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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1438/2024 R.G., riservata in decisione ai sensi dell'art. 351 co. 4 c.p.c. all'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 28.01.2025, svolta in presenza, previa concessione di termine per note conclusionali, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Campese - e dall'avv. Emanuela Romaniello C.F._2 Email_1
- , con i quali elett.te C.F._3 Email_2 elettivamente domicilia in Napoli alla P.zza G. Bovio n. 14
APPELLANTE
E
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carmela D'Alterio CP_1 P.IVA_1
( - e Gabriella Zucconelli C.F._4 Email_3
( - , domiciliatarie in Mugnano di C.F._5 Email_4
Napoli (NA) alla Via Dei Fiori, 22 1 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10884/2023 del Tribunale di Napoli pubblicata il 27.11.2023, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 26.03.2024 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale è stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, per la somma di euro € 78.468,59 oltre interessi e spese, ad istanza della a saldo CP_1 dell'importo portato dalla fattura n. 37 del 5.10.2015, emessa per lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla via Suarez n. 21.
L'opponente aveva eccepito l'infondatezza della pretesa per inesistenza del rapporto di committenza con la essendo stati i lavori eseguiti da altra società, la di cui era amministratore CP_1 CP_2 unico l'ing. col quale aveva sempre intrattenuto rapporti. Controparte_3
Per Per Aveva impugnato e disconosciuto i documenti allegati al fascicolo monitorio (Asseverazione e ),
e chiesto la revoca dell'opposto decreto, previa autorizzazione alla chiamata in causa degli effettivi affidatari dei lavori, nonché la sospensione del giudizio in attesa di definizione delle denunce presentate in sede penale. Aveva, infine, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni per ritardo nella consegna dei lavori e per la non esecuzione degli stessi a regola d'arte.
Costituitosi l'opposto, non autorizzata la chiamata, istruita la causa con prova testimoniale e c.t.u. grafologica, la causa era decisa con la sentenza oggi appellata.
Riteneva, in sintesi, il Tribunale che dalla documentazione versata in atti dall'opposta fin dalla fase monitoria emergesse la prova che il committente delle opere, , aveva scientemente Parte_1 assunto l'obbligazione di pagamento nei confronti della sottoscrivendo i documenti rubricati CP_1
“asseverazione e ” del 10.04.2015. Per_1 Per_1
La c.t.u. grafologica aveva consentito di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute, apposte in calce ai citati documenti.
I testi escussi avevano confermato l'esistenza del rapporto di committenza tra l'opponente e la società opposta, confermato anche dall'incasso dell'assegno di euro 2.000,00 da parte della CP_1
Né poteva riconnettersi efficacia liberatoria ai pagamenti asseritamente eseguiti dall'opponente nei confronti dell'ing. stante, per stessa ammissione dell'opponente, l'omessa indicazione del CP_3 beneficiario nei rilasciati assegni.
2 Il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale sull'assunto che la consegna dell'appartamento era avvenuta prima del termine fissato nella CILA, e che il committente era decaduto dalla garanzia per i vizi delle opere, atteso che l'immobile era stato nella disponibilità del proprietario - committente nell'agosto 2015 senza che fossero contestati vizi o difetti di sorta.
Col proposto gravame si duole l'appellante dell'erroneità della pronuncia, lamentando la mancata autorizzazione alla chiamata in causa e la mancata integrazione del contraddittorio, e reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della per aver egli accettato l'offerta CP_1 contrattuale dalla e per aver corrisposto al il prezzo dell'appalto. CP_2 CP_3
Il Tribunale avrebbe violato il riparto dell'onere probatorio, non considerando i pagamenti effettuati per i lavori eseguiti.
A fronte di lavori preventivati con la per complessivi € 61.100,00, egli ne avrebbe versati CP_2 complessivamente 60.000,00.
La pretesa azionata in monitorio dalla fonderebbe sulla lievitazione del prezzo dell'appalto CP_1 ad € 88.468,59 a cagione delle varianti asseritamente eseguite, della cui autorizzazione non vi sarebbe prova.
Si duole, poi, del rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria, assumendo che le opere non erano terminate né collaudate, e che pertanto non è a parlarsi di decadenza dalla denuncia dei vizi.
Insiste nella richiesta di espletamento di c.t.u. per la stima dei danni, che il giudice di primo grado ha rigettato.
L'appellata si è costituita con comparsa del 18.6.2024 (per l'udienza dell'otto luglio 2024, differita di ufficio al 9 luglio 2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Concessa la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all'udienza del
28.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 351 co. 4 c.p.c. con termine per note conclusionali;
all'udienza indicata, svolta in presenza, è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
3 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente il giudice di prime cure ha negato l'estensione del contraddittorio ai soggetti coi quali l'appellante assume di avere intrattenuto rapporti contrattuali in relazione alle opere commissionate
(segnatamente: l'ingegnere in proprio e quale amministratore e socio accomandatario Controparte_3 della società “C.R.S. S.a.s. di Giovanni Ciccarelli”, nonché la società “ , in persona del legale CP_2 rapp.te p.t. ed amministratore unico ing. . Controparte_3
Vero è che il preventivo reca l'indicazione della come impresa proponente (cfr. doc. c della CP_2 produzione di parte appellante), ma è anche vero che le opere sono state eseguite e contabilizzate dalla mentre all'ing. venne affidato l'incarico professionale di progettazione, CP_1 CP_3 asseverazione, istruzione ed espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative.
Emerge in atti che, tra i legali rappresentanti delle due società intercorre rapporto di coniugio, così come identica è la sede legale, il che spiega la sovrapposizione dell'una all'altra tra la fase precontrattuale e quella quella contrattuale. Ciò non toglie che trattasi di due soggetti autonomi e distinti e che la documentazione versata in atti dall'opposta (Asseverazione Cila e Cila), successiva al preventivo, dimostra che, nella fase esecutiva dell'appalto, è intervenuta la sola perciò solo titolare del credito azionato in CP_1 monitorio.
La deduzione di parte appellante, secondo cui egli avrebbe sottoscritto i moduli CILA nella convinzione che in esso fosse scritto e non (laddove in primo grado aveva disconosciuto le CP_2 CP_1 sottoscrizioni) risulta per la prima volta sollevata in sede di gravame, e soggiace, pertanto, alla sanzione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c..
Dalla medesima documentazione emerge che, rispetto alle opere eseguite, l'ing. ha svolto attività CP_3 di progettista, fonte di autonomi diritti di credito nei confronti della committenza.
Ne deriva la non efficacia estintiva e la non opponibilità all'impresa dei pagamenti asseritamente eseguiti in favore del non direttamente riconducibili alla e, in particolare, degli assegni CP_3 CP_1 intestati a soggetti diversi dalla prodotti solo in questo secondo grado di giudizio CP_1 dall'appellante, in violazione, peraltro, del divieto di cui al secondo comma dell'art. 345 c.p.c..
4 Infondata è anche la doglianza inerente la mancanza di prova in ordine all'autorizzazione del committente all'esecuzione delle varianti che hanno fatto lievitare il prezzo dell'appalto.
E' noto che, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021).
Che le opere di cui alla fattura azionata in monitorio siano state, nel caso di specie, effettivamente eseguite emerge sia dall'escussione dei testi che dalle risultanze del registro di contabilità.
In ogni caso l'appellante ha preso possesso dell'appartamento ristrutturato nell'agosto 2015, e non risulta che egli abbia mosso contestazioni in merito alla quantità e qualità delle opere eseguite, da lui, per l'effetto, accettate.
Correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la sollevata domanda riconvenzionale risarcitoria, escludendo il ritardo nella consegna - posto che la in atti prevedeva come data di ultimazione quella Per_1 del 30.12.2015 e che l'immobile è stato riconsegnato nel precedente mese di agosto - e ritenendo intempestiva, in quanto proposta solo in sede giudiziale, la contestazione dei vizi e dei difetti delle opere eseguite.
Sul punto l'appellante adduce la mancanza di collaudo, richiamando le difese svolte nella comparsa di costituzione di primo grado dalla , che aveva ammesso che le opere non erano state portate a CP_1 termine e che il cantiere era stato restituito senza collaudo, in seguito alle dimissioni del D.L., che, in sede dell'ultimo sopralluogo, aveva riscontrato la presenza di altra ditta “e la difformità tra le opere commissionate e quelle eseguite”.
Assume che, non essendo state terminate le opere, non può applicarsi la speciale normativa di cui agli art.li 1667 e 1668 c.c. ma deve applicarsi la tutela ordinaria garantita dagli art.li 1453 e 1455 c.c.
L'assunto non è condivisibile.
Nell'atto di opposizione l'odierno appellante deduceva che “Una volta trasferitosi all'interno dell'appartamento di Via E. Suarez il si rendeva conto che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte.” Parte_1
Alcuna contestazione risulta, in tale epoca (agosto 2015), formalizzata dal committente.
5 Nella pec inviata dall'opponente all'ing. in data 26.11.2015 (cfr. doc. “e” della produzione di CP_3 parte appellante), nel contesto di una più articolata contestazione circa la presenza di ditte terze sul cantiere, il si limita a contestare genericamente la non esecuzione dei lavori a regola d'arte Parte_1
e la presenza di “evidenti vizi e difetti”.
L'evidenza dei lamentati vizi imponeva al committente di procedere immediatamente alla relativa contestazione, senza attendere la richiesta dell'impresa di pagamento del saldo, e pur in assenza di collaudo dell'opera.
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia)
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 10452 del 03/06/2020).
Ne deriva, nel caso in valutazione, l'intempestività della richiesta di ristoro dei vizi dell'opera, formalizzata nella vicenda contrattuale in lite solo a seguito alla notifica del decreto ingiuntivo di pagamento del saldo.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti Carmela D'Alterio e Gabriella Zucconelli;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1438/2024 R.G., riservata in decisione ai sensi dell'art. 351 co. 4 c.p.c. all'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 28.01.2025, svolta in presenza, previa concessione di termine per note conclusionali, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Parte_1 C.F._1
Campese - e dall'avv. Emanuela Romaniello C.F._2 Email_1
- , con i quali elett.te C.F._3 Email_2 elettivamente domicilia in Napoli alla P.zza G. Bovio n. 14
APPELLANTE
E
), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Carmela D'Alterio CP_1 P.IVA_1
( - e Gabriella Zucconelli C.F._4 Email_3
( - , domiciliatarie in Mugnano di C.F._5 Email_4
Napoli (NA) alla Via Dei Fiori, 22 1 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10884/2023 del Tribunale di Napoli pubblicata il 27.11.2023, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione del 26.03.2024 ha gravato d'appello la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale è stata rigettata l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso, per la somma di euro € 78.468,59 oltre interessi e spese, ad istanza della a saldo CP_1 dell'importo portato dalla fattura n. 37 del 5.10.2015, emessa per lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla via Suarez n. 21.
L'opponente aveva eccepito l'infondatezza della pretesa per inesistenza del rapporto di committenza con la essendo stati i lavori eseguiti da altra società, la di cui era amministratore CP_1 CP_2 unico l'ing. col quale aveva sempre intrattenuto rapporti. Controparte_3
Per Per Aveva impugnato e disconosciuto i documenti allegati al fascicolo monitorio (Asseverazione e ),
e chiesto la revoca dell'opposto decreto, previa autorizzazione alla chiamata in causa degli effettivi affidatari dei lavori, nonché la sospensione del giudizio in attesa di definizione delle denunce presentate in sede penale. Aveva, infine, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento danni per ritardo nella consegna dei lavori e per la non esecuzione degli stessi a regola d'arte.
Costituitosi l'opposto, non autorizzata la chiamata, istruita la causa con prova testimoniale e c.t.u. grafologica, la causa era decisa con la sentenza oggi appellata.
Riteneva, in sintesi, il Tribunale che dalla documentazione versata in atti dall'opposta fin dalla fase monitoria emergesse la prova che il committente delle opere, , aveva scientemente Parte_1 assunto l'obbligazione di pagamento nei confronti della sottoscrivendo i documenti rubricati CP_1
“asseverazione e ” del 10.04.2015. Per_1 Per_1
La c.t.u. grafologica aveva consentito di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute, apposte in calce ai citati documenti.
I testi escussi avevano confermato l'esistenza del rapporto di committenza tra l'opponente e la società opposta, confermato anche dall'incasso dell'assegno di euro 2.000,00 da parte della CP_1
Né poteva riconnettersi efficacia liberatoria ai pagamenti asseritamente eseguiti dall'opponente nei confronti dell'ing. stante, per stessa ammissione dell'opponente, l'omessa indicazione del CP_3 beneficiario nei rilasciati assegni.
2 Il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale sull'assunto che la consegna dell'appartamento era avvenuta prima del termine fissato nella CILA, e che il committente era decaduto dalla garanzia per i vizi delle opere, atteso che l'immobile era stato nella disponibilità del proprietario - committente nell'agosto 2015 senza che fossero contestati vizi o difetti di sorta.
Col proposto gravame si duole l'appellante dell'erroneità della pronuncia, lamentando la mancata autorizzazione alla chiamata in causa e la mancata integrazione del contraddittorio, e reiterando l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della per aver egli accettato l'offerta CP_1 contrattuale dalla e per aver corrisposto al il prezzo dell'appalto. CP_2 CP_3
Il Tribunale avrebbe violato il riparto dell'onere probatorio, non considerando i pagamenti effettuati per i lavori eseguiti.
A fronte di lavori preventivati con la per complessivi € 61.100,00, egli ne avrebbe versati CP_2 complessivamente 60.000,00.
La pretesa azionata in monitorio dalla fonderebbe sulla lievitazione del prezzo dell'appalto CP_1 ad € 88.468,59 a cagione delle varianti asseritamente eseguite, della cui autorizzazione non vi sarebbe prova.
Si duole, poi, del rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria, assumendo che le opere non erano terminate né collaudate, e che pertanto non è a parlarsi di decadenza dalla denuncia dei vizi.
Insiste nella richiesta di espletamento di c.t.u. per la stima dei danni, che il giudice di primo grado ha rigettato.
L'appellata si è costituita con comparsa del 18.6.2024 (per l'udienza dell'otto luglio 2024, differita di ufficio al 9 luglio 2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
Concessa la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata rinviata all'udienza del
28.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 351 co. 4 c.p.c. con termine per note conclusionali;
all'udienza indicata, svolta in presenza, è stata riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
3 particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente il giudice di prime cure ha negato l'estensione del contraddittorio ai soggetti coi quali l'appellante assume di avere intrattenuto rapporti contrattuali in relazione alle opere commissionate
(segnatamente: l'ingegnere in proprio e quale amministratore e socio accomandatario Controparte_3 della società “C.R.S. S.a.s. di Giovanni Ciccarelli”, nonché la società “ , in persona del legale CP_2 rapp.te p.t. ed amministratore unico ing. . Controparte_3
Vero è che il preventivo reca l'indicazione della come impresa proponente (cfr. doc. c della CP_2 produzione di parte appellante), ma è anche vero che le opere sono state eseguite e contabilizzate dalla mentre all'ing. venne affidato l'incarico professionale di progettazione, CP_1 CP_3 asseverazione, istruzione ed espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative.
Emerge in atti che, tra i legali rappresentanti delle due società intercorre rapporto di coniugio, così come identica è la sede legale, il che spiega la sovrapposizione dell'una all'altra tra la fase precontrattuale e quella quella contrattuale. Ciò non toglie che trattasi di due soggetti autonomi e distinti e che la documentazione versata in atti dall'opposta (Asseverazione Cila e Cila), successiva al preventivo, dimostra che, nella fase esecutiva dell'appalto, è intervenuta la sola perciò solo titolare del credito azionato in CP_1 monitorio.
La deduzione di parte appellante, secondo cui egli avrebbe sottoscritto i moduli CILA nella convinzione che in esso fosse scritto e non (laddove in primo grado aveva disconosciuto le CP_2 CP_1 sottoscrizioni) risulta per la prima volta sollevata in sede di gravame, e soggiace, pertanto, alla sanzione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c..
Dalla medesima documentazione emerge che, rispetto alle opere eseguite, l'ing. ha svolto attività CP_3 di progettista, fonte di autonomi diritti di credito nei confronti della committenza.
Ne deriva la non efficacia estintiva e la non opponibilità all'impresa dei pagamenti asseritamente eseguiti in favore del non direttamente riconducibili alla e, in particolare, degli assegni CP_3 CP_1 intestati a soggetti diversi dalla prodotti solo in questo secondo grado di giudizio CP_1 dall'appellante, in violazione, peraltro, del divieto di cui al secondo comma dell'art. 345 c.p.c..
4 Infondata è anche la doglianza inerente la mancanza di prova in ordine all'autorizzazione del committente all'esecuzione delle varianti che hanno fatto lievitare il prezzo dell'appalto.
E' noto che, in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente;
mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021).
Che le opere di cui alla fattura azionata in monitorio siano state, nel caso di specie, effettivamente eseguite emerge sia dall'escussione dei testi che dalle risultanze del registro di contabilità.
In ogni caso l'appellante ha preso possesso dell'appartamento ristrutturato nell'agosto 2015, e non risulta che egli abbia mosso contestazioni in merito alla quantità e qualità delle opere eseguite, da lui, per l'effetto, accettate.
Correttamente il giudice di prime cure ha rigettato la sollevata domanda riconvenzionale risarcitoria, escludendo il ritardo nella consegna - posto che la in atti prevedeva come data di ultimazione quella Per_1 del 30.12.2015 e che l'immobile è stato riconsegnato nel precedente mese di agosto - e ritenendo intempestiva, in quanto proposta solo in sede giudiziale, la contestazione dei vizi e dei difetti delle opere eseguite.
Sul punto l'appellante adduce la mancanza di collaudo, richiamando le difese svolte nella comparsa di costituzione di primo grado dalla , che aveva ammesso che le opere non erano state portate a CP_1 termine e che il cantiere era stato restituito senza collaudo, in seguito alle dimissioni del D.L., che, in sede dell'ultimo sopralluogo, aveva riscontrato la presenza di altra ditta “e la difformità tra le opere commissionate e quelle eseguite”.
Assume che, non essendo state terminate le opere, non può applicarsi la speciale normativa di cui agli art.li 1667 e 1668 c.c. ma deve applicarsi la tutela ordinaria garantita dagli art.li 1453 e 1455 c.c.
L'assunto non è condivisibile.
Nell'atto di opposizione l'odierno appellante deduceva che “Una volta trasferitosi all'interno dell'appartamento di Via E. Suarez il si rendeva conto che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte.” Parte_1
Alcuna contestazione risulta, in tale epoca (agosto 2015), formalizzata dal committente.
5 Nella pec inviata dall'opponente all'ing. in data 26.11.2015 (cfr. doc. “e” della produzione di CP_3 parte appellante), nel contesto di una più articolata contestazione circa la presenza di ditte terze sul cantiere, il si limita a contestare genericamente la non esecuzione dei lavori a regola d'arte Parte_1
e la presenza di “evidenti vizi e difetti”.
L'evidenza dei lamentati vizi imponeva al committente di procedere immediatamente alla relativa contestazione, senza attendere la richiesta dell'impresa di pagamento del saldo, e pur in assenza di collaudo dell'opera.
In tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una "quaestio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia)
(cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 10452 del 03/06/2020).
Ne deriva, nel caso in valutazione, l'intempestività della richiesta di ristoro dei vizi dell'opera, formalizzata nella vicenda contrattuale in lite solo a seguito alla notifica del decreto ingiuntivo di pagamento del saldo.
La sentenza non merita censura in parte qua.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con la chiesta attribuzione.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
6 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti Carmela D'Alterio e Gabriella Zucconelli;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 28.1.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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