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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2977/2021 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f. Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Castelluccio P.IVA_1
OV (c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E (c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. RR ID (c.f. ) e dell'Avv. RR Angelo C.F._2
TO (c.f. ), come da procura su foglio separato;
C.F._3
APPELLANTE INCIDENTALE
nato a [...] il [...] (c.f. ) e CP_2 C.F._4
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_3
), nella qualità, rispettivamente, di socio amministratore e socio della C.F._5 società IN di RR AR & C. s.n.c. (cancellata dal registro delle imprese in data 4.11.2022), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RR Angelo TO (c.f.
) e dall'Avv. RR ID (c.f. ), come da C.F._3 C.F._2 procura su foglio allegato alla comparsa di costituzione del 16.4.2025; APPELLANTI INCIDENTALI CONCLUSIONI All'udienza del 07/05/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.la società IN di RR AR & C. s.n.c. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ariano Irpino la deducendo di aver Controparte_4 intrattenuto un rapporto di c/c n. 1207 nel corso del quale erano stati applicati:
1 - interessi ultralegali, mai convenuti in forma scritta, non essendo stato stipulato in tale forma il contratto;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- la commissione di massimo scoperto;
- interessi usurari;
La società attrice, quindi, allegava la ricostruzione contabile del rapporto effettuata da un proprio ctp e chiedeva la condanna della controparte alla restituzione delle somme corrisposte in forza di un titolo illecito o illegittimo, quantificate in € 89.310,00 o, in linea gradata, in € 75.152,00, essendo stato chiuso il rapporto di conto corrente in data 4/3/2013. La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'intervenuta Pt_1 prescrizione quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., della pretesa restitutoria degli interessi o, in subordine, decennale ex art. 2946 c.c., decorrente da ogni singolo pagamento effettuato dal correntista o, subordinatamente, dalla chiusura annuale;
la rilevava, comunque, che nella Pt_1 fattispecie, non essendovi stato alcun contratto di apertura di credito, il termine di prescrizione non poteva che decorrere da ogni singolo addebito trimestrale degli interessi e, quindi, costituendo l'atto di citazione il primo atto interruttivo della prescrizione – notificata il 13/8/2013 – sarebbe maturata la prescrizione per tutte le operazioni annotate sino al 13/8/2003. La inoltre, prospettava che il Parte_1 contratto di c/c era stato regolarmente stipulato in forma scritta in data 25/9/1987, con specifica regolazione del tasso di interesse debitore e della cms, e che, quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, in fatto, aveva, dall'1/7/2000, adeguato le previsioni contrattuali alla nuova disciplina bancaria, come da avviso pubblicato in G.U. del 27/6/2000, comunicata all'attrice con gli estratti conto del 30/6/2000 e del 29/9/2009. Infine, la Pt_1 contestava l'applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari.
