trasmissione a questo ufficio di eventuale documentazione in possesso delle parti, dell'AST e dell'INPS in merito alle condizioni neurologiche della minore, che sarebbero il presupposto per l'affermato riconoscimento dell'indennità di frequenza;
ammette i capitoli di prova di cui alle seconda memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c., di parte resistente;
abilita parte ricorrente alla prova contraria sui capitoli di prova ammessi di parte resistente;
dispone che la produca le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni”. Pt_1
Nel corso del procedimento, all'udienza del 07.11.2023 il resistente, interrogato sull'unico capitolo ammesso (di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 di parte attrice, capitolo numero 5 “vero che la minore incontra spesso Persona_1
i nonni e gli zii paterni per strada e questi non la salutano”), così rispondeva “è vero che non ci sono rapporti tra mia figlia, e la mia famiglia;
è vero che non vi è Per_1
saluto tra mia figlia e i miei familiari”. Veniva, inoltre, escusso il teste indicato da parte convenuta, , compagna convivente del resistente che sul capitolo Testimone_1
1 (“vero che la giovane ogni volta che incontra il padre continua a non Per_1
salutare, oppure utilizza degli epiteti e gesti offensivi come drogato, morto di fame, vergognoso, mi fai schifo, hai la droga dentro alla macchina, non consoni all'età e al rapporto filiale”) dichiarava “E' vero. Conosco quanto al capitolo per essere stata presente in tre occasioni” e a specifica domanda rispondeva “I fatti di cui al capitolo di cui ho conoscenza diretta risalgono all'anno 2021”; confermava il capitolo 2 (“vero che in una occasione risalente alla festa di Halloween del 2021, sempre dinanzi al Bar
Posto Giusto, il chiamava la figlia per un saluto e la giovane si è rivolta al CP_1
padre dicendogli: mi fai schifo dandogli uno schiaffo sulla guancia”) e il capitolo 3
(“vero che la giovane e la madre sono solite sostare nel Bar sito in zona Porta Solestà, denominato Posto Giusto, ove deridono o comunque fanno battute ironiche rivolte al
e alla sig.ra ), asserendo di esser stata presente in entrambe le CP_1 Tes_1
occasioni e, a domanda del Giudice, rispondeva: “I fatti di cui al capitolo 3 risalgono all'anno 2021/inizio anno 2022; sono stata presente quando l'attrice nel bar di cui al capitolo ha commentato con terze persone ad alta voce che lei non aveva paura di me, nonostante io sia una palestrata e che lei non aveva paura di ciò che stava accadendo;
ricordo che la convenuta mi ha detto, davanti a terzi, “Morta di fame” e “Troia” e al
“Drogato”; ricordo inoltre che l'attrice commentava ad alta Controparte_1
voce nel bar i provvedimenti giudiziali della separazione;
ho sentito una sola volta la figlia, , dire per strada a me che sono una “Troia”. Per_1
All'udienza del 24.11.2023, a seguito dell'escussione di , teste di parte Testimone_2
attrice, che in merito al capitolo 5 asseriva “è vero. Mi è stato riferito da mia OT
, la quale mi ha precisato che i nonni e gli zii paterni non la calcolano affatto. Per_1
Aggiungo che di mia OT si occupa mia moglie, in assenza della madre”.
Esaurita la fase dell'assunzione delle prove, veniva fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 03.10.2024, da svolgersi nelle forme della trattazione scritta.
Il 07.10.2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si dà preliminarmente atto che il Tribunale per i Minorenni, adito dal PM minorile il
7/8/2020, non ha adottato alcun provvedimento. Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente di disporre l'affido esclusivo della minore alla medesima con collocamento prevalente Persona_1
presso di sé, cui parte resistente ha aderito, merita accoglimento, non ravvisandosi, infatti, contrasto tra le parti sul punto, circostanza quest'ultima indicativa della inidoneità del resistente ad espletare adeguatamente il ruolo di genitore e ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. In base a queste considerazioni, il Collegio ritiene di dover derogare alla regola generale dell'affido condiviso in favore dell'applicazione del regime dell'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre. L'assegno unico verrà, pertanto, riscosso integralmente dalla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
Per quanto concerne il mantenimento della figlia il Collegio ritiene di dover Per_1
porre a carico del la somma di € 300,00 mensili, confermando quanto già CP_1
disposto dal Presidente del Tribunale in data 18.07.2022 in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. L'offerta del resistente di corrispondere la più bassa cifra di € 200,00 “tenuto conto del maggior reddito della signora che, Pt_1
nella sua comparsa conclusionale del 28.11.2024, ha dato atto di aver stabilizzato la sua contingenza lavorativa in quanto è stata assunta a tempo indeterminato dall'ASUR, appare, in ogni caso, del tutto inadeguata e insufficiente a far fronte al mantenimento della minore Infatti, in considerazione dell'ormai consolidato principio della Per_1
giurisprudenza, in base al quale le necessità economiche di un figlio aumentano con la sua crescita, senza necessità di specifica dimostrazione [Cass. n. 13664/2022], appare corretto quanto meno confermare l'importo mensile di € 300,00 stabilito dal Presidente del Tribunale al tempo in cui la ragazza, oggi ormai quindicenne, aveva appena compiuto 12 anni.
