TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/12/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
Sezione Civile nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente est. dott. Luisa Dalla Via Giudice dott. Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta da:
nato a [...], il [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], (c.f. Parte_2
), entrambi residenti in [...]
Levania n.61, rappresentati e difesi, dall'avv. Maria Teresa Bugini (c.f.
), elettivamente domiciliati in Bergamo, nella via Camozzi n. 34, C.F._3
per la dichiarazione di adozione del maggiorenne,
. , nato a [...], nella Repubblica di Bielorussia, il Parte_3
28.05.1994, (c.f. ), C.F._4 con l'intervento del Pubblico Ministero
RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26.06.2025, i coniugi e Parte_4 Parte_2
hanno depositato ricorso per l'adozione del maggiorenne, sig. , Parte_3 cittadino della Repubblica di Bielorussia rappresentando che l'adottando intendeva manifestare il consenso alla propria adozione da parte degli istanti.
I ricorrenti hanno esposto :
di essere coniugati (matrimonio celebrato a Comazzo il 16 luglio 2011-doc.7)
che a partire dall'anno 2005 fino all'anno 2011(periodo nel quale avevano convissuto more uxorio),per il tramite dell'Associazione Garda Solidale Onlus(come da dichiarazione della Associazione prodotta sub doc.8) avevano conosciuto ed ospitato per tre mesi l'anno l'adottando;
che il rapporto era proseguito volontariamente e senza l'intermediazione dell'associazione anche negli anni successivi ,nel corso dei quali l'adottante si era annualmente recato in Italia ospite della famiglia, trattenendosi nei mesi estivi per tre mesi;
che durante i soggiorni in Italia l'adottando non solo aveva rafforzato i legami con la famiglia ma si era inserito nella comunità civile di Comazzo, anche grazie alla conoscenza della Pt_4
lingua italiana.
Il ricorso è stato ritualmente notificato all'adottando e ai soggetti chiamati ad esprimere assenso.
L'identità dell'adottando è stata documentato dal deposito telematico (con esibizione in udienza degli originali) del passaporto (doc.9) e del certificato di nascita, residenza, stato di famiglia e stato libero dell'adottando (doc.10).
All'udienza presidenziale del 26.11.2025, gli adottanti e l'adottando (che interrogato ha dimostrato di conoscere, comprendre e parlare la lingua italiana) hanno manifestato il loro consenso all'adozione; alla medesima udienza è stato raccolto inoltre, il consenso della figlia maggiorenne degli adottanti, sig.ra La predetta divenuta Parte_5
maggiorenne nelle more del giudizio, attualmente studentessa, ha espresso assenso all'adozione confermando il rapporto di risalente familiarità con l'adottando e la consapevolezza degli effetti giuridici dell'adozione.
Entrambi i genitori dell'adottando sono deceduti e più precisamente il padre il 20.01.1999 e la madre il 15.09.2001, Persona_1 Parte_6 come attestato dai certificati di morte, esibiti anche in originale all'udienza (sub doc.11).
Il ricorso deve essere accolto perché sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c..
I ricorrenti hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e superano di diciotto anni l'età dell'adottando; sussiste, per essere stato acquisito all'udienza, il consenso degli adottanti e dell'adottando ex art.296 c.c.; sussiste inoltre l'assenso della figlia maggiorenne degli adottanti sig.ra Non si è proceduto a raccogliere l'assenso dei genitori Parte_5
dell'adottando perché entrambi deceduti.
pag. 2/3 Quando al consenso dell'adottando, espresso in udienza, è stato ritualmente acquisito secondo la legge processuale italiana, poiché la legislazione bielorussa non contempla l'istituto dell'adozione del maggiorenne.
Osserva il Collegio che nel caso in esame oltre alle condizioni per farsi luogo all'adozione, richieste per legge, sussiste altresì la convenienza dell'adottando che vede così rafforzato, attraverso il riconoscimento formale, il legame di affezione filiale già sussistente con gli adottanti e di cui si è dato conto in ricorso e all'udienza di comparizione.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. e per richiesta ed espresso consenso prestato all'udienza presidenziale, sia dai ricorrenti che dall'adottando, quest'ultimo assumerà il cognome dell'adottante posponendolo al proprio. Pt_4
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione da parte di (c.f. ) e Parte_4 C.F._1
(c.f. ), di , (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
). C.F._4
Dispone che l'adottato assuma il cognome posponendolo al proprio, dovendosi Pt_4 così chiamare, (nome) per effetto dell'intervenuta adozione. Pt_3 Parte_7
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.314 c.c..
Lodi, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI
Sezione Civile nella persona dei signori Magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente est. dott. Luisa Dalla Via Giudice dott. Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta da:
nato a [...], il [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], (c.f. Parte_2
), entrambi residenti in [...]
Levania n.61, rappresentati e difesi, dall'avv. Maria Teresa Bugini (c.f.
), elettivamente domiciliati in Bergamo, nella via Camozzi n. 34, C.F._3
per la dichiarazione di adozione del maggiorenne,
. , nato a [...], nella Repubblica di Bielorussia, il Parte_3
28.05.1994, (c.f. ), C.F._4 con l'intervento del Pubblico Ministero
RILEVATO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 26.06.2025, i coniugi e Parte_4 Parte_2
hanno depositato ricorso per l'adozione del maggiorenne, sig. , Parte_3 cittadino della Repubblica di Bielorussia rappresentando che l'adottando intendeva manifestare il consenso alla propria adozione da parte degli istanti.
I ricorrenti hanno esposto :
di essere coniugati (matrimonio celebrato a Comazzo il 16 luglio 2011-doc.7)
che a partire dall'anno 2005 fino all'anno 2011(periodo nel quale avevano convissuto more uxorio),per il tramite dell'Associazione Garda Solidale Onlus(come da dichiarazione della Associazione prodotta sub doc.8) avevano conosciuto ed ospitato per tre mesi l'anno l'adottando;
che il rapporto era proseguito volontariamente e senza l'intermediazione dell'associazione anche negli anni successivi ,nel corso dei quali l'adottante si era annualmente recato in Italia ospite della famiglia, trattenendosi nei mesi estivi per tre mesi;
che durante i soggiorni in Italia l'adottando non solo aveva rafforzato i legami con la famiglia ma si era inserito nella comunità civile di Comazzo, anche grazie alla conoscenza della Pt_4
lingua italiana.
Il ricorso è stato ritualmente notificato all'adottando e ai soggetti chiamati ad esprimere assenso.
L'identità dell'adottando è stata documentato dal deposito telematico (con esibizione in udienza degli originali) del passaporto (doc.9) e del certificato di nascita, residenza, stato di famiglia e stato libero dell'adottando (doc.10).
All'udienza presidenziale del 26.11.2025, gli adottanti e l'adottando (che interrogato ha dimostrato di conoscere, comprendre e parlare la lingua italiana) hanno manifestato il loro consenso all'adozione; alla medesima udienza è stato raccolto inoltre, il consenso della figlia maggiorenne degli adottanti, sig.ra La predetta divenuta Parte_5
maggiorenne nelle more del giudizio, attualmente studentessa, ha espresso assenso all'adozione confermando il rapporto di risalente familiarità con l'adottando e la consapevolezza degli effetti giuridici dell'adozione.
Entrambi i genitori dell'adottando sono deceduti e più precisamente il padre il 20.01.1999 e la madre il 15.09.2001, Persona_1 Parte_6 come attestato dai certificati di morte, esibiti anche in originale all'udienza (sub doc.11).
Il ricorso deve essere accolto perché sussistono le condizioni di cui all'art. 291 c.c..
I ricorrenti hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e superano di diciotto anni l'età dell'adottando; sussiste, per essere stato acquisito all'udienza, il consenso degli adottanti e dell'adottando ex art.296 c.c.; sussiste inoltre l'assenso della figlia maggiorenne degli adottanti sig.ra Non si è proceduto a raccogliere l'assenso dei genitori Parte_5
dell'adottando perché entrambi deceduti.
pag. 2/3 Quando al consenso dell'adottando, espresso in udienza, è stato ritualmente acquisito secondo la legge processuale italiana, poiché la legislazione bielorussa non contempla l'istituto dell'adozione del maggiorenne.
Osserva il Collegio che nel caso in esame oltre alle condizioni per farsi luogo all'adozione, richieste per legge, sussiste altresì la convenienza dell'adottando che vede così rafforzato, attraverso il riconoscimento formale, il legame di affezione filiale già sussistente con gli adottanti e di cui si è dato conto in ricorso e all'udienza di comparizione.
Ai sensi dell'art. 299 c.c. e per richiesta ed espresso consenso prestato all'udienza presidenziale, sia dai ricorrenti che dall'adottando, quest'ultimo assumerà il cognome dell'adottante posponendolo al proprio. Pt_4
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione da parte di (c.f. ) e Parte_4 C.F._1
(c.f. ), di , (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
). C.F._4
Dispone che l'adottato assuma il cognome posponendolo al proprio, dovendosi Pt_4 così chiamare, (nome) per effetto dell'intervenuta adozione. Pt_3 Parte_7
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.314 c.c..
Lodi, così deciso nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 3/3