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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6048 /2025 R.G. TRIB.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, nella persona del magistrato, Dr.ssa IA LE, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6048 /2025 promossa da
(cognome) (nome), nato il [...] in [...], Pt_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIANI BARTOLO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
oggetto: conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Conclusioni delle parti: come da note per l'udienza del 19/12/2025 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01.09.2025, ha adito il Tribunale di Parte_3
Lecce – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento dello Sportello
Unico per l'Immigrazione di con cui è stata rigettata la domanda di conversione CP_1
del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorrente, premesso di essere titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e di avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato con datore di lavoro regolarmente operante, ha dedotto l'illegittimità del diniego per violazione della normativa in materia di decreto flussi, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per mancata valutazione della documentazione prodotta in sede di integrazione dell'istanza.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via consequenziale, l'ordine all'Amministrazione di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, formulando, altresì, istanza cautelare richiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, deducendo la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Con provvedimento del 18.11.2025, l'istanza cautelare è stata rigettata, sul rilievo che il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione non ha natura esecutiva, non contiene alcun ordine di allontanamento dal territorio nazionale e non produce effetti espulsivi o lesivi immediati, difettando, pertanto, il requisito del periculum in mora.
Il ritualmente evocato in giudizio, non è Controparte_1
comparso alla prima udienza, nonostante la regolarità delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Con verbale di udienza del 10.12.2025, rilevato che la controversia attiene all'impugnazione di un provvedimento in materia di conversione di titoli di soggiorno per motivi di lavoro, il Giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'eventuale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, invitando le parti a prendere posizione sul punto e rinviando la causa all'udienza del 19.12.2025, da tenersi con trattazione scritta. 3
In riscontro a tale invito, il ricorrente ha depositato note scritte insistendo per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario – sezione specializzata, mentre
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pur non comparsa alla prima udienza, ha depositato memoria difensiva in vista dell'udienza del 19.12.2025, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo la competenza del Tribunale
Amministrativo Regionale.
All'udienza del 19 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolare.
***
La questione preliminare da esaminare attiene alla giurisdizione, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di con cui è stata rigettata la domanda di conversione del permesso CP_1
di soggiorno da lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito dei procedimenti amministrativi disciplinati dal d.lgs. n. 286/1998, che regolano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale per motivi di lavoro. In tale contesto, il rilascio, il rinnovo e la conversione dei titoli di soggiorno costituiscono espressione di una potestà amministrativa autoritativa, esercitata secondo criteri stabiliti dalla legge e dalla normativa di attuazione, anche in funzione della programmazione dei flussi di ingresso.
Sul piano normativo, l'art. 6 del d.lgs. n. 286/1998 individua il regime giuridico dei permessi di soggiorno e, al comma 10, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie inerenti al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno, introducendo una regola generale di cognizione del giudice amministrativo in materia. A tale previsione si affianca
l'art. 10 del medesimo testo unico, che stabilisce espressamente che contro i provvedimenti adottati ai sensi degli artt.
4-ter, 5 e dello stesso art. 10 è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente, confermando la riconducibilità di tali controversie nell'alveo della giurisdizione amministrativa.
La disciplina conosce una deroga limitata e tipizzata in relazione ai permessi di soggiorno per motivi familiari, la cui cognizione è attribuita al giudice ordinario, in seno alle
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), 4
del d.l. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 46 del 2017. Tale deroga trova fondamento nella particolare natura del diritto all'unità familiare, qualificato dalla giurisprudenza come diritto soggettivo fondamentale, e nella conseguente configurazione del relativo provvedimento come atto vincolato, adottato in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge.
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che, mentre il permesso di soggiorno disciplinato in via generale dall'art. 5 del testo unico è caratterizzato da margini di discrezionalità amministrativa, cui corrispondono posizioni di interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 del medesimo decreto integra oggetto di diritti soggettivi, con conseguente attribuzione della relativa tutela al giudice ordinario (Cass., Sez.
Un., 12 gennaio 2005, n. 383).
Al di fuori di tale ipotesi eccezionale, il legislatore ha mantenuto ferma la regola generale della giurisdizione amministrativa per le controversie aventi ad oggetto i titoli di soggiorno, ivi comprese quelle relative alla conversione del permesso per motivi di lavoro, istituto che si colloca nell'ambito della regolazione amministrativa degli ingressi e presuppone valutazioni concernenti la disponibilità delle quote, la capacità economica del datore di lavoro e la conformità alla disciplina dei flussi.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato attiene esclusivamente alla verifica di tali presupposti e non involge profili di protezione internazionale o speciale, né situazioni riconducibili ai permessi per casi speciali o al diritto all'unità familiare. La posizione giuridica fatta valere dal ricorrente è pertanto qualificabile come interesse legittimo all'adozione di un provvedimento favorevole, a fronte dell'esercizio di un potere amministrativo connotato da valutazioni discrezionali.
Le deduzioni difensive incentrate sul radicamento lavorativo e sociale del ricorrente e sulla lesione di diritti fondamentali non sono idonee a incidere sul riparto di giurisdizione così delineato. Invero, la devoluzione della controversia al giudice amministrativo non comporta alcuna compressione della tutela dei diritti fondamentali dello straniero, posto che anche la giurisdizione amministrativa è chiamata ad assicurare una tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche soggettive incise dall'azione amministrativa.
Tale conclusione è coerente con l'orientamento consolidato della Corte costituzionale, secondo cui non esiste nell'ordinamento una riserva di giurisdizione in favore del giudice 5
ordinario per la tutela dei diritti costituzionalmente protetti, essendo rimessa al legislatore la distribuzione delle competenze giurisdizionali in funzione delle esigenze delle singole materie, purché sia garantita l'effettività della tutela giurisdizionale. In questa prospettiva, la giurisdizione amministrativa è pienamente idonea ad assicurare il sindacato sulle scelte della pubblica amministrazione anche quando esse incidano su diritti di rilievo fondamentale.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la controversia in esame, avente ad oggetto la conversione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai fini dell'eventuale riassunzione.
Visto il rilievo d'ufficio della questione e la pronuncia in rito, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando nella causa sopra epigrafata, ogni altra istanza respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 23.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa IA LE
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, nella persona del magistrato, Dr.ssa IA LE, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6048 /2025 promossa da
(cognome) (nome), nato il [...] in [...], Pt_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIANI BARTOLO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
oggetto: conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Conclusioni delle parti: come da note per l'udienza del 19/12/2025 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 01.09.2025, ha adito il Tribunale di Parte_3
Lecce – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini UE, impugnando il provvedimento dello Sportello
Unico per l'Immigrazione di con cui è stata rigettata la domanda di conversione CP_1
del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorrente, premesso di essere titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale e di avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato con datore di lavoro regolarmente operante, ha dedotto l'illegittimità del diniego per violazione della normativa in materia di decreto flussi, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per mancata valutazione della documentazione prodotta in sede di integrazione dell'istanza.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via consequenziale, l'ordine all'Amministrazione di rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, formulando, altresì, istanza cautelare richiedendo la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, deducendo la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Con provvedimento del 18.11.2025, l'istanza cautelare è stata rigettata, sul rilievo che il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione non ha natura esecutiva, non contiene alcun ordine di allontanamento dal territorio nazionale e non produce effetti espulsivi o lesivi immediati, difettando, pertanto, il requisito del periculum in mora.
Il ritualmente evocato in giudizio, non è Controparte_1
comparso alla prima udienza, nonostante la regolarità delle notifiche del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Con verbale di udienza del 10.12.2025, rilevato che la controversia attiene all'impugnazione di un provvedimento in materia di conversione di titoli di soggiorno per motivi di lavoro, il Giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'eventuale difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, invitando le parti a prendere posizione sul punto e rinviando la causa all'udienza del 19.12.2025, da tenersi con trattazione scritta. 3
In riscontro a tale invito, il ricorrente ha depositato note scritte insistendo per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario – sezione specializzata, mentre
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, pur non comparsa alla prima udienza, ha depositato memoria difensiva in vista dell'udienza del 19.12.2025, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo la competenza del Tribunale
Amministrativo Regionale.
All'udienza del 19 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con modalità cartolare.