In merito alla disciplina del diritto di visita padre-figlia, la ricorrente, in sede di precisazione di conclusioni, ha chiesto “in via subordinata, disporre l'affidamento condiviso della minore nei termini stabiliti nell'ordinanza del Presidente, stabilendo le modalità e i termini degli incontri padre-figlia anche in sede protetta come disposto in sede di provvedimenti urgenti”, mentre il resistente ha chiesto il “rigetto di tutte le richieste avversarie economiche e non, compresa quella subordinata degli incontri protetti”. Nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno del
12.10.2022 si legge che “nel corso del colloquio telefonico il padre della minore afferma di non voler partecipare all'incontro protetto con sua figlia e che "lo Per_1
prende in giro". L'uomo sostiene di non voler avere rapporti né con la madre né con sua figlia. Il SI. afferma che la figlia non lo vuole vedere e che, a suo CP_1
giudizio, non sarà più possibile avere un rapporto con sua figlia, non la vede da sei mesi” e, ancora, che “il SI. comunica di avere troppo rancore verso sua CP_1
figlia, di non sentire più la mancanza di sua figlia anche se non la vede da tempo, di non voler partecipare agli incontri protetti e di essere irritato dal fatto di non essere informato sullo stile di vita di sua figlia. L'uomo ritiene che lui e la SInora Pt_1
"hanno fatto la stronzata di fare una figlia", il rapporto con sua figlia è un peso, non la vuole vedere, incontrare sua figlia è stressante. L'ipotesi di vedere sua figlia lo fa stare male, ritiene di essere odiato dalla figlia e, quindi, ha imparato ad essere indifferente. Nonostante ciò, l'uomo afferma di essere disponibile a corrispondere alla
SI.ra il contributo per il suo mantenimento. Nel corso del colloquio, inoltre, Pt_1
l'uomo dichiara che, se parteciperà all'incontro protetto, starà male, si innervosirà.
L'idea di dover venire agli incontri protetti gli mette tensione, "gli fa venir voglia di drogarsi", non si sente in grado di affrontare una situazione del genere. L'utente dichiara, inoltre, che verrebbe agli incontri protetti "troppo carico", non riuscirebbe
a gestire le sue emozioni, farebbe del male anche a sua figlia. L'uomo sente che riuscirebbe a gestire tutte le situazioni tranne questa. Il SI. prova una forte CP_1
insoddisfazione nei confronti della figlia, dichiara di essere infastidito da tutto ciò che fa, mostra disapprovazione nei suoi confronti dicendo che "non rientra nei suoi parametri, è superficiale come la madre, non vuole impazzire dietro una figlia così”.
Tale relazione si conclude nei seguenti termini: “nonostante nel corso di entrambi gli incontri svolti con il SI. l'uomo sia stato invitato a considerare CP_1
l'importanza di mantenere il rapporto con sua figlia e sia stato evidenziato quanto sia importante per un minore poter contare su entrambe le figure genitoriali, è possibile affermare che il SI. allo stato attuale, manifesti difficoltà nello svolgere il CP_1
ruolo di padre”. Sulla sua mancata partecipazione agli incontri protetti, il CP_1
nei propri scritti difensivi, ha dichiarato che “non riesce a superare le frasi che la figlia ha proferito nei suoi confronti come ad esempio << mi fai schifo>>, come confermato dalla teste signora , oppure le derisioni della e della figlia Testimone_1 Pt_1
davanti a conoscenti al bar frequentato dalle parti. Il padre non ha partecipato agli incontri protetti visto appunto che la figlia ha mostrato un disinteresse completo nei confronti del ” CP_1
L'esito delle prove testimoniali ammesse ha sicuramente confermato il deterioramento dei rapporti tra la minore e il padre.
Tuttavia, nonostante questo e nonostante le forti dichiarazioni rese dal resistente al
Servizio Sociale ed il netto rifiuto del medesimo di voler partecipare agli incontri protetti con la minore (circostanze sintomatiche delle difficoltà del Per_1 CP_1
nello svolgere il ruolo di padre), il Collegio ritiene di dover confermare la regolamentazione in forma protetta del diritto di visita padre-figlia già provvisoriamente statuita dal Presidente del Tribunale, alla luce dell'importanza, per la minore, messa in evidenza dal Servizio Sociale allo stesso “di poter CP_1
contare su entrambe le figure genitoriali”. Auspicabile, infatti, è che il padre possa mostrarsi disponibile, in futuro, a partecipare agli incontri protetti, così da poter riallacciare i rapporti, allo stato particolarmente conflittuali (come emerso chiaramente nel corso del presente giudizio anche dall'interrogatorio formale del convenuto e dall'escussione dei testi), con la figlia minore che, per stessa dichiarazione del resistente, rimarrebbe il suo “interesse principale”.
Da ultimo, considerata la natura della controversia e ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca, stante l'accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente (la domanda relativa alla quantificazione del mantenimento per la figlia infatti, è stata accolta, ma nei termini formulati solo in via subordinata) e Per_1
l'adesione da parte del resistente alla domanda di affido esclusivo della minore alla madre nonché a quella di ripartizione al 50% delle spese straordinarie, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
486/2022 come sopra promossa, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre Per_1 Parte_1
, con collocamento presso la medesima nella ex casa coniugale sita in
[...]
Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 77, abitazione che viene, pertanto, assegnata alla
Pt_1
- dispone che riscuota l'assegno unico familiare per la figlia Parte_1
al 100%; Per_1
- dispone che l'esercizio del diritto di visita del padre alla figlia minore avvenga mediante incontri in forma protetta presso i S.S. del Comune di Ascoli Piceno e con l'ausilio del Consultorio presso la competente ASUR, il tutto secondo un calendario progressivo di incontri da predisporre appositamente da parte delle predette
Strutture;
- dispone che il corrisponda alla entro il giorno 5 di ogni mese ed CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, un assegno determinato nella misura di € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal luglio 2022;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 11/9/2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 486/2022 introdotto con ricorso depositato in data 31.03.2022 da
(C.F. ) nata ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno il 07.02.1979 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'
Avv. Andrea Silvestri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
24.12.1974, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv.
Mauro Gionni e dall'Avv. Barbara Gagliardi, entrambi del Foro di Ascoli
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 28.07.2022 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
1. In via principale, disporre l'affido esclusivo della minore alla ricorrente;
2. In via Persona_1
subordinata, disporre l'affidamento condiviso della minore nei termini stabiliti nell'ordinanza del Presidente, stabilendo le modalità e i termini degli incontri padre- figlia anche in sede protetta come disposto in sede di provvedimenti urgenti;
3. dichiarare il SI. tenuto al versamento di un contributo al Controparte_1
mantenimento in favore della minore nella misura di € 500 mensili, Persona_1
o in subordine nella misura di € 300,00 mensili da corrispondersi in favore della madre collocataria, oltre spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno tra i coniugi nella misura stabilita dal Protocollo in vigore presso il Tribunale. Con vittoria di spese, interessi legali e successive occorrende.”
PER IL RESISTENTE: “Si aderisce alla richiesta di affido esclusivo della minore
alla sig.ra con collocazione prevalente della minore presso la madre. Per_1 Pt_1
2) Stabilire l'assegno mensile di mantenimento per la minore in euro 200.00 mensili, oltre alle spese straordinarie al 50%, purché siano preventivamente e concordate tra le parti, così come da Protocollo di Intesa in essere presso il locale Tribunale. Ferma restando la disposizione di cui al provvedimento datato 22.06.2024, in relazione alle spese sportive. Solo in via subordinata si chiede la conferma dell'attuale assegno di mantenimento di euro 300.00, in tal caso con ripartizione al 50% dell'assegno unico.
3) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora nel caso di conferma della disposizione dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 200.00, diversamente - e in caso di maggior somma nei limiti di cui sopra - si chiede che
l'assegno unico venga ripartito al 50% tra le parti. 4) Rigetto di tutte le richieste avversarie economiche e non, compresa quella subordinata degli incontri protetti. 5)
Vinte le spese e competenze del presente giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2022 sulla premessa che: Parte_1
- i coniugi SI.ra e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 26.9.2009 in Ascoli Piceno, atto trascritto nei registri dello stato
Civile dell'anno 2009, n. 35-1, scegliendo quale regime patrimoniale la separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata la figlia , il 14.4.2010 in Ascoli Piceno, Persona_1
( ); C.F._3
- nel corso dell'anno 2020, veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed il rapporto di affectio si incrinava definitivamente, spingendo l'odierna ricorrente ad interrompere a relazione sentimentale e ad intraprendere il percorso della separazione;
- con ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi depositato in data
11.11.2020, le parti, assistite dai rispettivi difensori, formulavano istanza al
Tribunale di Ascoli Piceno per disciplinare gli aspetti economici e il diritto di visita spettante alla minore nei confronti del padre;
Persona_1
- l'accordo consensuale fu per la SI.ra l'opportunità di tutelare la serenità Pt_1
propria e della piccola che risultavano minate da un ambiente familiare Per_1
divenuto gravoso per la crescente conflittualità tra i genitori;
- per tale ragione la si determinava a disciplinare, ancorché in maniera iniqua, Pt_1
le condizioni circa il contributo al mantenimento della propria figlia da parte del padre, fissato ad € 200,00 mensili, pur di addivenire ad una rapida regolamentazione delle condizioni di separazione;
- con provvedimento del 4.12.2020, reso nel giudizio Rg. 1702/20, il Giudice del
Tribunale di Ascoli Piceno Dott.ssa Rita De Angelis omologava la separazione richiesta alle condizioni predisposte nel ricorso;
- erano trascorsi i tempi previsti dalla legge per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- la ricorrente, tuttavia, intendeva procedere alla richiesta di affidamento esclusivo della minore, alla richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale del resistente e alla modifica delle condizioni di contributo al mantenimento per la figlia minore;
- Le condotte del resistente, manifestatesi successivamente alla separazione, avevano infatti portato la SI.ra a sporgere delle denunce per i reati di cui agli artt. Pt_1
610 e 612 bis c.p., che avevano dato origine al procedimento penale 1121/21
RGNR, all'epoca del deposito del ricorso in fase decisoria innanzi al GUP presso il
Tribunale di Ascoli Piceno;
- tali condotte, chiaramente deleterie per il benessere psicofisico della minore, avevano imposto l'interessamento dei servizi sociali e determinato l'apertura d'ufficio del procedimento R.g. V.g. 674/21 presso il Tribunale dei Minori delle
Marche, che, sempre all'epoca del deposito del ricorso, non aveva emesso provvedimenti;
era stata comunque chiesta la sospensione della responsabilità genitoriale del SI. e l'affidamento della bambina al Servizio Controparte_1
Sociale
- tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso, tenuto conto dei fatti sopravvenuti.
Con decreto del 06.04.2022, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza del
08.06.2022 per la prima comparizione delle parti innanzi a sé.
In data 26.04.2022 si costituiva in giudizio il resistente non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, chiedendo, però, che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate da controparte. All'udienza 08.06.2022 il Presidente del Tribunale procedeva all'ascolto dei coniugi i quali si riportavano ai propri atti difensivi, chiedendone l'accoglimento, e fissava l'udienza del 13.07.2022 per l'audizione della figlia minore Per_1
Con ordinanza del 18.07.2022, a scioglimento della riserva assunta all'ultima udienza, il Presidente adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti “1) Dispone
l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con suo Per_1
collocamento presso la madre nella ex casa coniugale sita in Ascoli Piceno, Via G.
