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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5457/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nata in Brasile il [...] in [...] e congiuntamente a Controparte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_3
della minore nata in [...] il [...]; Persona_1
ED nata in Brasile l'[...] in [...] e Controparte_4
congiuntamente a in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_5 genitoriale nei confronti dei minori nato a [...] il [...] e Persona_2
ED nato in [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Maria CP_6
Stella La Malfa del Foro di Palermo, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_7 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_7 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_7
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a [...] il Persona_3
19.12.1876 (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 4);
- che in data 26.11.1896, contraeva matrimonio con BR BE (cfr. Persona_3
doc. 5) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...] (cfr. doc. 6); Persona_4
- che in data 28.5.1927, contraeva matrimonio con da Persona_4 Persona_5 Pt_1
(cfr. doc. 7) e dalla loro unione nasceva da (cfr. doc. 8); Per_6 Pt_1
- che da , in data 28.5.1955, contraeva matrimonio con Per_6 Pt_1 Persona_7
(cfr. doc. 9) e dalla loro unione nasceva , nata in [...] il [...] Per_8 Parte_2
(cfr. doc. 10);
- che , in data 27.10.1980, contraeva matrimonio con Parte_3 Persona_9
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione nascevano , nata in
[...] Persona_10
Brasile l'1.9.1982 (cfr. doc. 12) odierna ricorrente, , nata in [...] il Controparte_2
3.6.1985 (cfr. doc. 16) odierna ricorrente, , nata in [...] il [...] Pt_1 Parte_1
(cfr. doc. 18) odierna ricorrente e , nato in [...] il [...] (cfr. CP_1 Parte_1
doc. 19) odierno ricorrente;
- che , in data 29.10.2011, contraeva matrimonio con Persona_10 [...]
(cfr. doc. 13) e dalla loro unione nascevano nato in CP_5 Persona_11
Brasile il 6.3.2016 (cfr. doc. 14) odierno ricorrente e nato in [...] il Persona_12
24.7.2018 (cfr. doc. 15) odierno ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 17) odierna ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_7
* * * In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a [...]
GI (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, non essendo mai stato Persona_3
naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 4 Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di
Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni del Brasile).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e sua figlia legittima che ha trasmesso la cittadinanza Persona_3 Persona_4
italiana iure sanguinis per linea femminile al proprio figlio legittimo da , il quale a Per_6 Pt_1
sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia legittima
[...]
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi Parte_3
, odierna ricorrente, , odierna Persona_10 Controparte_2
ricorrente, , odierna ricorrente e , odierno Parte_1 Controparte_1
ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_10
sanguinis ai propri figli legittimi odierno ricorrente e Persona_11 Per_12
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana
[...] Controparte_2
iure sanguinis alla propria figlia legittima odierna ricorrente. Persona_1 Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra e , Persona_4 Persona_13 poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Brasile ( l'identità della Persona_3 Persona_14
persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_8
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla
[...] correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_8
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il
[...]
“Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a Parte_1
nata in [...] il [...]; nato in [...] il Controparte_1
23.6.1995; nata in [...] il [...]; Controparte_2 Persona_1
nata in [...] il [...]; ED
[...] Controparte_4 nata in [...] l'[...]; ED nato a [...] il [...] e Per_2 [...]
nato in [...] il [...] Persona_12
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 5457/2024 promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nato in [...] il [...]; Controparte_1
nata in Brasile il [...] in [...] e congiuntamente a Controparte_2
in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti Controparte_3
della minore nata in [...] il [...]; Persona_1
ED nata in Brasile l'[...] in [...] e Controparte_4
congiuntamente a in qualità di genitori esercenti la responsabilità Controparte_5 genitoriale nei confronti dei minori nato a [...] il [...] e Persona_2
ED nato in [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Maria CP_6
Stella La Malfa del Foro di Palermo, come da procura in atti. ricorrenti e
– rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino Controparte_7 presso cui è domiciliato resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: “accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità CP_7 consolari competenti”.
Per il : non costituito e non comparso. Controparte_7
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Premesso:
- che gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti di nato a [...] il Persona_3
19.12.1876 (cfr. doc. 3), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 4);
- che in data 26.11.1896, contraeva matrimonio con BR BE (cfr. Persona_3
doc. 5) e dalla loro unione nasceva nata in [...] il [...] (cfr. doc. 6); Persona_4
- che in data 28.5.1927, contraeva matrimonio con da Persona_4 Persona_5 Pt_1
(cfr. doc. 7) e dalla loro unione nasceva da (cfr. doc. 8); Per_6 Pt_1
- che da , in data 28.5.1955, contraeva matrimonio con Per_6 Pt_1 Persona_7
(cfr. doc. 9) e dalla loro unione nasceva , nata in [...] il [...] Per_8 Parte_2
(cfr. doc. 10);
- che , in data 27.10.1980, contraeva matrimonio con Parte_3 Persona_9
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione nascevano , nata in
[...] Persona_10
Brasile l'1.9.1982 (cfr. doc. 12) odierna ricorrente, , nata in [...] il Controparte_2
3.6.1985 (cfr. doc. 16) odierna ricorrente, , nata in [...] il [...] Pt_1 Parte_1
(cfr. doc. 18) odierna ricorrente e , nato in [...] il [...] (cfr. CP_1 Parte_1
doc. 19) odierno ricorrente;
- che , in data 29.10.2011, contraeva matrimonio con Persona_10 [...]
(cfr. doc. 13) e dalla loro unione nascevano nato in CP_5 Persona_11
Brasile il 6.3.2016 (cfr. doc. 14) odierno ricorrente e nato in [...] il Persona_12
24.7.2018 (cfr. doc. 15) odierno ricorrente;
- che dall'unione tra e nasceva Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
nata in [...] il [...] (cfr. doc. 17) odierna ricorrente.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_7
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza odierna il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno è comparso per il . CP_7
* * * In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto- legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile
2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a [...]
GI (TO) che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis anche per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia.
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, non essendo mai stato Persona_3
naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. 4 Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di
Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni del Brasile).
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea maschile fra e sua figlia legittima che ha trasmesso la cittadinanza Persona_3 Persona_4
italiana iure sanguinis per linea femminile al proprio figlio legittimo da , il quale a Per_6 Pt_1
sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia legittima
[...]
che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli legittimi Parte_3
, odierna ricorrente, , odierna Persona_10 Controparte_2
ricorrente, , odierna ricorrente e , odierno Parte_1 Controparte_1
ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana iure Persona_10
sanguinis ai propri figli legittimi odierno ricorrente e Persona_11 Per_12
odierna ricorrente; che ha trasmesso la cittadinanza italiana
[...] Controparte_2
iure sanguinis alla propria figlia legittima odierna ricorrente. Persona_1 Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio tra e , Persona_4 Persona_13 poiché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Giova infine rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome/cognome originario dell'antenato dei ricorrenti con quello che ha assunto in Brasile ( l'identità della Persona_3 Persona_14
persona in questione, in ogni caso, è verificabile mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio e di morte, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita della sua immediata discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_8
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla
[...] correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Controparte_8
nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il
[...]
“Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti cittadini italiani è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a Parte_1
nata in [...] il [...]; nato in [...] il Controparte_1
23.6.1995; nata in [...] il [...]; Controparte_2 Persona_1
nata in [...] il [...]; ED
[...] Controparte_4 nata in [...] l'[...]; ED nato a [...] il [...] e Per_2 [...]
nato in [...] il [...] Persona_12
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino il 21.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo