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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5952 /2024 promossa con ricorso depositato in data 18/10/2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PELLEGRINO DARIO come da procura in atti RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CARSANA BARBARA, come da procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da accordo assunto per l'udienza del 4.2.25 che si intende richiamato MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nato il figlio minore Per_1
(Bergamo – 10.11.2018), da entrambi riconosciuto, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido condiviso del figlio e collocazione prevalente con lei, con la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa parafamiliare a lei, un assegno di € 450,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente si soffermava sia sulla specifica e rispettiva situazione economica delle parti oltre che assumere che la crisi di coppia aveva anche causato comportamenti aggressivi per i quali ella aveva sporto denunce nei confronti dell'ex compagno e che si riservava di coltivare in altra sede.
Veniva rigettata un'istanza di anticipazione della ricorrente
Si costituiva il resistente che preliminarmente ricostruiva in modo analitico le modalità comportamentali di entrambi assumendo le modalità disfunzionali in cui entrambi i genitori spesso agivano, quindi le rispettive situazioni economiche e finanziarie, concludendo chiedendo l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente della madre con assegnazione alla stessa della casa parafamiliare, ipotizzava la disciplina del suo diritto di visita, si dichiarava disposto a versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie,
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Alla prima udienza di comparizione del 4.2.25 le parti raggiungevano un accordo che veniva immediatamente assunto come provvedimenti urgenti e provvisori dal Giudice designato che quindi rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs.
154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si compensano tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone in conformità all'accordo raggiunto:
a) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa parafamiliare con rilascio entro 30 gg dall'udienza da parte del resistente;
b) il padre potrà stare e vedere il minore con le seguenti modalità: - a weekend alternati dalle 18,30 del venerdì sera fino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale , il martedì , quando il padre ha il fine settimana di competenza, dalle h 18,30 fino al mattino seguente con l'accompagnamento a scuola;
- due giorni infrasettimanali consecutivi con PE , il martedì e il mercoledì , quando il fine settimana è di competenza martedì e il mercoledì , quando il fine settimana è di competenza della madre;
per 7 gg nelle festività natalizie e tre in quelle pasquali , alternando i genitori le principali festività; - per 15 gg, anche non consecutivi, in estate in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
c) pone a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento ordinario per il figlio di € 300,00 da versare entro il 10 di ogni mese;
d) pone a carico dei genitori l'onere di versare il 50% delle spese straordinarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
d. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. a) s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”
e) le parti si accordano nel senso che l'AU venga integralmente percepito dalla ricorrente f) spese di lite compensate tra le parti
.Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 14.2.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5952 /2024 promossa con ricorso depositato in data 18/10/2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. PELLEGRINO DARIO come da procura in atti RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CARSANA BARBARA, come da procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da accordo assunto per l'udienza del 4.2.25 che si intende richiamato MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato la ricorrente, premesso di essere stata unita in una relazione more uxorio con il resistente dalla quale era nato il figlio minore Per_1
(Bergamo – 10.11.2018), da entrambi riconosciuto, ha chiesto al Tribunale adito di regolamentare l'affido e la stessa responsabilità genitoriale chiedendo specificatamente l'affido condiviso del figlio e collocazione prevalente con lei, con la regolamentazione del diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa parafamiliare a lei, un assegno di € 450,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente si soffermava sia sulla specifica e rispettiva situazione economica delle parti oltre che assumere che la crisi di coppia aveva anche causato comportamenti aggressivi per i quali ella aveva sporto denunce nei confronti dell'ex compagno e che si riservava di coltivare in altra sede.
Veniva rigettata un'istanza di anticipazione della ricorrente
Si costituiva il resistente che preliminarmente ricostruiva in modo analitico le modalità comportamentali di entrambi assumendo le modalità disfunzionali in cui entrambi i genitori spesso agivano, quindi le rispettive situazioni economiche e finanziarie, concludendo chiedendo l'affido condiviso del figlio con collocazione prevalente della madre con assegnazione alla stessa della casa parafamiliare, ipotizzava la disciplina del suo diritto di visita, si dichiarava disposto a versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie,
l'autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Alla prima udienza di comparizione del 4.2.25 le parti raggiungevano un accordo che veniva immediatamente assunto come provvedimenti urgenti e provvisori dal Giudice designato che quindi rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione
La domanda è fondata e può trovare integrale accoglimento Ritiene questo Collegio che gli accordi raggiunti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal d.lgs.
154/2013, e che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa manifestamente superfluo l'ascolto della prole ai sensi dell'art. 473.bis-4 c.p.c.
Le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e il Collegio potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si compensano tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone in conformità all'accordo raggiunto:
a) affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa parafamiliare con rilascio entro 30 gg dall'udienza da parte del resistente;
b) il padre potrà stare e vedere il minore con le seguenti modalità: - a weekend alternati dalle 18,30 del venerdì sera fino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola;
- un giorno infrasettimanale , il martedì , quando il padre ha il fine settimana di competenza, dalle h 18,30 fino al mattino seguente con l'accompagnamento a scuola;
- due giorni infrasettimanali consecutivi con PE , il martedì e il mercoledì , quando il fine settimana è di competenza martedì e il mercoledì , quando il fine settimana è di competenza della madre;
per 7 gg nelle festività natalizie e tre in quelle pasquali , alternando i genitori le principali festività; - per 15 gg, anche non consecutivi, in estate in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
c) pone a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento ordinario per il figlio di € 300,00 da versare entro il 10 di ogni mese;
d) pone a carico dei genitori l'onere di versare il 50% delle spese straordinarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
d. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. a) s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”
e) le parti si accordano nel senso che l'AU venga integralmente percepito dalla ricorrente f) spese di lite compensate tra le parti
.Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 14.2.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino