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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/09/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 910 del ruolo generale di Lavoro
per l'anno 2022 vertente tra
(Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc, ) Parte_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliati in Palermo, Via Sammartino n. 45, presso lo studio dell'Avv. Federica Cocilovo, che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI
CONTRO
in Controparte_1
pag. 1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 28.03.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano che l' con note del 25.02.2022 richiedeva la ripetizione: CP_1
- al signor della somma di € 8.886,97 corrisposta per prestazione reddito di CP_2
cittadinanza non spettante per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020;
- alla signora della somma di € 1.538,64 corrisposta per prestazione Pt_2
reddito di cittadinanza non spettante per il periodo da ottobre 2020 a dicembre
2020;
con la seguente motivazione “omessa dichiarazione presenza di componenti del
nucleo condannati per i delitti indicati agli artt. 3 co 13 e 7co 3 L. 26/2019“.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione, chiedendo pag. 2 l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.
Ciò posto, avuto riguardo all'oggetto dell'indebito per cui è causa, appare opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla
L. n. 26/2019; in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.L., è
istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «RDC», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico
(cfr. art. 1, c. 2 ai sensi del quale pag. 3 da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane>), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, c.1, lett. b) nonché quello di cittadinanza e residenza.
In particolare, per ciò che concerne il caso di specie, l'art. 3 comma 13 del DL n.
4 del 28.01.2019, dispone che: “13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario
abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono
ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico
dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza
di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del
parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo
familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.
L'art. 7 comma 3 del DL 4/2019 sulle ipotesi di revoca e decadenza così statuisce:
“alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e per quelli previsti dagli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628,
629, 630, 640-bis,644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge
pag. 4 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice
penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei
casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati
di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue
di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è
tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta
dall' ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto CP_1
prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”.
In applicazione della citata normativa l in conseguenza della revoca dal CP_1
reddito di cittadinanza (domanda prot. e Pt_2 Parte_3
domanda prot. , ha richiesto la restituzione della CP_2 Parte_4
somma di € 8.886,97 percepita dal ricorrente per il periodo da aprile 2019 a CP_2
settembre 2020 e della somma di € 1.538,64 percepita dalla ricorrente per Pt_2
il periodo da ottobre a dicembre 2020, per la seguente motivazione: “omessa
dichiarazione presenza di componenti del nucleo condannati per i delitti indicati agli
artt. 3 co 13 e 7co 3 L. 26/2019“.
pag. 5 Parte ricorrente eccepisce l'insussistenza della violazione contestata rilevando che il signor non è stato condannato per i reati di cui ai citati articoli e che CP_2
la signora al momento della presentazione per la prima volta della Pt_2
domanda di RDC ha prodotto un estratto di sentenza da cui si potevano evincere i reati per cui il marito era stato condannato.
Ciò premesso, si osserva che in materia previdenziale e assistenziale è onere di colui che invoca il beneficio provare la sussistenza di tutti e requisiti per godere della prestazione richiesta. Secondo la Corte di Cassazione “In tema d'indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad
ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a
conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di
qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella
fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il
mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota
d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta
stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite,
04/08/2010, n. 18046).
Pertanto, era onere della parte ricorrente provare il diritto alla prestazione richiesta.
pag. 6 Ciò posto, per quanto qui rileva, nessuna prova documentale i ricorrenti hanno fornito sulla sussistenza di tutti i requisiti necessari per percepire il reddito di cittadinanza per come esposto in ricorso.
Nessuna documentazione a sostegno è stata prodotta, mancando agli atti la domanda presentata nel 2019 con allegato estratto di sentenza, da dove si poteva evincere che la dichiarazione era stata resa ed i reati per cui il marito era stato condannato, un certificato del casellario giudiziale dal quale desumere che il ricorrente non risulta essere stato condannato in via definitiva per uno dei delitti elencati nell'art. 7 comma 3 della L. 26/2019 cit.; inoltre, la produzione indicata da parte ricorrente quale “estratto di sentenza” manca dei requisiti di cui all'art. 546 c.p.p. per cui non riveste carattere probatorio nel presente giudizio.
Alla luce delle osservazioni descritte, appaiono legittimi i provvedimenti dell'01.02.2022 con cui l' in conseguenza della revoca ai ricorrenti del CP_1
Reddito di Cittadinanza, richiedeva la ripetizione al signor della somma di CP_2
€ 8.886,97 non spettante per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020 e alla signora della somma di € 1.538,64 corrisposta per prestazione reddito di Pt_2
cittadinanza non spettante per il periodo da ottobre 2020 a dicembre 2020.
Si impone quindi il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell' CP_1
pag. 7
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 16 settembre 2025.
Il Giudice
Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8