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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5303/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NOTARISTEFANO MARINA e dell'avv. DRUETTA DANIELE che la rappresentano e difendono in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DUTTO LAURA che lo rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 15.04.2025 solo in punto status, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio in Monaco il 18/06/2016. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 16.10.2024, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza assumere provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano, integravano le proprie difese ed all'udienza in data
15.04.2025 precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, solo in punto separazione personale, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.; la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione in punto status.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.,
Rimetta la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite alla sentenza definitiva.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5303/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NOTARISTEFANO MARINA e dell'avv. DRUETTA DANIELE che la rappresentano e difendono in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DUTTO LAURA che lo rappresenta e difende in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da verbale d'udienza del 15.04.2025 solo in punto status, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio in Monaco il 18/06/2016. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 27/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione. Controparte_1
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 16.10.2024, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza assumere provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano, integravano le proprie difese ed all'udienza in data
15.04.2025 precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, solo in punto separazione personale, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.; la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione in punto status.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per la decisione delle ulteriori questioni proposte.
Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c.,
Rimetta la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
Spese di lite alla sentenza definitiva.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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