Verdi n. 77, abitazione che viene, pertanto, assegnata alla 2) Dispone che, allo Pt_1
stato, l'esercizio del diritto di visita del padre alla figlia minore avvenga mediante incontri in forma protetta presso i S.S. del Comune di Ascoli Piceno e con l'ausilio del
Consultorio presso la competente ASUR, il tutto secondo un calendario progressivo di incontri da predisporre appositamente da parte delle predette Strutture, con espresso invito alla madre della minore a collaborare affinchè detti incontri possano avvenire nel modo più proficuo possibile, nonché con invito ad entrambi i genitori a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e con previsione che le suddette Strutture relazionino periodicamente circa l'andamento degli incontri al nominando Giudice istruttore per le eventuali future determinazioni del caso;
3) Dispone che il CP_1
corrisponda alla entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della figlia minore, un assegno determinato nella misura di € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di agosto 2023; 4) Dispone che
l'assegno unico previsto dalla legge sia attribuito integralmente alla 5) Pt_1
Dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo
d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno”; nominava il Giudice istruttore della causa, fissando, per la comparizione delle parti dinanzi allo stesso, l'udienza del
10.11.2022, la quale veniva successivamente sostituita dal deposito di note scritte. In data 10.11.2022 il Giudice rigettava l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento della figlia non sussistendo, allo stato, fatti nuovi o validi motivi Per_1
che la giustificassero;
rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo “status”; non assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; riservava al prosieguo la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e disponeva che gli atti venissero trasmessi al PM per quanto di competenza.
In data 22.12.2022 con sentenza non definitiva veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e, in pari data, il Giudice fissava, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 22.06.2023, disponendone la trattazione cartolare.
In data 22.06.2023 il Giudice, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste istruttorie delle parti, così provvedeva “dispone 1) la presa in carico della minore, e dei suoi genitori da parte del consultorio AST di Ascoli Persona_1
Piceno, con lo specifico incarico di chiedere ai genitori se intendono seguire un percorso di sostegno alla genitorialità; 2) la trasmissione a questo ufficio di eventuale documentazione in possesso delle parti, dell'AST e dell'INPS in merito alle condizioni neurologiche della minore, che sarebbero il presupposto per l'affermato riconoscimento dell'indennità di frequenza;
ammette i capitoli di prova di cui alle seconda memoria ex art. 183, comma 6°, c.p.c., di parte resistente;
abilita parte ricorrente alla prova contraria sui capitoli di prova ammessi di parte resistente;
dispone che la produca le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni”. Pt_1
Nel corso del procedimento, all'udienza del 07.11.2023 il resistente, interrogato sull'unico capitolo ammesso (di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 di parte attrice, capitolo numero 5 “vero che la minore incontra spesso Persona_1
i nonni e gli zii paterni per strada e questi non la salutano”), così rispondeva “è vero che non ci sono rapporti tra mia figlia, e la mia famiglia;
è vero che non vi è Per_1
saluto tra mia figlia e i miei familiari”. Veniva, inoltre, escusso il teste indicato da parte convenuta, , compagna convivente del resistente che sul capitolo Testimone_1
1 (“vero che la giovane ogni volta che incontra il padre continua a non Per_1
salutare, oppure utilizza degli epiteti e gesti offensivi come drogato, morto di fame, vergognoso, mi fai schifo, hai la droga dentro alla macchina, non consoni all'età e al rapporto filiale”) dichiarava “E' vero. Conosco quanto al capitolo per essere stata presente in tre occasioni” e a specifica domanda rispondeva “I fatti di cui al capitolo di cui ho conoscenza diretta risalgono all'anno 2021”; confermava il capitolo 2 (“vero che in una occasione risalente alla festa di Halloween del 2021, sempre dinanzi al Bar
Posto Giusto, il chiamava la figlia per un saluto e la giovane si è rivolta al CP_1
padre dicendogli: mi fai schifo dandogli uno schiaffo sulla guancia”) e il capitolo 3
(“vero che la giovane e la madre sono solite sostare nel Bar sito in zona Porta Solestà, denominato Posto Giusto, ove deridono o comunque fanno battute ironiche rivolte al
e alla sig.ra ), asserendo di esser stata presente in entrambe le CP_1 Tes_1
occasioni e, a domanda del Giudice, rispondeva: “I fatti di cui al capitolo 3 risalgono all'anno 2021/inizio anno 2022; sono stata presente quando l'attrice nel bar di cui al capitolo ha commentato con terze persone ad alta voce che lei non aveva paura di me, nonostante io sia una palestrata e che lei non aveva paura di ciò che stava accadendo;
ricordo che la convenuta mi ha detto, davanti a terzi, “Morta di fame” e “Troia” e al
“Drogato”; ricordo inoltre che l'attrice commentava ad alta Controparte_1
voce nel bar i provvedimenti giudiziali della separazione;
ho sentito una sola volta la figlia, , dire per strada a me che sono una “Troia”. Per_1
All'udienza del 24.11.2023, a seguito dell'escussione di , teste di parte Testimone_2
attrice, che in merito al capitolo 5 asseriva “è vero. Mi è stato riferito da mia OT
, la quale mi ha precisato che i nonni e gli zii paterni non la calcolano affatto. Per_1
Aggiungo che di mia OT si occupa mia moglie, in assenza della madre”.
Esaurita la fase dell'assunzione delle prove, veniva fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 03.10.2024, da svolgersi nelle forme della trattazione scritta.
Il 07.10.2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si dà preliminarmente atto che il Tribunale per i Minorenni, adito dal PM minorile il
7/8/2020, non ha adottato alcun provvedimento. Osserva il Collegio che la domanda proposta da parte ricorrente di disporre l'affido esclusivo della minore alla medesima con collocamento prevalente Persona_1
presso di sé, cui parte resistente ha aderito, merita accoglimento, non ravvisandosi, infatti, contrasto tra le parti sul punto, circostanza quest'ultima indicativa della inidoneità del resistente ad espletare adeguatamente il ruolo di genitore e ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. In base a queste considerazioni, il Collegio ritiene di dover derogare alla regola generale dell'affido condiviso in favore dell'applicazione del regime dell'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre. L'assegno unico verrà, pertanto, riscosso integralmente dalla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
Per quanto concerne il mantenimento della figlia il Collegio ritiene di dover Per_1
porre a carico del la somma di € 300,00 mensili, confermando quanto già CP_1
disposto dal Presidente del Tribunale in data 18.07.2022 in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti. L'offerta del resistente di corrispondere la più bassa cifra di € 200,00 “tenuto conto del maggior reddito della signora che, Pt_1
nella sua comparsa conclusionale del 28.11.2024, ha dato atto di aver stabilizzato la sua contingenza lavorativa in quanto è stata assunta a tempo indeterminato dall'ASUR, appare, in ogni caso, del tutto inadeguata e insufficiente a far fronte al mantenimento della minore Infatti, in considerazione dell'ormai consolidato principio della Per_1
giurisprudenza, in base al quale le necessità economiche di un figlio aumentano con la sua crescita, senza necessità di specifica dimostrazione [Cass. n. 13664/2022], appare corretto quanto meno confermare l'importo mensile di € 300,00 stabilito dal Presidente del Tribunale al tempo in cui la ragazza, oggi ormai quindicenne, aveva appena compiuto 12 anni.
In merito alla disciplina del diritto di visita padre-figlia, la ricorrente, in sede di precisazione di conclusioni, ha chiesto “in via subordinata, disporre l'affidamento condiviso della minore nei termini stabiliti nell'ordinanza del Presidente, stabilendo le modalità e i termini degli incontri padre-figlia anche in sede protetta come disposto in sede di provvedimenti urgenti”, mentre il resistente ha chiesto il “rigetto di tutte le richieste avversarie economiche e non, compresa quella subordinata degli incontri protetti”. Nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Ascoli Piceno del
12.10.2022 si legge che “nel corso del colloquio telefonico il padre della minore afferma di non voler partecipare all'incontro protetto con sua figlia e che "lo Per_1
prende in giro". L'uomo sostiene di non voler avere rapporti né con la madre né con sua figlia. Il SI. afferma che la figlia non lo vuole vedere e che, a suo CP_1
giudizio, non sarà più possibile avere un rapporto con sua figlia, non la vede da sei mesi” e, ancora, che “il SI. comunica di avere troppo rancore verso sua CP_1
figlia, di non sentire più la mancanza di sua figlia anche se non la vede da tempo, di non voler partecipare agli incontri protetti e di essere irritato dal fatto di non essere informato sullo stile di vita di sua figlia. L'uomo ritiene che lui e la SInora Pt_1
"hanno fatto la stronzata di fare una figlia", il rapporto con sua figlia è un peso, non la vuole vedere, incontrare sua figlia è stressante. L'ipotesi di vedere sua figlia lo fa stare male, ritiene di essere odiato dalla figlia e, quindi, ha imparato ad essere indifferente. Nonostante ciò, l'uomo afferma di essere disponibile a corrispondere alla
SI.ra il contributo per il suo mantenimento. Nel corso del colloquio, inoltre, Pt_1
l'uomo dichiara che, se parteciperà all'incontro protetto, starà male, si innervosirà.
L'idea di dover venire agli incontri protetti gli mette tensione, "gli fa venir voglia di drogarsi", non si sente in grado di affrontare una situazione del genere. L'utente dichiara, inoltre, che verrebbe agli incontri protetti "troppo carico", non riuscirebbe
a gestire le sue emozioni, farebbe del male anche a sua figlia. L'uomo sente che riuscirebbe a gestire tutte le situazioni tranne questa. Il SI. prova una forte CP_1
insoddisfazione nei confronti della figlia, dichiara di essere infastidito da tutto ciò che fa, mostra disapprovazione nei suoi confronti dicendo che "non rientra nei suoi parametri, è superficiale come la madre, non vuole impazzire dietro una figlia così”.
Tale relazione si conclude nei seguenti termini: “nonostante nel corso di entrambi gli incontri svolti con il SI. l'uomo sia stato invitato a considerare CP_1
l'importanza di mantenere il rapporto con sua figlia e sia stato evidenziato quanto sia importante per un minore poter contare su entrambe le figure genitoriali, è possibile affermare che il SI. allo stato attuale, manifesti difficoltà nello svolgere il CP_1
ruolo di padre”. Sulla sua mancata partecipazione agli incontri protetti, il CP_1
nei propri scritti difensivi, ha dichiarato che “non riesce a superare le frasi che la figlia ha proferito nei suoi confronti come ad esempio << mi fai schifo>>, come confermato dalla teste signora , oppure le derisioni della e della figlia Testimone_1 Pt_1
davanti a conoscenti al bar frequentato dalle parti. Il padre non ha partecipato agli incontri protetti visto appunto che la figlia ha mostrato un disinteresse completo nei confronti del ” CP_1
L'esito delle prove testimoniali ammesse ha sicuramente confermato il deterioramento dei rapporti tra la minore e il padre.
Tuttavia, nonostante questo e nonostante le forti dichiarazioni rese dal resistente al
Servizio Sociale ed il netto rifiuto del medesimo di voler partecipare agli incontri protetti con la minore (circostanze sintomatiche delle difficoltà del Per_1 CP_1
nello svolgere il ruolo di padre), il Collegio ritiene di dover confermare la regolamentazione in forma protetta del diritto di visita padre-figlia già provvisoriamente statuita dal Presidente del Tribunale, alla luce dell'importanza, per la minore, messa in evidenza dal Servizio Sociale allo stesso “di poter CP_1
contare su entrambe le figure genitoriali”. Auspicabile, infatti, è che il padre possa mostrarsi disponibile, in futuro, a partecipare agli incontri protetti, così da poter riallacciare i rapporti, allo stato particolarmente conflittuali (come emerso chiaramente nel corso del presente giudizio anche dall'interrogatorio formale del convenuto e dall'escussione dei testi), con la figlia minore che, per stessa dichiarazione del resistente, rimarrebbe il suo “interesse principale”.
Da ultimo, considerata la natura della controversia e ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca, stante l'accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente (la domanda relativa alla quantificazione del mantenimento per la figlia infatti, è stata accolta, ma nei termini formulati solo in via subordinata) e Per_1
l'adesione da parte del resistente alla domanda di affido esclusivo della minore alla madre nonché a quella di ripartizione al 50% delle spese straordinarie, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
486/2022 come sopra promossa, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre Per_1 Parte_1
, con collocamento presso la medesima nella ex casa coniugale sita in
[...]
Ascoli Piceno, Via G. Verdi n. 77, abitazione che viene, pertanto, assegnata alla
Pt_1
- dispone che riscuota l'assegno unico familiare per la figlia Parte_1
al 100%; Per_1
- dispone che l'esercizio del diritto di visita del padre alla figlia minore avvenga mediante incontri in forma protetta presso i S.S. del Comune di Ascoli Piceno e con l'ausilio del Consultorio presso la competente ASUR, il tutto secondo un calendario progressivo di incontri da predisporre appositamente da parte delle predette
Strutture;
- dispone che il corrisponda alla entro il giorno 5 di ogni mese ed CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, un assegno determinato nella misura di € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal luglio 2022;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 11/9/2025 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Panichi