Accoglimento
Sentenza breve 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 08/05/2025, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03943/2025REG.PROV.COLL.
N. 02756/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2756 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Bardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, n. 3450/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e dato atto che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente giudizio, e la domanda di annullamento con la quale è stato promosso, hanno ad oggetto il provvedimento in data -OMISSIS-, con il quale la Questura di Milano ha decreto il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente, cittadino -OMISSIS-, in data -OMISSIS-.
A fondamento del provvedimento, le cui ragioni essenziali sono state anticipate con la relativa comunicazione di avvio (alla quale l’interessato non ha dato riscontro), l’Amministrazione ha posto, in fatto, le plurime assenze del ricorrente dal territorio nazionale, così come documentate dai relativi passaporti, ammontanti a circa 11 mesi nel 2021 e ad oltre 7 mesi nel 2022 (queste ultime in un intervallo di otto mesi), ritenute incompatibili con il rapporto di lavoro instaurato a tempo indeterminato -OMISSIS- con la ditta “-OMISSIS-”.
L’Amministrazione ha posto altresì in evidenza che lo straniero sarebbe stato assunto mentre si trovava all’estero (dal mese di -OMISSIS-) e che lo stesso risulta registrato come presente sul posto di lavoro anche durante i periodi di assenza dal territorio nazionale.
Ha quindi ritenuto l’Amministrazione che la suddetta assunzione sia stata strumentalmente utilizzata al fine di far “ risultare una regolarità lavorativa/reddituale di fatto inesistente ”.
Il T.A.R. ha definito il giudizio in senso reiettivo con la sentenza (in forma semplificata) n. 3450 del 3 dicembre 2024.
Il T.A.R. ha da un lato rilevato che il ricorrente non avrebbe “ minimamente documentato ” le sue deduzioni, secondo cui le assenze sarebbero giustificate dallo svolgimento della sua attività lavorativa fra l’Italia e -OMISSIS-, suo paese di origine, dall’altro lato, che “ l’amministrazione ha posto in rilievo che il ricorrente era assente dal territorio nazionale persino alla data della pretesa costituzione del rapporto di lavoro, ciò che rende fondato il sospetto in ordine alla natura fittizia di esso, in assenza di deduzioni difensive che diano conto di tale circostanza ”.
La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dall’originario ricorrente.
Questi, dopo aver evidenziato che l’impresa “-OMISSIS-” ha come attività prevalente il “ commercio all’ingrosso, importazione ed esportazione di -OMISSIS- senza detenzione di merci ”, come da allegata visura camerale, e che il medesimo svolgeva la sua attività fra l’Italia e l’Estero (con particolare riguardo al-OMISSIS-, suo paese di origine), deduce che, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di diniego, in data -OMISSIS- è stata inviata la comunicazione al Servizio per l’impiego competente, prodotta agli atti del giudizio unitamente alla dichiarazione dei redditi, alle buste paga ed alla documentazione relativa alla ulteriore attività di lavoro autonomo avviato nelle more della conclusione della procedura gerarchica, altresì evidenziando che fra i documenti depositati dall’Amministrazione non figura nemmeno il contratto di lavoro, la cui sottoscrizione sarebbe occorsa mentre il ricorrente si trovava all’estero.
Deduce quindi l’appellante che le richiamate circostanze rilevano anche ai fini applicativi dell’art. 5, commi 5 e 9, e dell’art. 22, comma 9, d.lvo 25 luglio 1998, n. 286.
Si è costituito in giudizio, per resistere all’appello, l’appellato Ministero dell’Interno.
Ciò premesso, l’appello, ad avviso del Collegio, è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che la motivazione dell’impugnato provvedimento di diniego fa esclusivo riferimento alla asserita incompatibilità tra le numerose assenze dal territorio nazionale registrate dal ricorrente e la sussistenza del rapporto di lavoro con la ditta “-OMISSIS-”: tale circostanza viene valorizzata dall’Amministrazione, ai fini del rigetto dell’istanza di rinnovo, in chiave meramente oggettiva, ovvero al fine di escludere la sussistenza dei requisiti reddituali necessari ai fini dell’accoglimento dell’istanza medesima, senza esprimere valutazioni di tipo soggettivo in ordine alla eventuale valenza ostativa della condotta (ipoteticamente mendace) del richiedente.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che né l’Amministrazione (adita con ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego), né il giudice di primo grado hanno preso in considerazione la documentazione (comunicazione UNILAV e buste paga) prodotta dal ricorrente in sede gerarchica, e versata anche agli atti del giudizio di primo grado, relativa al nuovo rapporto di lavoro instaurato in data -OMISSIS- dal ricorrente con la ditta -OMISSIS- ed all’avvio da parte dell’interessato, come da comunicazione indirizzata all’Agenzia delle Entrate in data -OMISSIS-, dell’attività di lavoro autonomo.
La rilevanza della suddetta documentazione si coglie alla luce dell’art. 5, comma 5, d.lvo n. 286/1998, ai sensi del quale “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio ”, così come del relativo comma 9, ai sensi del quale “ il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico ”.
Né in senso contrario potrebbe evidenziarsi che la suddetta documentazione è stata prodotta dal ricorrente solo in sede di ricorso gerarchico, sia perché la ratio della prima disposizione, come chiarito dalla Sezione con la sentenza 17 dicembre 2024, n. 10137, è di introdurre un preciso onere dell’Amministrazione procedente di tenere conto di “ elementi nuovi che vengano forniti dall’interessato e che non erano stati considerati al momento dell’istruttoria del procedimento o perfino dopo l’emanazione dell’atto in cui questo si conclude ”, sia perché la fase gerarchica si atteggia quale appendice di quella procedimentale conclusasi con l’adozione del provvedimento avversato, aperta quindi ad apporti istruttori ulteriori, anche su impulso della parte interessata.
Poiché quindi, come si è detto, il provvedimento di diniego è derivato dalla oggettiva constatazione della insussistenza di redditi adeguati in capo al ricorrente (quale conseguenza della ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro), la suddetta lacuna si presta ad essere astrattamente emendata in sede procedimentale, facendo leva sull’onere dell’Amministrazione di prendere in considerazione – anche ai fini dell’eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo – gli elementi sopravvenuti favorevoli al richiedente il rinnovo.
Ciò vale a maggior ragione in un contesto istruttorio che, se offre significativi elementi di prova in ordine alla insussistenza del rapporto di lavoro dichiarato, mantiene nondimeno profili di opacità, tenuto conto che il ricorrente ha da un lato offerto una spiegazione delle sue assenze dal territorio italiano coerente con l’oggetto dell’attività di impresa svolta dalla ditta con la quale risultava instaurato l’originario rapporto di lavoro, dall’altro lato ha evidenziato che l’Amministrazione non ha prodotto univoci elementi di prova in ordine al fatto che il suddetto avrebbe dovuto trovarsi necessariamente in Italia alla data di conclusione (in data -OMISSIS-) del relativo contratto di lavoro.
L’appello in conclusione deve essere accolto, con il conseguente annullamento, in riforma della sentenza appellata, del provvedimento di diniego impugnato in primo grado, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Sussistono giuste ragioni, alla luce dell’originalità dell’oggetto del giudizio, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO