Articolo 388 del Codice di procedura civile
Articolo 380 bisArticolo 380 ter
Versione
21 aprile 1942
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Versione
2 marzo 2006
Art. 388.
(( (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). )) ((Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.
La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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