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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6549/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Avallone e Parte_1
AN IA;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240005134530000 notificato in data 15.11.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 4.763,48 a titolo di omesso versamento contributi previdenziali IVS sulla quota eccedente il reddito minimale nella gestione Commercianti per il CP_1 periodo di imposta 1/2017-12/2017.
A sostegno della opposizione il ricorrente eccepiva la infondatezza della pretesa contributiva e la prescrizione quinquennale del credito contributivo fatto valere dall' Chiedeva quindi l'annullamento dell'avviso di addebito per prescrizione CP_1
ed infondatezza del credito contributivo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' sostenendo l'infondatezza della CP_1
opposizione, di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Avuto riguardo alla contestazione di parte opponente in ordine alla fondateza della pretesa contributiva, occorre rammentare che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa;
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva. (v. Cass. 3279/2020, Cass.
10583/2017, Cass. 19469/2018)”).
Alla luce di tale principi in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, e tenuto conto che l'onere della prova della fondatezza della pretesa contributiva grava sull' in qualità di titolare della stessa, si osserva che nella specie l'Ente, a CP_1
fondamento del proprio credito (avente ad oggetto contributi a percentuale dovuti alla gestione commercianti sul reddito eccedente il minimale per l'anno di imposta 2017 –v. AVA in atti) ha dedotto che lo stesso è scaturito dalla verifica della produzione da parte del ricorrente di un reddito di impresa nell'anno 2017 pari ad
€ 13.624,00, su cui sono stati calcolati i contributi richiesti a quest'ultimo con avviso di addebito.
A comprova del proprio assunto, l' ha prodotto modello Unico 2018 CP_1
presentato dal ricorrente il 15.10.2018 da cui si evince effettivamente il predetto reddito di impresa di € 13.624,00 (conforme a quello indicato nell'avviso bonario del 14.11.2023 notificato al ricorrente per compiuta giacenza il 29.12.2923).
Ciò posto si osserva che con circolare n. 22 del 31.1.2017, l' ha CP_1 CP_2
espressamente stabilito che prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all'anno
2016 ed è pari a € 15.548,00> (paragrafo 1) ed altresì, con riferimento alla
“Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale” (paragrafo 2), che contributo per l'anno 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2017 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di
€ 46.123,00 […].
In virtù di quanto previsto dalla predetta circolare, è evidente che il reddito di impresa prodotto dal ricorrente (pari ad € 13.624,00) non eccedeva quello minimale di € 15.548,00 fissato dall' per l'anno 2017 con conseguente CP_1
infondatezza della “contribuzione eccedente il minimale” pretesa dall' con CP_1
l'avviso di addebito oggetto di opposizione. Non si ravvisa nella specie infatti una quota del reddito prodotto dal ricorrente nell'anno 2017 eccedente il minimale di
€ 15.548,00 su cui l' poteva calcolare la percentuale di contribuzione IVS CP_1
eccedente il minimale.
Poiché dunque l' su cui gravava l'onere, non ha offerto per le ragioni sopra CP_1
esposte adeguata prova del fatto costitutivo del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito, il ricorso va accolto. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' tenuto conto del valore della controversia e con CP_1
attribuzione ai difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 40020240005134530000 che annulla;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente CP_1
in € 852,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
Salerno, 31.10.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6549/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Avallone e Parte_1
AN IA;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240005134530000 notificato in data 15.11.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 4.763,48 a titolo di omesso versamento contributi previdenziali IVS sulla quota eccedente il reddito minimale nella gestione Commercianti per il CP_1 periodo di imposta 1/2017-12/2017.
A sostegno della opposizione il ricorrente eccepiva la infondatezza della pretesa contributiva e la prescrizione quinquennale del credito contributivo fatto valere dall' Chiedeva quindi l'annullamento dell'avviso di addebito per prescrizione CP_1
ed infondatezza del credito contributivo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' sostenendo l'infondatezza della CP_1
opposizione, di cui, pertanto, chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Avuto riguardo alla contestazione di parte opponente in ordine alla fondateza della pretesa contributiva, occorre rammentare che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa;
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva. (v. Cass. 3279/2020, Cass.
10583/2017, Cass. 19469/2018)”).
Alla luce di tale principi in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, e tenuto conto che l'onere della prova della fondatezza della pretesa contributiva grava sull' in qualità di titolare della stessa, si osserva che nella specie l'Ente, a CP_1
fondamento del proprio credito (avente ad oggetto contributi a percentuale dovuti alla gestione commercianti sul reddito eccedente il minimale per l'anno di imposta 2017 –v. AVA in atti) ha dedotto che lo stesso è scaturito dalla verifica della produzione da parte del ricorrente di un reddito di impresa nell'anno 2017 pari ad
€ 13.624,00, su cui sono stati calcolati i contributi richiesti a quest'ultimo con avviso di addebito.
A comprova del proprio assunto, l' ha prodotto modello Unico 2018 CP_1
presentato dal ricorrente il 15.10.2018 da cui si evince effettivamente il predetto reddito di impresa di € 13.624,00 (conforme a quello indicato nell'avviso bonario del 14.11.2023 notificato al ricorrente per compiuta giacenza il 29.12.2923).
Ciò posto si osserva che con circolare n. 22 del 31.1.2017, l' ha CP_1 CP_2
espressamente stabilito che prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all'anno
2016 ed è pari a € 15.548,00> (paragrafo 1) ed altresì, con riferimento alla
“Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale” (paragrafo 2), che contributo per l'anno 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2017 per la quota eccedente il predetto minimale di €15.548,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di
€ 46.123,00 […].
In virtù di quanto previsto dalla predetta circolare, è evidente che il reddito di impresa prodotto dal ricorrente (pari ad € 13.624,00) non eccedeva quello minimale di € 15.548,00 fissato dall' per l'anno 2017 con conseguente CP_1
infondatezza della “contribuzione eccedente il minimale” pretesa dall' con CP_1
l'avviso di addebito oggetto di opposizione. Non si ravvisa nella specie infatti una quota del reddito prodotto dal ricorrente nell'anno 2017 eccedente il minimale di
€ 15.548,00 su cui l' poteva calcolare la percentuale di contribuzione IVS CP_1
eccedente il minimale.
Poiché dunque l' su cui gravava l'onere, non ha offerto per le ragioni sopra CP_1
esposte adeguata prova del fatto costitutivo del credito contributivo oggetto dell'avviso di addebito, il ricorso va accolto. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' tenuto conto del valore della controversia e con CP_1
attribuzione ai difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la illegittimità della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n. 40020240005134530000 che annulla;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente CP_1
in € 852,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
Salerno, 31.10.2025
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio