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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 805 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 6.2.2025, promossa
DA
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Tristano Tonnini presso il cui studio sito a Fano, Via Nini n. 8, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione ricorso per riassunzione
- attore -
CONTRO
pagina 1 di 10
Fabio Cazzola e Gianluca Montanari presso il cui studio sito a Fano (PU) Via IV
Novembre n. 65 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuto -
In punto a: pagamento somma.
Conclusioni
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che
ut sopra generalizzato, è obbligato a rifondere a , Parte_2 Parte_1
ut sopra generalizzato, la somma di 5.607,27euro pari al 50% della complessiva
somma di euro 11.214,55 da questi anticipata per spese di ristrutturazione e
straordinaria manutenzione dell'immobile pervenuto ai medesimi a seguito della
successione di , madre del e nonna del venduto Persona_1 Pt_1 CP_1
in data 23/10/2019, e conseguentemente condannare al Parte_2
pagamento in favore di della complessiva somma di 6.024,71euro Parte_1
di cui 5.607,27euro per vera sorte, o quella maggiore o minore somma che verrà
pagina 2 di 10 ritenuta, e 417,44euro per interessi e rivalutazione maturati a tutto il 31/12/2020,
o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare, oltre interessi e
rivalutazione dal 1/1/2021 al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di
lite.”
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro, ogni contraria istanza disattesa o comunque
respinta, - modificare l'ordinanza 30.12.24 ed ammettere le prove per interpello e
testi chieste da nella sua memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.; - nel CP_1
merito, respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, ridurre la somma richiesta da a quanto risulterà di Parte_1
giustizia; - rilevato che ha già offerto a una somma CP_1 Parte_1
superiore a quella risultata dovuta sin dal 22.1.21, condannare al Pt_1
pagamento delle spese di lite ovvero, in subordine, disporre la loro integrale
compensazione”.
MOTIVAZIONE
1 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. esponeva d'essere Parte_1
erede della madre , unitamente al nipote ed in Persona_1 CP_1
pagina 3 di 10 eguale quota;
che gli eredi avevano deciso di vendere l'immobile ereditato dalla e, nell'occasione, il si era impegnato a restituire allo stesso Per_1 CP_1
ricorrente, al momento della vendita, il 50 per cento delle somme da questi anticipate per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile,
pari a complessivi €.11.214,55; che, venduto l'immobile in data 16.10.2019, il ricorrente aveva invano chiesto il pagamento della somma dovuta.
Tanto premesso, il ricorrente domandava che il fosse condannato CP_1
al pagamento in proprio favore di €.6.024,71, inclusi interessi e rivalutazione,
ovvero di quella diversa somma dovuta.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva il quale CP_1
contestava la domanda, eccependo che il aveva usufruito o avrebbe Pt_1
potuto usufruire con la dovuta diligenza del recupero fiscale sulla somma di
€.8.475,00 spesa per la straordinaria manutenzione;
che per gli ulteriori esborsi era provato il pagamento di €.1.219,80, mentre non era stata pagata la somma di
€.909,85 per manutenzione dopo incendio;
che doveva compensarsi la somma dovuta con €.500,00 pari alla metà della somma versata dallo stesso convenuto all'avv. Vincenzo Blasi, amministratore di sostegno della per la redazione Per_1
pagina 4 di 10 della dichiarazione di successione;
che in difetto di liquidità non erano dovuti interessi e rivalutazione, né rimborso delle spese legali stante l'offerta ante
causam di €.3.000,00. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda e la sua riduzione con il favore o la compensazione delle spese di lite.
Disposto il mutamento di rito, l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 6.2.2025.
2 – L'obbligazione di pagamento, gravante sul convenuto, nella misura del
50 per cento delle somme “anticipate” dall'attore “per la ristrutturazione e la manutenzione” dell'immobile è fondata sulla scrittura in data 16.10.2019, non disconosciuta ed avente valore di prova scritta (v. doc. 1 attore).
Certo il titolo obbligatorio, la controversia verte sull'entità del dovuto rispetto alle somme esposte in citazione.
2.1 – Quanto all'importo di €.8.475,00 per “straordinaria copertura e facciate immobile”, il convenuto non ha contestato l'avvenuto pagamento, di cui è
data comunque prova documentale (v. doc. 11 attore), ma ha eccepito che l'attore avrebbe percepito delle detrazioni di imposta.
pagina 5 di 10 Tale circostanza, negata dall'attore sin dal ricorso, non è provata, né è
predicabile una colpa del creditore valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., a norma del quale ”se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito”, e ciò per la semplice quanto evidente ragione che non si verte nella fattispecie in materia di obbligazione di risarcimento del danno. Solo
per inciso – giacché si tratta di aspetto non pertinente – non è provato che l'attore avesse titolo per usufruire della non meglio precisata “detrazione fiscale” di cui alle difese del convenuto.
L'attore ha, dunque, diritto al pagamento di €.4.237,50.
2.2 – Riguardo alla somma di €.1.829,70, per “sostituzione copertura in eternit garage”, il convenuto riconosce il pagamento di €.1.219,80, ed in questi termini è dimostrato il versamento di due ratei dell'importo di €.609,90, come da sollecito e bonifici (v. doc. 12 attore).
L'attore ha, dunque, diritto al pagamento di €.609,90.
2.3 – Quanto, infine, alla somma di €.909,85 per “manutenzione a seguito di incendio”, di cui è eccepito il mancato pagamento, e dunque l'”anticipazione”
agli effetti della scrittura, l'attore ha prodotto (doc. 13) un consuntivo pagina 6 di 10 condominiale ove si prevede l'addebito in questione e la contabile di un bonifico in data 2.5.2018 per una somma diversa (€.304,66) senza indicazioni confermative dell'imputazione; la dichiarazione dell'amministratore del 12.7.21
(doc. 1 convenuto) di mancato pagamento avvalora la non riferibilità della somma pagata al debito in questione, il cui adempimento non risulta, in definitiva,
provato.
3 – In conclusione, il credito dell'attore è pari ad €.4.847,40 (€.4.237,50 +
€.609,90).
4 – Il convenuto ha (tempestivamente) sollevato eccezione di compensazione, deducendo d'aver pagato un debito sorto in conseguenza della morte di , ossia le spese per la dichiarazione di successione pari Persona_1
ad €.3.275,13 (v. doc. 3, 4 convenuto).
Il convenuto ha allegato fatture del professionista per complessivi
€.2.400,00 (v. doc. 7, 8, 9). L'attore non ha contestato il pagamento, né il debito ereditario.
E' noto che “in tema di successione ereditaria, il coerede, che abbia
pagato un debito ereditario in misura maggiore di quanto corrisponda alla propria
pagina 7 di 10 quota o un debito trasmissibile del defunto sorgente in conseguenza della sua
morte (quali le spese funerarie, quelle per l'apposizione dei sigilli o quelle per
imposte di successione), non può vantare un diritto a una quota maggiore di
quella spettantegli, ma, acquistando un mero diritto di credito nei confronti degli
altri coeredi, può esperire l'azione di ripetizione, pur in pendenza dello stato di
indivisione, o chiedere che ciascun coerede imputi alla propria quota la somma di
cui è debitore verso il coerede, così da procedere, prima della divisione, al
prelevamento, dalla massa comune, di quanto anticipato per il pagamento del
debito, che viene, così, ripartito pro quota fra tutti i coeredi, lui compreso” (Cass.
2023 n. 28955).
Considerato che la quota di debito facente carico a ciascuno dei coeredi è
pari ad €.1.637,56 (€.3.275,13 /2), il convenuto ha pagato in misura superiore alla propria quota la somma di €.762,44 (€.2.400,00 – 1.637,56)
In questi limiti l'eccezione di compensazione è fondata, determinando la parziale estinzione del debito.
5 – Per quanto esposto, la domanda del va accolta nell'importo di Pt_1
€.4.084,96 (€.4.847,40 - €.762,44).
pagina 8 di 10 Su detta somma, oggetto di debito di valuta, spettano all'attore gli interessi legali dalla domanda (15.11.2021) al saldo. Si esclude la rivalutazione in difetto di allegazione e prova del pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito.
4 – Il notevole divario, in dipendenza dalle eccezioni, tra la domanda e la misura del suo accoglimento, è giusto motivo per compensare a metà le spese di lite, con condanna del convenuto, quale soccombente, alla rifusione della quota restante, liquidata come in dispositivo. Si esclude il compenso per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1) condanna a pagare a la somma di €.4.084,96, CP_1 Parte_1
oltre interessi legali dal 15.11.2021 al saldo;
2) compensa a metà le spese di lite e condanna a rifondere a CP_1
la quota restante, che si liquida in €.850,50 per compensi, €.132,00 Parte_1
pagina 9 di 10 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso a Pesaro il 16.6.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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