Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 108-1/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile
La Corte, così composta:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore est.
Dott.ssa Silvia Russo Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere
nel sub-procedimento relativo alla causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello da
(C.F. ) in proprio e quale titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
(P.IVA rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Giovanni Gabellone del Foro di Lecce
-ricorrente-
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv. Enrico De Controparte_1 P.IVA_2
Crescenzo e Francesco De Crescenzo del Foro di Milano
-resistente-
sentito il Presidente relatore, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ribadita in udienza dal difensore di parte appellante il quale, richiesto sul punto dalla Corte che ha richiamato il contenuto del decreto di fissazione dell'udienza e di rigetto dell'istanza di sospensiva richiesta inaudita altera parte, ha tuttavia insistito sull'istanza, senza offrire argomenti volti a superare le affermazioni poste a base di tale decreto (cfr. verbale in data
8.4.2025, qui da intendersi integralmente richiamato);
- rilevato che con la sentenza gravata il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso il decreto ingiuntivo n. 3359/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 11.3.2024, con il quale veniva ingiunto alla stessa di consegnare entro 40 giorni i beni mobili indicati in ricorso e di corrispondere le spese di procedura;
- rilevato che, per costante orientamento della Suprema Corte, è inammissibile l'inibitoria in appello della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiarato, come nel caso
- rilevato che la richiesta di sospensione con riferimento all'unica statuizione suscettibile di esserlo, la condanna alle spese di lite (liquidate in € 5.261,00), deve essere respinta, trattandosi di provvedimento necessitato ex art. 91 c.p.c.;
- rilevato altresì che la sintetica motivazione a supporto del periculum in mora fa unicamente riferimento alle conseguenze connesse all'esecuzione forzata della decisione impugnata in quanto riferisce che “l'appellante si vedrebbe costretto a dover consegnare ad i CP_1 due beni necessari e indispensabili per la propria attività lavorativa” (peraltro non rinvenuti dall'Ufficiale giudiziario nell'accesso del 24.3.2025), senza alcun richiamo a concreti e specifici rischi di irreparabile pregiudizio (nemmeno allegati dall'istante) derivanti dall'unico capo di sentenza suscettibile, in questa sede, di sospensione;
- rilevato che le ragioni di ritenuta inammissibilità (quanto alla richiesta di sospensione della pronuncia di rigetto dell'opposizione) e di manifesta infondatezza (rispetto alla condanna alle spese pronunciata dal primo giudice), giustificano la pronuncia di condanna dell'istante al pagamento della pena pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 283 comma 3 c.p.c., che si ritiene equo determinare, in rapporto alle spese di lite di primo grado, nella misura di € 500,00
P.Q.M.
- Visti gli artt. 283, 351 c.p.c.
DICHIARA inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, quanto al capo della sentenza di rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarato definitivamente esecutivo;
RIGETTA l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, quanto al capo della sentenza di condanna di alla rifusione delle spese processuali;
Parte_1
- visto l'art. 283 ultimo comma c.p.c.
condanna l'istante a pagare in favore della ammende la pena pecuniaria di € 500,00. CP_2
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Si comunichi.
Il Presidente estensore dott.ssa Laura Sara Tragni