Articolo 18 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
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8 aprile 1952
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1 gennaio 2001
Art. 18.
Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, e' autorizzata nel triennio 1951-52 - 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.
La costruzione dei fabbricati, per la quale non potra' superarsi la spesa di nove miliardi, e' demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarra' all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere. ((11)) ---------------- AGGIORNAMENTO (11) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001
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