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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025 e promossa
DA
L'Avv. Fernando Nino Triggiani (cod. fisc. ) in proprio e quale CodiceFiscale_1
difensore di (cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_2
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Ancona
-resistente-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta dall'avv. Triggiani avverso il provvedimento emesso il 6.03.2025 con cui l'intestata Corte, sez lavoro, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività difensiva
1 prestata nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Ancona (RG
n.158/2021) e in quello dinanzi alla Corte di Cassazione (RG
n.24937/2023), quale difensore della sig.ra ammessa con Parte_1
provvedimento del 04.10.2023.
La revoca è fondata:
1. sul fatto che la Corte di Appello ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, statuita in primo grado;
2. sul fatto che la decisione della Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza del ricorso, atteso che la
Sig.ra non aveva opposto, nel prescritto termine di 40 giorni, la Pt_1
proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380 bis primo comma c.p.c., con conseguente rinuncia al ricorso ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. ed estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391 c.p.c.”;
3. sulla manifesta infondatezza del ricorso.
L'opponente deduce la nullità per mancata sottoscrizione del decreto da parte del Presidente del Collegio e l'incompetenza della Corte territoriale ad emettere il suddetto decreto di revoca del beneficio, relativamente al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
Lamenta infine l'illegittimità del provvedimento per assenza dei presupposti di cui all'art.136 DPR 115/2002 , non avendo mai superato la soglia di reddito, né agito con dolo o colpa grave;
deduce inoltre che l'estinzione ex art. 380 bis cpc innanzi alla Corte di cassazione non spiega alcuna influenza sulla responsabilità alla ricorrente”.
2 L'opposizione non ha pregio.
In tema di patrocinio a spese dello Stato la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta “ al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse
dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento
impugnato; quest'ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai
sensi dell'art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste
dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell'ammissione”(Cfr Cassazione
civile sez. II, 20/02/2020, n.4315).
La Corte di Appello di Ancona era dunque competente ad adottare il provvedimento di revoca del beneficio, provvedimento che risulta regolarmente sottoscritto dal Presidente
della Sezione Lavoro con “firma elettronica qualificata” a margine dell'atto.
Quanto alla seconda doglianza, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che
«la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza
automatica, prevista per legge (cfr. art. 74, comma 2, DPR 115 / 2002), della
dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di misura
evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande
evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa
grave, ricadano sulla collettività.
Ed invero, considerato che l'ammissione al beneficio viene sempre disposta in via provvisoria «appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia
luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli
non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento
soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda
da esso proposta (così Cass. 7869/2020)»
3 Dall'esame degli atti del procedimento si evince che la domanda proposta dalla odierna ricorrente è stata dichiarata inammissibile in tutti i gradi di merito;
avuto riguardo al giudizio di legittimità, invece, il ricorrente, a fronte della proposta di definizione del giudizio ex art. 380 bis, comma 1, cpc, che postula inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, non ha richiesto la decisione della causa entro il termine prescritto, con conseguente rinuncia al ricorso ai sensi dell'art 380 bis, co.2 cpc,
ed estinzione del giudizio di Cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Resta dunque confermata, in via definitiva, la manifesta infondatezza della domanda dell'opponente.
L'opposizione va dunque respinta e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Presidente rigetta l'opposizione e conferma il decreto di revoca datato
6.03.2025.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
500,00 € per compensi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% e spese prenotate a debito.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, il 6 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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