***
La questione preliminare da esaminare attiene alla giurisdizione, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di con cui è stata rigettata la domanda di conversione del permesso CP_1
di soggiorno da lavoro stagionale a permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
La fattispecie in esame rientra nell'ambito dei procedimenti amministrativi disciplinati dal d.lgs. n. 286/1998, che regolano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale per motivi di lavoro. In tale contesto, il rilascio, il rinnovo e la conversione dei titoli di soggiorno costituiscono espressione di una potestà amministrativa autoritativa, esercitata secondo criteri stabiliti dalla legge e dalla normativa di attuazione, anche in funzione della programmazione dei flussi di ingresso.
Sul piano normativo, l'art. 6 del d.lgs. n. 286/1998 individua il regime giuridico dei permessi di soggiorno e, al comma 10, devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie inerenti al rilascio dei visti e dei permessi di soggiorno, introducendo una regola generale di cognizione del giudice amministrativo in materia. A tale previsione si affianca
l'art. 10 del medesimo testo unico, che stabilisce espressamente che contro i provvedimenti adottati ai sensi degli artt.
4-ter, 5 e dello stesso art. 10 è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente, confermando la riconducibilità di tali controversie nell'alveo della giurisdizione amministrativa.
La disciplina conosce una deroga limitata e tipizzata in relazione ai permessi di soggiorno per motivi familiari, la cui cognizione è attribuita al giudice ordinario, in seno alle
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), 4
del d.l. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 46 del 2017. Tale deroga trova fondamento nella particolare natura del diritto all'unità familiare, qualificato dalla giurisprudenza come diritto soggettivo fondamentale, e nella conseguente configurazione del relativo provvedimento come atto vincolato, adottato in presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge.
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che, mentre il permesso di soggiorno disciplinato in via generale dall'art. 5 del testo unico è caratterizzato da margini di discrezionalità amministrativa, cui corrispondono posizioni di interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, il permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 del medesimo decreto integra oggetto di diritti soggettivi, con conseguente attribuzione della relativa tutela al giudice ordinario (Cass., Sez.
Un., 12 gennaio 2005, n. 383).
Al di fuori di tale ipotesi eccezionale, il legislatore ha mantenuto ferma la regola generale della giurisdizione amministrativa per le controversie aventi ad oggetto i titoli di soggiorno, ivi comprese quelle relative alla conversione del permesso per motivi di lavoro, istituto che si colloca nell'ambito della regolazione amministrativa degli ingressi e presuppone valutazioni concernenti la disponibilità delle quote, la capacità economica del datore di lavoro e la conformità alla disciplina dei flussi.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato attiene esclusivamente alla verifica di tali presupposti e non involge profili di protezione internazionale o speciale, né situazioni riconducibili ai permessi per casi speciali o al diritto all'unità familiare. La posizione giuridica fatta valere dal ricorrente è pertanto qualificabile come interesse legittimo all'adozione di un provvedimento favorevole, a fronte dell'esercizio di un potere amministrativo connotato da valutazioni discrezionali.
Le deduzioni difensive incentrate sul radicamento lavorativo e sociale del ricorrente e sulla lesione di diritti fondamentali non sono idonee a incidere sul riparto di giurisdizione così delineato. Invero, la devoluzione della controversia al giudice amministrativo non comporta alcuna compressione della tutela dei diritti fondamentali dello straniero, posto che anche la giurisdizione amministrativa è chiamata ad assicurare una tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche soggettive incise dall'azione amministrativa.
Tale conclusione è coerente con l'orientamento consolidato della Corte costituzionale, secondo cui non esiste nell'ordinamento una riserva di giurisdizione in favore del giudice 5
ordinario per la tutela dei diritti costituzionalmente protetti, essendo rimessa al legislatore la distribuzione delle competenze giurisdizionali in funzione delle esigenze delle singole materie, purché sia garantita l'effettività della tutela giurisdizionale. In questa prospettiva, la giurisdizione amministrativa è pienamente idonea ad assicurare il sindacato sulle scelte della pubblica amministrazione anche quando esse incidano su diritti di rilievo fondamentale.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che la controversia in esame, avente ad oggetto la conversione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai fini dell'eventuale riassunzione.
Visto il rilievo d'ufficio della questione e la pronuncia in rito, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando nella causa sopra epigrafata, ogni altra istanza respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lecce, 23.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa IA LE
Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell'1.06.2017.