1.3. Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Benevento (ex Tribunale di Ariano Irpino), con sentenza n. 21/2021, pubblicata in data 04/05/2021, così decideva: Accertata la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di commissione di massimo scoperto ed estinte per intervenuta prescrizione le pretese restitutorie per rimesse e pagamenti antecedenti al 18/3/2003, condanna la al pagamento in favore di Parte_1
IN di AR RR & C. s.n.c. della somma di €. 41.300,19 oltre accessori come in motivazione;
- Condanna al pagamento in favore di IN di AR Parte_1
RR & C. s.n.c. delle spese e compensi di lite, che liquida in €. 690,00 per spese, €.7.254,00, oltre spese forfettarie, cpa e iva, oltre tutto quanto anticipato a titolo di spese e compensi di ctu, con attribuzione in favore degli avv.ti Angelo TO RR e ID RR. In sintesi, il Tribunale, riteneva generico il disconoscimento, effettuato dall'attrice, della copia del contratto di c.c. prodotta dalla e, quindi, Controparte_4 tale documento idoneo a provare la stipula per iscritto del rapporto di conto corrente oggetto di lite. Conseguentemente, il primo Giudice riteneva:
- validamente applicati gli interessi ultralegali previsti in detto contratto;
2 - la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo successivo all'adeguamento CICR da parte della banca, attesa la mancata pattuizione scritta tra le parti, indimostrata e nemmeno dedotta;
- la nullità anche della clausola relativa alla previsione della cms, attesa l'indeterminatezza della pattuizione;
Tuttavia, il Giudice di prime cure riteneva fondata l'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie proposta dalla poiché non risultava mai sottoscritto dalle parti un contratto di Pt_1 apertura di credito, sussistendo solo un contratto di conto corrente, e, quindi, essendo la domanda di ripetizione stata proposta il 13/8/2013, riteneva prescritte tutte le poste antecedenti al 13/8/2003. 2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 29.6.2021, tramite pec) ha proposto appello principale la evidenziando la Parte_1 discrasia tra la motivazione, nella quale era stata accolta l'eccezione di prescrizione, ed il dispositivo nel quale era stata condannata al pagamento della somma di € 41.300,19, ovvero all'importo indicato dal CTU nella ricostruzione del rapporto di c.c. che non teneva conto delle somme prescritte. Inoltre, l'appellante ha censurato la sentenza in punto di liquidazione delle spese di lite evidenziando che:
- la IN di RR AR & C. s.n.c. aveva proposto una domanda di condanna per l'importo di € 89.310,00, o in subordine di € 75.152,00, ma la stessa era stata accolta per un importo di gran lunga inferiore di € 23.730,14 in ragione dell'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca;
la reciproca soccombenza avrebbe imposto la totale o, quanto meno, la parziale compensazione delle spese limitatamente almeno ad ½.
- l'accoglimento della domanda ex adverso formulata per il predetto importo di € 23.730,14 avrebbe dovuto comportare l'applicazione dello scaglione previsto nel d.m. 55/2014 per le cause di valore da € 5.200.01 ad € 26.000,00, per cui con applicazione dei valori medi, la somma dovuta a titolo di rimborso delle spese di lite sarebbe stata di € 4.835,00 in luogo di € 7.254,00. Tanto premesso l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
1) Accertata e dichiarata la nullità della sentenza dichiarare prescritti tutti pagamenti fino al 30/8/2013 e, per l'effetto, dichiarare dovuta in favore dell'attrice, odierna appellata, la somma di € 23.730,14 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2) Dichiarare interamente compensate le spese del primo grado, o, in subordine, dichiararle parzialmente compensate per la misura di ½ o di quella che la Corte riterrà di giustizia, con corretta applicazione dello scaglione di riferimento rientrante in quello compreso da € 5.200,01 ad € 26.000,00.
3) condannare l'appellata al pagamento delle spese e compenso professionale, iva, cap e spese forfetarie ex art. 15 L.P., del presente grado di giudizio.
2.1 Si sono costituite in giudizio sia la IN di RR AR & C. s.n.c. che la società
– quale cessionaria del credito e più in generale di ogni diritto e azione allo Controparte_1 stesso collegati (giusta atto di cessione del credito del 23/06/2020) – evidenziando che l'unico motivo di appello formulato dalla risultava essere venuto meno giacché, a seguito di Pt_1 istanza di correzione materiale ex art. 287 c.p.c., il Giudice di prime cure, con provvedimento del
3 5/08/2021, aveva “corretto” la sentenza appellata “nel senso che sia in parte dispositiva che in parte motiva ove è scritto “€ 41.300,19” si legga, correttamente, “€ 23.730,14”. Tuttavia, gli appellati proponevano, a loro volta, appello incidentale avverso la su indicata sentenza per due motivi: nella parte in cui escludeva la ricorrenza, nel caso di specie, di un contratto di apertura di credito non risultando lo stesso da un documento avente forma scritta. Secondo IN di RR AR & C. s.n.c. e la infatti, il contratto di Controparte_1 conto corrente ordinario esibito dalla stessa banca, conteneva già le condizioni contrattuali applicate al conto corrente nel caso di utilizzo dell'apertura di credito, già concessa in sede di stipula ed evidente dall'esame degli estratti conto in atti e ciò aveva permesso al CTU di verificare la prescrizione di alcune somme in base al limite di credito usufruibile espressamente indicato negli estratti conto. Inoltre, nel caso di specie, emergevano numerose prove indirette della concessione di fatto dell'affidamento: la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale); l'entità del saldo debitore;
l'assenza di tracce sensibili di un rientro del cliente, anzi la tendenza contraria di utilizzo di sempre crescenti somme di denaro;
la previsione di una commissione di massimo scoperto che notoriamente ha la funzione di retribuzione per la messa a disposizione del cliente di una somma di denaro;
la mancanza di richiesta di rientro della banca o di iniziative di revoca, recesso, diffida;
la mancanza di una segnalazione a sofferenza alla centrale rischi del rapporto;
la previsione ed applicazione di distinti tassi debitori. Conseguentemente, secondo gli appellanti incidentali, trattandosi di conto corrente "affidato", la serie successiva di appostazioni (versamenti o prelievi) non davano luogo a singoli rapporti, ma a mere subvariazioni quantitative di un unico rapporto giuridico instaurato dalle parti e, dunque, le relative rimesse effettuate dalla correntista, avendo natura ripristinatoria e non solutoria, non potevano essere considerate prescritte diversamente da quanto affermato dal primo Giudice. In conclusione, secondo IN di RR AR & C. s.n.c. e la la sentenza doveva essere riformata sul punto, condannando la alla Controparte_1 Pt_1 restituzione della ulteriore somma di € 19.680,36, indebitamente eliminata dal Giudice di prime cure a seguito dell'istanza di correzione materiale effettuata da parte appellante. b) Col secondo motivo gli appellanti incidentali lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure laddove aveva ritenuto infondata l'eccezione di disconoscimento della copia del contratto di conto corrente esibito dalla banca, non sottoscritto dalla soc. IN di RR AR & C s.n.c. ovvero non correttamente sottoscritto dal legale rappresentante della stessa mediante la cd. contemplatio domini. In particolare, IN di RR AR & C. s.n.c. e la ribadiscono quanto Controparte_1 già affermato in sede di operazioni peritali, ovvero la nullità del contratto di conto corrente esibito (dalla , privo della sottoscrizione della società attrice;
evidenziano che tale Pt_1 documento era stato esibito in originale per la prima volta (e tardivamente) dalla soltanto Pt_1 in sede di inizio delle operazioni peritali, consentendo di appurare che il predetto contratto era sprovvisto dalla sottoscrizione della società correntista riportando esclusivamente la firma di AR RR, senza che la stessa fosse accompagnata dalla ragione sociale della società, come espressamente previsto dallo Statuto della stessa.
4 Quindi, essendo stato espressamente disconosciuto nel suo contenuto, in mancanza di espressa richiesta di verificazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., il predetto contratto doveva ritenersi inutilizzabile, con conseguente accertamento della mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente ed indebita percezione delle somme versate in virtù di clausole non correttamente pattuite. In conclusione, IN di RR AR & C. s.n.c. e la hanno formulato Controparte_1 le seguenti richieste:
1. in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla ai sensi degli artt. Parte_1
342 e 348 bis c.p.c., co. 1; 2. sempre in via preliminare ed assorbente:
- rimettere la causa in istruttoria, con ammissione delle richieste e delle istanze istruttorie formulate con l'atto di citazione, le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. ed il presente atto, in particolare per la nomina di CTU tecnico- contabile che accerti il saldo dei rapporti oggetto di causa eliminando tutte le commissioni, gli interessi debitori e gli oneri addebitati nel corso del rapporto, non essendo gli stessi correttamente pattuiti.
3. nel merito, in via principale:
- reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa che globalmente si impugnano, rigettare l'avverso atto di gravame, nonché l'istanza di sospensione parziale della sentenza n. 21/2021; 4. sempre nel merito in accoglimento dell'appello incidentale:
- riformare la sentenza n. 21/2021, emessa dal Tribunale di Benevento ex Tribunale di Ariano Irpino, condannando la alla restituzione della ulteriore somma di €.19.680,36=, indebitamente eliminata dal Pt_1
Giudice di prime cure, ovvero in quella che risulterà nel supplemento di indagine istruttoria che l'adita On.le Corte riterrà, eventualmente, di dover effettuare, con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
5. condannare in ogni caso la per averle causate, alla rifusione delle Parte_1 spese ed onorari di avvocato del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. All'udienza del 30.10.2024 il procuratore della IN di RR AR & C. s.n.c dichiarava l'estinzione della società e la sua cancellazione dal registro delle imprese e, quindi, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio che veniva tempestivamente riassunto dalla In data 16.5.2025 si costituivano in giudizio AR RR e Controparte_1 CP_3
, nella qualità, rispettivamente di socio amministratore e socio della società IN
[...] di RR AR & C. s.n.c. All'udienza del 7.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.1 Il primo motivo dell'appello principale è inammissibile, per difetto di interesse, essendo pacifico che, con decreto del 5.8.2021, il Tribunale di Benevento ha “corretto” la sentenza appellata stabilendo che “sia in parte dispositiva che in parte motiva ove è scritto “€.41.300,19” si legga, correttamente, “€.23.730,14”. Quanto, invece, al motivo di appello avente per oggetto la condanna e la liquidazione delle spese di lite in favore della IN di RR AR & C. s.n.c., appare opportuno differirne la trattazione all'esito della valutazione dei motivi dell'appello incidentale.
5 3.1 Passando ad esaminare i motivi dell'appello proposto dalla IN di RR AR & C. s.n.c. e dalla appare convincente l'orientamento della giurisprudenza di Controparte_1 legittimità secondo cui in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 e del Dlgs n. 385 del 1993 , o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'articolo 127, comma 2, del citato Dlgs, la nullità stessa. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 10/04/2024, n. 9712). Nella motivazione della sentenza appena indicata si è precisato che le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come "prove indirette" o "prove critiche". L'art. 2725 cod. civ. (norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, cod. civ., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità. Ma non lo è pure nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera "soltanto a vantaggio del cliente", l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma 1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che, giusta l'art. 127, comma 2, T.U.B., la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice. Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", la loro "dichiarazione", ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione - come nel caso in esame - nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (cfr. Cass., SU, nn. 26242 e 26243 del 2014; in senso conforme, di recente, Cass. n. 39437 del 2021). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere, o meno, in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), cod. civ., cui rinvia l'art. 2725 (cfr. Cass. n. 34997 del 2023). È vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160 del 1999) e che, in particolare, una
6 situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947 del 1992). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: vuol dire, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni. Ebbene, nel caso di specie, il CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado aveva evidenziato (cfr. pp 11 e ss della relazione depositata in data 21.5.2020) l'indicazione nel contratto del doppio tasso entro ed oltre fido, la messa a disposizione di una apertura di credito sin dal primo estratto conto in atti, in cui è indicato il limite usufruibile e dell'addebito Parte_ trimestrale negli estratti conto della per tutto il periodo in esame. Diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, il rapporto di conto corrente oggetto di lite doveva effettivamente ritenersi assistito dalla concessione di un fido c.d. di fatto e, dunque, risultava corretta la ricostruzione del conto corrente effettuata dal CTU “considerando i singoli movimenti presenti negli estratti conto disponibili, operando le enucleazioni di tutte le