TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/09/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. r.g. 1722/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MELONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara (NO), via Canobio n. 16
APPELLANTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
VINCENZO ALESSIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara (NO), Corso Cavour n. 2
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte appellante:
“ − Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 327, datata 29.05.2023, depositata e pubblicata il
30.05.2023, Cron. n. 2049/23, Rep. 366/23, notificata dall'appellata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in data 23.06.2023, emessa dal Giudice di Pace di Novara - Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa Lucia Duella, nella causa iscritta al n. 1257/2022 RG, tra le parti rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Melone del Foro di Parte_2
Novara ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Novara alla Via Canobio n. 16 e
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Alessio Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Novara al Corso Cavour n. 2.
− Riformare l'impugnata sentenza, disattendendo e respingendo ogni diversa istanza eccezione e deduzione, e revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto derivante da domanda nulla ex art. 163 c.p.c. e comunque nullo per l'effetto, e comunque afferente pretese infondate in fatto e in diritto e non provate, ed altresì emesso da Autorità Giudiziaria incompetente mandando assolta l'opponente da qualsivoglia avversa richiesta e domanda;
− Condannare l'appellato alla refusione e Controparte_1 rimborso in favore di di ogni somma percepita in forza della provvisoria esecuzione Parte_2 della sentenza, da maggiorarsi di interessi anche moratori anche ex art. 1284 c. 4 c.c. sino all'effettivo rimborso. E ciò per l'importo complessivo in sola linea capitale di € 8.548,00 giusti bonifici di € 2.500,00 del 28.06.2023; ulteriori € 2.500,00 del 01.08.2023, e di € 3.548,00 del
28.08.2023, giuste contabili qui dimesse sub a).
− Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a cognizione piena”.
Conclusioni di parte appellata:
“Respingersi il gravame proposto da perché infondato. Parte_2
Con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza n. 327/2013 emessa dal Giudice di pace Parte_2 di Novara nel procedimento R.G. n. 1257/2022, depositata il 30.5.2023, avente ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierna appellata nei confronti del D.I. n. 282/2022 emesso in favore del convenuto in primo grado e oggi Controparte_1 appellato.
Con il decreto monitorio è stato ingiunto ad di pagare al la somma di € Pt_2 CP_1
4.257,55, a titolo di oneri di partecipazione dovuti sino alla data del ricorso, con interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alla quota di spese di partecipazione al maturande, CP_1 entro la competenza per valore del giudice adito e oltre spese della fase.
In via preliminare l'opponente eccepiva nel primo grado di giudizio l'incompetenza per materia del Giudice di pace in favore del Tribunale delle imprese, giudice funzionalmente competente a verificare l'esistenza o meno di un rapporto societario tra le parti, nonché, comunque, l'incompetenza per materia e per valore del Giudice di pace ai sensi dell'art. 10, co. 2 c.p.c., atteso che il valore delle domande monitorie proposte risultava determinato non solo dalla somma pretesa per oneri consortili pregressi, ma anche dalla contestuale domanda di condanna generica alla partecipazione alle future spese, accolta dal giudice di pace, con conseguente devoluzione della causa alla competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c. pagina 2 di 10 Nel merito, l'opponente contestava di essere socia o consorziata del convenuto e, CP_1 pertanto, di avere assunto obblighi nei confronti dello stesso. In particolare, sosteneva che la partecipazione al non potesse derivare, come da quest'ultimo sostenuto, CP_1 dall'acquisto da parte di per rogito Notaio del 08.06.2017, del fabbricato Pt_2 Per_1 precedentemente di proprietà della consorziata Pt_3
Rilevava come nell'atto notarile non si rinvenisse alcun riferimento né alla qualità di consorziata della parte venditrice né a partecipazioni consortili, circostanza che, secondo l'opponente, escluderebbe la sussistenza di vincoli associativi derivanti dalla transazione.
In aggiunta, l'opponente evidenziava che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto del , la venditrice non aveva allegato al rogito notarile una copia CP_1 Pt_3 dello Statuto, impedendo così all'acquirente di essere tempestivamente informata dell'esistenza del . CP_1
Agorà, infine, rappresentava che il compendio immobiliare acquistato non ha accesso sulla strada e non utilizza né può utilizzare tale strada, protestando, pertanto, CP_1
l'incompatibilità della situazione di fatto con l'interesse e con lo scopo consortile.
Si costituiva l'allora convenuto , contestando le eccezioni e le domande avversarie. CP_1
La parte esponeva che in data 21.05.2003 venne costituito il “ Controparte_1
, avente ad oggetto la trasformazione dell'esistente strada in terra battuta in
[...] una strada privata atta alla circolazione di autovetture e camion articolati, alla sistemazione e successiva manutenzione della sede stradale e alla realizzazione dell'impianto fognario per acque meteoriche e di quello di illuminazione, nonché la manutenzione di tutte le linee di allacciamento alle reti tecnologiche. Secondo la tesi del , sarebbe divenuta
CP_1 Pt_2 consorziata a seguito dell'acquisto del fabbricato sito in Novara, al Foglio n. 19, mappale n. 541, essendo la partecipazione al , per previsione statutaria (art. 20), pertinenza
CP_1 indissolubile dell'immobile. Il convenuto richiamava, poi, l'articolo 4 dello Statuto, in forza del quale sono utenti del tutti coloro che “usano o che possono usare” la strada per
CP_1 accedere ai propri fondi e opponeva che lo Statuto è stato approvato con atto pubblico, per cui sarebbe stato onere di prenderne conoscenza, e che ebbe regolarmente a Pt_2 Pt_3 comunicare al l'avvenuta compravendita, così adempiendo agli obblighi in proprio
CP_1 favore.
Con sentenza n. 327/2013 il Giudice di Pace di Novara, dopo aver disatteso le eccezioni di incompetenza sollevate dall'opponente, ha rigettato l'opposizione, condannando al Pt_2 pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto, alla luce delle norme statutarie, che l'obbligazione di contribuire alla gestione della strada (qualificata come pertinenza indissolubile dall'art. 20 dello statuto) sia connessa all'oggettiva titolarità del diritto di proprietà su ciascuno dei fondi considerati nell'atto costitutivo del e che essa, CP_1 pertanto, abbia seguito il trasferimento della proprietà. Ha, poi, osservato che l'obbligo di pagina 3 di 10 contribuzione è stato in origine assunto da ciascuno dei consorziati con atto pubblico, conoscibile dalla generalità dei consorziati;
esso, pertanto, sarebbe opponibile ai terzi, con la conseguenza che sarebbe priva di conseguenze la mancata allegazione dello Statuto al rogito. Infine, ha richiamato la norma statutaria (art. 4) secondo cui partecipano al CP_1 tutti coloro che usano o possono usare la strada in questione, rilevando come l'opponente non avesse dimostrato l'oggettiva impossibilità di utilizzare la via, né l'intervenuta modifica dello Stato dei luoghi successivamente all'epoca di costituzione del . CP_1
Contro la suddetta pronuncia l'odierna appellante ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 20.2.2024 sono stati sentiti i difensori delle parti ed è stata successivamente fissata udienza al 15.4.2025, con modalità cartolare, per la rimessione in decisione.
In seguito al deposito ad opera delle parti della precisazione delle conclusioni, nonché delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
1.
L'appellante ha preliminarmente reiterato, nell'atto di appello, le eccezioni di incompetenza già spiegate in primo grado, rinunciando in corso di giudizio, nella memoria depositata in data 14.3.2025, all'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di pace in favore del Tribunale delle imprese.
Quanto all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di pace adito in primo grado, essa è infondata, per le condivisibili ragioni espresse nella sentenza impugnata.
Sebbene la parte ricorrente, in sede monitoria, avesse concluso chiedendo di “pagare al ricorrente, […] la somma di € 4.257,55, agli interessi legali dovuti al saldo, alla CP_1 quota di spese di partecipazione al maturande, alle spese e competenze del presente CP_1 procedimento ed a quelle successive occorrende”, il decreto ingiuntivo è stato emesso, quanto alla condanna in futuro, espressamente nei limiti della competenza del giudice di pace adito.
Il giudice del monitorio ha, dunque, implicitamente fatto applicazione analogica del principio per cui, nell'ipotesi in cui venga proposta avanti al Giudice di pace una domanda di condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di Pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, manifestando l'incertezza della parte sul quantum dovuto allo scopo di consentire al giudice di pagina 4 di 10 provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare indicato nelle conclusioni, la suddetta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma pretesa, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (cfr. Cass., n. 15698 del 2006; conformi, fra le altre, Cass. n. 9432 del 2012, n. 11739 del 2015, n. 3290 del 2018).
Nella specie, la domanda monitoria, indeterminata nel quantum, è stata intesa come proposta nei limiti di valore rientranti nella cognizione del Giudice di pace e in tali termini è stata accolta, sicché le doglianze dell'appellante non hanno ragione d'essere.
2.
Nel merito, invece, l'appello deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Non è condivisibile la conclusione del primo Giudice secondo cui le norme statutarie configurerebbero la partecipazione al come indissolubilmente legata alla CP_1 proprietà su ciascuno dei fondi indicati nell'atto costitutivo del . CP_1
Dalla lettura dell'atto costitutivo emerge che il “ Controparte_1 [...]
è stato costituito con la finalità di provvedere alla trasformazione della strada in CP_1 terra battuta - sita nel territorio del Comune di Novara, identificata catastalmente al Foglio 19, mappali 550, 553, 555, 556, 557 e 558 del Nuovo Catasto Terreni – in strada privata atta alla circolazione di mezzi, provvedendo alla realizzazione degli impianti necessari e alla successiva manutenzione.
Lo Statuto, parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo, individua testualmente i soggetti tenuti alla partecipazione al come coloro che “usano o che possono CP_1 usare” la strada per accedere ai rispettivi fondi, individuati nei proprietari dei fondi censiti al Foglio 19, mappali 541, 509, 530, 531, 551, 549, 548, 547, 554, 552 e 168 (mentre si prevedeva che non ne facessero parte, “per espressa rinuncia”, i proprietari del mappale n. 169, ai quali veniva accordato il diritto di passaggio pedonale, con facoltà di subentro a richiesta degli stessi, condizionatamente alla realizzazione del prolungamento della strada sino alla loro proprietà e del rimborso ai consorziati fondatori delle spese sino ad allora sostenute, opportunamente rivalutate.
Rispetto al regime di trasferimento della partecipazione al , l'art. 20 dello Statuto CP_1 stabilisce “La quota di partecipazione relativa al presente Consorzio Stradale è da considerarsi pertinenza indissolubile al lotto facente parte del ne consegue che ad ogni trasferimento di CP_1 proprietà immobiliare dei lotti, tale pertinenza dovrà anch'essa essere trasferita in capo alla stessa ditta, così come dovrà essere allegata al rogito notarile la copia del presente Statuto”. A norma del successivo art. 21, ogni consorziato assume l'impegno della comunicazione alla direzione del del nominativo del nuovo proprietario del lotto e degli estremi del rogito notarile, CP_1 in difetto delle quali si prevede che il consorziato alienante resti formalmente obbligato nei confronti del , con conseguente permanenza in capo allo stesso delle obbligazioni CP_1 pagina 5 di 10 consortili, ivi compreso l'onere economico della quota consortile, salvo rimborso dal nuovo proprietario.
Il giudice di prime cure ha valorizzato la qualificazione statutaria della partecipazione al come “pertinenza indissolubile” della proprietà dei fondi degli originari CP_1 consorziati per ricavarne la conclusione che tale partecipazione circoli unitamente al fondo, a prescindere dall'intervenuta pattuizione, al riguardo, nell'atto di trasferimento.
Tale qualificazione, tuttavia, non è sufficiente, non potendosi stabilire per via di autonomia contrattuale vincoli opponibili a terzi che del contratto non siano stati parte (a norma dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge solo fra le parti).
In tanto, dunque, potrebbe concludersi che le obbligazioni verso il (unitamente CP_1 alle facoltà date dalla relativa partecipazione) seguano il trasferimento della proprietà dei fondi indicati nello Statuto, appartenenti ai fondatori, quand'anche ciò non sia espressamente pattuito all'atto della compravendita, in quanto si individui aliunde la fonte dell'opponibilità al terzo acquirente di tale partecipazione.
Ebbene, nella specie va escluso, in primo luogo, che essa sia da rinvenirsi nel carattere di realità dell'obbligazione, come tale necessariamente inerente al fondo in questione, come parrebbe sostenere il appellato nel menzionare giurisprudenza relativa ai consorzi CP_1 di urbanizzazione.
Va ribadito che le obbligazioni propter rem, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono legittimamente sorgere soltanto nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge ovvero in presenza di presupposti normativi tassativi che ne giustifichino l'operatività (Cass., Sez. II, 26 febbraio 2014, n. 4572, Rv. 630148; conforme Cass., Sez. II, 4 dicembre 2007, n. 25289, Rv. 601411; Cass., Sez. II, 15 ottobre 2018, n. 25673, Rv. 650831).
Questo è il caso, appunto, dei consorzi di urbanizzazione, per cui la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi lecito il meccanismo di adesione al predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la CP_1 semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente” (Cassazione civile sez. II, 23/05/2024, (ud. 15/02/2024, dep. 23/05/2024), n.14407).
Tale conclusione, tuttavia, deriva dalla particolare natura dei consorzi di urbanizzazione, figura atipica, che unisce in sé un elemento associativo e un elemento di realità, ritenuto preponderante, o comunque fortemente caratterizzante rispetto a taluni aspetti della relativa disciplina quali le vicende circolatorie della partecipazione al (nel senso che “I CP_1 pagina 6 di 10 consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione […]” cfr. Cass. civ. Sez. I – Ordinanza 02.07.2021, n. 18792; Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord. 09.10.2019, n. 25394).
In tali consorzi gli associati, inserendosi con il loro acquisto nel sodalizio e beneficiando dei vantaggi dal medesimo offerti, assumono al contempo una serie di doveri ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli beni e di quelli eventualmente comuni, tratto che condividono con il parte del presente giudizio. CP_1
Rispetto ai consorzi di urbanizzazione, però, l'obbligazione di contribuzione trova la propria fonte o nella stipula, a monte, di una convenzione urbanistica, che comporta la traslazione degli obblighi consortili anche agli aventi causa dei soggetti stipulanti, oppure discende dalla circostanza che il è costituito per il miglioramento e la gestione di parti CP_1 comuni, sicché l'acquisto di una unità immobiliare ricomprendente dette parti determina, per ciò stesso, unitamente alla previsione statutaria, l'obbligo di contribuire alle relative spese (cfr. la menzionata Cassazione civile sez. II, 23/05/2024).
Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. IV, 16/05/2025, (ud. 03/04/2025, dep. 16/05/2025), n.4221), “la giurisprudenza, sia amministrativa che civile, ha costantemente affermato che dalla convenzione urbanistica originano obbligazioni cosiddette "reali" o propter rem, le quali gravano sul soggetto che, tempo per tempo, venga a essere proprietario dell'area convenzionata. L'ambulatorietà delle obbligazioni in questione, legate all'oggetto delle prestazioni, ovvero alla res, è espressione di un più generale principio che, improntato a superiori interessi di matrice pubblica preordinati alla corretta gestione del territorio comunale, sovrintende la materia delle convenzioni e orienta l'interprete nell'esegesi delle clausole pattizie. Il Collegio ritiene, pertanto, di potere richiamare e applicare anche al caso di specie il consolidato orientamento, espresso dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato, relativo alla natura reale delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche, relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al cui adempimento sono tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, bensì anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell'ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l'edificazione ed i loro aventi causa (Cass. civ., 28 giugno 2013 n. 16401; 15 maggio 2007, n. 11196; id 27 agosto 2002, n. 12571; Cons. Stato Sez. IV, 9 gennaio 2019, n. 199).
Nel caso di specie, tuttavia, non è allegato né in effetti consta che le opere migliorative oggetto della controversia siano state realizzate in esecuzione di una convenzione urbanistica, ricomprendente i fondi degli originari consorziati.
Si tratta, per quanto risulta, di la cui creazione questi ultimi scelsero come CP_1 modalità per gestire sia la fase della realizzazione, sia la successiva fase della manutenzione delle opere necessarie a rendere la via privata fruibile dai consorziati (previa alienazione, parrebbe di comprendersi dalla lettura degli atti, dei mappali su cui la strada insisteva al pagina 7 di 10 stesso da parte della cfr. pag. 5 del pdf in cui sono CP_1 Parte_4 contenuti atto costitutivo e statuto – doc. n. 3 allegato alla citazione in opposizione).
La disamina dell'atto di compravendita intercorso fra e versato in atti, Pt_3 Pt_2 conferma, per altro verso, che l'unità immobiliare acquistata da non insiste né Pt_2 comprende, in proprietà esclusiva o pro quota, alcuna porzione della strada privata oggetto di gestione consortile: l'inerenza al fondo (acquistato da della partecipazione consortile, Pt_2 dunque, non può derivare neppure dalla comproprietà della strada o dalla qualificabilità come bene comune al servizio di tutti gli immobili dei comproprietari.
