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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2024, n. 10674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10674 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 16283/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/05/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 20/03/1994 a ECUADOR
Cittadinanza: equadoregna
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]27 20142 MILANO ITALIA con l'avv Elisabetta Lobello presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 03/08/1987 a ECUADOR
Cittadinanza: equadoregna
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11/C 22066 MARIANO COMENSE ITALIA
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27 maggio 2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE STATUIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO E IL
MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Conclusioni rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 221 c.p.c. del 3 dicembre 2024 Per_ 1. Affidare le figlie, e entrambe minori, in via esclusiva alla ricorrente. Per_1 2. Disporre per le minori il collocamento prevalente presso la madre.
3. Regolare i tempi di frequentazione tra il Signor genitore non collocatario, Controparte_1
e le figlie come a seguire previo accordo con la madre affidataria:
- a fine settimana alternati, o il sabato o la domenica, dalle h. 11 alle h. 17, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre;
-un pomeriggio infrasettimanale, nel giorno di martedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, previ accordi con la madre;
- festività alternate, previ accordi tra i genitori e nel rispetto del primario interesse delle figlie minori, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre.
3. Conferma a carico di l'obbligo di provvedere nel mantenimento delle figlie, Controparte_1 in via indiretta, mediante versamento alla signora AP Merchan, dell'importo di Euro 500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese sul conto . La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
4. Conferma che il Signor continui a provvedere al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Milano.
5. Condannare la parte resistente alle spese del processo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2008 fino al 2021e dalla loro unione sono nate il 23 febbraio 2009 e il 23 maggio 2014. Persona_3 Persona_4
Con decreto del Tribunale di Milano n. 717/2023 del 23 marzo 2023, reso su ricorso congiunto delle parti, è stata regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale e le ricadute economiche della fine della convivenza con previsione dell'affido condiviso e contribuzione paterna nel mantenimento delle figlie versando alla madre l'importo di 500,00 euro.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale ,a Parte_2 parziale modifica delle condizioni stabilite ha chiesto disporsi l'affido esclusivo delle ragazze con conferma delle ulteriori statuizioni.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 3 dicembre 2024, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , Controparte_1 nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art 140 c.p.c. ), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha dichiarato:
Dal 2021 inizialmente vedeva ogni tanto le ragazze.
Da quando ha iniziato poco dopo, una nuova relazione, non ha più visto le ragazze. All'inizio le vedeva una volta al mese.
Adesso ci sono solo telefonate ogni tante. Non le vede da due anni.
Noi non ci parliamo.
Da agosto 2024 mi ha inviato 250,00 euro e poi 200,00. prima non ha mai versato nulla. I primi due mesi dopo il decreto ha versato 500,00 euro
Lui avrebbe dovuto versare 500,00 euro al mese.
Prendo l'AUU al 100% pari a 467, 00 euro mensili.
Abito con mia mamma e mia sorella in una casa Aler intestata a mia madre.
Mia madre prima lavorava come baby sitter adesso è stata operata e non lavora. Guadagno circa 1.300,00 euro al mese. Sono assunta come baby sitter. Prima facevo le pulizie.
La più grande fa il secondo anno di scienze umane, economico sociale. La piccola fa la quinta elementare.
Non sono mai stati attivati i SS. Le ragazze stanno bene. Ormai non mi chiedono nemmeno più di vederlo. Ormai sono abituate.
Ci simo visti per il passaporto dell grande.
Per tutte le altre cose firmo solo io.
Per le ragazze ho una dote scuola.
Per me andrebbe bene mantenere la vecchia regolamentazione, o il sabato o la domenica da lui senza pernottamento ma vorrei che fosse previsto che decido io capendo anche i desideri della figlie.
Da quanto ne so lui non ha un lavoro stabile. Non so che lavoro faccia. So che lavora sempre
Io vorrei la modifica di quel provvedimento solo con riferimento all'affido. Sul resto mi va bene come è.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata anche alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da parte attrice e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
*******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di modificare le statuizioni attualmente vigenti tra le parti avendo il convenuto dimostrato con le proprie condotte omissive una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita delle figlie minori e per il loro sostentamento;
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;);
• che il Collegio ritiene che la situazione fattuale descritta dalla madre ed il disinteresse mostrato dal padre sia fuori dal giudizio – il padre non vede le figlie da circa due anni- sia nel giudizio – non ha ritenuto di costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica- impongono l'affido esclusivo, , nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato delle minori alla madre, potendo formulare nei suoi riguardi, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata di con continuità e responsabilità, adoperandosi fattivamente per supportare le ragazze in ogni ambito della sua vita. Parte_2
pertanto, eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni
[...] di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie minori, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione;
• che, quanto alla frequentazione tra la prole ed il padre, come richiesto dalla madre possono essere, in linea di massima, confermate le scansioni attualmente vigenti fermo il diritto/dovere dell'affidataria esclusiva di adottare comunque le decisioni più tutelanti per le ragazze anche con riferimento a questo aspetto, tenuto conto della loro volontà;
• che alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l'audizione delle minori deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole
• che la madre ha chiesto la conferma delle disposizioni attualmente vigenti non allegando fatti sopravvnuti in grado di incidere su questi aspetti che, sulla base di quanto versato in atti, sono ancora coerenti con le capacità economiche dei genitori e funzionali alle esigenze delle figlie;
• che l'auu spetta per legge alla affidataria esclusiva che, pertanto, dovrà continuare a percepirlo nella misura del 100%;
Con riferimento alle spese di lite
• che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 717/2023 del
23 marzo 2023, reso su ricorso congiunto della parti così decide:
1) Dispone l'affido esclusivo delle figlie minori nata il [...] Persona_3
e ata il 23 maggio 2014 alla madre, anche ai fini della residenza Persona_4 anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza. 2) Conferma che il padre, ferma comunque ogni diversa valutazione dell'affidataria esclusiva tenuto conto della volontà e dell'interesse delle minori, veda le figlie
- a fine settimana alternati, o il sabato o la domenica, dalle h. 11 alle h. 17, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre;
-un pomeriggio infrasettimanale, nel giorno di martedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, previ accordi con la madre;
- festività alternate, previ accordi tra i genitori e nel rispetto del primario interesse delle figlie minori, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre.
3) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
4) Conferma, nel resto per quanto di ragione
5) Dichiara irripetibili le spese di lite
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/05/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 20/03/1994 a ECUADOR
Cittadinanza: equadoregna
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]27 20142 MILANO ITALIA con l'avv Elisabetta Lobello presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 03/08/1987 a ECUADOR
Cittadinanza: equadoregna
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11/C 22066 MARIANO COMENSE ITALIA
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27 maggio 2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE STATUIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO E IL
MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Conclusioni rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 221 c.p.c. del 3 dicembre 2024 Per_ 1. Affidare le figlie, e entrambe minori, in via esclusiva alla ricorrente. Per_1 2. Disporre per le minori il collocamento prevalente presso la madre.
3. Regolare i tempi di frequentazione tra il Signor genitore non collocatario, Controparte_1
e le figlie come a seguire previo accordo con la madre affidataria:
- a fine settimana alternati, o il sabato o la domenica, dalle h. 11 alle h. 17, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre;
-un pomeriggio infrasettimanale, nel giorno di martedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, previ accordi con la madre;
- festività alternate, previ accordi tra i genitori e nel rispetto del primario interesse delle figlie minori, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre.
3. Conferma a carico di l'obbligo di provvedere nel mantenimento delle figlie, Controparte_1 in via indiretta, mediante versamento alla signora AP Merchan, dell'importo di Euro 500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese sul conto . La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.
4. Conferma che il Signor continui a provvedere al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Milano.
5. Condannare la parte resistente alle spese del processo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2008 fino al 2021e dalla loro unione sono nate il 23 febbraio 2009 e il 23 maggio 2014. Persona_3 Persona_4
Con decreto del Tribunale di Milano n. 717/2023 del 23 marzo 2023, reso su ricorso congiunto delle parti, è stata regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale e le ricadute economiche della fine della convivenza con previsione dell'affido condiviso e contribuzione paterna nel mantenimento delle figlie versando alla madre l'importo di 500,00 euro.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale ,a Parte_2 parziale modifica delle condizioni stabilite ha chiesto disporsi l'affido esclusivo delle ragazze con conferma delle ulteriori statuizioni.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 3 dicembre 2024, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , Controparte_1 nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art 140 c.p.c. ), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha dichiarato:
Dal 2021 inizialmente vedeva ogni tanto le ragazze.
Da quando ha iniziato poco dopo, una nuova relazione, non ha più visto le ragazze. All'inizio le vedeva una volta al mese.
Adesso ci sono solo telefonate ogni tante. Non le vede da due anni.
Noi non ci parliamo.
Da agosto 2024 mi ha inviato 250,00 euro e poi 200,00. prima non ha mai versato nulla. I primi due mesi dopo il decreto ha versato 500,00 euro
Lui avrebbe dovuto versare 500,00 euro al mese.
Prendo l'AUU al 100% pari a 467, 00 euro mensili.
Abito con mia mamma e mia sorella in una casa Aler intestata a mia madre.
Mia madre prima lavorava come baby sitter adesso è stata operata e non lavora. Guadagno circa 1.300,00 euro al mese. Sono assunta come baby sitter. Prima facevo le pulizie.
La più grande fa il secondo anno di scienze umane, economico sociale. La piccola fa la quinta elementare.
Non sono mai stati attivati i SS. Le ragazze stanno bene. Ormai non mi chiedono nemmeno più di vederlo. Ormai sono abituate.
Ci simo visti per il passaporto dell grande.
Per tutte le altre cose firmo solo io.
Per le ragazze ho una dote scuola.
Per me andrebbe bene mantenere la vecchia regolamentazione, o il sabato o la domenica da lui senza pernottamento ma vorrei che fosse previsto che decido io capendo anche i desideri della figlie.
Da quanto ne so lui non ha un lavoro stabile. Non so che lavoro faccia. So che lavora sempre
Io vorrei la modifica di quel provvedimento solo con riferimento all'affido. Sul resto mi va bene come è.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata anche alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da parte attrice e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
*******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di modificare le statuizioni attualmente vigenti tra le parti avendo il convenuto dimostrato con le proprie condotte omissive una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita delle figlie minori e per il loro sostentamento;
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;);
• che il Collegio ritiene che la situazione fattuale descritta dalla madre ed il disinteresse mostrato dal padre sia fuori dal giudizio – il padre non vede le figlie da circa due anni- sia nel giudizio – non ha ritenuto di costituirsi in giudizio nonostante la regolare notifica- impongono l'affido esclusivo, , nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato delle minori alla madre, potendo formulare nei suoi riguardi, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata di con continuità e responsabilità, adoperandosi fattivamente per supportare le ragazze in ogni ambito della sua vita. Parte_2
pertanto, eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni
[...] di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie minori, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione e l'educazione;
• che, quanto alla frequentazione tra la prole ed il padre, come richiesto dalla madre possono essere, in linea di massima, confermate le scansioni attualmente vigenti fermo il diritto/dovere dell'affidataria esclusiva di adottare comunque le decisioni più tutelanti per le ragazze anche con riferimento a questo aspetto, tenuto conto della loro volontà;
• che alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l'audizione delle minori deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento della prole
• che la madre ha chiesto la conferma delle disposizioni attualmente vigenti non allegando fatti sopravvnuti in grado di incidere su questi aspetti che, sulla base di quanto versato in atti, sono ancora coerenti con le capacità economiche dei genitori e funzionali alle esigenze delle figlie;
• che l'auu spetta per legge alla affidataria esclusiva che, pertanto, dovrà continuare a percepirlo nella misura del 100%;
Con riferimento alle spese di lite
• che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 717/2023 del
23 marzo 2023, reso su ricorso congiunto della parti così decide:
1) Dispone l'affido esclusivo delle figlie minori nata il [...] Persona_3
e ata il 23 maggio 2014 alla madre, anche ai fini della residenza Persona_4 anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza. 2) Conferma che il padre, ferma comunque ogni diversa valutazione dell'affidataria esclusiva tenuto conto della volontà e dell'interesse delle minori, veda le figlie
- a fine settimana alternati, o il sabato o la domenica, dalle h. 11 alle h. 17, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre;
-un pomeriggio infrasettimanale, nel giorno di martedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, previ accordi con la madre;
- festività alternate, previ accordi tra i genitori e nel rispetto del primario interesse delle figlie minori, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre.
3) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
4) Conferma, nel resto per quanto di ragione
5) Dichiara irripetibili le spese di lite
Decreto immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 4 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo