CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2023, n. 24937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24937 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EZ NI, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 novembre 2022, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'interessato avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Rieti del 15 novembre 2022, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di cui all'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24937 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 30/01/2023 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di impugnazione, si censura il vizio di motivazione in relazione alla violazione della disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. La difesa afferma che l'esiguo quantitativo e la modesta qualità degli stupefacenti rinvenuti nella disponibilità dell'odierno ricorrente determinala riconducibilità del fatto nell'alveo della più lieve ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; pertanto, in via prognostica, la pena detentiva irrogabile non potrebbe essere superiore ai tre anni di reclusione. La motivazione resa dal Tribunale al fine di escludere la possibilità di ricondurre l'episodio in esame ai sensi del comma 5, dell'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, risulterebbe errata, poiché il dato relativo al numero di dosi medie singole ricavabili dalla sostanza sottoposta a sequestro non potrebbe fondare il giudizio di offensività richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al comma 1, dell'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990. A sostegno della tesi difensiva deporrebbe uno studio recentemente svolto dall'Ufficio per il Processo presso la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui un numero prevalente di sentenze in tema di stupefacenti considererebbero fatto di lieve entità il possesso di eroina sino a 28,4 grammi e di hashish sino a 101,5 grammi. Nel caso in esame - secondo la difesa - la sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato risulta essere pienamente compatibile con i parametri sopra richiamati, giacché lo stesso risultava detenere 24,68 grammi lordi di eroina e 2,59 grammi lordi di hashish. Risulterebbe, dunque, violata la disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, esclude la custodia cautelare in carcere nel caso di applicazione di una pena di entità esigua e di potenziale assenza di pericolosità dell'imputato. 2.2. Con una seconda doglianza, si lamenta l'inosservanza dell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di fornire qualunque motivazione in merito all'inidoneità dell'invocata misura degli arresti domiciliari. Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento, la difesa afferma di avere prodotto la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento delle verifiche di idoneità del domicilio indicato, allegando i documenti relativi al soggetto ospitante, AR EW WO, il quale risulta essere domiciliato presso un immobile in Caste] Volturno, oltre che la dichiarazione di disponibilità del medesimo ad accogliere il ricorrente in regime di arresti domiciliari. Con riguardo all'omessa indicazione delle ulteriori caratteristiche, logistiche e dimensionali, dell'immobile, la difesa sostiene di non avere la materiale disponibilità della pianta, affermando che a tale mancanza si sarebbe potuto sopperire mediante le verifiche sull'idoneità del domicilio indicato. Il 7 provvedimento impugnato avrebbe poi errato nel ritenere che, il domicilio in questione fosse coincidente con l'abitazione ove veniva rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente in contestazione, tenuto conto che l'abitazione oggetto di indagine risulta essere sita in Rieti, in Vicolo San Bernardino 14. L'ordinanza di rigetto non enuncerebbe in alcun modo le ragioni della ritenuta inadeguatezza della misura domiciliare, anche trascurando ogni valutazione in merito all'utilizzo del braccialetto elettronico quale misura idonea ad evitare la reiterazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto alla prima doglianza, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la valutazione operata dal Tribunale deve considerarsi adeguata e coerente, in quanto frutto di una disamina completa degli elementi emersi dalle indagini. E va rilevato che il solo dato relativo alla quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato non può considerarsi dirimente, poiché la valutazione degli elementi indicati nel comma 5, dell'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere effettuata globalmente;
cosicché solo dal bilanciamento e dalla valutazione complessiva di essi può emergere il grado di offensività del fatto di reato, tale da configurare o meno quel carattere di lieve entità richiesto per l'applicazione del trattamento sanzionato più favorevole per il responsabile. Come più volte affermato, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice deve procedere ad una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze (ex multis, Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Rv. 254695). Il Tribunale ha correttamente argomentato al riguardo, sottolineando come l'attività di spaccio posta in essere dall'imputato venisse svolta in maniera altamente professionale, alla luce del ritrovamento, all'esito della perquisizione domiciliare, di 24,68 grammi lordi di eroina e 2,59 grammi lordi di hashish, di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento delle singole dosi, del rilevante importo in contanti di euro 3.635,00 - con riguardo al quale va sottolineato come il ricorrente non abbia fornito indicazioni riscontrabili in merito alla provenienza - oltre a materiale idoneo per eseguire il taglio dello stupefacente. Inoltre, va rilevato che gli occupanti dell'immobile ove è stato rinvenuto lo stupefacente, ivi compreso il ricorrente, non hanno aperto alla polizia giudiziaria che aveva bussato alla porta, sicché per gli operanti è stato necessario forzare la serratura per entrare. In ogni caso, l'inserimento del soggetto e della sua attività 3 4\k di spaccio in ambienti criminali risulta corroborato dalle condanne che il ricorrente annovera per rapina e lesioni, nonché dagli altri pregiudizi di polizia per reati specifici in materia di sostanze stupefacenti. Tutti elementi che, valutati complessivamente, non consentono di ricondurre il fatto oggetto di imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. 3.2. La seconda doglianza è inammissibile per genericità, essendo priva di allegazioni idonee a smentire la prospettazione accusatoria - fatta propria dal Tribunale - secondo cui l'immobile indicato dal ricorrente quale domicilio ove svolgere la detenzione domiciliare risulta inadeguato strutturalmente. La difesa non coglie, in ogni caso, la duplice ratio sottesa al provvedimento. In primo luogo, è coerente ritenere che, la coabitazione dell'imputato con il coindagato e codetentore dello stupefacente, HN Victor Sunday, determinerebbe una situazione sommamente inopportuna, perché certamente dilaterebbe il periodo di reiterazione delle condotte delittuose. In seconda ed ultima analisi, la tesi difensiva, secondo cui l'utilizzo del braccialetto elettronico sarebbe funzionale al fine di evitare la reiterazione del reato da parte del ricorrente, deve considerarsi illogica. Infatti, l'utilizzo del braccialetto elettronico, in questa occasione, sarebbe funzionale a prevenire una diversa esigenza cautelare, ossia il pericolo di fuga dell'indagato, che però non risulta aver avuto un ruolo preminente con riguardo alla scelta della misura cautelare. Deve piuttosto darsi rilevanza alla diversa esigenza di evitare che lo stesso prosegua nel suo proposito criminoso, tenuto conto che il soggetto svolgeva la sua attività di spaccio principalmente all'interno delle mura domestiche, circostanza questa che depone ulteriormente per l'inidoneità in assoluto della misura domiciliare. Giova inoltre ricordare che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 -bis cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463; Sez. 2, n. 3696 del 15/12/2015, Rv. 265786). 4.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché 4 quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/01/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TO Pedicini, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 novembre 2022, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta dall'interessato avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Rieti del 15 novembre 2022, con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di cui all'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24937 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 30/01/2023 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di impugnazione, si censura il vizio di motivazione in relazione alla violazione della disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. La difesa afferma che l'esiguo quantitativo e la modesta qualità degli stupefacenti rinvenuti nella disponibilità dell'odierno ricorrente determinala riconducibilità del fatto nell'alveo della più lieve ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; pertanto, in via prognostica, la pena detentiva irrogabile non potrebbe essere superiore ai tre anni di reclusione. La motivazione resa dal Tribunale al fine di escludere la possibilità di ricondurre l'episodio in esame ai sensi del comma 5, dell'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, risulterebbe errata, poiché il dato relativo al numero di dosi medie singole ricavabili dalla sostanza sottoposta a sequestro non potrebbe fondare il giudizio di offensività richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui al comma 1, dell'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990. A sostegno della tesi difensiva deporrebbe uno studio recentemente svolto dall'Ufficio per il Processo presso la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui un numero prevalente di sentenze in tema di stupefacenti considererebbero fatto di lieve entità il possesso di eroina sino a 28,4 grammi e di hashish sino a 101,5 grammi. Nel caso in esame - secondo la difesa - la sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato risulta essere pienamente compatibile con i parametri sopra richiamati, giacché lo stesso risultava detenere 24,68 grammi lordi di eroina e 2,59 grammi lordi di hashish. Risulterebbe, dunque, violata la disposizione di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., che, esclude la custodia cautelare in carcere nel caso di applicazione di una pena di entità esigua e di potenziale assenza di pericolosità dell'imputato. 2.2. Con una seconda doglianza, si lamenta l'inosservanza dell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di fornire qualunque motivazione in merito all'inidoneità dell'invocata misura degli arresti domiciliari. Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento, la difesa afferma di avere prodotto la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento delle verifiche di idoneità del domicilio indicato, allegando i documenti relativi al soggetto ospitante, AR EW WO, il quale risulta essere domiciliato presso un immobile in Caste] Volturno, oltre che la dichiarazione di disponibilità del medesimo ad accogliere il ricorrente in regime di arresti domiciliari. Con riguardo all'omessa indicazione delle ulteriori caratteristiche, logistiche e dimensionali, dell'immobile, la difesa sostiene di non avere la materiale disponibilità della pianta, affermando che a tale mancanza si sarebbe potuto sopperire mediante le verifiche sull'idoneità del domicilio indicato. Il 7 provvedimento impugnato avrebbe poi errato nel ritenere che, il domicilio in questione fosse coincidente con l'abitazione ove veniva rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente in contestazione, tenuto conto che l'abitazione oggetto di indagine risulta essere sita in Rieti, in Vicolo San Bernardino 14. L'ordinanza di rigetto non enuncerebbe in alcun modo le ragioni della ritenuta inadeguatezza della misura domiciliare, anche trascurando ogni valutazione in merito all'utilizzo del braccialetto elettronico quale misura idonea ad evitare la reiterazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto alla prima doglianza, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la valutazione operata dal Tribunale deve considerarsi adeguata e coerente, in quanto frutto di una disamina completa degli elementi emersi dalle indagini. E va rilevato che il solo dato relativo alla quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato non può considerarsi dirimente, poiché la valutazione degli elementi indicati nel comma 5, dell'art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990 deve essere effettuata globalmente;
cosicché solo dal bilanciamento e dalla valutazione complessiva di essi può emergere il grado di offensività del fatto di reato, tale da configurare o meno quel carattere di lieve entità richiesto per l'applicazione del trattamento sanzionato più favorevole per il responsabile. Come più volte affermato, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice deve procedere ad una valutazione globale ed onnicomprensiva di tutti gli elementi indicati dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, quali i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione illecita, nonché la qualità e quantità delle sostanze (ex multis, Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Rv. 254695). Il Tribunale ha correttamente argomentato al riguardo, sottolineando come l'attività di spaccio posta in essere dall'imputato venisse svolta in maniera altamente professionale, alla luce del ritrovamento, all'esito della perquisizione domiciliare, di 24,68 grammi lordi di eroina e 2,59 grammi lordi di hashish, di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento delle singole dosi, del rilevante importo in contanti di euro 3.635,00 - con riguardo al quale va sottolineato come il ricorrente non abbia fornito indicazioni riscontrabili in merito alla provenienza - oltre a materiale idoneo per eseguire il taglio dello stupefacente. Inoltre, va rilevato che gli occupanti dell'immobile ove è stato rinvenuto lo stupefacente, ivi compreso il ricorrente, non hanno aperto alla polizia giudiziaria che aveva bussato alla porta, sicché per gli operanti è stato necessario forzare la serratura per entrare. In ogni caso, l'inserimento del soggetto e della sua attività 3 4\k di spaccio in ambienti criminali risulta corroborato dalle condanne che il ricorrente annovera per rapina e lesioni, nonché dagli altri pregiudizi di polizia per reati specifici in materia di sostanze stupefacenti. Tutti elementi che, valutati complessivamente, non consentono di ricondurre il fatto oggetto di imputazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. 3.2. La seconda doglianza è inammissibile per genericità, essendo priva di allegazioni idonee a smentire la prospettazione accusatoria - fatta propria dal Tribunale - secondo cui l'immobile indicato dal ricorrente quale domicilio ove svolgere la detenzione domiciliare risulta inadeguato strutturalmente. La difesa non coglie, in ogni caso, la duplice ratio sottesa al provvedimento. In primo luogo, è coerente ritenere che, la coabitazione dell'imputato con il coindagato e codetentore dello stupefacente, HN Victor Sunday, determinerebbe una situazione sommamente inopportuna, perché certamente dilaterebbe il periodo di reiterazione delle condotte delittuose. In seconda ed ultima analisi, la tesi difensiva, secondo cui l'utilizzo del braccialetto elettronico sarebbe funzionale al fine di evitare la reiterazione del reato da parte del ricorrente, deve considerarsi illogica. Infatti, l'utilizzo del braccialetto elettronico, in questa occasione, sarebbe funzionale a prevenire una diversa esigenza cautelare, ossia il pericolo di fuga dell'indagato, che però non risulta aver avuto un ruolo preminente con riguardo alla scelta della misura cautelare. Deve piuttosto darsi rilevanza alla diversa esigenza di evitare che lo stesso prosegua nel suo proposito criminoso, tenuto conto che il soggetto svolgeva la sua attività di spaccio principalmente all'interno delle mura domestiche, circostanza questa che depone ulteriormente per l'inidoneità in assoluto della misura domiciliare. Giova inoltre ricordare che il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275 -bis cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762; Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Rv. 270463; Sez. 2, n. 3696 del 15/12/2015, Rv. 265786). 4.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché 4 quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/01/2023.