Quanto alla possibilità di qualificare la strada privata come “pertinenza” del fondo acquistato da come suggerito dall'art. 20 dello Statuto e come pure parrebbe sostenere il Pt_2
nei propri atti, al fine di farne discendere l'applicabilità del regime previsto CP_1 dall'art. 818 c.c., rilevato che nel rogito fra e è stata fatta espressa menzione di Pt_3 Pt_2 altre pertinenze (poste sullo stesso mappale n. 541 su cui insiste il fabbricato) e non della strada (insistente sui mappali nn. 550, 553, 555, 556, 557 e 558) e ribadito che la definizione usata dai consorziati nello Statuto non è di per sé vincolante verso i terzi, sarebbe stato onere del dimostrare la rispondenza a uno stato di fatto che consenta la relativa CP_1 qualificazione. Al riguardo, tuttavia, nulla di specifico è stato dedotto dal , per cui CP_1 non è noto se e in quale modo la strada in questione potrebbe dirsi destinata in modo durevole al servizio del fondo di proprietà dell'appellante, secondo quanto richiesto dall'art. 817 c.c.
Il non ha contestato l'allegazione, già contenuta sin dall'atto di opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo, per cui detto fondo non ha accesso carraio su tale strada e si è limitato a sottolineare come lo Statuto preveda la partecipazione consortile anche in base alla mera
“possibilità” di utilizzo della strada, che, tuttavia, non è stata meglio delineata nei suoi aspetti concreti. In particolare, sarebbe spettato al , a confutazione dell'allegazione CP_1 avversaria, opporre che in realtà l'accesso esiste, anche se di fatto non venga utilizzato: situazione diversa rispetto all'attuale inesistenza di varchi verso la strada, che dovrebbero essere creati mediante la realizzazione delle necessarie opere, ipotesi nella quale la possibilità, del tutto astratta e futura, di accesso alla strada non pare riconducibile alla clausola statutaria, da intendersi riferita a un utilizzo non attuato, ma già possibile.
Tantomeno sono stati forniti concreti elementi utili a valutare l'affermata esistenza di un vincolo di pertinenzialità: il quale vincolo, peraltro, parrebbe addirittura positivamente escluso dalla circostanza secondo cui – come su accennato – proprietario dei mappali su cui insiste la strada parrebbe essere il medesimo (per intero dei mappali nn. 550 e 553; CP_1 per i 562/1000 dei restanti mappali, salvo che la proprietaria Controparte_2 della residua quota, abbia provveduto a trasferirla a suo tempo anch'essa al : cfr. i CP_1 verbali assembleari allegati all'atto costitutivo).
pagina 8 di 10 In conclusione, non può accogliersi l'assunto del , condiviso dal primo giudice, per CP_1 cui avrebbe assunto la posizione di consorziata, con relativi facoltà e obblighi, in Pt_2 conseguenza del mero acquisto dell'immobile da Pt_3
A quanto sopra osservato deve aggiungersi che, per vero, la stessa disciplina statutaria rispecchia un regime diverso da quello delle obbligazioni propter rem o delle pertinenze.
Nell'art. 20, infatti, si prevede un obbligo in capo all'alienante di trasferire, unitamente all'immobile, anche la “pertinente” partecipazione consortile, allegando al rogito lo Statuto (“tale pertinenza dovrà anch'essa essere trasferita in capo alla stessa ditta”).
Non si tratta, dunque, di mera conoscibilità dell'esistenza del e della sua CP_1 regolamentazione (conoscibilità che, in ogni caso, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è assicurata dalla mera circostanza che atto costitutivo e statuto siano contenuti in altrettanti atti pubblici, in assenza di qualsivoglia forma pubblicitaria della partecipazione – quale l'annotazione nei registri immobiliari – e in assenza di menzione espressa e rinvio a detti atti nel corpo della compravendita). Si tratta, piuttosto, dell'oggetto della compravendita, nel quale lo Statuto chiede di espressamente inserire anche la partecipazione al – pena l'inadempimento del consorziato attuale, alienante il CP_1 fondo servito dalla strada consortile – proprio sull'implicito presupposto che, diversamente, non potrebbe determinarsi il necessario subentro nel del nuovo proprietario a CP_1 quello precedente.
Coerentemente lo Statuto prevede, per il caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione del nominativo del nuovo consorziato (art. 21), il perdurante impegno di quello precedente al pagamento degli oneri dovuti, salva la possibilità di rivalersi sull'acquirente: previsione nel cui perimetro rientra, a maggior ragione, il caso in cui detta comunicazione non possa essere fatta o, se fatta, debba considerarsi irregolare per non essere stato, a monte, pattuito il subentro dell'acquirente nel consorzio quale nuovo associato.
In conclusione, dunque, alla luce di tutte le ragioni su esposte, l'appello risulta fondato e deve essere accolto.
In riforma della sentenza appellata, pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 282/2022 emesso dal Giudice di pace di Novara deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ne segue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, documentato in complessivi € 8.548,00, con interessi al saggio legale dalla data del pagamento.
3.
In ordine alle spese del giudizio di primo grado e a quelle del secondo grado, occorre tenere conto del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la pagina 9 di 10 sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014).
Compete, dunque, all'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, la rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate, tenuto contro del valore di causa nonché della quantità e del grado di difficoltà delle questioni trattate in fatto e in diritto, in complessivi € 1.205 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge, quanto al primo grado, e in complessivi € 2.500 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando quale giudice dell'appello, in riforma della sentenza n. 327/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Novara, depositata il 30.5.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 282/2022, emesso dal Giudice di Pace di Novara il 21.4.2022;
2) condanna il a restituire all'appellante la Controparte_1 somma di € 8.548,00, pagata da in esecuzione della sentenza di primo grado, Pt_2 con interessi al saggio legale dalla data del pagamento;
3) condanna il alla refusione in favore di Controparte_1 delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.205 Parte_2 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge, nonché del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 2.500, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 13 settembre 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annalisa Boido, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado d'appello al n. r.g. 1722/2023 promossa da:
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MELONE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara (NO), via Canobio n. 16
APPELLANTE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
VINCENZO ALESSIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Novara (NO), Corso Cavour n. 2
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte appellante:
“ − Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 327, datata 29.05.2023, depositata e pubblicata il
30.05.2023, Cron. n. 2049/23, Rep. 366/23, notificata dall'appellata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione in data 23.06.2023, emessa dal Giudice di Pace di Novara - Sezione Civile, nella persona della Dott.ssa Lucia Duella, nella causa iscritta al n. 1257/2022 RG, tra le parti rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Melone del Foro di Parte_2
Novara ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Novara alla Via Canobio n. 16 e
pagina 1 di 10 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Alessio Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Novara al Corso Cavour n. 2.
− Riformare l'impugnata sentenza, disattendendo e respingendo ogni diversa istanza eccezione e deduzione, e revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto derivante da domanda nulla ex art. 163 c.p.c. e comunque nullo per l'effetto, e comunque afferente pretese infondate in fatto e in diritto e non provate, ed altresì emesso da Autorità Giudiziaria incompetente mandando assolta l'opponente da qualsivoglia avversa richiesta e domanda;
− Condannare l'appellato alla refusione e Controparte_1 rimborso in favore di di ogni somma percepita in forza della provvisoria esecuzione Parte_2 della sentenza, da maggiorarsi di interessi anche moratori anche ex art. 1284 c. 4 c.c. sino all'effettivo rimborso. E ciò per l'importo complessivo in sola linea capitale di € 8.548,00 giusti bonifici di € 2.500,00 del 28.06.2023; ulteriori € 2.500,00 del 01.08.2023, e di € 3.548,00 del
28.08.2023, giuste contabili qui dimesse sub a).
− Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a cognizione piena”.
Conclusioni di parte appellata:
“Respingersi il gravame proposto da perché infondato. Parte_2
Con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza n. 327/2013 emessa dal Giudice di pace Parte_2 di Novara nel procedimento R.G. n. 1257/2022, depositata il 30.5.2023, avente ad oggetto l'opposizione proposta dall'odierna appellata nei confronti del D.I. n. 282/2022 emesso in favore del convenuto in primo grado e oggi Controparte_1 appellato.
Con il decreto monitorio è stato ingiunto ad di pagare al la somma di € Pt_2 CP_1
4.257,55, a titolo di oneri di partecipazione dovuti sino alla data del ricorso, con interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alla quota di spese di partecipazione al maturande, CP_1 entro la competenza per valore del giudice adito e oltre spese della fase.
In via preliminare l'opponente eccepiva nel primo grado di giudizio l'incompetenza per materia del Giudice di pace in favore del Tribunale delle imprese, giudice funzionalmente competente a verificare l'esistenza o meno di un rapporto societario tra le parti, nonché, comunque, l'incompetenza per materia e per valore del Giudice di pace ai sensi dell'art. 10, co. 2 c.p.c., atteso che il valore delle domande monitorie proposte risultava determinato non solo dalla somma pretesa per oneri consortili pregressi, ma anche dalla contestuale domanda di condanna generica alla partecipazione alle future spese, accolta dal giudice di pace, con conseguente devoluzione della causa alla competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c. pagina 2 di 10 Nel merito, l'opponente contestava di essere socia o consorziata del convenuto e, CP_1 pertanto, di avere assunto obblighi nei confronti dello stesso. In particolare, sosteneva che la partecipazione al non potesse derivare, come da quest'ultimo sostenuto, CP_1 dall'acquisto da parte di per rogito Notaio del 08.06.2017, del fabbricato Pt_2 Per_1 precedentemente di proprietà della consorziata Pt_3
Rilevava come nell'atto notarile non si rinvenisse alcun riferimento né alla qualità di consorziata della parte venditrice né a partecipazioni consortili, circostanza che, secondo l'opponente, escluderebbe la sussistenza di vincoli associativi derivanti dalla transazione.
In aggiunta, l'opponente evidenziava che, contrariamente a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto del , la venditrice non aveva allegato al rogito notarile una copia CP_1 Pt_3 dello Statuto, impedendo così all'acquirente di essere tempestivamente informata dell'esistenza del . CP_1
Agorà, infine, rappresentava che il compendio immobiliare acquistato non ha accesso sulla strada e non utilizza né può utilizzare tale strada, protestando, pertanto, CP_1
l'incompatibilità della situazione di fatto con l'interesse e con lo scopo consortile.
Si costituiva l'allora convenuto , contestando le eccezioni e le domande avversarie. CP_1
La parte esponeva che in data 21.05.2003 venne costituito il “ Controparte_1
, avente ad oggetto la trasformazione dell'esistente strada in terra battuta in
[...] una strada privata atta alla circolazione di autovetture e camion articolati, alla sistemazione e successiva manutenzione della sede stradale e alla realizzazione dell'impianto fognario per acque meteoriche e di quello di illuminazione, nonché la manutenzione di tutte le linee di allacciamento alle reti tecnologiche. Secondo la tesi del , sarebbe divenuta
CP_1 Pt_2 consorziata a seguito dell'acquisto del fabbricato sito in Novara, al Foglio n. 19, mappale n. 541, essendo la partecipazione al , per previsione statutaria (art. 20), pertinenza
CP_1 indissolubile dell'immobile. Il convenuto richiamava, poi, l'articolo 4 dello Statuto, in forza del quale sono utenti del tutti coloro che “usano o che possono usare” la strada per
CP_1 accedere ai propri fondi e opponeva che lo Statuto è stato approvato con atto pubblico, per cui sarebbe stato onere di prenderne conoscenza, e che ebbe regolarmente a Pt_2 Pt_3 comunicare al l'avvenuta compravendita, così adempiendo agli obblighi in proprio
CP_1 favore.
Con sentenza n. 327/2013 il Giudice di Pace di Novara, dopo aver disatteso le eccezioni di incompetenza sollevate dall'opponente, ha rigettato l'opposizione, condannando al Pt_2 pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha ritenuto, alla luce delle norme statutarie, che l'obbligazione di contribuire alla gestione della strada (qualificata come pertinenza indissolubile dall'art. 20 dello statuto) sia connessa all'oggettiva titolarità del diritto di proprietà su ciascuno dei fondi considerati nell'atto costitutivo del e che essa, CP_1 pertanto, abbia seguito il trasferimento della proprietà. Ha, poi, osservato che l'obbligo di pagina 3 di 10 contribuzione è stato in origine assunto da ciascuno dei consorziati con atto pubblico, conoscibile dalla generalità dei consorziati;
esso, pertanto, sarebbe opponibile ai terzi, con la conseguenza che sarebbe priva di conseguenze la mancata allegazione dello Statuto al rogito. Infine, ha richiamato la norma statutaria (art. 4) secondo cui partecipano al CP_1 tutti coloro che usano o possono usare la strada in questione, rilevando come l'opponente non avesse dimostrato l'oggettiva impossibilità di utilizzare la via, né l'intervenuta modifica dello Stato dei luoghi successivamente all'epoca di costituzione del . CP_1
Contro la suddetta pronuncia l'odierna appellante ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma per i motivi che saranno di seguito esaminati.
Costituitasi in giudizio, l'appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e diritto.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 20.2.2024 sono stati sentiti i difensori delle parti ed è stata successivamente fissata udienza al 15.4.2025, con modalità cartolare, per la rimessione in decisione.
In seguito al deposito ad opera delle parti della precisazione delle conclusioni, nonché delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa viene decisa con la presente sentenza.
***
1.
L'appellante ha preliminarmente reiterato, nell'atto di appello, le eccezioni di incompetenza già spiegate in primo grado, rinunciando in corso di giudizio, nella memoria depositata in data 14.3.2025, all'eccezione di incompetenza funzionale del Giudice di pace in favore del Tribunale delle imprese.
Quanto all'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di pace adito in primo grado, essa è infondata, per le condivisibili ragioni espresse nella sentenza impugnata.
Sebbene la parte ricorrente, in sede monitoria, avesse concluso chiedendo di “pagare al ricorrente, […] la somma di € 4.257,55, agli interessi legali dovuti al saldo, alla CP_1 quota di spese di partecipazione al maturande, alle spese e competenze del presente CP_1 procedimento ed a quelle successive occorrende”, il decreto ingiuntivo è stato emesso, quanto alla condanna in futuro, espressamente nei limiti della competenza del giudice di pace adito.
Il giudice del monitorio ha, dunque, implicitamente fatto applicazione analogica del principio per cui, nell'ipotesi in cui venga proposta avanti al Giudice di pace una domanda di condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di Pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all'esito del giudizio, manifestando l'incertezza della parte sul quantum dovuto allo scopo di consentire al giudice di pagina 4 di 10 provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare indicato nelle conclusioni, la suddetta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma pretesa, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell'art. 14 c.p.c., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito (cfr. Cass., n. 15698 del 2006; conformi, fra le altre, Cass. n. 9432 del 2012, n. 11739 del 2015, n. 3290 del 2018).
Nella specie, la domanda monitoria, indeterminata nel quantum, è stata intesa come proposta nei limiti di valore rientranti nella cognizione del Giudice di pace e in tali termini è stata accolta, sicché le doglianze dell'appellante non hanno ragione d'essere.
2.
Nel merito, invece, l'appello deve essere accolto per le seguenti ragioni.
Non è condivisibile la conclusione del primo Giudice secondo cui le norme statutarie configurerebbero la partecipazione al come indissolubilmente legata alla CP_1 proprietà su ciascuno dei fondi indicati nell'atto costitutivo del . CP_1
Dalla lettura dell'atto costitutivo emerge che il “ Controparte_1 [...]
è stato costituito con la finalità di provvedere alla trasformazione della strada in CP_1 terra battuta - sita nel territorio del Comune di Novara, identificata catastalmente al Foglio 19, mappali 550, 553, 555, 556, 557 e 558 del Nuovo Catasto Terreni – in strada privata atta alla circolazione di mezzi, provvedendo alla realizzazione degli impianti necessari e alla successiva manutenzione.
Lo Statuto, parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo, individua testualmente i soggetti tenuti alla partecipazione al come coloro che “usano o che possono CP_1 usare” la strada per accedere ai rispettivi fondi, individuati nei proprietari dei fondi censiti al Foglio 19, mappali 541, 509, 530, 531, 551, 549, 548, 547, 554, 552 e 168 (mentre si prevedeva che non ne facessero parte, “per espressa rinuncia”, i proprietari del mappale n. 169, ai quali veniva accordato il diritto di passaggio pedonale, con facoltà di subentro a richiesta degli stessi, condizionatamente alla realizzazione del prolungamento della strada sino alla loro proprietà e del rimborso ai consorziati fondatori delle spese sino ad allora sostenute, opportunamente rivalutate.
Rispetto al regime di trasferimento della partecipazione al , l'art. 20 dello Statuto CP_1 stabilisce “La quota di partecipazione relativa al presente Consorzio Stradale è da considerarsi pertinenza indissolubile al lotto facente parte del ne consegue che ad ogni trasferimento di CP_1 proprietà immobiliare dei lotti, tale pertinenza dovrà anch'essa essere trasferita in capo alla stessa ditta, così come dovrà essere allegata al rogito notarile la copia del presente Statuto”. A norma del successivo art. 21, ogni consorziato assume l'impegno della comunicazione alla direzione del del nominativo del nuovo proprietario del lotto e degli estremi del rogito notarile, CP_1 in difetto delle quali si prevede che il consorziato alienante resti formalmente obbligato nei confronti del , con conseguente permanenza in capo allo stesso delle obbligazioni CP_1 pagina 5 di 10 consortili, ivi compreso l'onere economico della quota consortile, salvo rimborso dal nuovo proprietario.
Il giudice di prime cure ha valorizzato la qualificazione statutaria della partecipazione al come “pertinenza indissolubile” della proprietà dei fondi degli originari CP_1 consorziati per ricavarne la conclusione che tale partecipazione circoli unitamente al fondo, a prescindere dall'intervenuta pattuizione, al riguardo, nell'atto di trasferimento.
Tale qualificazione, tuttavia, non è sufficiente, non potendosi stabilire per via di autonomia contrattuale vincoli opponibili a terzi che del contratto non siano stati parte (a norma dell'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge solo fra le parti).
In tanto, dunque, potrebbe concludersi che le obbligazioni verso il (unitamente CP_1 alle facoltà date dalla relativa partecipazione) seguano il trasferimento della proprietà dei fondi indicati nello Statuto, appartenenti ai fondatori, quand'anche ciò non sia espressamente pattuito all'atto della compravendita, in quanto si individui aliunde la fonte dell'opponibilità al terzo acquirente di tale partecipazione.
Ebbene, nella specie va escluso, in primo luogo, che essa sia da rinvenirsi nel carattere di realità dell'obbligazione, come tale necessariamente inerente al fondo in questione, come parrebbe sostenere il appellato nel menzionare giurisprudenza relativa ai consorzi CP_1 di urbanizzazione.
Va ribadito che le obbligazioni propter rem, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che esse possono legittimamente sorgere soltanto nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge ovvero in presenza di presupposti normativi tassativi che ne giustifichino l'operatività (Cass., Sez. II, 26 febbraio 2014, n. 4572, Rv. 630148; conforme Cass., Sez. II, 4 dicembre 2007, n. 25289, Rv. 601411; Cass., Sez. II, 15 ottobre 2018, n. 25673, Rv. 650831).
Questo è il caso, appunto, dei consorzi di urbanizzazione, per cui la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “in tema di consorzi di urbanizzazione, deve ritenersi lecito il meccanismo di adesione al predisposto dall'autonomia privata, che si attua attraverso la CP_1 semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione - alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente - contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente” (Cassazione civile sez. II, 23/05/2024, (ud. 15/02/2024, dep. 23/05/2024), n.14407).
Tale conclusione, tuttavia, deriva dalla particolare natura dei consorzi di urbanizzazione, figura atipica, che unisce in sé un elemento associativo e un elemento di realità, ritenuto preponderante, o comunque fortemente caratterizzante rispetto a taluni aspetti della relativa disciplina quali le vicende circolatorie della partecipazione al (nel senso che “I CP_1 pagina 6 di 10 consorzi di urbanizzazione, aggregazioni preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione o la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione […]” cfr. Cass. civ. Sez. I – Ordinanza 02.07.2021, n. 18792; Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord. 09.10.2019, n. 25394).
In tali consorzi gli associati, inserendosi con il loro acquisto nel sodalizio e beneficiando dei vantaggi dal medesimo offerti, assumono al contempo una serie di doveri ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli beni e di quelli eventualmente comuni, tratto che condividono con il parte del presente giudizio. CP_1
Rispetto ai consorzi di urbanizzazione, però, l'obbligazione di contribuzione trova la propria fonte o nella stipula, a monte, di una convenzione urbanistica, che comporta la traslazione degli obblighi consortili anche agli aventi causa dei soggetti stipulanti, oppure discende dalla circostanza che il è costituito per il miglioramento e la gestione di parti CP_1 comuni, sicché l'acquisto di una unità immobiliare ricomprendente dette parti determina, per ciò stesso, unitamente alla previsione statutaria, l'obbligo di contribuire alle relative spese (cfr. la menzionata Cassazione civile sez. II, 23/05/2024).
Come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. IV, 16/05/2025, (ud. 03/04/2025, dep. 16/05/2025), n.4221), “la giurisprudenza, sia amministrativa che civile, ha costantemente affermato che dalla convenzione urbanistica originano obbligazioni cosiddette "reali" o propter rem, le quali gravano sul soggetto che, tempo per tempo, venga a essere proprietario dell'area convenzionata. L'ambulatorietà delle obbligazioni in questione, legate all'oggetto delle prestazioni, ovvero alla res, è espressione di un più generale principio che, improntato a superiori interessi di matrice pubblica preordinati alla corretta gestione del territorio comunale, sovrintende la materia delle convenzioni e orienta l'interprete nell'esegesi delle clausole pattizie. Il Collegio ritiene, pertanto, di potere richiamare e applicare anche al caso di specie il consolidato orientamento, espresso dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato, relativo alla natura reale delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche, relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, al cui adempimento sono tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, bensì anche quelli che richiedono i titoli edilizi nell'ambito della lottizzazione, quelli che realizzano l'edificazione ed i loro aventi causa (Cass. civ., 28 giugno 2013 n. 16401; 15 maggio 2007, n. 11196; id 27 agosto 2002, n. 12571; Cons. Stato Sez. IV, 9 gennaio 2019, n. 199).
Nel caso di specie, tuttavia, non è allegato né in effetti consta che le opere migliorative oggetto della controversia siano state realizzate in esecuzione di una convenzione urbanistica, ricomprendente i fondi degli originari consorziati.
Si tratta, per quanto risulta, di la cui creazione questi ultimi scelsero come CP_1 modalità per gestire sia la fase della realizzazione, sia la successiva fase della manutenzione delle opere necessarie a rendere la via privata fruibile dai consorziati (previa alienazione, parrebbe di comprendersi dalla lettura degli atti, dei mappali su cui la strada insisteva al pagina 7 di 10 stesso da parte della cfr. pag. 5 del pdf in cui sono CP_1 Parte_4 contenuti atto costitutivo e statuto – doc. n. 3 allegato alla citazione in opposizione).
La disamina dell'atto di compravendita intercorso fra e versato in atti, Pt_3 Pt_2 conferma, per altro verso, che l'unità immobiliare acquistata da non insiste né Pt_2 comprende, in proprietà esclusiva o pro quota, alcuna porzione della strada privata oggetto di gestione consortile: l'inerenza al fondo (acquistato da della partecipazione consortile, Pt_2 dunque, non può derivare neppure dalla comproprietà della strada o dalla qualificabilità come bene comune al servizio di tutti gli immobili dei comproprietari.
Quanto alla possibilità di qualificare la strada privata come “pertinenza” del fondo acquistato da come suggerito dall'art. 20 dello Statuto e come pure parrebbe sostenere il Pt_2
nei propri atti, al fine di farne discendere l'applicabilità del regime previsto CP_1 dall'art. 818 c.c., rilevato che nel rogito fra e è stata fatta espressa menzione di Pt_3 Pt_2 altre pertinenze (poste sullo stesso mappale n. 541 su cui insiste il fabbricato) e non della strada (insistente sui mappali nn. 550, 553, 555, 556, 557 e 558) e ribadito che la definizione usata dai consorziati nello Statuto non è di per sé vincolante verso i terzi, sarebbe stato onere del dimostrare la rispondenza a uno stato di fatto che consenta la relativa CP_1 qualificazione. Al riguardo, tuttavia, nulla di specifico è stato dedotto dal , per cui CP_1 non è noto se e in quale modo la strada in questione potrebbe dirsi destinata in modo durevole al servizio del fondo di proprietà dell'appellante, secondo quanto richiesto dall'art. 817 c.c.
Il non ha contestato l'allegazione, già contenuta sin dall'atto di opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo, per cui detto fondo non ha accesso carraio su tale strada e si è limitato a sottolineare come lo Statuto preveda la partecipazione consortile anche in base alla mera
“possibilità” di utilizzo della strada, che, tuttavia, non è stata meglio delineata nei suoi aspetti concreti. In particolare, sarebbe spettato al , a confutazione dell'allegazione CP_1 avversaria, opporre che in realtà l'accesso esiste, anche se di fatto non venga utilizzato: situazione diversa rispetto all'attuale inesistenza di varchi verso la strada, che dovrebbero essere creati mediante la realizzazione delle necessarie opere, ipotesi nella quale la possibilità, del tutto astratta e futura, di accesso alla strada non pare riconducibile alla clausola statutaria, da intendersi riferita a un utilizzo non attuato, ma già possibile.
Tantomeno sono stati forniti concreti elementi utili a valutare l'affermata esistenza di un vincolo di pertinenzialità: il quale vincolo, peraltro, parrebbe addirittura positivamente escluso dalla circostanza secondo cui – come su accennato – proprietario dei mappali su cui insiste la strada parrebbe essere il medesimo (per intero dei mappali nn. 550 e 553; CP_1 per i 562/1000 dei restanti mappali, salvo che la proprietaria Controparte_2 della residua quota, abbia provveduto a trasferirla a suo tempo anch'essa al : cfr. i CP_1 verbali assembleari allegati all'atto costitutivo).
pagina 8 di 10 In conclusione, non può accogliersi l'assunto del , condiviso dal primo giudice, per CP_1 cui avrebbe assunto la posizione di consorziata, con relativi facoltà e obblighi, in Pt_2 conseguenza del mero acquisto dell'immobile da Pt_3
A quanto sopra osservato deve aggiungersi che, per vero, la stessa disciplina statutaria rispecchia un regime diverso da quello delle obbligazioni propter rem o delle pertinenze.
Nell'art. 20, infatti, si prevede un obbligo in capo all'alienante di trasferire, unitamente all'immobile, anche la “pertinente” partecipazione consortile, allegando al rogito lo Statuto (“tale pertinenza dovrà anch'essa essere trasferita in capo alla stessa ditta”).
Non si tratta, dunque, di mera conoscibilità dell'esistenza del e della sua CP_1 regolamentazione (conoscibilità che, in ogni caso, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è assicurata dalla mera circostanza che atto costitutivo e statuto siano contenuti in altrettanti atti pubblici, in assenza di qualsivoglia forma pubblicitaria della partecipazione – quale l'annotazione nei registri immobiliari – e in assenza di menzione espressa e rinvio a detti atti nel corpo della compravendita). Si tratta, piuttosto, dell'oggetto della compravendita, nel quale lo Statuto chiede di espressamente inserire anche la partecipazione al – pena l'inadempimento del consorziato attuale, alienante il CP_1 fondo servito dalla strada consortile – proprio sull'implicito presupposto che, diversamente, non potrebbe determinarsi il necessario subentro nel del nuovo proprietario a CP_1 quello precedente.
Coerentemente lo Statuto prevede, per il caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione del nominativo del nuovo consorziato (art. 21), il perdurante impegno di quello precedente al pagamento degli oneri dovuti, salva la possibilità di rivalersi sull'acquirente: previsione nel cui perimetro rientra, a maggior ragione, il caso in cui detta comunicazione non possa essere fatta o, se fatta, debba considerarsi irregolare per non essere stato, a monte, pattuito il subentro dell'acquirente nel consorzio quale nuovo associato.
In conclusione, dunque, alla luce di tutte le ragioni su esposte, l'appello risulta fondato e deve essere accolto.
In riforma della sentenza appellata, pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 282/2022 emesso dal Giudice di pace di Novara deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ne segue il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, documentato in complessivi € 8.548,00, con interessi al saggio legale dalla data del pagamento.
3.
In ordine alle spese del giudizio di primo grado e a quelle del secondo grado, occorre tenere conto del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la pagina 9 di 10 sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014).
Compete, dunque, all'appellante, in applicazione del principio della soccombenza, la rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate, tenuto contro del valore di causa nonché della quantità e del grado di difficoltà delle questioni trattate in fatto e in diritto, in complessivi € 1.205 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge, quanto al primo grado, e in complessivi € 2.500 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando quale giudice dell'appello, in riforma della sentenza n. 327/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Novara, depositata il 30.5.2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n. 282/2022, emesso dal Giudice di Pace di Novara il 21.4.2022;
2) condanna il a restituire all'appellante la Controparte_1 somma di € 8.548,00, pagata da in esecuzione della sentenza di primo grado, Pt_2 con interessi al saggio legale dalla data del pagamento;
3) condanna il alla refusione in favore di Controparte_1 delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.205 Parte_2 per compensi, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge, nonché del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 2.500, oltre spese generali forfettarie, cpa e iva come per legge.
Novara, 13 settembre 2025
Il Giudice
dott. Annalisa Boido
pagina 10 di 10