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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza Kennedy 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1421 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.3.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 1421 del 27.11.2024 del Comune di Cirò Marina, notificato il 13.1.2025 avente ad oggetto IMU per l'anno
2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto del presupposto impositivo, deducendo di non essere proprietario né detentore dell'immobile oggetto di imposizione.
Il Comune di Cirò Marina si costituiva in giudizio con memoria depositata il 16.12.2025 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'adozione del provvedimento di discarico dell'atto impugnato.
Con memoria depositata il 7.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni con richiesta di condanna alle spese di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere – per come chiesto dal Comune di Cirò Marina – atteso che con il documentato discarico in autotutela dell'atto impugnato sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che il discarico è stato disposto dall'Ente locale in epoca posteriore all'introduzione del giudizio, le spese di lite possono essere compensate in misura del 50% e, per la parte residua, sono poste a carico del Comune di Cirò Marina, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Cirò Marina al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, liquida in € 250,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 222/2025 depositato il 29/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ciro' Marina - Piazza Kennedy 88811 Ciro' Marina KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1421 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.3.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 1421 del 27.11.2024 del Comune di Cirò Marina, notificato il 13.1.2025 avente ad oggetto IMU per l'anno
2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto del presupposto impositivo, deducendo di non essere proprietario né detentore dell'immobile oggetto di imposizione.
Il Comune di Cirò Marina si costituiva in giudizio con memoria depositata il 16.12.2025 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'adozione del provvedimento di discarico dell'atto impugnato.
Con memoria depositata il 7.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni con richiesta di condanna alle spese di controparte.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere – per come chiesto dal Comune di Cirò Marina – atteso che con il documentato discarico in autotutela dell'atto impugnato sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Tenuto conto che il discarico è stato disposto dall'Ente locale in epoca posteriore all'introduzione del giudizio, le spese di lite possono essere compensate in misura del 50% e, per la parte residua, sono poste a carico del Comune di Cirò Marina, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune di Cirò Marina al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura del 50%, liquida in € 250,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.