Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Sentenza breve 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 28/01/2021, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00017/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul numero di registro generale 17 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento Cat. -OMISSIS-/1mmig/sdass. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 10 luglio 2020 di rigetto istanza rinnovo di permesso di soggiorno avanzata da parte ricorrente.
isti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che, in punto fumus boni iuris , impregiudicata ogni più approfondita valutazione in sede di merito, la domanda cautelare non appare del tutto infondata con particolare riferimento alla mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione resistente, del contratto di lavoro depositato dal ricorrente in sede di giudizio e che già risultava registrato presso l’Inps alla data di adozione del provvedimento di diniego;
che, in tal senso, anche al fine di un adeguato bilanciamento degli interessi privati e pubblici in contrapposizione, si rende opportuno un riesame complessivo della fattispecie da parte dell’Amministrazione con particolare riguardo alla rilevanza del citato contratto di lavoro;
che, a tal fine, d’altronde, appare, opportuno, per completezza istruttoria, che parte ricorrente provveda a comunicare all’Amministrazione entro il 3 febbraio 2021 le buste paga successive al suddetto contratto di lavoro;
che l’Amministrazione, per contro, dovrà rideterminarsi entro il 3 marzo 2021;
che il periculum in mora consegue al fatto che, in mancanza, il ricorrente risulta privo di legittimo titolo di soggiorno in Italia;
che, conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere sospeso sino alla data della prossima camera di consiglio;
che, al riguardo, la causa deve essere rinviata alla camera di consiglio del 10 marzo 2021, all’esito della quale si provvederà eventualmente anche sulle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), in accoglimento, nei limiti e per le ragioni sopra esposte, dell’istanza cautelare,
a) sospende il provvedimento impugnato sino alla data della prossima fissanda udienza;
b) dispone che l’Amministrazione resistente, entro il 3 marzo 2021, rivaluti l’istanza del ricorrente alla luce dello specifico contratto di lavoro depositato dal ricorrente in sede di giudizio e che già risultava registrato presso l’Inps alla data di adozione del provvedimento di diniego, mediante, quindi, un riesame complessivo degli elementi di fatto e diritto sussistenti;
c) dispone, a tal fine, che parte ricorrente provveda entro il 3 febbraio 2021 a comunicare alla P.A. resistente le buste paga successive e conseguenti al contratto di lavoro dedotto in giudizio;
b) rinvia la causa alla camera di consiglio del 10 marzo 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.