TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7094 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado ex art. art. 473-bis.49 c.p.c per la pronuncia della separazione giudiziale e del divorzio promossa con ricorso depositato l'11.12.24 da
, c.f. , assistito e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GAMBA GUIDA MARIA , come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per il ricorrente: per la pronuncia di stato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, il ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di divorzio
. Assumeva di essersi unito in matrimonio in data 28.7.1984 a Cortenuova (BG) con la resistente, e di aver avuto dal matrimonio i figli (26.12.1985 – deceduto in data 9.9.2005) e Per_1 Per_2 (4.8.1991) maggiorenne ed autonomo. Riferiva che la coppia aveva richiesto ed ottenuto in data
24.11.1998 l'omologa della separazione consensuale, ma che poi i coniugi avevano ripreso la convivenza, annullando detta separazione. Successivamente, e in particolare fin dal 2012, le parti si separavano di fatto, interrompendo definitivamente la convivenza. Sottolineava che nonostante le parti non avessero beni particolari da dividere non era stato possibile raggiungere un accordo con la resistente, così da rendersi necessaria la via giudiziaria. Concludeva così cumulativamente con la richiesta della pronuncia di separazione e, al passaggio in giudicato, per la pronuncia del divorzio, senza alcuna ulteriore condizione.
Non si costituiva la resistente nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'udienza fissata per la comparizione del 17.4.25 il procuratore del ricorrente instava per la prima pronuncia di stato ed il giudice delegato, senza assumere alcun provvedimento urgente , autorizzava le parti a vivere separatamente e rimetteva immediatamente la causa avanti al Collegio per la decisione.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 28.7.1984
Cortenuova e che dall'unione sono nati due figli, il primo dei quali oggi deceduto ed il secondo maggiorenne ed autonomo.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dal ricorrente che ha riferito, oltre alla esistenza di una pregressa pronuncia di separazione consensuale avutasi già nel 1998, di una separazione di fatto risalente al 2012 ove “..dopo che mia moglie mi aveva detto che non voleva stare insieme a me io le ho lasciato la casa ove abitava con il figlio minore. Da tale epoca non ci sentiamo…” ciò concretando certamente una rottura ormai assoluta di ogni tipo di comunione sentimentale e di vita
Tanto premesso, questo Collegio non può che procedere a pronunciare la separazione giudiziale delle parti.
Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi
[...]
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
CORTENUOVA (BG) il 02/05/1958 (atto n. 8 , parte II , registro del Comune di Cortenuova
(BG) Atti di Matrimonio dell'anno 1984 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortenuova (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 17 4.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado ex art. art. 473-bis.49 c.p.c per la pronuncia della separazione giudiziale e del divorzio promossa con ricorso depositato l'11.12.24 da
, c.f. , assistito e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GAMBA GUIDA MARIA , come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per il ricorrente: per la pronuncia di stato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, il ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di divorzio
. Assumeva di essersi unito in matrimonio in data 28.7.1984 a Cortenuova (BG) con la resistente, e di aver avuto dal matrimonio i figli (26.12.1985 – deceduto in data 9.9.2005) e Per_1 Per_2 (4.8.1991) maggiorenne ed autonomo. Riferiva che la coppia aveva richiesto ed ottenuto in data
24.11.1998 l'omologa della separazione consensuale, ma che poi i coniugi avevano ripreso la convivenza, annullando detta separazione. Successivamente, e in particolare fin dal 2012, le parti si separavano di fatto, interrompendo definitivamente la convivenza. Sottolineava che nonostante le parti non avessero beni particolari da dividere non era stato possibile raggiungere un accordo con la resistente, così da rendersi necessaria la via giudiziaria. Concludeva così cumulativamente con la richiesta della pronuncia di separazione e, al passaggio in giudicato, per la pronuncia del divorzio, senza alcuna ulteriore condizione.
Non si costituiva la resistente nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'udienza fissata per la comparizione del 17.4.25 il procuratore del ricorrente instava per la prima pronuncia di stato ed il giudice delegato, senza assumere alcun provvedimento urgente , autorizzava le parti a vivere separatamente e rimetteva immediatamente la causa avanti al Collegio per la decisione.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 28.7.1984
Cortenuova e che dall'unione sono nati due figli, il primo dei quali oggi deceduto ed il secondo maggiorenne ed autonomo.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dal ricorrente che ha riferito, oltre alla esistenza di una pregressa pronuncia di separazione consensuale avutasi già nel 1998, di una separazione di fatto risalente al 2012 ove “..dopo che mia moglie mi aveva detto che non voleva stare insieme a me io le ho lasciato la casa ove abitava con il figlio minore. Da tale epoca non ci sentiamo…” ciò concretando certamente una rottura ormai assoluta di ogni tipo di comunione sentimentale e di vita
Tanto premesso, questo Collegio non può che procedere a pronunciare la separazione giudiziale delle parti.
Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi
[...]
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
CORTENUOVA (BG) il 02/05/1958 (atto n. 8 , parte II , registro del Comune di Cortenuova
(BG) Atti di Matrimonio dell'anno 1984 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cortenuova (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 17 4.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino