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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1180/2025,
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Vecchione Parte_1 C.F._1
AM IT, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' avvocatura CP_1 interna;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositata in data 2.4.2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di ingiunzione n. OI002423926, notificato in data 3.3.2025 con cui l' richiedeva il pagamento CP_1 delle sanzioni per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali art2 comma 1- bis decreto legge n. 463/1983. Si costituiva in giudizio l' e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1 Considerata la natura documentale della controversia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta come da seguente sentenza. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dagli atti di causa è stato provato che con Disposizione n. 080000-25-0095 del 16.04.2025 (allegata) avente ad oggetto “Provvedimento di annullamento in Autotutela”, l' – Sede di Avellino, in CP_1 persona del Direttore p.t., disponeva l'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione n. OI 002423926 – oggetto del presente giudizio-, relativa a violazioni anno 2020, e dell'Ordinanza ingiunzione n. 003045901, relativa a violazioni anno 2022. Pertanto, deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Pertanto, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
1 La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048). Tale situazione, certamente, oggi ricorre, essendo venuta meno la res litigiosa del giudizio, avendo l' provveduto a sgravare i rispettivi crediti contributivi vantati nei confronti della opponente e CP_1 da questa contestati. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il contraddittorio instaurato tra le parti si è arrestato subito dopo il suo incardinamento, in assenza di svolgimento di qualsiasi attività istruttoria. Di conseguenza, non può essere operato, in questa sede, alcun vaglio circa l'eventuale infondatezza della domanda, né rilevare la soccombenza virtuale del ricorrente. Pertanto, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 19.11.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
2
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1180/2025,
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Vecchione Parte_1 C.F._1
AM IT, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' avvocatura CP_1 interna;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositata in data 2.4.2025 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di ingiunzione n. OI002423926, notificato in data 3.3.2025 con cui l' richiedeva il pagamento CP_1 delle sanzioni per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali art2 comma 1- bis decreto legge n. 463/1983. Si costituiva in giudizio l' e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1 Considerata la natura documentale della controversia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta come da seguente sentenza. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dagli atti di causa è stato provato che con Disposizione n. 080000-25-0095 del 16.04.2025 (allegata) avente ad oggetto “Provvedimento di annullamento in Autotutela”, l' – Sede di Avellino, in CP_1 persona del Direttore p.t., disponeva l'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione n. OI 002423926 – oggetto del presente giudizio-, relativa a violazioni anno 2020, e dell'Ordinanza ingiunzione n. 003045901, relativa a violazioni anno 2022. Pertanto, deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Pertanto, può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
1 La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048). Tale situazione, certamente, oggi ricorre, essendo venuta meno la res litigiosa del giudizio, avendo l' provveduto a sgravare i rispettivi crediti contributivi vantati nei confronti della opponente e CP_1 da questa contestati. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il contraddittorio instaurato tra le parti si è arrestato subito dopo il suo incardinamento, in assenza di svolgimento di qualsiasi attività istruttoria. Di conseguenza, non può essere operato, in questa sede, alcun vaglio circa l'eventuale infondatezza della domanda, né rilevare la soccombenza virtuale del ricorrente. Pertanto, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 19.11.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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