Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/06/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott.ssa Marzia Di Bari Giudice
dott.ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1616/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
GILI SAURO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
SEVERI STEFANIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza
Con ricorso depositato il 25.07.2023 ha chiesto venissero Controparte_1 modificate le modalità di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla relazione con
. Il ricorrente ha esposto: Controparte_2
- che, in costanza di una relazione sentimentale con , è nata la figlia: Controparte_2
n Terni (TR) il 07.06.2016; Persona_1
- che il Tribunale di Terni ha stabilito le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia della coppia;
- che la vigenza delle condizioni consensualmente richieste aveva dimostrato di non garantire una serenità adatta alla crescita della figlia minore;
- che la resistente avrebbe posto in essere una serie di comportamenti volti ad ostacolare il rapporto , anche solo per un contatto telefonico;
Persona_2
- che la nuova compagna del ricorrente sarebbe stata aggredita verbalmente e percossa dalla di fronte alla minore CP_2 Per_1
- che la resistente, contro il volere paterno, avrebbe fornito alla minore un telefono cellulare con numero proprio, abitualmente gestito dalla minore stessa;
- che la minaccerebbe costantemente di chiamare le Forze dell'Ordine per CP_2 denunciare il ricorrente a fronte di ritardi banalissimi, di soli pochi minuti, nella riconsegna della figlia;
tanto premesso, il ricorrente ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni vigenti, indicarsi l'orario nell'intervallo dalle ore 19,30 alle ore 20,30 quale riferimento abituale per un contatto telefonico giornaliero fra padre e figlia, intimando alla resistente di non ostacolare detta attività; inibire alla resistente la fornitura alla figlia minore di utenza di Controparte_2 telefonia mobile, ovvero, in subordine, ordinare alla resistente di inserire anche il ricorrente all'interno del c.d. “parental control”; modificare l'orario di riconsegna della minore alla madre entro le ore 22,00; ammonire a mantenere un contegno decoroso e CP_2 rispettoso della nuova compagna del ricorrente;
ammonire la resistente Persona_3 affinché conduca con regolarità la minore alle attività sportive ed educative, anche Per_1 extra-scolastiche; stabilire una multa in caso di inadempimento delle emanande statuizioni con individuazione, ai sensi dell'articolo 614-bis c.p.c., della somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
stabilire che il ricorrente trascorra il giorno di mercoledì delle due settimane mensili in cui non è stata precedentemente prevista una visita infrasettimanale, unitamente alla figlia con possibile pernotto;
con vittoria di spese. Per_1
Si è costituita contestando quanto asserito e richiesto da controparte Controparte_2
e chiedendone il rigetto. La resistente ha esposto che non corrisponderebbe al vero quanto rappresentato da parte ricorrente circa il rapporto con la nuova compagna dello stesso e che, anzi, sarebbe quest'ultima ad aver assunto comportamenti inappropriati e irrispettosi della figura materna. Inoltre, la resistente ha rappresentato di non aver mai impedito i contatti telefonici padre-figlia, ma solo richiesto che le telefonate venisero concordate in orari consoni per la minore e per la stessa. ha dedotto che il cellulare è sempre stato CP_2 utilizzato dalla minore con la supervisione della madre e che era già stata istallata una app cd. parental control. Tanto premesso, la resistente ha concluso chiedendo di disporre che le telefonate avvenissero alle ore 18,00 di ogni sera;
con richiesta di modifica dell'importo del mantenimento in favore della minore da determinare in 400,00 euro mensili, oltre rivalutazione annuale;
fissando quale orario di accompagnamento della minore a casa della madre le ore 21,00 nei periodi di frequenza scolastica , mentre nei mesi di luglio ed agosto e nei giorni prefestivi fissare tale orario alle ore 22,00; con ammonimento del ricorrente a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti della resistente, intimandogli di non accedere all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla stessa;
stabilendo una multa per tutte le inadempienze poste in essere dal ricorrente agli accordi raggiunti individuando la somma dovuta per ogni singola violazione e, in subordine, confermare tutte le condizioni contenute nel ricorso adottando ogni altro provvedimento ritenuto necessario e nell'interesse della minore;
con vittoria di spese.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla presidente delegata le parti hanno dichiarato:
di vivere in immobile in comproprietà con le due sorelle, di Controparte_1 svolgere il lavoro di operaio con reddito mensile netto di euro 1.800/1.900 per 13 mensilità
e di avere la proprietà di una quota dell'immobile di abitazione;
di vivere in immobile di proprietà con rata di mutuo di 408,00 euro Controparte_2 circa, di svolgere la professione di commerciante di articoli per la casa con reddito mensile netto di euro 1.000 per 12 mensilità e di essere proprietaria dell'immobile di abitazione.
Alla successiva udienza del 02.07.2024 si è preso atto del percorso di mediazione familiare in corso, rinviando ogni decisione all'esito dello stesso.
Nel corso del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo sulla parziale modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia ed hanno, quindi, chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La decisione è stata quindi rimessa al Collegio, acquisito il parere favorevole del Pubblico ministero depositato nel fascicolo telematico in data 10.04.2025.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) in parziale modifica del decreto attualmente in vigore e salvo diverso accordo fra le parti, trascorrerà con la figlia due giorni infrasettimanali con pernotto, Controparte_1 Per_1 dall'orario di uscita della scuola di fino alle ore 21.30 del giorno successivo e ciò per Per_1 due settimane mensili;
2) nelle altre due settimane del mese, alternate alla modalità precedente, il padre CP_1 trascorrerà con due giorni infrasettimanali senza pernotto e, quindi, anche
[...] Per_1 non continuativi;
3) quando si fermerà dal padre per il pernotto, con la modalità già in essere dei fine Per_1 settimana alternati, la SI.ra fornirà la bambina di un cambio integrale di vestiario CP_2 che poi verrà restituito al ritorno della bambina presso la di lei madre;
4) l'assegno di mantenimento della minore, attualmente disposto a carico dell' CP_1 verrà rimodulato con corresponsione in favore della SI.ra della somma di € CP_2
300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, e la stessa continuerà a percepire l'assegno unico universale per intero, nulla escluso;
5) con effetto parzialmente novativo su quanto precedentemente disposto dal Tribunale, le parti concordano a che la somma precedentemente destinata all'acquisto di vestiario per i cambi di stagione continuerà ad essere corrisposta con le medesime modalità in vigore ma potrà essere destinata anche ad altre necessità della minore stessa, con conguaglio nell'anno successivo di eventuali eccedenze e/o minori esborsi;
6) viene convenuto e pattuito fra le parti che la telefonata giornaliera con il genitore che in quel momento specifico non avrà con sé la bambina, avvenga nell'orario ormai divenuto di consuetudine, ovvero fra le 20,00 e le 20,30;
7) si richiede la revoca dell'ammonimento, a carico della , circa Controparte_2
l'inserimento del padre nel c.d. “parental control” relativo ai dispositivi elettronici in uso alla figlia minore, in ragione del mutato clima, ora improntato a proficua collaborazione.”
Le condizioni di modifica delle modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore, sopra riportate, sono da ritenere congrue, in quanto conformi ai principi normativi contenuti negli artt. 337 ter e segg. c.c..
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto disciplinante le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore del 14.12.2022:
prende atto degli accordi tra i genitori sulla modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore riportate in parte motiva da ritenere congrue;
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto, in data 26 maggio 2025
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti