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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/11/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
RG 8516 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8516 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LOPARCO FABIANA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO ROBERTO presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/05/2025 le parti, E Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il 21/04/2004 (atto n.8, parte I, Sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 2004), aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati l'11/03/2004, il 13/12/2006, entrambi studenti, Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente autosufficienti, e il 06/05/2010, studente, minorenne. Per_3
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
Raccolte le conclusioni favorevoli del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e, pertanto, a vivere separatamente e con l'obbligo di mutuo rispetto;
La casa coniugale sita in Napoli (Na), alla via Belvedere n°87, di proprietà esclusiva del sig.
, sarà assegnata alla sig.ra che ivi domicilia con i figli e che continuerà ad CP_1 Pt_1 abitarla con gli stessi, sino a quando questi ultimi non avranno raggiunto l'autonomia economica e/o abitativa.
Il sig. , in accordo con la moglie, ha già trasferito il proprio domicilio a Vico Equense CP_1
(Na) alla Piazza G. Marconi n.12, “Parco Schioppa” e si impegna ad effettuare, previa emissione della sentenza di omologazione, il cambio di residenza ed a comunicare il nuovo indirizzo.
Le parti, in ogni caso, potranno fissare la propria residenza ovunque lo ritengano opportuno, onerandosi a comunicarlo all'altro coniuge entro 30 gg.
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Per_3
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, cosicché le stesse vengano assunte di comune accordo dalle parti. La responsabilità genitoriale sarà esercitata, per le questioni di ordinaria amministrazione, dal genitore presso il quale, in quel momento, si trova il figlio Per_3
Le decisioni di straordinaria amministrazione verranno prese dai genitori congiuntamente, per cui sarà onere di ciascun genitore riscontrare tempestivamente. le comunicazioni dell'altro.
Le decisioni urgenti ed indifferibili potranno essere prese dai genitori disgiuntamente, ogni qual volta i minori si trovano, di fatto, presso uno di loro e non sia possibile comunicare l'urgenza all'altro genitore.
In ogni caso, le comunicazioni relative ai figli devono avvenire tra genitori e, pertanto, gli stessi non potranno concordare appuntamenti, pernottamenti, spese, vacanze, ecc. direttamente con i figli.
Ciascun genitore dovrà riscontrare tempestivamente i messaggi e le comunicazioni dell'altro entro
2 e non oltre le 24 ore. In caso di mancato riscontro alle suddette comunicazioni, se relative a spese o autorizzazioni inerenti i minori, il silenzio sarà da intendersi come assenso.
Riguardo le modalità di visita padre –figli, le parti, anche considerando l'età dei ragazzi e le loro esigenze concordano che i figli potranno stare con il padre:
a) tutte le volte che il padre lo vorrà ed i figli lo desidereranno. Per il minore sarà comunque Per_3 necessario un previo accordo con la sig.ra , da raggiungersi almeno 48 ore prima e Pt_1 compatibilmente con gli impegni scolastici, extra-scolastici, ludici, sociali e sportivi del figlio. Le parti precisano che il sig. , nel tempo che trascorrerà con il figlio occuperà di CP_1 Per_4 accompagnarlo alle attività extra scolastiche e di prelevarlo e di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
b) in ogni caso, il padre vedrà comunque il figlio il martedì pomeriggio dalle18.00 alle 20.00 Per_3
e, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo e da settimane alterne trascorrerà con i figli il primo e terzo weekend al mese dalle h.20,00 del venerdì alle h.20,00 della domenica. Resta inteso che in caso di impossibilità sopravvenuta di trascorrere i week-end così come previsti, ciascun genitore dovrà comunicarlo all'altro entro il giorno 20 del mese precedente e concordare la data di altro week-end.
d) Le festività e le vacanze, anche estive, verranno trascorse dai genitori con i figli, secondo il criterio dell'alternanza e tenendo sempre in considerazione i desideri e gli interessi dei figli. Più precisamente :per ciò che concerne le festività Natalizie, 24 dicembre (dalle h.10,00 del 24 dicembre alle h.10 del 25 dicembre) e 1° gennaio (dalle h.10,00 alle h.21,00) oppure 25( dalle h.10,00 alle h.21,00) e 31 dicembre(dalle h.10,00 del 31 dicembre alle h.10,00 del 1° gennaio),le parti si impegnano a ricorrere al criterio dell'alternanza annuale, così che i figli possano trascorrere, a far tempo dal corrente anno, le festività con ciascun genitore, invertendo i periodi per l'anno successivo, salvo diverso accordo da comunicare l'uno all'altro, anche a mezzo WhatsApp, 7 giorni prima.
e) Lo stesso criterio sarà adottato per le vacanze Pasquali, per cui i ragazzi saranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua (h.10,00/ h.22,00) e con la madre il Lunedì in Albis(h.10,00/ h.22,00), salvo diverso accordo tra le parti da comunicare l'uno all'altra anche a mezzo WhatsApp 7 giorni prima.
f) Tutte le altre festività (25 Aprile, 1° maggio, ecc....)verranno trascorse da ciascun genitore con i figli, secondo il criterio dell'alternanza.
Per quanto concerne le vacanze estive, il sig. si dichiara disponibile a tenere CP_1 con sé i figli, per due settimane, anche non consecutive, nel mese di giugno, luglio e/o di agosto.
Entrambi i coniugi dovranno concordare entro il 30 maggio di ciascun anno i periodi di vacanza che trascorreranno con i figli anche in relazione ai termini di pianificazione delle ferie di entrambi. I
3 coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il ragazzo
Il Sig. trascorrerà sempre con i figli il giorno del proprio compleanno, il giorno CP_1 del proprio onomastico ed il giorno della festa del papà e la sig.ra trascorrerà sempre con Pt_1
i figli il giorno del proprio compleanno, il giorno del proprio onomastico ed il giorno della festa della mamma
Sempre nel preminente interesse della prole, i genitori stabiliscono che in caso di eventi e ricorrenze particolari (compleanno e onomastico dei figli, cerimonie religiose, incontri a scuola, colloqui con insegnanti, visite mediche e specialistiche) si impegnano ad essere entrambi presenti.
Qualora, però, questo non fosse possibile, le parti si organizzeranno per consentire al figlio minore di festeggiare con ciascun genitore;
Per_3
Il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra , quale contributo per CP_1 Pt_1 il mantenimento dei figli , e , l'importo complessivo, di euro 2.500,00, di cui: € Per_1 Per_2 Per_3
1.000,00 per il figlio , € 1.000,00 per il figlio ed € 500,00 per la figlia in Per_2 Per_3 Per_1 considerazione del fatto che la stessa, studentessa universitaria, frequenta l'Istituto della “Scuola
Superiore Meridionale”, con diritto di vitto ed alloggio durante l'anno accademico–da settembre fino al 31 luglio -e rimborso delle tasse di iscrizione universitaria;
pertanto, la ragazza domicilia presso l'abitazione offerta dalla Scuola almeno per 4 giorni la settimana dal 1° settembre al 31 luglio di ciascun anno accademico.
Il versamento dell'assegno mensile di mantenimento avverrà entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario a favore della sig.ra , sul seguente IBAN: Parte_1
[...] -BIC/SWIFT: BCITITMM del c.c. intestato a Parte_1 presso la banca Intesa San Paolo.
L'assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente, in via automatica, all'Indice ISTAT, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, senza necessità di preventiva richiesta da parte della sig.ra . Pt_1
Le parti si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, universitarie, extrascolastiche e ludico-sportive e ricreative) preventivamente concordate tra le parti e debitamente documentate, come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Napoli sottoscritto in data 7.03.2018. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore anticipatario e dovranno essere documentate per consentire ad entrambi i coniugi di portare in detrazione le spese stesse nella misura del 50% ciascuno. In mancanza di concorso e rimborso a dette spese le stesse saranno portate in detrazione integralmente e, quindi, nella misura del 100% dal coniuge che le ha per intero sostenute.
4 Per ciò che concerne l'assegno unico per i figli, su accordo delle parti, si prevede che questo venga richiesto e percepito interamente dalla sig.ra nella misura del 100%. Ed all'uopo il Pt_1 sig. si impegna a sottoscrivere e a far pervenire alla sig.ra ogni eventuale CP_1 Pt_1 richiesta e/o documentazione in genere che si rendesse necessaria per l'ottenimento del predetto contributo nella misura del 100%, prestando, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente ricorso, il proprio consenso e rinunciando a farne richiesta.
Le parti, sin d'ora, hanno già raggiunto accordo a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, per i figli, le seguenti spese straordinarie: incontro settimanale di psicoterapia individuale per il figlio (a seguito di diagnosi di ADHD del01/06/2013dell'U.O.S. D. di Neuropsichiatria Per_2
Infantile di Napoli); prosecuzione lezioni private per il figlio in matematica(Euro30) ed Per_2 inglese (Euro 20): n.1 incontro settimanale per ciascuna materia, senza che si renda necessaria l'esibizione di documentazione fiscale;
la prosecuzione, se necessario, degli incontri di psicoterapia della figlia , qualora vi sia la sospensione dello sportello d'ascolto presso la Scuola Superiore Per_1
Meridionale; il corso, frequentato dal figlio , di kick-boxing presso il Centro Sportivo Hedoné; Per_2 la scuola calcio, per il figlio , presso il Centro Sportivo della Parrocchia Santa Maria della Per_3
Libera; il Corso di Pilates, per la figlia , presso il Centro MCFHT. Per_1
Le parti esprimono, altresì, il proprio consenso affinché i figli proseguano le visite mediche private con i seguenti specialisti: Prof. (Oculista); Dott. (Dentista); Dott. Per_5 Per_6 Per_7
(Dermatologo), accompagnati, ove si ritenesse necessario, da entrambi i genitori.
Le parti, inoltre, autorizzano i figli a partecipare a gite scolastiche con pernottamento anche all'estero e si dichiarano, sin d'ora, favorevoli a che il figlio partecipi a n.2 viaggi studio, Per_3 all'estero, così come hanno già fatto i fratelli.
Le parti dichiarano che, allo stato, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di separazione l'uno in favore dell'altro, ai sensi dell'art. 5 L. 74/87;
I coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto autonomo per il figlio minore , autorizzando sin d'ora le autorità competenti a tanto, riportandosi per Per_3 quant'altro al DL n. 69/2023; in ogni caso, per tutto quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto manifestamente superfluo, in ragione del contenuto dell'accordo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei
5 figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.8, parte I, Sez. P, reg. Atti
Matrimonio anno 2004);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8516 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LOPARCO FABIANA presso la quale C.F._1 elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO ROBERTO presso il C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/05/2025 le parti, E Parte_1 Controparte_1 chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il 21/04/2004 (atto n.8, parte I, Sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 2004), aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati l'11/03/2004, il 13/12/2006, entrambi studenti, Per_1 Per_2 maggiorenni non economicamente autosufficienti, e il 06/05/2010, studente, minorenne. Per_3
1 Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
Raccolte le conclusioni favorevoli del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale e, pertanto, a vivere separatamente e con l'obbligo di mutuo rispetto;
La casa coniugale sita in Napoli (Na), alla via Belvedere n°87, di proprietà esclusiva del sig.
, sarà assegnata alla sig.ra che ivi domicilia con i figli e che continuerà ad CP_1 Pt_1 abitarla con gli stessi, sino a quando questi ultimi non avranno raggiunto l'autonomia economica e/o abitativa.
Il sig. , in accordo con la moglie, ha già trasferito il proprio domicilio a Vico Equense CP_1
(Na) alla Piazza G. Marconi n.12, “Parco Schioppa” e si impegna ad effettuare, previa emissione della sentenza di omologazione, il cambio di residenza ed a comunicare il nuovo indirizzo.
Le parti, in ogni caso, potranno fissare la propria residenza ovunque lo ritengano opportuno, onerandosi a comunicarlo all'altro coniuge entro 30 gg.
Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Per_3
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, cosicché le stesse vengano assunte di comune accordo dalle parti. La responsabilità genitoriale sarà esercitata, per le questioni di ordinaria amministrazione, dal genitore presso il quale, in quel momento, si trova il figlio Per_3
Le decisioni di straordinaria amministrazione verranno prese dai genitori congiuntamente, per cui sarà onere di ciascun genitore riscontrare tempestivamente. le comunicazioni dell'altro.
Le decisioni urgenti ed indifferibili potranno essere prese dai genitori disgiuntamente, ogni qual volta i minori si trovano, di fatto, presso uno di loro e non sia possibile comunicare l'urgenza all'altro genitore.
In ogni caso, le comunicazioni relative ai figli devono avvenire tra genitori e, pertanto, gli stessi non potranno concordare appuntamenti, pernottamenti, spese, vacanze, ecc. direttamente con i figli.
Ciascun genitore dovrà riscontrare tempestivamente i messaggi e le comunicazioni dell'altro entro
2 e non oltre le 24 ore. In caso di mancato riscontro alle suddette comunicazioni, se relative a spese o autorizzazioni inerenti i minori, il silenzio sarà da intendersi come assenso.
Riguardo le modalità di visita padre –figli, le parti, anche considerando l'età dei ragazzi e le loro esigenze concordano che i figli potranno stare con il padre:
a) tutte le volte che il padre lo vorrà ed i figli lo desidereranno. Per il minore sarà comunque Per_3 necessario un previo accordo con la sig.ra , da raggiungersi almeno 48 ore prima e Pt_1 compatibilmente con gli impegni scolastici, extra-scolastici, ludici, sociali e sportivi del figlio. Le parti precisano che il sig. , nel tempo che trascorrerà con il figlio occuperà di CP_1 Per_4 accompagnarlo alle attività extra scolastiche e di prelevarlo e di riaccompagnarlo presso l'abitazione materna.
b) in ogni caso, il padre vedrà comunque il figlio il martedì pomeriggio dalle18.00 alle 20.00 Per_3
e, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo e da settimane alterne trascorrerà con i figli il primo e terzo weekend al mese dalle h.20,00 del venerdì alle h.20,00 della domenica. Resta inteso che in caso di impossibilità sopravvenuta di trascorrere i week-end così come previsti, ciascun genitore dovrà comunicarlo all'altro entro il giorno 20 del mese precedente e concordare la data di altro week-end.
d) Le festività e le vacanze, anche estive, verranno trascorse dai genitori con i figli, secondo il criterio dell'alternanza e tenendo sempre in considerazione i desideri e gli interessi dei figli. Più precisamente :per ciò che concerne le festività Natalizie, 24 dicembre (dalle h.10,00 del 24 dicembre alle h.10 del 25 dicembre) e 1° gennaio (dalle h.10,00 alle h.21,00) oppure 25( dalle h.10,00 alle h.21,00) e 31 dicembre(dalle h.10,00 del 31 dicembre alle h.10,00 del 1° gennaio),le parti si impegnano a ricorrere al criterio dell'alternanza annuale, così che i figli possano trascorrere, a far tempo dal corrente anno, le festività con ciascun genitore, invertendo i periodi per l'anno successivo, salvo diverso accordo da comunicare l'uno all'altro, anche a mezzo WhatsApp, 7 giorni prima.
e) Lo stesso criterio sarà adottato per le vacanze Pasquali, per cui i ragazzi saranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua (h.10,00/ h.22,00) e con la madre il Lunedì in Albis(h.10,00/ h.22,00), salvo diverso accordo tra le parti da comunicare l'uno all'altra anche a mezzo WhatsApp 7 giorni prima.
f) Tutte le altre festività (25 Aprile, 1° maggio, ecc....)verranno trascorse da ciascun genitore con i figli, secondo il criterio dell'alternanza.
Per quanto concerne le vacanze estive, il sig. si dichiara disponibile a tenere CP_1 con sé i figli, per due settimane, anche non consecutive, nel mese di giugno, luglio e/o di agosto.
Entrambi i coniugi dovranno concordare entro il 30 maggio di ciascun anno i periodi di vacanza che trascorreranno con i figli anche in relazione ai termini di pianificazione delle ferie di entrambi. I
3 coniugi hanno l'obbligo di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il ragazzo
Il Sig. trascorrerà sempre con i figli il giorno del proprio compleanno, il giorno CP_1 del proprio onomastico ed il giorno della festa del papà e la sig.ra trascorrerà sempre con Pt_1
i figli il giorno del proprio compleanno, il giorno del proprio onomastico ed il giorno della festa della mamma
Sempre nel preminente interesse della prole, i genitori stabiliscono che in caso di eventi e ricorrenze particolari (compleanno e onomastico dei figli, cerimonie religiose, incontri a scuola, colloqui con insegnanti, visite mediche e specialistiche) si impegnano ad essere entrambi presenti.
Qualora, però, questo non fosse possibile, le parti si organizzeranno per consentire al figlio minore di festeggiare con ciascun genitore;
Per_3
Il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra , quale contributo per CP_1 Pt_1 il mantenimento dei figli , e , l'importo complessivo, di euro 2.500,00, di cui: € Per_1 Per_2 Per_3
1.000,00 per il figlio , € 1.000,00 per il figlio ed € 500,00 per la figlia in Per_2 Per_3 Per_1 considerazione del fatto che la stessa, studentessa universitaria, frequenta l'Istituto della “Scuola
Superiore Meridionale”, con diritto di vitto ed alloggio durante l'anno accademico–da settembre fino al 31 luglio -e rimborso delle tasse di iscrizione universitaria;
pertanto, la ragazza domicilia presso l'abitazione offerta dalla Scuola almeno per 4 giorni la settimana dal 1° settembre al 31 luglio di ciascun anno accademico.
Il versamento dell'assegno mensile di mantenimento avverrà entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario a favore della sig.ra , sul seguente IBAN: Parte_1
[...] -BIC/SWIFT: BCITITMM del c.c. intestato a Parte_1 presso la banca Intesa San Paolo.
L'assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente, in via automatica, all'Indice ISTAT, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, senza necessità di preventiva richiesta da parte della sig.ra . Pt_1
Le parti si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per i figli (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, universitarie, extrascolastiche e ludico-sportive e ricreative) preventivamente concordate tra le parti e debitamente documentate, come da Protocollo
d'intesa del Tribunale di Napoli sottoscritto in data 7.03.2018. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore anticipatario e dovranno essere documentate per consentire ad entrambi i coniugi di portare in detrazione le spese stesse nella misura del 50% ciascuno. In mancanza di concorso e rimborso a dette spese le stesse saranno portate in detrazione integralmente e, quindi, nella misura del 100% dal coniuge che le ha per intero sostenute.
4 Per ciò che concerne l'assegno unico per i figli, su accordo delle parti, si prevede che questo venga richiesto e percepito interamente dalla sig.ra nella misura del 100%. Ed all'uopo il Pt_1 sig. si impegna a sottoscrivere e a far pervenire alla sig.ra ogni eventuale CP_1 Pt_1 richiesta e/o documentazione in genere che si rendesse necessaria per l'ottenimento del predetto contributo nella misura del 100%, prestando, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente ricorso, il proprio consenso e rinunciando a farne richiesta.
Le parti, sin d'ora, hanno già raggiunto accordo a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, per i figli, le seguenti spese straordinarie: incontro settimanale di psicoterapia individuale per il figlio (a seguito di diagnosi di ADHD del01/06/2013dell'U.O.S. D. di Neuropsichiatria Per_2
Infantile di Napoli); prosecuzione lezioni private per il figlio in matematica(Euro30) ed Per_2 inglese (Euro 20): n.1 incontro settimanale per ciascuna materia, senza che si renda necessaria l'esibizione di documentazione fiscale;
la prosecuzione, se necessario, degli incontri di psicoterapia della figlia , qualora vi sia la sospensione dello sportello d'ascolto presso la Scuola Superiore Per_1
Meridionale; il corso, frequentato dal figlio , di kick-boxing presso il Centro Sportivo Hedoné; Per_2 la scuola calcio, per il figlio , presso il Centro Sportivo della Parrocchia Santa Maria della Per_3
Libera; il Corso di Pilates, per la figlia , presso il Centro MCFHT. Per_1
Le parti esprimono, altresì, il proprio consenso affinché i figli proseguano le visite mediche private con i seguenti specialisti: Prof. (Oculista); Dott. (Dentista); Dott. Per_5 Per_6 Per_7
(Dermatologo), accompagnati, ove si ritenesse necessario, da entrambi i genitori.
Le parti, inoltre, autorizzano i figli a partecipare a gite scolastiche con pernottamento anche all'estero e si dichiarano, sin d'ora, favorevoli a che il figlio partecipi a n.2 viaggi studio, Per_3 all'estero, così come hanno già fatto i fratelli.
Le parti dichiarano che, allo stato, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di separazione l'uno in favore dell'altro, ai sensi dell'art. 5 L. 74/87;
I coniugi prestano sin d'ora l'assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto autonomo per il figlio minore , autorizzando sin d'ora le autorità competenti a tanto, riportandosi per Per_3 quant'altro al DL n. 69/2023; in ogni caso, per tutto quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto manifestamente superfluo, in ragione del contenuto dell'accordo.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei
5 figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.8, parte I, Sez. P, reg. Atti
Matrimonio anno 2004);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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