TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 491/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GUERRA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MELANDRI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 491/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GUERRA MAURIZIO MARIA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“- accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1, L.
pagina 2 di 5 266/2005, essendo state riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività rientrante in una o più delle ipotesi previste dalle lettere da a) a f) dell'invocato comma;
- di conseguenza, dichiarare il ricorrente vittima del dovere per le invalidità riportate, con obbligo del intimato di inserire il CP_1
suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto del ricorrente ai benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto della riforma dal servizio per inidoneità e dell'invalidità complessiva del 45% dall'11.6.2013 indicata nell'elaborato peritale versato in atti, o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu e, in particolare, obbligare il intimato: - a liquidare CP_1
al ricorrente la speciale elargizione nella misura massima di € 200.000,00, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003, o in via subordinata, ma salvo gravame, in ragione dell'invalidità complessiva del 45% indicata nella perizia di parte o nella diversa misura, ma sempre salvo gravame, che verrà accertata tramite ctu medicolegale;
- a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e
s.m.i. di € 500,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'11.6.2013 o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorato degli interessi legali per ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ciascun rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L.
244/2007 e smi di € 1.033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'11.6.2013 o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorato degli interessi legali per ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ciascun rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo;
- condannare il intimato, alla rifusione di tutte le spese competenze CP_1
ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatario”.
Il resisteva al ricorso. Controparte_1
pagina 3 di 5 La causa veniva istruita con C.T.U. medico-legale e posta in decisione.
Essa attiene al riconoscimento dello status di vittima del dovere e alla condanna del al pagamento delle relative provvidenze. CP_1
La domanda è fondata.
Nel riportarsi a tutto quanto già pacificamente indicato in fatto dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, va qui solo evidenziato che il ricorrente si vedeva riconoscere la causa di servizio nel 2015.
Il fatto (conflitto armato al quale il ricorrente aveva partecipato, conclusosi con il suicidio dinnanzi a lui di un criminale) pacificamente gli causava una PTSD, riconosciutagli come detto dalla commissione medica militare e dal MINISTERO.
Quest'ultimo però gli negava lo status di vittima del dovere per una ritenuta prescrizione
(il conflitto a fuoco data 2007 e la domanda amministrativa data giugno 2022).
Ciò non è corretto, perché oltre ad essere lo status de quo imprescrittibile, è solo dalla stabilizzazione dei postumi che potrà eventualmente considerarsi la prescrizione (non dello status) ma dei ratei dei singoli benefici economici.
E questa stabilizzazione, alla luce delle visite mediche militari che hanno riguardato il ricorrente, non può ritenersi intervenuta sino al giudizio di inidoneità permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato del giugno 2013, mentre sicuramente al marzo del 2013 il disturbo in questione veniva ritenuto, sempre dalla commissione, “non stabilizzato” e, quindi, nessuna prescrizione poteva sino a quel momento decorrere (per regola generale, occorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie perché il diritto possa essere azionato e quindi senza anche uno solo di essi il diritto non può essere fatto valere e la prescrizione non decorre: art. 2935 c.c.).
La riconducibilità del caso di specie all'ipotesi del comma 563 dell'art. 1, L. 266/2005 appare invero pacifica.
La misura dell'invalidità complessiva del ricorrente è stata accertata dalla C.T.U. svolta in corso di causa, come segue: “Residua una invalidità complessiva, sec. gli orientamenti del DPR 181/2009 ex art. 3 e 4, pari al 40% (utilizzando la formula: I.C. =
pagina 4 di 5 D.B. (10%) + D.M. (5%) + I.P. (35%) - D.B. (10%)”: alla convincente motivazione della C.T.U. ci si riporta anche per la replica alle osservazioni di parte convenuta.
Per l'effetto va riconosciuto lo status richiesto al ricorrente, con tutti i benefici conseguenti, che non risultano (sulla base di quanto sopra evidenziati) prescritti in alcuna misura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) riconosce al ricorrente lo status di vittima del dovere;
2) condanna il al riconoscimento di tutti i benefici Controparte_1
connessi a tale status, con condanna al pagamento in favore del ricorrente degli stessi e degli arretrati, in particolare, con condanna alla speciale elargizione nei limiti dell'infermità complessiva riconosciuta, nonché allo speciale assegno vitalizio e all'assegno vitalizio, con decorrenza per entrambi dal 1.5.2015;
3) condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente, con condanna del alla restituzione di quanto anticipo dal ricorrente al C.T.U.. CP_1
Ravenna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 15 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato GUERRA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MELANDRI, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 491/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. GUERRA MAURIZIO MARIA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA Controparte_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: Parte_1
“- accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1, L.
pagina 2 di 5 266/2005, essendo state riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività rientrante in una o più delle ipotesi previste dalle lettere da a) a f) dell'invocato comma;
- di conseguenza, dichiarare il ricorrente vittima del dovere per le invalidità riportate, con obbligo del intimato di inserire il CP_1
suo nominativo nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto del ricorrente ai benefici economici e assistenziali previsti dalla vigente normativa nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto della riforma dal servizio per inidoneità e dell'invalidità complessiva del 45% dall'11.6.2013 indicata nell'elaborato peritale versato in atti, o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu e, in particolare, obbligare il intimato: - a liquidare CP_1
al ricorrente la speciale elargizione nella misura massima di € 200.000,00, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003, o in via subordinata, ma salvo gravame, in ragione dell'invalidità complessiva del 45% indicata nella perizia di parte o nella diversa misura, ma sempre salvo gravame, che verrà accertata tramite ctu medicolegale;
- a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L 407/98 e
s.m.i. di € 500,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'11.6.2013 o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorato degli interessi legali per ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ciascun rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L.
244/2007 e smi di € 1.033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'11.6.2013 o da diversa data, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorato degli interessi legali per ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ciascun rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo;
- condannare il intimato, alla rifusione di tutte le spese competenze CP_1
ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatario”.
Il resisteva al ricorso. Controparte_1
pagina 3 di 5 La causa veniva istruita con C.T.U. medico-legale e posta in decisione.
Essa attiene al riconoscimento dello status di vittima del dovere e alla condanna del al pagamento delle relative provvidenze. CP_1
La domanda è fondata.
Nel riportarsi a tutto quanto già pacificamente indicato in fatto dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, va qui solo evidenziato che il ricorrente si vedeva riconoscere la causa di servizio nel 2015.
Il fatto (conflitto armato al quale il ricorrente aveva partecipato, conclusosi con il suicidio dinnanzi a lui di un criminale) pacificamente gli causava una PTSD, riconosciutagli come detto dalla commissione medica militare e dal MINISTERO.
Quest'ultimo però gli negava lo status di vittima del dovere per una ritenuta prescrizione
(il conflitto a fuoco data 2007 e la domanda amministrativa data giugno 2022).
Ciò non è corretto, perché oltre ad essere lo status de quo imprescrittibile, è solo dalla stabilizzazione dei postumi che potrà eventualmente considerarsi la prescrizione (non dello status) ma dei ratei dei singoli benefici economici.
E questa stabilizzazione, alla luce delle visite mediche militari che hanno riguardato il ricorrente, non può ritenersi intervenuta sino al giudizio di inidoneità permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato del giugno 2013, mentre sicuramente al marzo del 2013 il disturbo in questione veniva ritenuto, sempre dalla commissione, “non stabilizzato” e, quindi, nessuna prescrizione poteva sino a quel momento decorrere (per regola generale, occorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie perché il diritto possa essere azionato e quindi senza anche uno solo di essi il diritto non può essere fatto valere e la prescrizione non decorre: art. 2935 c.c.).
La riconducibilità del caso di specie all'ipotesi del comma 563 dell'art. 1, L. 266/2005 appare invero pacifica.
La misura dell'invalidità complessiva del ricorrente è stata accertata dalla C.T.U. svolta in corso di causa, come segue: “Residua una invalidità complessiva, sec. gli orientamenti del DPR 181/2009 ex art. 3 e 4, pari al 40% (utilizzando la formula: I.C. =
pagina 4 di 5 D.B. (10%) + D.M. (5%) + I.P. (35%) - D.B. (10%)”: alla convincente motivazione della C.T.U. ci si riporta anche per la replica alle osservazioni di parte convenuta.
Per l'effetto va riconosciuto lo status richiesto al ricorrente, con tutti i benefici conseguenti, che non risultano (sulla base di quanto sopra evidenziati) prescritti in alcuna misura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) riconosce al ricorrente lo status di vittima del dovere;
2) condanna il al riconoscimento di tutti i benefici Controparte_1
connessi a tale status, con condanna al pagamento in favore del ricorrente degli stessi e degli arretrati, in particolare, con condanna alla speciale elargizione nei limiti dell'infermità complessiva riconosciuta, nonché allo speciale assegno vitalizio e all'assegno vitalizio, con decorrenza per entrambi dal 1.5.2015;
3) condanna il a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 6.000,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte resistente, con condanna del alla restituzione di quanto anticipo dal ricorrente al C.T.U.. CP_1
Ravenna, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5