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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2023
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.1411 del 19.01.2023 Oggetto: vittime del dovere;
benefici economici
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, in persona del rappresentato e Parte_1 CP_1 Parte_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giulio Murano CP_2
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 27.11.2020 Tenente CP_2
Colonnello alle dipendenze del , aveva dedotto: - che il 12.6.1990, mentre si Parte_1 trovava presso il Poligono di tiro “Murgia Parisi Vecchia” quale Direttore delle lezioni di lancio delle bombe a mano, era rimasto ferito a causa dell'errato lancio di una bomba a mano SRCM mod.35 (da guerra) attiva, effettuato da un militare che partecipava al corso di addestramento;
-che il lancio era stato eseguito in maniera non corretta anche a causa delle condizioni ambientali avverse, e in particolare della lieve pioggia che aveva reso scivolosa la bomba e cedevole il terreno;
-che egli aveva riportato ferite che erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio (ferita lacero contusa con ritenzione di schegge metalliche;
cervicoartrosi con discopatie C5-6-7 a lieve incidenza funzionale;
artrosi dorso lombare con discopatia L5-S1 a lieve incidenza funzionale) e ascrivibili alla categoria 8^ tab A;
-che successivamente erano stati riconosciuti come dipendenti da causa di servizio anche alcuni aggravamenti, ascritti alla tabella B;
-che il 29.07.2014 egli aveva invano proposto istanza amministrativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei connessi benefici ex l.n.266/2005 art. 1, commi 563 e 564. Aveva quindi adito il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento di tale status ex art.1 comma 563 e 564 L.n. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali, con conseguente condanna del . Parte_1
Costituitosi in giudizio il aveva dedotto l'infondatezza del ricorso, di cui aveva Parte_1 chiesto il rigetto. Aveva eccepito l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art.1 lett. b) e c) d.p.r. n.243/2006 per il riconoscimento della qualità di “vittima del dovere” o equiparato, e l'insussistenza di collegamento eziologico tra l'evento del 1990 e le varie patologie riconosciute in favore del come causa di servizio. CP_2
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso, avendo ravvisato le “particolari condizioni ambientali o operative” nel fatto che il ricorrente aveva riportato il trauma nel corso di una esercitazione di lancio di bombe a mano “la cui presa era divenuta incerta perché la pioggia aveva reso gli ordigni scivolosi”. Sulla base di consulenza tecnica d'ufficio ha determinato la conseguente invalidità nella misura del 14% e condannato il a Parte_1 corrispondere la speciale elargizione rapportata a tale percentuale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del comma 564 dell'art. 1 della L. n.266/2005, mentre in concreto non vi era stata una esposizione del ricorrente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento delle sue mansioni, essendosi trattato di una ordinaria attività di addestramento e non costituendo la pioggia una condizione meteorologica eccezionale o incompatibile con le esercitazioni belliche. Ha richiamato a favore della propria tesi la pronuncia di Cass. n.13114/2015. Ha quindi chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse rigettata la domanda proposte dalla controparte in primo grado o, in via subordinata, che fosse ridotta la percentuale di invalidità riconosciuta dal Tribunale.
Costituitosi in appello, ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il CP_2 rigetto.
All'udienza di discussione del 21.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
1. Il appellante prioritariamente lamenta l'errata applicazione dell'art.1 comma Parte_1
564 l.n.266/2005 essendo a suo dire insussistenti, nel caso concreto, le “particolari condizioni ambientali od operative” richieste da tale norma . Si rammenta che il menzionato art. 1, ai commi 563-564, stabilisce quanto segue: “(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità . (564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere.
Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di
"missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017).
Nel caso di specie tra le parti è pacifico che non si verta nelle ipotesi del comma 563, e che, ai fini del comma 564, l'evento lesivo dedotto in giudizio possa ritenersi avvenuto nel corso di una missione, nel senso sopra inteso.
E' invece controversa la sussistenza delle particolari condizioni.
2. Per l'equiparazione alle vittime del dovere è richiesto un quid pluris rispetto alla dipendenza dalla causa di servizio (Cass., sez. lav., 31 luglio 2020, n. 16571), che si identifica nelle particolari condizioni ambientali o operative.
Deve trattarsi di caratteristiche aggiuntive e specifiche correlate all'esistenza o anche al sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto e hanno aggravato il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (Cass. n. 12747/2022 e n. 13114/2015).
La Suprema Corte ha affermato che la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica l'accertamento delle circostanze concrete e il riscontro di un elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio ulteriore o superiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass., S.U., n. 21969/2017).
L'aggravamento del rischio rispetto alla normalità di un compito di servizio o di un contesto lavorativo integra dunque un requisito imprescindibile per l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere ex art.1 comma 563 cit. (v. Cass.n. 6497/2023,
n.15824/2023).
Vi è una chiara linea di demarcazione tra la mera dipendenza da causa di servizio e l'aggravamento del rischio occorrente per l'art. comma 564 cit.: "Perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico” (Cass.
n.29819/2022).
3. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha ravvisato le “particolari condizioni ambientali o operative” nel solo fatto che il ricorrente avesse riportato il trauma nel corso di una esercitazione di lancio di bombe a mano “la cui presa era divenuta incerta perché la pioggia aveva reso gli ordigni scivolosi”.
Tuttavia occorre rilevare che il 12.06.1990 il ricorrente nella sua qualità di CP_2 militare dipendente del e di Comandante della Compagnia del 9°Battaglione Parte_1 meccanizzato di Bari, stava impartendo lezioni di lancio di bombe a mano attive, nel corso di un addestramento specifico.
L'espletamento di esercitazioni di tiro con armi o con ordigni, anche di tipo bellico e anche non disattivati, costituisce una attività che per un militare di carriera- peraltro assegnatario di funzioni superiori come quelle di “Direttore di lezioni” (v. ricorso 1° grado)- rientra in mansioni e condizioni operative ordinarie, non potendosi, del resto, attribuire rilevanza straordinaria alla “lieve pioggia”, né alla conseguente scivolosità del terreno, poiché si tratta di condizioni meteorologiche di tipologia e di entità non straordinaria, e quindi del tutto compatibili con il normale svolgimento delle esercitazioni militari.
Il fatto che ad uno dei militari in addestramento sia sfuggito il lancio di una bomba a mano in una maniera non completamente controllata, forse a causa della pioggia, e che l'ordigno abbia colpito il militare sovraordinato che dirigeva l'esercitazione non integra alcuna particolarità delle condizioni ambientali o operative particolari e non può quindi avere rilevanza ai fini dell'individuazione dei soggetti equiparati alle vittime del dovere. Questa Corte ritiene pertinente e condivisibile l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui le ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d' istituto del militare
(anche di leva) comportano un rischio tipico, che comprende quello di incidenti nello svolgimento delle ordinarie attività di addestramento all'utilizzo delle armi (Cass. n.13114/2015). Nel caso di specie vale tale principio, con la conseguenza che, in mancanza di particolari condizioni ambientali o operative, l'invalidità conseguente all'evento lesivo del 12.6.1990, contratta da sul lavoro, trova il proprio corretto indennizzo nelle prestazioni che CP_2
l'amministrazione della difesa gli ha già riconosciuto per causa di servizio.
In definitiva, non sussistendo le condizioni per il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere, la sentenza impugnata va riformata con conseguente rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado.
Tenuto conto del recente consolidamento di orientamenti giurisprudenziali di maggior rigore ermeneutico si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08.06.2023 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 19.01.2023 n.1411 del Tribunale di CP_2
Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con CP_2 ricorso introduttivo del 27.11.2020.
Spese del doppio grado compensate tra le parti.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.1411 del 19.01.2023 Oggetto: vittime del dovere;
benefici economici
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, in persona del rappresentato e Parte_1 CP_1 Parte_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
Appellante
e
, rappresentato e difeso dall' Avv. Giulio Murano CP_2
Appellato
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 27.11.2020 Tenente CP_2
Colonnello alle dipendenze del , aveva dedotto: - che il 12.6.1990, mentre si Parte_1 trovava presso il Poligono di tiro “Murgia Parisi Vecchia” quale Direttore delle lezioni di lancio delle bombe a mano, era rimasto ferito a causa dell'errato lancio di una bomba a mano SRCM mod.35 (da guerra) attiva, effettuato da un militare che partecipava al corso di addestramento;
-che il lancio era stato eseguito in maniera non corretta anche a causa delle condizioni ambientali avverse, e in particolare della lieve pioggia che aveva reso scivolosa la bomba e cedevole il terreno;
-che egli aveva riportato ferite che erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio (ferita lacero contusa con ritenzione di schegge metalliche;
cervicoartrosi con discopatie C5-6-7 a lieve incidenza funzionale;
artrosi dorso lombare con discopatia L5-S1 a lieve incidenza funzionale) e ascrivibili alla categoria 8^ tab A;
-che successivamente erano stati riconosciuti come dipendenti da causa di servizio anche alcuni aggravamenti, ascritti alla tabella B;
-che il 29.07.2014 egli aveva invano proposto istanza amministrativa per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei connessi benefici ex l.n.266/2005 art. 1, commi 563 e 564. Aveva quindi adito il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento di tale status ex art.1 comma 563 e 564 L.n. 266/2005 e dei relativi benefici assistenziali, con conseguente condanna del . Parte_1
Costituitosi in giudizio il aveva dedotto l'infondatezza del ricorso, di cui aveva Parte_1 chiesto il rigetto. Aveva eccepito l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art.1 lett. b) e c) d.p.r. n.243/2006 per il riconoscimento della qualità di “vittima del dovere” o equiparato, e l'insussistenza di collegamento eziologico tra l'evento del 1990 e le varie patologie riconosciute in favore del come causa di servizio. CP_2
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso, avendo ravvisato le “particolari condizioni ambientali o operative” nel fatto che il ricorrente aveva riportato il trauma nel corso di una esercitazione di lancio di bombe a mano “la cui presa era divenuta incerta perché la pioggia aveva reso gli ordigni scivolosi”. Sulla base di consulenza tecnica d'ufficio ha determinato la conseguente invalidità nella misura del 14% e condannato il a Parte_1 corrispondere la speciale elargizione rapportata a tale percentuale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , lamentandone Parte_1
l'erroneità nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione del comma 564 dell'art. 1 della L. n.266/2005, mentre in concreto non vi era stata una esposizione del ricorrente a rischi maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento delle sue mansioni, essendosi trattato di una ordinaria attività di addestramento e non costituendo la pioggia una condizione meteorologica eccezionale o incompatibile con le esercitazioni belliche. Ha richiamato a favore della propria tesi la pronuncia di Cass. n.13114/2015. Ha quindi chiesto che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse rigettata la domanda proposte dalla controparte in primo grado o, in via subordinata, che fosse ridotta la percentuale di invalidità riconosciuta dal Tribunale.
Costituitosi in appello, ha eccepito l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto il CP_2 rigetto.
All'udienza di discussione del 21.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
1. Il appellante prioritariamente lamenta l'errata applicazione dell'art.1 comma Parte_1
564 l.n.266/2005 essendo a suo dire insussistenti, nel caso concreto, le “particolari condizioni ambientali od operative” richieste da tale norma . Si rammenta che il menzionato art. 1, ai commi 563-564, stabilisce quanto segue: “(563) Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità . (564) Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In sostanza nell'art.1, comma 563, della legge n.266/2005 sono specificamente individuate una serie di attività che, essendo ritenute dal legislatore intrinsecamente pericolose, comportano, in caso di conseguenze invalidanti permanenti o di decesso, il riconoscimento dei benefici economici previsti per le vittime del dovere.
Nel comma successivo, invece, è stabilita una equiparazione per coloro che abbiano riportato lesioni o morte in attività di servizio le quali, pur non essendo intrinsecamente pericolose, possano in concreto esserlo diventate in occasione di missioni e per circostanze non ordinarie.
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della l. n. 266/2005, è stato emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".
L'art. 1 del suddetto d.p.r. 243/2006 ha precisato che "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n.
466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n.
206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".
Riguardo al presupposto della missione la Suprema Corte ha evidenziato che la norma parla di
"missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali' e che, in tal modo, il legislatore ha mostrato di intendere il concetto di missione in senso estensivo, sia con riferimento ai luoghi (dentro e fuori dai confini nazionali), sia con riferimento alle tipologie e modalità ("missioni di qualunque natura")” (così Cass. n.23396/2016; v. anche Cass. n.759/2017).
Nel caso di specie tra le parti è pacifico che non si verta nelle ipotesi del comma 563, e che, ai fini del comma 564, l'evento lesivo dedotto in giudizio possa ritenersi avvenuto nel corso di una missione, nel senso sopra inteso.
