Provvedimento: […] Con sentenza n.10189, depositata il 18.05.2016, la Corte di Cassazione “dichiarava assorbito il primo motivo, accoglie il ricorso in relazione ai restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che provvederà anche in ordine alla spesa del presente giudizio di legittimità”. La sentenza in questione veniva trasmessa alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, ai sensi dell'art.388 c.p.c., veniva ricevuta in data 7.06.2016. Nessuna delle parti provvedeva alla riassunzione del giudizio, ai sensi degli artt. 63 codice del processo tributario e art.393 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
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