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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
dott. Daniele Colucci Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 23/9/2025-tenuta in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.663 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio n
Napoli al Vico Tutti i Santi, n.71
APPELLANTE
E
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza, Domenico
De FE e FA D'SA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario De Mathia sito in Napoli, via Massimo Stanzione n.12
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/3/24 il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.3571/23, pubblicata il 19/9/23, del
Tribunale di CP_2 in funzione di Giudice del lavoro, con cui ' era stata integralmente rigettata la domanda di prime cure, volta al pagamento di spettanze retributive, con compensazione dele spese di lite. Dedotta l'erroneità della decisione per le ragioni esposte nell'atto di appello, l'odierno impugnante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"1. Accertare e dichiarare la pendenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time tra il ricorrente e la società EL s.r.
1. dal giorno 15/09/2015 al giorno 30/06/2017, nonché tra il ricorrente e la società AS TI dal giorno
01/07/2017 al 31/03/2019;
2. accertare e dichiarare: a) l'esistenza del diritto di credito del ricorrente avente ad oggetto differenze retributive per il periodo di lavoro intercorrente tra i giorni 15/09/2015 e 30/06/2017, durante il quale è stato alle dipendenze della società (cancellata) EL, per un ammontare pari ad euro 19.950,75 o alla somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
delb) l'esistenza del diritto di credito ricorrente avente ad oggetto differenze retributive per il periodo di lavoro intercorrente tra i giorni 01/07/2017 e 30/06/2018, durante il quale
è stato alle dipendenze della società AS TI, per un ammontare pari ad euro 14.967,06 o alla somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
c) l'esistenza del diritto di credito del ricorrente avente ad oggetto differenze retributive per il periodo di lavoro intercorrente tra i giorni 01/07/2018 e 31/03/2019, durante il quale stato alle dipendenze della società AS TI, per un è ammontare pari ad euro 12.543,00 o alla somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare, in relazione al periodo compreso tra il giorno 15/09/2015 e 30/06/2017 (o ad altro/i periodo/i compreso/i tra queste due date), la vigenza di uno o più contratti di appalto tra le società EL e CP 1 (anche iure successionis rispetto a Parte 2 ) ;
CP 14. e, per l'effetto, condannare la società (anche iure successionis rispetto a Parte_2 ), in quanto obbligata solidale rispetto all'estinta EL in virtù del rapporto di appalto, anche in relazione ai diversi periodi, al pagamento della somma complessiva di euro 19.950,75 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo:
5. accertare e dichiarare, in relazione al periodo compreso tra il giorno 01/07/2017 e 30/06/2018 (o ad altro/i periodo/i compreso/i tra queste due date), la vigenza di uno o più contratti di appalto
Controparte 3 tra le società (anche iure successionis
); rispetto a Parte 2
CP 16. e, per l'effetto, condannare la società (in quanto responsabile solidale con la estinta AS TI in virtù di appalto) anche in relazione a diversi periodi, al pagamento della somma complessiva di euro 14.967,06 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre agli accessori di legge.
7. accertare e dichiarare, in relazione al periodo compreso tra il giorno 01/07/2018 e 31/03/2019, la vigenza di un contratto di appalto tra le società AS TI e CP 1
CP 18. e, per l'effetto, condannare la società (in quanto responsabile solidale con la estinta AS TI in virtù di appalto) al pagamento della somma complessiva di euro 12.543,00 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio".
Ricostituito il contraddittorio, si è costituita la società evocata in giudizio (la CP 1) che ha sostenuto l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per le ragioni che si leggono in memoria, chiedendone il rigetto. Con ordinanza del è stata disposta Ctu contabile e la perizia è stata depositata in atti il.
Quindi all'esito dell'udienza- tenuta con le modalità suddette- e del deposito delle note delle parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Occorre innanzitutto delimitare la materia del contendere, che risulta notevolmente ridimensionata rispetto a quella di prime cure, precisandosi che la res controversa tra le parti riguarda essenzialmente il compenso per il lavoro straordinario che si assume svolto nei periodo in cui l'odierno impugnante ha lavorato alle dipendenze della società cooperativa EL (dal 14/9/15 a giugno
2017) e di AS TI (dal 27/6/17 al 31/3/19), società entrambe cancellate delle imprese, operaio dal registro come autotrasportatore addetto anche al montaggio di mobili del marchio
Controparte_4 (facente capo a Controparte 1
L'appellante, invero, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provato lo svolgimento dello straordinario rivendicato, impugnando il relativo capo della sentenza.
Non formano, invece, oggetto di impugnativa le statuizioni di rigetto che investono l'indennità di cassa, le domande risarcitorie e la rivendicata codatorialità del rapporto di lavoro in capo a [...]
CP_1 società facente parte del Gruppo Mondo Convenienza, che, pertanto, hanno acquisito efficacia di cosa giudicata.
In particolare l'appellante censura la sentenza in oggetto, lamentando in primo luogo una erronea valutazione, da parte del
Giudice, delle risultanze istruttorie nonché della documentazione versata in atti relativamente all'asserita dimostrazione dello svolgimento del dedotto lavoro straordinario.
Tale doglianza è solo in parte fondata.
Ed invero, sulla base delle risultanze istruttorie raccolte in corso di causa, non può assolutamente trarsi la prova certa ed univoca che l'odierno appellante lavorasse, secondo le allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, ossia per 12/13 ore al giorno per sei giorni alla settimana;
nessuno dei testi escussi ha invero confermato tale circostanza;
inoltre la maggioranza di essi ha reso effettivamente dichiarazioni del tutto generiche.
-La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L Sentenza n. 4076 del
20/02/2018) afferma con orientamento consolidato che: "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
TestimoneDeve, però, rilevarsi che il teste diretto superiore del ricorrente nel periodo dal 2017 al 2019, ha dichiarato:
"Come ho detto l'orario lavorativo era di 40 ore settimanali, in genere lo straordinario veniva effettuato di sabato e solo qualche volta di domenica, preciso comunque che quando veniva fatto di domenica il ricorrente non lavorava il sabato" e sul capo q: "non so precisare l'orario lavorativo giornaliero ma come ho detto la media oraria di lavoro settimanale era di 40 ore più lo straordinario settimanale, che poteva andare dalle 6 alle 8 ore".
Tale deposizione risulta alquanto precisa ed attendibile, in quanto proveniente da un diretto superiore del ricorrente e non sconfessata da altre deposizioni di segno contrario, e pertanto sulla sua base questa Corte ritiene fornita la prova di una prestazione lavorativa di almeno 46 ore lavorative settimanali, di cui sei di straordinario.
Per tale motivo è stata disposta Ctu contabile all'esito della quale
è risultata una differenza spettante a titolo di straordinario relativa al periodo da luglio 2017 a marzo 2019 di € 6.658,60 per differenze retributive a titolo di lavoro straordinario diurno.
Del pagamento di tale importo deve farsi carico la società convenuta nella sua qualità di committente dei lavori appaltati alla AS, datrice di lavoro dell'impugnante nel periodo di causa, e quindi responsabile in solido ex art. 29 D.LGS. 276/2003. Tale domanda, contrariamente al suo assunto, non può affatto ritenersi nuova, in quanto era stata specificamente formulata nel ricorso di prime cure ed in sede di riassunzione della causa ed era rimasta assorbita dal rigetto di tutte le pretese economiche formulate in giudizio dall'attuale appellante. Orbene, che vi fossero stati dei contratti di appalto aventi ad oggetto il trasporto e montaggio di mobili con la AS è quanto riconosciuto dalla stessa convenuta CP 1 (si legge infatti nella sua con il memoria che "Ogni eventuale contatto avuto dal sig. Pt 1 personale della convenuta è sempre avvenuto Controparte_1 nell'esclusivo ambito del contratto per prestazione di servizi
(oggi CP 1 stipulato tra Parte 3 e la società cooperativa AS TI (di cui il ricorrente era socio lavoratore). Pertanto, la società è del tutto Controparte_1
è а conoscenza di tutte le vicende lavorative estranea e non riguardanti il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. Pt 1 la società convenuta Controparte_5
Trattasi sostanzialmente di due contratti: il primo intercorso per la durata di un anno dal luglio 2017 a giugno 2018 ed il secondo da luglio 2018 a giugno 2019, come risulta in atti, mentre nulla è stato allegato e documentato per il periodo di lavoro antecedente intercorso con la cooperativa Electra, relativamente al quale sarebbe anche decorso il termine di decadenza di due anni.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto si conferma, la società resistente va condannata al pagamento di € 6.658,60 per differenze retributive a titolo di lavoro straordinario diurno, oltre gli accessori di legge.
In ragione dei motivi della decisione e del limitatissimo accoglimento della domanda originaria, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio per tre quarti, mentre l'ulteriore quarto liquidato come da dispositivo
è a carico della società appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la [...] al pagamento in favore dell'appellante CP 1 di euro
6.658,60, oltre gli accessori di legge.
Compensa le spese del doppio grado per tre quarti e condanna la società resistente al pagamento dell'ulteriore quarto che si liquida in euro 900,00 per ciascun grado, oltre iva, сра e spese, con attribuzione all'avv. Michele Scognamiglio. Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Napoli 23/9/25
Il Consigliere estensore IL Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Consigliere rel. dott. Antonietta Savino
dott. Daniele Colucci Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 23/9/2025-tenuta in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.663 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Scognamiglio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio n
Napoli al Vico Tutti i Santi, n.71
APPELLANTE
E
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza, Domenico
De FE e FA D'SA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario De Mathia sito in Napoli, via Massimo Stanzione n.12
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/3/24 il ricorrente in epigrafe proponeva appello avverso la sentenza n.3571/23, pubblicata il 19/9/23, del
Tribunale di CP_2 in funzione di Giudice del lavoro, con cui ' era stata integralmente rigettata la domanda di prime cure, volta al pagamento di spettanze retributive, con compensazione dele spese di lite. Dedotta l'erroneità della decisione per le ragioni esposte nell'atto di appello, l'odierno impugnante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"1. Accertare e dichiarare la pendenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time tra il ricorrente e la società EL s.r.
1. dal giorno 15/09/2015 al giorno 30/06/2017, nonché tra il ricorrente e la società AS TI dal giorno
01/07/2017 al 31/03/2019;
2. accertare e dichiarare: a) l'esistenza del diritto di credito del ricorrente avente ad oggetto differenze retributive per il periodo di lavoro intercorrente tra i giorni 15/09/2015 e 30/06/2017, durante il quale è stato alle dipendenze della società (cancellata) EL, per un ammontare pari ad euro 19.950,75 o alla somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
delb) l'esistenza del diritto di credito ricorrente avente ad oggetto differenze retributive per il periodo di lavoro intercorrente tra i giorni 01/07/2017 e 30/06/2018, durante il quale
è stato alle dipendenze della società AS TI, per un ammontare pari ad euro 14.967,06 o alla somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
c) l'esistenza del diritto di credito del ricorrente avente ad oggetto differenze retributive per il periodo di lavoro intercorrente tra i giorni 01/07/2018 e 31/03/2019, durante il quale stato alle dipendenze della società AS TI, per un è ammontare pari ad euro 12.543,00 o alla somma maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare, in relazione al periodo compreso tra il giorno 15/09/2015 e 30/06/2017 (o ad altro/i periodo/i compreso/i tra queste due date), la vigenza di uno o più contratti di appalto tra le società EL e CP 1 (anche iure successionis rispetto a Parte 2 ) ;
CP 14. e, per l'effetto, condannare la società (anche iure successionis rispetto a Parte_2 ), in quanto obbligata solidale rispetto all'estinta EL in virtù del rapporto di appalto, anche in relazione ai diversi periodi, al pagamento della somma complessiva di euro 19.950,75 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo:
5. accertare e dichiarare, in relazione al periodo compreso tra il giorno 01/07/2017 e 30/06/2018 (o ad altro/i periodo/i compreso/i tra queste due date), la vigenza di uno o più contratti di appalto
Controparte 3 tra le società (anche iure successionis
); rispetto a Parte 2
CP 16. e, per l'effetto, condannare la società (in quanto responsabile solidale con la estinta AS TI in virtù di appalto) anche in relazione a diversi periodi, al pagamento della somma complessiva di euro 14.967,06 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre agli accessori di legge.
7. accertare e dichiarare, in relazione al periodo compreso tra il giorno 01/07/2018 e 31/03/2019, la vigenza di un contratto di appalto tra le società AS TI e CP 1
CP 18. e, per l'effetto, condannare la società (in quanto responsabile solidale con la estinta AS TI in virtù di appalto) al pagamento della somma complessiva di euro 12.543,00 (o della diversa somma che risulterà di giustizia), oltre a interessi e rivalutazione dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio".
Ricostituito il contraddittorio, si è costituita la società evocata in giudizio (la CP 1) che ha sostenuto l'inammissibilità ed infondatezza del gravame per le ragioni che si leggono in memoria, chiedendone il rigetto. Con ordinanza del è stata disposta Ctu contabile e la perizia è stata depositata in atti il.
Quindi all'esito dell'udienza- tenuta con le modalità suddette- e del deposito delle note delle parti, la Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
Occorre innanzitutto delimitare la materia del contendere, che risulta notevolmente ridimensionata rispetto a quella di prime cure, precisandosi che la res controversa tra le parti riguarda essenzialmente il compenso per il lavoro straordinario che si assume svolto nei periodo in cui l'odierno impugnante ha lavorato alle dipendenze della società cooperativa EL (dal 14/9/15 a giugno
2017) e di AS TI (dal 27/6/17 al 31/3/19), società entrambe cancellate delle imprese, operaio dal registro come autotrasportatore addetto anche al montaggio di mobili del marchio
Controparte_4 (facente capo a Controparte 1
L'appellante, invero, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto provato lo svolgimento dello straordinario rivendicato, impugnando il relativo capo della sentenza.
Non formano, invece, oggetto di impugnativa le statuizioni di rigetto che investono l'indennità di cassa, le domande risarcitorie e la rivendicata codatorialità del rapporto di lavoro in capo a [...]