E' invece controversa la sussistenza delle particolari condizioni.
2. Per l'equiparazione alle vittime del dovere è richiesto un quid pluris rispetto alla dipendenza dalla causa di servizio (Cass., sez. lav., 31 luglio 2020, n. 16571), che si identifica nelle particolari condizioni ambientali o operative.
Deve trattarsi di caratteristiche aggiuntive e specifiche correlate all'esistenza o anche al sopravvenire di circostanze straordinarie e di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto e hanno aggravato il rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso con l'ambiente militare (Cass. n. 12747/2022 e n. 13114/2015).
La Suprema Corte ha affermato che la verifica di tale connotazione aggiuntiva e specifica implica l'accertamento delle circostanze concrete e il riscontro di un elemento che determini l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio ulteriore o superiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass., S.U., n. 21969/2017).
L'aggravamento del rischio rispetto alla normalità di un compito di servizio o di un contesto lavorativo integra dunque un requisito imprescindibile per l'equiparazione al regime di peculiare favore vigente per le vittime del dovere ex art.1 comma 563 cit. (v. Cass.n. 6497/2023,
n.15824/2023).
Vi è una chiara linea di demarcazione tra la mera dipendenza da causa di servizio e l'aggravamento del rischio occorrente per l'art. comma 564 cit.: "Perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico” (Cass.
n.29819/2022).
3. Nella sentenza impugnata il Tribunale di Lecce ha ravvisato le “particolari condizioni ambientali o operative” nel solo fatto che il ricorrente avesse riportato il trauma nel corso di una esercitazione di lancio di bombe a mano “la cui presa era divenuta incerta perché la pioggia aveva reso gli ordigni scivolosi”.
Tuttavia occorre rilevare che il 12.06.1990 il ricorrente nella sua qualità di CP_2 militare dipendente del e di Comandante della Compagnia del 9°Battaglione Parte_1 meccanizzato di Bari, stava impartendo lezioni di lancio di bombe a mano attive, nel corso di un addestramento specifico.
L'espletamento di esercitazioni di tiro con armi o con ordigni, anche di tipo bellico e anche non disattivati, costituisce una attività che per un militare di carriera- peraltro assegnatario di funzioni superiori come quelle di “Direttore di lezioni” (v. ricorso 1° grado)- rientra in mansioni e condizioni operative ordinarie, non potendosi, del resto, attribuire rilevanza straordinaria alla “lieve pioggia”, né alla conseguente scivolosità del terreno, poiché si tratta di condizioni meteorologiche di tipologia e di entità non straordinaria, e quindi del tutto compatibili con il normale svolgimento delle esercitazioni militari.
Il fatto che ad uno dei militari in addestramento sia sfuggito il lancio di una bomba a mano in una maniera non completamente controllata, forse a causa della pioggia, e che l'ordigno abbia colpito il militare sovraordinato che dirigeva l'esercitazione non integra alcuna particolarità delle condizioni ambientali o operative particolari e non può quindi avere rilevanza ai fini dell'individuazione dei soggetti equiparati alle vittime del dovere. Questa Corte ritiene pertinente e condivisibile l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui le ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d' istituto del militare
(anche di leva) comportano un rischio tipico, che comprende quello di incidenti nello svolgimento delle ordinarie attività di addestramento all'utilizzo delle armi (Cass. n.13114/2015). Nel caso di specie vale tale principio, con la conseguenza che, in mancanza di particolari condizioni ambientali o operative, l'invalidità conseguente all'evento lesivo del 12.6.1990, contratta da sul lavoro, trova il proprio corretto indennizzo nelle prestazioni che CP_2
l'amministrazione della difesa gli ha già riconosciuto per causa di servizio.
In definitiva, non sussistendo le condizioni per il riconoscimento dello status di equiparato alle vittime del dovere, la sentenza impugnata va riformata con conseguente rigetto del ricorso proposto dal ricorrente in primo grado.
Tenuto conto del recente consolidamento di orientamenti giurisprudenziali di maggior rigore ermeneutico si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 08.06.2023 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 19.01.2023 n.1411 del Tribunale di CP_2
Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da con CP_2 ricorso introduttivo del 27.11.2020.
Spese del doppio grado compensate tra le parti.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi