Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00040/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 40 del 2026, proposto dal sig. NI CO, rappresentata e difesa dall'avv. Adalgisa Monteleone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giffone, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Minasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione intimata in ordine all’istanza di cui alla diffida del 21.10.2025, avente il seguente oggetto: “Istanza di sollecito alla stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per l'anno 2025.”;
- dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza;
e per la condanna:
- dell’amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giffone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RT UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con ricorso depositato in data 23.01.2026, la ricorrente, quale dipendente, dal 19.04.1989, del Comune di Giffone, in atto inquadrata nell’area Istruttori (ex categoria C), ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del contegno inerte tenuto dal predetto Comune in ordine all’istanza, dalla stessa avanzata in data 21.10.2025, con la quale ha sollecitato la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per l’anno 2025.
2. Ad avviso di parte ricorrente, tale contegno inerte sarebbe illegittimo, per violazione dell’art. 8 comma 4 C.C.N.L. del 16.11.2022, in forza del quale il Comune di Giffone, quale datore di lavoro, sarebbe obbligato ad assicurare una tempestiva approvazione della cd. contrattazione collettiva integrativa, onde garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali che regolano il rapporto di lavoro. Nonostante la scadenza dei termini previsti dal citato art. 8 C.C.N.L. - secondo cui, la sessione negoziale deve essere avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento - il Comune, fin qui sollecitato invano, sarebbe rimasto inadempiente rispetto a tale obbligo giuridico. Ne conseguirebbe l’impossibilità per la p.a. di stanziare risorse per implementare la parte variabile della retribuzione da erogare in favore dei dipendenti.
2.1 La ricorrente ha, quindi, chiesto che, previo accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza, condanni il Comune di Giffone a provvedere in ordine alla stessa, con contestuale nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
3. Il Comune di Giffone, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, in via principale, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario e, in via subordinata, per carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente. Soltanto le organizzazioni sindacali titolari della rappresentatività necessaria avrebbero, infatti, titolo a pretendere l’avvio della trattativa funzionale all’approvazione del Contratto Collettivo Decentrato integrativo di cui all’art. 8 comma 4 C.C.N.L. del 16.11.2022. In subordine, il Comune ha chiesto il rigetto della domanda, argomentandone l’infondatezza nel merito.
4. In occasione della camera di consiglio del 25.0.2026, auditi i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al cd. petitum sostanziale da intendersi correlato alla causa petendi.
Quest’ultima deve essere identificata in funzione non solo e non tanto della concreta pronuncia che si chiede al giudice - eventualmente in termini di annullamento di provvedimenti adottati dalla p.a. ovvero di accertamento del contegno omissivo da quest’ultima tenuto - ma anche e soprattutto dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., Sez. Un. 25/11/2025, n. 30836; 7/09/2018, n. 21928; 31/07/2018, n. 20350; 15/09/2017, n. 21522).
Qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, il giudice ordinario ha il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico che vengano, eventualmente, in evidenza, così disapplicandoli (cfr. Cass. Sez. Un. 05/06/2006 n. 13169, 16/02/2009 n. 3677).
6. Quanto alla normativa di riferimento, applicabile a tutto il pubblico impiego cd. contrattualizzato soccorrono le disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 (cd. Testo Unico Pubblico impiego), appresso indicate:
a) art. 2 commi 2 e 3, secondo cui:
- “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili” (comma 2)
- “I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva” (comma 3);
b) l’art. 40 secondo cui: “ La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. […] Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
b) l’art. 63 citato D.lgs., secondo cui il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro:
- “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo ” (comma 1);
- “ Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.” (comma 2);
- “ Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.” (comma 3).
- “ Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi .” (comma 4).
7. Le disposizioni normative di cui sopra, da interpretarsi alla luce dei summenzionati approdi ermeneutici, in tema di riparto di giurisdizione, consentono di apprezzare come la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio involga, in via immediata e diretta, il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze del Comune di Giffone.
Con la domanda giudiziale in evidenza, l’interessata, quale parte del contratto di lavoro intercorrente con il Comune, rivendica sostanzialmente l’adempimento di una posizione giuridica soggettiva qualificabile, in capo a quest’ultimo, in termini di obbligazione ed avente titolo nell’art. 40 D.lgs. 165/2001 e nella contrattazione collettiva ivi richiamata, quale fonte della disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali.
8. La controversia in esame, quanto alle posizioni giuridiche coinvolte, esula, dunque, dal paradigma interesse legittimo/pubblico potere, ponendo in evidenza dinamiche tipiche del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, laddove emergono diritti soggettivi e contrapposti obblighi giuridici, questi ultimi scrutinabili, esclusivamente, dal Giudice ordinario.
9. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, il ricorso è preliminarmente inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, davanti al quale il processo andrà riassunto entro il termine di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. con gli effetti ivi previsti.
10. Tenuto conto della natura della res controversa , le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e con gli effetti di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CE, Presidente
RT UL, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RT UL | IN CE |
IL SEGRETARIO