CP_1 società facente parte del Gruppo Mondo Convenienza, che, pertanto, hanno acquisito efficacia di cosa giudicata.
In particolare l'appellante censura la sentenza in oggetto, lamentando in primo luogo una erronea valutazione, da parte del
Giudice, delle risultanze istruttorie nonché della documentazione versata in atti relativamente all'asserita dimostrazione dello svolgimento del dedotto lavoro straordinario.
Tale doglianza è solo in parte fondata.
Ed invero, sulla base delle risultanze istruttorie raccolte in corso di causa, non può assolutamente trarsi la prova certa ed univoca che l'odierno appellante lavorasse, secondo le allegazioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio, ossia per 12/13 ore al giorno per sei giorni alla settimana;
nessuno dei testi escussi ha invero confermato tale circostanza;
inoltre la maggioranza di essi ha reso effettivamente dichiarazioni del tutto generiche.
-La Corte di Legittimità (cfr. Sez. L Sentenza n. 4076 del
20/02/2018) afferma con orientamento consolidato che: "il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.
TestimoneDeve, però, rilevarsi che il teste diretto superiore del ricorrente nel periodo dal 2017 al 2019, ha dichiarato:
"Come ho detto l'orario lavorativo era di 40 ore settimanali, in genere lo straordinario veniva effettuato di sabato e solo qualche volta di domenica, preciso comunque che quando veniva fatto di domenica il ricorrente non lavorava il sabato" e sul capo q: "non so precisare l'orario lavorativo giornaliero ma come ho detto la media oraria di lavoro settimanale era di 40 ore più lo straordinario settimanale, che poteva andare dalle 6 alle 8 ore".
Tale deposizione risulta alquanto precisa ed attendibile, in quanto proveniente da un diretto superiore del ricorrente e non sconfessata da altre deposizioni di segno contrario, e pertanto sulla sua base questa Corte ritiene fornita la prova di una prestazione lavorativa di almeno 46 ore lavorative settimanali, di cui sei di straordinario.
Per tale motivo è stata disposta Ctu contabile all'esito della quale
è risultata una differenza spettante a titolo di straordinario relativa al periodo da luglio 2017 a marzo 2019 di € 6.658,60 per differenze retributive a titolo di lavoro straordinario diurno.
Del pagamento di tale importo deve farsi carico la società convenuta nella sua qualità di committente dei lavori appaltati alla AS, datrice di lavoro dell'impugnante nel periodo di causa, e quindi responsabile in solido ex art. 29 D.LGS. 276/2003. Tale domanda, contrariamente al suo assunto, non può affatto ritenersi nuova, in quanto era stata specificamente formulata nel ricorso di prime cure ed in sede di riassunzione della causa ed era rimasta assorbita dal rigetto di tutte le pretese economiche formulate in giudizio dall'attuale appellante. Orbene, che vi fossero stati dei contratti di appalto aventi ad oggetto il trasporto e montaggio di mobili con la AS è quanto riconosciuto dalla stessa convenuta CP 1 (si legge infatti nella sua con il memoria che "Ogni eventuale contatto avuto dal sig. Pt 1 personale della convenuta è sempre avvenuto Controparte_1 nell'esclusivo ambito del contratto per prestazione di servizi
(oggi CP 1 stipulato tra Parte 3 e la società cooperativa AS TI (di cui il ricorrente era socio lavoratore). Pertanto, la società è del tutto Controparte_1
è а conoscenza di tutte le vicende lavorative estranea e non riguardanti il rapporto di lavoro intercorso tra il sig. Pt 1 la società convenuta Controparte_5
Trattasi sostanzialmente di due contratti: il primo intercorso per la durata di un anno dal luglio 2017 a giugno 2018 ed il secondo da luglio 2018 a giugno 2019, come risulta in atti, mentre nulla è stato allegato e documentato per il periodo di lavoro antecedente intercorso con la cooperativa Electra, relativamente al quale sarebbe anche decorso il termine di decadenza di due anni.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto si conferma, la società resistente va condannata al pagamento di € 6.658,60 per differenze retributive a titolo di lavoro straordinario diurno, oltre gli accessori di legge.
In ragione dei motivi della decisione e del limitatissimo accoglimento della domanda originaria, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio per tre quarti, mentre l'ulteriore quarto liquidato come da dispositivo
è a carico della società appellata.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna la [...] al pagamento in favore dell'appellante CP 1 di euro
6.658,60, oltre gli accessori di legge.
Compensa le spese del doppio grado per tre quarti e condanna la società resistente al pagamento dell'ulteriore quarto che si liquida in euro 900,00 per ciascun grado, oltre iva, сра e spese, con attribuzione all'avv. Michele Scognamiglio. Liquida le spese di ctu come da separato decreto.
Napoli 23/9/25
Il Consigliere estensore IL Presidente