competenze illegittimamente addebitate. In corrispondenza di eventuali movimenti in avere, quindi positivi, si è verificato se il saldo liquido ricalcolato del conto corrente, relativo al giorno precedente al movimento, avesse superato l'affidamento concesso. In tal caso il movimento, ovvero la somma di tutti i movimenti positivi di quel giorno, sono assimilabili a rimesse solutorie. Sono stati, quindi, rilevati 47 giorni, anteriori alla data della naturale prescrizione decennale del 13/08/2003, in cui sono stati contabilizzati movimenti assimilabili a rimesse solutorie”. Consegue a quanto premesso che, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata a seguito del decreto di correzione materiale di cui sopra, risultava corretta la conclusione indicata dal CTU nella prima ipotesi di conteggio nella quale l'ausiliario aveva precisato che “nella seconda ipotesi di conteggio (capitalizzazione semplice per tutto il periodo in esame ed esclusione della CMS) è risultato un saldo creditorio a favore della pari a complessivi €. Controparte_5
41.300,19. Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 41.300,19. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € 62,87 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 41.363,06. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 28.068,49 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 15.342,01 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 0,00 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Sono state prese inoltre in considerazione le rettifiche apportate al riconteggio, quantificate in € -2.110,31”. Quanto, invece, alla dedotta mancanza di forma scritta del contratto di conto corrente instaurato tra le parti in data 25.9.1987, va premesso, in punto di diritto, che, in termini generali, vige il principio per cui "nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293 e 2266 c.c., la rappresentanza dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e -
7 salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo- si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell'interesse della società corrisponda alla volontà sociale. A tal fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo (contemplatio domini) il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale, sì da poter presumere che l'attività è espletata nella qualità di socio amministratore" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21520 del 12/11/2004, Rv. 578024). È stato anche precisato che, quando il contratto richieda la forma scritta ad probationem vige il diverso principio per cui la contemplatio domini, pur non richiedendo l'uso formale di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento negoziale, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che essa comporta (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/11/2019, n. 29689). Ebbene, nel caso di specie, risulta che la aveva allegato al proprio atto introduttivo la Pt_1 copia del predetto contratto di conto corrente pacificamente sottoscritto in data 25.9.1987 da AR RR;
e la IN di RR AR & C. s.n.c., con la prima memoria istruttoria, sul punto, si limitava ad affermare:
“si disconosce la copia esibita del contratto, rilevando che non sono mai state sottoscritte le condizioni contrattuali di cui alle fotocopie in parola. Pertanto, ci si riserva all'esito dell'esibizione degli originali delle stesse, ogni più ampio diritto o azione. Tale documentazione ad ogni modo viene espressamente disconosciuta, in via preliminare, sino a quando non sarà esibito l'eventuale contratto di conto corrente originale;
mai infatti sono stati convenuti gli interessi e le spese indicate nel modulo esibito ex adverso”. Al momento della produzione, da parte della dell'originale di detto documento, ovvero Pt_1 in data 4.2.2020 in sede del primo incontro con il CTU nominato in corso di causa, l'attrice eccepiva che la firma apposta non era della società, ma di AR RR non provvisto di poteri di ratifica in mancanza di espressa indicazione della ragione sociale. E' evidente, quindi, che la IN di RR AR & C. s.n.c. non intendeva disconoscere l'autenticità della sottoscrizione apposta dal proprio legale rappresentante sul contratto di conto corrente né (più) la difformità tra la copia depositata dalla Banca e l'originale dell'atto per mancanza, in quest'ultimo, degli interessi e delle spese invece riportate sul documento allegato alla comparsa di costituzione in giudizio della convenuta;
al contrario, l'attrice prospettava un fatto nuovo, mai prima contestato, ovvero la mancata indicazione nel contratto della ragione sociale e, dunque, la non riconducibilità di tale contratto alla società. Ebbene, anche volendo ritenere la questione prospettata dalla IN di RR AR & C. s.n.c. quale eccezione in senso lato e, quindi, sottratta al rigido sistema delle preclusioni stabilito dall'art. 183 comma 6 c.p.c., la stessa risulta comunque infondata. In primo luogo, si osserva che, all'epoca della sottoscrizione del predetto contratto, 25.9.1987, per la conclusione dei contratti bancari non era prevista la forma scritta né ad probationem né ad substantiam e, nel caso di specie, dalle modalità e dalle circostanze in cui risultava svolta l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio non poteva sussistere nessun dubbio che AR RR, sottoscrivendo il documento in parola, intendesse aprire un conto corrente per
8 la società IN di RR AR & C. s.n.c. il cui nominativo era riportato chiaramente nell'intestazione della “lettera contratto.” In ogni caso, la struttura della lettera contratto e la circostanza che, subito dopo la sottoscrizione del RR, sotto l'indicazione “indirizzo”, fosse riportata l'ubicazione della sede della società “Zona Industriale Valle Ufita Flumeri” appaiono sufficienti anche a ritenere sussistente, nel caso di specie, la c.d. contemplatio domini da parte del legale rappresentante della società. Consegue a quanto premesso che tale ultimo motivo dell'appello incidentale non risulta fondato mentre, in accoglimento del primo motivo dell'impugnazione proposta dalla IN di RR AR & C. s.n.c. e dalla la sentenza impugnata, come risultante a Controparte_1 seguito della correzione dell'errore materiale effettuata dal primo Giudice dopo la sua pubblicazione, deve essere riformata. In particolare, il saldo - positivo - a credito della correntista – del conto corrente n. 1207 deve essere rideterminato, dichiarando prescritte le sole rimesse solutorie effettuate dalla correntista oltre il limite dell'affidamento - in € 41.300,19 e, quindi, la deve essere condannata al Controparte_4 pagamento del predetto importo in favore della quale cessionaria del credito Controparte_1 originariamente vantato dalla correntista IN di RR AR & C. s.n.c., oltre
“interessi a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale” come statuito nella sentenza impugnata.
4. L'accoglimento, sia pure in parte, dell'appello incidentale impone una nuova valutazione complessiva delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio all'esito della quale risulta infondato il secondo motivo dell'appello principale atteso che, in ragione dell'importo effettivamente da riconoscere all'originaria attrice, risulta corretto lo scaglione indicato nella sentenza impugnata, ovvero quello da € 26.000,01 ad € 52.000,00. Inoltre, attesa la soccombenza della risulta Controparte_4 certamente corretta la condanna della stessa alle spese di lite in favore della controparte considerato che le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza del 31 ottobre 2022, n. 32061, hanno stabilito che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Evidentemente, anche le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore degli avv.ti ID RR e Angelo RR, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 c.p.c., facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia come sopra già indicato e il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria.
9 Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta dalla nei Controparte_4 confronti di AR RR e (quali successori della IN di Controparte_3
RR AR & C. s.n.c) e della avverso la sentenza n. 21/2021, pubblicata in Controparte_1 data 04/05/2021 dal Tribunale di Benevento (ex Tribunale di Ariano Irpino), così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto dalla Controparte_4
[...]
2. accoglie, in parte, l'appello incidentale proposto da AR RR, CP_3
e dalla e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
[...] Controparte_1
3. condanna la al pagamento, in favore Controparte_4 della al pagamento dell'importo di € 41.300,19, Controparte_1
(quarantunomilatrecento/19), oltre interessi a decorrere dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
4. conferma la liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado contenuta nella sentenza impugnata;
5. condanna la al pagamento, in favore Controparte_4 di AR RR, e della delle spese di lite del Controparte_3 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in: € 382,50 (trecentottantadue/50) per spese ed € 8.469,00 (ottomilaquattrocentosessantanove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti ID RR e Angelo RR, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 c.p.c. 6. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore Controparte_4 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 01/10/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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