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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10597 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 37855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI ON ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, via Agri 1, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Massimo Nappi e Marco Nappi che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 premesso di aver Parte_1 presentato, in data 20.9.2022, la domanda per ottenere la “Nuova prestazione di
Assicurazione sociale per l'Impiego” (NASpI) che l' aveva accolto in data CP_1
1 26/9/2022, che in data 15.4.2024 aveva ricevuto una comunicazione di indebito da CP_ parte dell' per “un pagamento non dovuto sulla prestazione Indennità di disoccupazione
NASPI n. 945262/2022 per un importo complessivo di € 15.594,45 per la seguente motivazione:
è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”, che a seguito del ricorso amministrativo presentato in data in data 24/5/2024 il provvedimento veniva convalidato in autotutela con diversa motivazione (“la naspi è risultata totalmente indebita in quanto, da ulteriori controlli effettuati è emerso che l'utente ha presentato la naspi a seguito di cessazione del 13/09/22, per mancato superamento del periodo di prova (ditta NHAZCA) dichiarando quale reddito da parasubordinato 2022 € 0. Nel 2022 la stessa ditta NHAZCA ha versato all'utente in gestione separata € 34.700,00 (in dettaglio a febbraio 4.700,00 e luglio 30.000,00) la cui entità comporta la copertura contributiva di 12 mesi”, precisando che “…come confermato nel Msg. N. 1414 del
9/4/2024 il limite di reddito per la conservazione della naspi a seguito di contratto parasubordinato
è pari ad euro 8.173,91”) e che aveva ricevuto dal Comitato Provinciale la Delibera del CP_ 23/7/2024 con cui veniva respinto lo stesso ricorso amministrativo nel quale l dichiarava che “…con il provvedimento di autotutela n. 700100-24-0209 del 31/05/2024
l'istituto ha provveduto a modificare la causale, frutto di errore materiale, dell'indebito, che rimane tuttavia sussistente;
-in particolare, la NASPI è risultata totalmente indebita in quanto è emerso che il ricorrente ha presentato la domanda a seguito di cessazione del 13/9/2022, per mancato superamento del periodo di prova (ditta NHAZCA), dichiarando reddito da lavoro parasubordinato per il 2022 pari a zero euro;
-nel 2022 la stessa ditta NHAZCA ha versato all'utente in Gestione separata un reddito pari a € 34.700,00 (4.700,00 euro a febbraio e ulteriori 30.000,00 euro a luglio), il cui importo determina la copertura contributiva di 12 mesi;
-come confermato nel Msg. N.
1414 del 9/4/24 il limite di reddito per la conservazione della NASPI a seguito di contratto CP_ parasubordinato è pari ad euro 8.173,91”, conveniva in giudizio l chiedendo al
Tribunale di voler “…accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la NASpI per il periodo 21/9/2022-6/2/2024 e per l'effetto annullare il provvedimento di indebito del
15/4/2024 ed ogni suo atto presupposto, collegato e successivo;
in via consequenziale accertare e
2 dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata-lavoratori precoci ex lege
232/2016 e per l'effetto condannare l' alla liquidazione della prestazione a decorrere dal CP_1
1/3/2024 o da quell'altra data accertata di giustizia, con il pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori di legge. Con il favore di spese e compensi professionali (oltre spese generali,
IVA e CPA) da distrarsi agli Avv.ti Nappi dichiaratisi antistatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l il quale, contestato il diritto del ricorrente a ricevere la
Naspi per l'importo richiesto in ripetizione – stante la mancata comunicazione del reddito complessivo di € 34.700,00 percepito nell'anno 2022 per il rapporto di lavoro parasubordinato intercorso con la AZ SR – e dedotta la legittimità del proprio operato, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e rinviata per la decisione, una volta spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 22.10.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prestazione oggetto di causa è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio
2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego.
È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione involontario;
requisito contributivo;
requisito lavorativo.
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di
3 Naspi equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Fino al 2022 erano necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La legge di bilancio 2022 ha reso strutturale la novità sui requisiti di accesso alla Naspi: l'indennità potrà essere concessa a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 10 comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve CP_ informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la
“decadenza” dalla fruizione della Naspi nel caso di “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
Nel caso di specie, pacifica e incontestata è la circostanza relativa al fatto che il CP_ ricorrente risulti iscritto alla Gestione Separata dell' dal 27.5.2021 ed abbia
4 percepito, nell'anno 2022 - anno di erogazione della Naspi - un reddito complessivo di
€ 34.700,00 per attività lavorativa di co.co.co. quale componente del Consiglio di
Amministrazione della società AZ per il periodo 27.5.2021-7.7.2022.
La questione dibattuta attiene alla interpretazione data dal ricorrente in ordine all'obbligo di dichiarazione del reddito percepito nell'anno 2022 a titolo di lavoro parasubordinato, che egli, nella specie, ritiene correttamente indicato nella domanda come “pari a zero” sulla scorta dell'avvenuta percezione, del reddito medesimo, in un momento antecedente la presentazione della domanda di Naspi e del fatto che le CP_ circolari facciano riferimento al reddito annuo che il richiedente “prevede” di trarre dall'attività svolta.
Ritiene il Tribunale che non possa accedersi alla tesi del Pt_1
Senza sforzo interpretativo “sistemico” - dichiaratamente operato dal ricorrente, cfr. pag. 7 ricorso - in relazione alle norme applicabili alla fattispecie, è appena il caso di evidenziare che la stessa domanda di accesso alla Naspi compilata dal Pt_1 contiene la dichiarazione, dallo stesso sottoscritta, dello svolgimento, da parte sua, di
“attività lavorativa in forma parasubordinata con reddito presunto per il corrente anno di euro zero” con indicazione della data di inizio attività all'1.1.2022. CP_ Orbene, tale dichiarazione, come rilevato dall' in sede di autotutela, non corrisponde a verità: nell'anno 2022 (corrente al momento della domanda), invero, lo stesso aveva (già) percepito un reddito complessivo di € 34.700,00 per attività lavorativa in regime di parasubordinazione quale componente del Consiglio di
Amministrazione della società AZ per il periodo 27.5.2021-7.7.2022.
Tanto impediva di dichiarare (come invece fatto) che il reddito “presunto” per l'anno in corso – il 2022 – potesse essere “pari a zero” (ove, al più, si sarebbe potuto ritenere che da quel momento in poi sarebbe stato pari zero l'incremento del reddito - di €
34.700,00 - già percepito, ma giammai che il reddito dell'anno lo sarebbe stato).
5 E risulta una chiara forzatura leggere in maniera diversa le norme, nessuna delle fonti CP_ citate dal ricorrente (comprese le circolari che fanno espresso riferimento al reddito annuo, cfr. circ. 94/2015) consentendone una diversa interpretazione.
Altresì la giurisprudenza citata relativa alla contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito non coglie nel segno, dovendosi pur sempre tenere in considerazione che il requisito richiesto – espressamente nella domanda – attiene al reddito “annuo”, che il ricorrente ha dichiarato in maniera non rispondente al vero nel modulo compilato, falsando le CP_ valutazioni da compiersi da parte dell'
L'obbligo di dichiarare il reddito già percepito nel reddito complessivo “presunto” già al momento della presentazione della domanda da parte del ricorrente assorbe ogni CP_ considerazione in ordine alla asserita “ulteriore obiezione sollevata dall' solo in questa sede” (cfr. pag. 9 note autorizzate) relativa alla omessa comunicazione del reddito presunto entro 30 giorni dalla domanda. CP_ La motivazione fornita dall' con la Disposizione n. 700100-24-0290 del 31.5.2024
- avente ad oggetto “Provvedimento di convalida in Autotutela del provvedimento, notificato in data 15/04//2024, in materia di “Prestazioni pensionistiche –
INDEBITI DA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” provvedimento di indebito n.
18558662 su prestazione CAT. NASPI N: 945262/2022” è invero molto chiara sul punto: “In realtà la naspi è risultata totalmente indebita in quanto, da ulteriori controlli effettuati è emerso che l'utente ha presentato la Naspi a seguito di cessazione del 13/9/22, per mancato superamento del periodo di prova (ditta NHAZCA) dichiarando quale reddito da parasubordinato
2022 € 0. Nel 2022 la stessa ditta NHAZCA ha versato all'utente in Gestione separata €
34.700,00 (in dettaglio a febbraio 4.700,00 e luglio 30.000,00) la cui entità comporta la copertura contributiva di 12 mesi. Si precisa che, come confermato nel Msg. M.1414 del 9/4/24 il limite di reddito per la conservazione della naspi a seguito di contratto parasubordinato è pari ad euro
8.173091. Si conferma pertanto la fondatezza dell'indebito pur se con diversa motivazione. La
6 causale corretta a sostegno dell'indebito è quella relativa alla non corretta dichiarazione della parte ricorrente”.
Tanto è sufficiente per ritenere superflua qualsiasi considerazione in ordine alla CP_ normativa “generale” richiamata dall' che prevede la possibilità di una comunicazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività produttiva di reddito (invece nella specie pacificamente già svolta).
Nell'infondatezza delle ragioni di opposizione alla nota di indebito impugnata resta assorbita la domanda, spesa “in via consequenziale” di accertamento del ricorrente alla pensione anticipata-lavoratori precoci, il cui fondamento presupponeva l'illegittimità dell'indebito medesimo.
Il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per CP_ legge – in favore dell' in persona del l.r.p.t.
Roma, 23.10.2025
Il Giudice
SI ON
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SI ON ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliato in Roma, via Agri 1, presso lo Parte_1 studio degli avv.ti Massimo Nappi e Marco Nappi che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024 premesso di aver Parte_1 presentato, in data 20.9.2022, la domanda per ottenere la “Nuova prestazione di
Assicurazione sociale per l'Impiego” (NASpI) che l' aveva accolto in data CP_1
1 26/9/2022, che in data 15.4.2024 aveva ricevuto una comunicazione di indebito da CP_ parte dell' per “un pagamento non dovuto sulla prestazione Indennità di disoccupazione
NASPI n. 945262/2022 per un importo complessivo di € 15.594,45 per la seguente motivazione:
è stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI parzialmente non spettante per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”, che a seguito del ricorso amministrativo presentato in data in data 24/5/2024 il provvedimento veniva convalidato in autotutela con diversa motivazione (“la naspi è risultata totalmente indebita in quanto, da ulteriori controlli effettuati è emerso che l'utente ha presentato la naspi a seguito di cessazione del 13/09/22, per mancato superamento del periodo di prova (ditta NHAZCA) dichiarando quale reddito da parasubordinato 2022 € 0. Nel 2022 la stessa ditta NHAZCA ha versato all'utente in gestione separata € 34.700,00 (in dettaglio a febbraio 4.700,00 e luglio 30.000,00) la cui entità comporta la copertura contributiva di 12 mesi”, precisando che “…come confermato nel Msg. N. 1414 del
9/4/2024 il limite di reddito per la conservazione della naspi a seguito di contratto parasubordinato
è pari ad euro 8.173,91”) e che aveva ricevuto dal Comitato Provinciale la Delibera del CP_ 23/7/2024 con cui veniva respinto lo stesso ricorso amministrativo nel quale l dichiarava che “…con il provvedimento di autotutela n. 700100-24-0209 del 31/05/2024
l'istituto ha provveduto a modificare la causale, frutto di errore materiale, dell'indebito, che rimane tuttavia sussistente;
-in particolare, la NASPI è risultata totalmente indebita in quanto è emerso che il ricorrente ha presentato la domanda a seguito di cessazione del 13/9/2022, per mancato superamento del periodo di prova (ditta NHAZCA), dichiarando reddito da lavoro parasubordinato per il 2022 pari a zero euro;
-nel 2022 la stessa ditta NHAZCA ha versato all'utente in Gestione separata un reddito pari a € 34.700,00 (4.700,00 euro a febbraio e ulteriori 30.000,00 euro a luglio), il cui importo determina la copertura contributiva di 12 mesi;
-come confermato nel Msg. N.
1414 del 9/4/24 il limite di reddito per la conservazione della NASPI a seguito di contratto CP_ parasubordinato è pari ad euro 8.173,91”, conveniva in giudizio l chiedendo al
Tribunale di voler “…accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la NASpI per il periodo 21/9/2022-6/2/2024 e per l'effetto annullare il provvedimento di indebito del
15/4/2024 ed ogni suo atto presupposto, collegato e successivo;
in via consequenziale accertare e
2 dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata-lavoratori precoci ex lege
232/2016 e per l'effetto condannare l' alla liquidazione della prestazione a decorrere dal CP_1
1/3/2024 o da quell'altra data accertata di giustizia, con il pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori di legge. Con il favore di spese e compensi professionali (oltre spese generali,
IVA e CPA) da distrarsi agli Avv.ti Nappi dichiaratisi antistatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l il quale, contestato il diritto del ricorrente a ricevere la
Naspi per l'importo richiesto in ripetizione – stante la mancata comunicazione del reddito complessivo di € 34.700,00 percepito nell'anno 2022 per il rapporto di lavoro parasubordinato intercorso con la AZ SR – e dedotta la legittimità del proprio operato, resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e rinviata per la decisione, una volta spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 22.10.2025, era dunque decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prestazione oggetto di causa è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio
2015, che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego.
È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015. Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e in presenza dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione involontario;
requisito contributivo;
requisito lavorativo.
Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di
3 Naspi equivale a rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal centro per l'impiego. Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Fino al 2022 erano necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La legge di bilancio 2022 ha reso strutturale la novità sui requisiti di accesso alla Naspi: l'indennità potrà essere concessa a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
L'art. 10 comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve CP_ informare l' entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la
“decadenza” dalla fruizione della Naspi nel caso di “inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo”.
Nel caso di specie, pacifica e incontestata è la circostanza relativa al fatto che il CP_ ricorrente risulti iscritto alla Gestione Separata dell' dal 27.5.2021 ed abbia
4 percepito, nell'anno 2022 - anno di erogazione della Naspi - un reddito complessivo di
€ 34.700,00 per attività lavorativa di co.co.co. quale componente del Consiglio di
Amministrazione della società AZ per il periodo 27.5.2021-7.7.2022.
La questione dibattuta attiene alla interpretazione data dal ricorrente in ordine all'obbligo di dichiarazione del reddito percepito nell'anno 2022 a titolo di lavoro parasubordinato, che egli, nella specie, ritiene correttamente indicato nella domanda come “pari a zero” sulla scorta dell'avvenuta percezione, del reddito medesimo, in un momento antecedente la presentazione della domanda di Naspi e del fatto che le CP_ circolari facciano riferimento al reddito annuo che il richiedente “prevede” di trarre dall'attività svolta.
Ritiene il Tribunale che non possa accedersi alla tesi del Pt_1
Senza sforzo interpretativo “sistemico” - dichiaratamente operato dal ricorrente, cfr. pag. 7 ricorso - in relazione alle norme applicabili alla fattispecie, è appena il caso di evidenziare che la stessa domanda di accesso alla Naspi compilata dal Pt_1 contiene la dichiarazione, dallo stesso sottoscritta, dello svolgimento, da parte sua, di
“attività lavorativa in forma parasubordinata con reddito presunto per il corrente anno di euro zero” con indicazione della data di inizio attività all'1.1.2022. CP_ Orbene, tale dichiarazione, come rilevato dall' in sede di autotutela, non corrisponde a verità: nell'anno 2022 (corrente al momento della domanda), invero, lo stesso aveva (già) percepito un reddito complessivo di € 34.700,00 per attività lavorativa in regime di parasubordinazione quale componente del Consiglio di
Amministrazione della società AZ per il periodo 27.5.2021-7.7.2022.
Tanto impediva di dichiarare (come invece fatto) che il reddito “presunto” per l'anno in corso – il 2022 – potesse essere “pari a zero” (ove, al più, si sarebbe potuto ritenere che da quel momento in poi sarebbe stato pari zero l'incremento del reddito - di €
34.700,00 - già percepito, ma giammai che il reddito dell'anno lo sarebbe stato).
5 E risulta una chiara forzatura leggere in maniera diversa le norme, nessuna delle fonti CP_ citate dal ricorrente (comprese le circolari che fanno espresso riferimento al reddito annuo, cfr. circ. 94/2015) consentendone una diversa interpretazione.
Altresì la giurisprudenza citata relativa alla contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito non coglie nel segno, dovendosi pur sempre tenere in considerazione che il requisito richiesto – espressamente nella domanda – attiene al reddito “annuo”, che il ricorrente ha dichiarato in maniera non rispondente al vero nel modulo compilato, falsando le CP_ valutazioni da compiersi da parte dell'
L'obbligo di dichiarare il reddito già percepito nel reddito complessivo “presunto” già al momento della presentazione della domanda da parte del ricorrente assorbe ogni CP_ considerazione in ordine alla asserita “ulteriore obiezione sollevata dall' solo in questa sede” (cfr. pag. 9 note autorizzate) relativa alla omessa comunicazione del reddito presunto entro 30 giorni dalla domanda. CP_ La motivazione fornita dall' con la Disposizione n. 700100-24-0290 del 31.5.2024
- avente ad oggetto “Provvedimento di convalida in Autotutela del provvedimento, notificato in data 15/04//2024, in materia di “Prestazioni pensionistiche –
INDEBITI DA PRESTAZIONI PENSIONISTICHE” provvedimento di indebito n.
18558662 su prestazione CAT. NASPI N: 945262/2022” è invero molto chiara sul punto: “In realtà la naspi è risultata totalmente indebita in quanto, da ulteriori controlli effettuati è emerso che l'utente ha presentato la Naspi a seguito di cessazione del 13/9/22, per mancato superamento del periodo di prova (ditta NHAZCA) dichiarando quale reddito da parasubordinato
2022 € 0. Nel 2022 la stessa ditta NHAZCA ha versato all'utente in Gestione separata €
34.700,00 (in dettaglio a febbraio 4.700,00 e luglio 30.000,00) la cui entità comporta la copertura contributiva di 12 mesi. Si precisa che, come confermato nel Msg. M.1414 del 9/4/24 il limite di reddito per la conservazione della naspi a seguito di contratto parasubordinato è pari ad euro
8.173091. Si conferma pertanto la fondatezza dell'indebito pur se con diversa motivazione. La
6 causale corretta a sostegno dell'indebito è quella relativa alla non corretta dichiarazione della parte ricorrente”.
Tanto è sufficiente per ritenere superflua qualsiasi considerazione in ordine alla CP_ normativa “generale” richiamata dall' che prevede la possibilità di una comunicazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività produttiva di reddito (invece nella specie pacificamente già svolta).
Nell'infondatezza delle ragioni di opposizione alla nota di indebito impugnata resta assorbita la domanda, spesa “in via consequenziale” di accertamento del ricorrente alla pensione anticipata-lavoratori precoci, il cui fondamento presupponeva l'illegittimità dell'indebito medesimo.
Il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per CP_ legge – in favore dell' in persona del l.r.p.t.
Roma, 23.10.2025
Il Giudice
SI ON
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