Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 27/01/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01744/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03955/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3955 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto del Ministero dell'Interno n. K10/-OMISSIS- del 13 gennaio 2020, notificato al ricorrente in data 29 gennaio 2020, di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza presentata il 20.8.2015;
- di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, “se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato la sua istanza di concessione della cittadinanza.
Espone il ricorrente:
- di essere titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale dall’anno 1987, perfettamente integrato nel territorio nazionale italiano, di svolgere regolarmente attività di lavoro autonomo, di essere incensurato e in possesso di adeguati mezzi economici per il sostentamento per sé e la propria famiglia, nonché di avere sempre regolarmente assolto agli obblighi fiscali e ai doveri di solidarietà economica e sociale;
- di avere presentato in data 20.8.2015 istanza per la concessione della cittadinanza italiana per residenza (c.d. naturalizzazione) ai sensi dell’art. 9, lett. f), della l. n. 91/1992;
- che il suo stato di famiglia al momento della presentazione dell’istanza era composto dal medesimo, da sua moglie e dai due figli;
- che i due figli, tuttavia, erano stati cancellati dallo stato di famiglia prima della conclusione del procedimento in questione (il primogenito in data 12.4.2018 ed il secondogenito in data 16.1.2019);
- di avere dato prova di essere in possesso del requisito reddituale prescritto dalla legge nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda e sino al momento della conclusione del procedimento, in linea con la necessità di attualizzare i redditi così come precisato dalla circolare del 5 gennaio 2007 prot. K60-01, avente ad oggetto le linee interpretative delle norme sulla cittadinanza;
- di avere percepito, nello specifico, a decorrere dall’anno di presentazione della domanda, i seguenti redditi:
-- per l’anno 2015 (modello Unico persone fisiche 2016) euro 12.429,00;
-- per l’anno 2016 (modello Unico delle persone fisiche 2017) euro 12.960,00;
-- per l’anno 2017 (modello Unico delle persone fisiche 2018) euro 12.150,00;
-- per l’anno 2018 (modello Unico delle persone fisiche 2019) euro 11.880,00;
- che ciononostante il Ministero dell’Interno, con nota del 31.7.2019, comunicava il preavviso di diniego ex art. 10- bis della l. n. 241/1990, in quanto il reddito percepito dall’interessato sarebbe stato inferiore rispetto ai parametri di riferimento adottati e in vigore (pari ad euro 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una sola persona, incrementato fino ad euro 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico);
- che il Ministero dell’Interno, infine, ha adottato il provvedimento di diniego dell’istanza, oggetto dell’odierno gravame, avendo ritenuto insufficiente il requisito reddituale in riferimento all’anno di imposta 2018.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “ Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria \ sviamento \ Ingiustizia manifesta \Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 ”;
2) “ Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 9 della L. 91/1992\ Violazione e\o falsa applicazione del D.P.R. n. 572/1993\Violazione e\o falsa applicazione del D.P.R. n. 362/1994\ Violazione e\o falsa applicazione della circolare n. K60-01 del 05 gennaio 2007\ Violazione e\o falsa applicazione della legge n. 549/1995 e s.m. ed i. \ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ”.
1.2. L’Amministrazione intimata si è costituita con memoria di stile.
1.3. All’udienza del giorno 15 novembre 2024 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
2.1. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che nello stato di famiglia del ricorrente, al momento del preavviso di diniego, non erano più presenti i due figli, i quali quindi erano nel frattempo usciti dal nucleo familiare.
Tale circostanza è rilevante perché incide sul calcolo del reddito minimo necessario ai fini del soddisfacimento del relativo requisito.
Orbene, dalla documentazione reddituale prodotta dall’interessato risulta il possesso di un reddito (€ 11.880) superiore a quello necessario (€ 11.362,05 in presenza del coniuge ed in assenza dei figli, come visto sopra).
Tali circostanze risultano essere state rappresentate dal ricorrente all’Amministrazione in sede di osservazioni al preavviso di diniego, ma l’Amministrazione non ne ha tenuto conto e non ha nemmeno motivato sul punto.
Emerge dunque il vizio d’istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione ed il conseguente vizio di motivazione del gravato provvedimento di diniego.
2.2. Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
2.3. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidandole complessivamente in € 1.000,00 (euro mille/00), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Caterina Lauro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO