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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1291/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GUERRA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCARELLI STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 28/10/2024).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 19/03/2025, richiamando i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni autorizzati ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente foglio di p.c. del 16.01.2025: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pt_1
Varese respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, nonché nuove istanze istruttorie, accogliere le seguenti: CONCLUSIONI
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11 aprile 2005 in Napoli tra la
IG.ra e il IG. (Anno 2005 atto n.46 parte I). Parte_1 Controparte_1
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale relativamente alle questioni di maggiore interesse, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
4. I figli minori e avranno collocamento prevalente presso la madre presso Per_1 Per_2
l'immobile sito in Castiglione Olona (VA), via Brenta n.7/A, dove i minori hanno la propria residenza anagrafica.
5. La casa coniugale sita in Castiglione olona (VA), via Brenta n.7/A sarà assegnata in via definitiva alla stessa con tutto quanto l'arredo.
6. Stabilire i tempi di permanenza dei figli minori presso l'abitazione del padre che dovrà essere definita in maniera chiara in modo tale, per quanto possibile, da non arrecare pregiudizio ai minori nell'organizzazione e quindi, indicativamente:
• con particolare riferimento alla visita infrasettimanale, il IG. potrà tenere i minori CP_1
con sé due sere a settimana (lunedì e mercoledì) indicativamente dalle ore 17.00 circa e/o dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 e ciò compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei ragazzi e di lavoro del padre. Ogni modifica ai giorni stabiliti dovrà essere tempestivamente comunicata alla madre;
• un intero fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alle ore 19.00 (o orario da concordare all'occorrenza e comunque compatibile con il termine delle attività dei minori) sino alla domenica sera alle ore 21.00;
pagina 2 di 14 • Il signor potrà tenere i figli con sé per quindici giorni, anche non consecutivi, durante CP_1
le vacanze estive concordando il periodo con la IG.ra entro il 31 di maggio di ogni anno Pt_1
ed avendo comunque riguardo alle esigenze scolastiche dei ragazzi ed a quelle di lavoro di entrambi i genitori. Il luogo di villeggiatura nel quale i genitori si recheranno con i figli dovrà essere reciprocamente comunicato, con tutti i riferimenti per la reperibilità dei minori.
• I figli minori, inoltre, trascorreranno alternativamente le principali festività (Natale, Pasqua, compleanni) con uno o l'altro genitore, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di Pasqua e viceversa avendo comunque riguardo alle esigenze scolastiche dei ragazzi ed a quelle di lavoro di entrambi i genitori. Il principio dell'alternanza relativo alle modalità di visita genitori-figli minore verrà interrotto nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli;
l'alternanza, pertanto, riprenderà al termine dei suddetti periodi.
7. Stabilire che il IG. per l'adempimento del suo obbligo contributivo di Controparte_1
mantenimento dei figli minori e versi alla IG.ra , in via Per_2 Per_1 Parte_1
anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili (Euro 250,00 a figlio) mediante bonifico bancario intestato alla IG.ra IBAN: Parte_1
[...] autorizzando il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del IG. . Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base Controparte_1 agli indici ISTAT a partire dall'avvenuto intero decorso del dodicesimo mese dalla data della sentenza di divorzio.
8. Stabilire che il IG. corrisponda a titolo di concorso al mantenimento dei Controparte_1
figli e il 50% di tutte le spese straordinarie relative gli stessi, così come Per_2 Per_1
determinate sulla base delle Linee Guida assunte dal Tribunale di Varese. Tutte le spese verranno rimborsate pro quota, entro e non oltre 10 giorni, al genitore che di fatto le ha sostenute, previa esibizione della documentazione attestante il relativo esborso. Stabilendo sin da ora l'autorizzazione per lo svolgimento di un'attività sportiva per ciascun figlio.”;
Per parte resistente , foglio di p.c. del 15.01.2025: si procede a riportare il testo delle CP_1
conclusioni in formato immagine, in quanto gli atti depositati sono in violazione Specifiche
Tecniche vigenti – PST Giustizia, previste dall'art. 34 co. 1 del D.M. n. 44/2011, oggi contenute nel Provvedimento 16 aprile 2014 successivamente modificato, che esclude la possibilità di depositare scansioni di immagini quale atto principale da depositarsi nel processo:
pagina 3 di 14 pagina 4 di 14 pagina 5 di 14 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/06/2024 la parte ricorrente sig.ra
[...]
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio (scioglimento del Parte_1
vincolo civile) nei confronti della parte resistente sig. matrimonio Controparte_1
contratto in Napoli (NA) in data 11/04/2005, come da relativo Atto di Matrimonio n. 46, parte I, serie /, dell'anno 2005; da tale unione sono nati i figli , nata a Napoli in [...] Persona_3
07 aprile 2009 e , nato a [...] in data [...]. Persona_4
La parte ricorrente, previa emissione di provvedimenti indifferibili inaudita altera parte ex art. 473bis.15 c.p.c. volti all'incremento del contributo economico paterno per la prole stabilito in sede di separazione consensuale nel 2023, ha domandato la pronuncia divorzile, con le seguenti condizioni: affido congiunto della prole, (nessuna domanda circa il collocamento prevalente che però è dato per implicito presso la madre), assegnazione alla madre della casa coniugale, regime di frequentazione del padre come indicato in atti, in ragion di esigenze di stabilità e chiarezza, contributo economico paterno per € 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale di legge, con decorrenza dall'udienza “presidenziale”, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico universale integralmente in favore della madre ricorrente, con ordine al resistente di immediato trasferimento della residenza dalla casa coniugale dalla quale è fuoriuscito.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha ricostruito le motivazioni che la hanno portata a sottoscrivere l'accordo di separazione personale, deducendo che le condizioni economiche sarebbero state imposte dal resistente;
ancora, il resistente anche all'attualità opererebbe un controllo sulla ricorrente, realizzandosi anche una frequentazione irregolare, peraltro concordata direttamente fra il padre e il figlio dodicenne, non essendoci alcuna comunicazione diretta fra genitori.
Rigettata la richiesta ex art. 473bis.15 c.p.c., è stato attivato il contraddittorio e si è tempestivamente costituita in giudizio la parte resistente.
Il sig. ha aderito alla pronuncia divorzile, diversamente Controparte_1
ricostruendo però le ragioni della conflittualità in essere nella coppia, dovute a ostacoli frapposti dalla madre alle frequentazioni dei figli con il padre;
ancora, il resistente ha dunque allegato di recarsi effettivamente spesso sotto casa della ricorrente, ma al solo fine di vedere i figli, negando pagina 6 di 14 ogni attività di controllo. Il resistente ha dunque richiesto, in tesi, l'affido condiviso della prole, con assegnazione dell'abitazione alla moglie ma alle condizioni di cui alla separazione personale, con previsione di frequentazione paterna a settimane alterne con la madre, senza previsione di alcun mantenimento economico diretto e spese straordinarie al 50%; in subordine, ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione personale.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione 09/10/2024, ascoltate le parti personalmente, con ordinanza riservata 17/10/2024 è stato disposto: “ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473bis.22 c.p.c.; considerato che non è in discussione il regime di affidamento condiviso dei minori;
ritenuto che
non appare opportuno modificare, allo stato e salva miglior valutazione nel merito all'esito del giudizio, il collocamento prevalente della prole, in ragione delle difficoltà comunicative fra le parti, ammesse e conclamate, le quali renderebbero frammentata e contraddittoria la permanenza dei minori una settimana presso l'un genitore e la settimana successiva presso l'altro, con differenti visioni e organizzazioni di vita;
ritenuto, in conseguenza, di dover confermare il regime di frequentazione in essere;
valutato che la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente;
che ogni ulteriore pattuizione circa gli oneri e le spese degli stessi seguirà le ordinarie regole del diritto civile, in difetto di miglior accordo fra le parti;
ritenuto, quanto all'aspetto economico, che in relazione all'ultima annualità i redditi netti medi delle parti su 12 mensilità sono pari ad € 1.300,00 circa per la ricorrente, ed € 1.970,00 circa per il resistente (reddito imponibile, detratte imposte Irpef e comunali e provinciali); ponderati gli oneri documentati;
valutato che solo la ricorrente ha adempiuto in modo più puntuale agli obblighi di legge ex art. 473bis.12 c.p.c., difettando comunque gli estratti conto del triennio (vi sono solo ee.cc. dell'ultima annualità); che, al contrario, il resistente non ha prodotto alcun estratto conto, risultando del tutto ininfluente la circostanza per cui il conto corrente sarebbe cointestato;
considerato che
l'importo minimale ordinariamente imposto al genitore disoccupato risulta pari ad € 150,00 mensili, dovendosi in ogni caso riconoscere un contributo economico a carico del genitore abile al lavoro;
pagina 7 di 14 valutato che l'assegno debba essere quindi stabilito in € 250,00 mensili a figlio, oltre spese straordinarie, decorrenti dalla prima mensilità in scadenza dopo la proposizione della domanda giudiziale;
ritenuto che
la nuova normativa, di rango primario, inerente l'assegno unico universale, non consenta di suddividere diversamente detto emolumento fra i genitori di prole condivisa;
ritenuto di dover rilevare l'inammissibilità in questa sede delle domande svolte dalle parti che non sono dotate di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c., come tali non cumulabili nel presente giudizio avanti al Giudice della Famiglia (suddivisione oneri dell'immobile assegnato;
rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio, competenza funzionale del Giudice
Tutelare; ordine di cancellazione residenza anagrafica;
rilevato che la parte ricorrente ha formulato istanze istruttorie volte all'ammissione dell'ascolto della minore , ultra-dodicenne, in relazione alla domanda del padre di Per_1
collocamento paritetico settimanale alternato;
rilevato che la parte resistente non ha formulato istanze istruttorie;
ritenuto, quanto agli aspetti istruttori ex art. 473bis.22 comma 3 c.p.c., che occorre fissare l'ascolto per entrambi i figli della coppia, in quanto ultra-dodicenni, perdurando domande idonee ad incidere su aspetti della ordinaria quotidianità dei minori (regime di collocamento paritario alternato, con conseguente regime di frequentazione della prole con entrambi i genitori);
In via temporanea ed urgente:
1) CONFERMA l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente materno della prole, nonché il regime di frequentazione di cui all'omologa di separazione;
2) ASSEGNA la ex casa coniugale alla ricorrente affinché la abiti con la prole;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1
ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1
dell'importo di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di giugno
2024 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione giugno 2025); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare secondo legge”.
All'udienza 26/11/2024 sono stati ascoltati i minori, figli della coppia: “ dichiara: Per_1
“Mi hanno detto che sono qui per parlare del mio rapporto con il PA, ne ho parlato con la
pagina 8 di 14 mamma; PA non mi ha detto nulla di oggi;
abito con mia mamma e mio fratello, andiamo a fine settimana alternati da PA e 2 pomeriggi, ma ora mio fratello fa calcio il lunedì e ci sono problemi. Io ho chiesto a PA se lui riuscisse ad organizzarsi meglio perché quel pomeriggio mio fratello fa calcio e PA sta agli allenamenti ed io sarei in giro al freddo dalle 18 alle 20, gli ho chiesto se riusciva a trovare tempo per stare con me, cambiando giorno ad esempio. Ora c'è questo “casino”. Lui mi risponde che non riesce;
faccio il liceo artistico, mi piace, non faccio sport quindi non ho pomeriggi con impegni fissi, PA mi ha detto che non può cambiare i lunedì quindi per ora non sto andando, mi ha detto che non voleva cambiare giorno che non si vuole organizzare meglio perché ha questi impegni;
la situazione con PA va un po' meglio ma mi fa domande scomode, chiede di mia mamma, e io gli dico che non gli interessa e lui non la prende bene e si mette ad urlare, penso che lui speri che ci sia ancora qualcosa fra loro, ma lui non ha capito che non è così; mamma è PA quando si chiamano al telefono ogni tanto litigano, prima spesso urlavano;
non si vedono quasi mai di persona;
mio fratello secondo me è ancora piccolo per capire la situazione, e PA a mio fratello fa delle domande sulla mamma, con me lo fa meno perché capisco di più; PA si lamenta sempre che non ha soldi;
non so come potrebbe fare per vederci di più, secondo me non ce la farebbe proprio;
anche PA abita a Castiglione e siamo abbastanza vicini;
dormo da PA il venerdì e il sabato sera a settimane alternate;
da PA non
c'è una camera per noi, io dormo nel letto grande con mio fratello ed è un po' scomodo, ma meglio del divano dove dormivo prima, PA dorme in un lettino in soggiorno;
Spontaneamente la minore dichiara: PA dovrebbe rispettare di più le regole, a volte si lamenta di doverci accompagnare a casa alle 21, dice di farci venire a prendere dalla mamma, lo dice a noi non a mamma, ma io gli dico che se è scritto così dovrebbe farlo così, e noi gli diciamo di scrivere una mail alla mamma per queste cose ma continua a dirlo a noi molte volte;
Spontaneamente la minore dichiara: so che aveva fatto la richiesta di una settimana alternata, ma sarebbe una fatica perché non si sa organizzare e non ha tempo, e poi soprattutto anche perché il mio rapporto con lui non non è bellissimo, già faccio un po' fatica quei giorni che sono adesso, è un po' stressante perché fa domande, ma capisco che non è neanche giusto stare sempre dalla mamma”.
esce ed entra : Per_1 Per_2
“Sono qui per i miei genitori, perché litigano, adesso litigano un po' di meno su alcune cose;
noi abitiamo con mamma e andiamo da PA un fine settimana alternato, durante la
pagina 9 di 14 settimana il lunedì e mercoledì pomeriggio;
il lunedì ho calcio e mi porta PA e sta là a guardarmi e mi fa piacere che si fermi;
lunedì non è voluta venire;
io vado molto volentieri Per_1
da PA, alcune volte non ha voglia di venire, qualche volta lo diceva a me di dirlo a lui, Per_1
ora lo dice direttamente a PA quando non vuole;
lei va molto meno d'accordo con PA;
io vado d'accordo sia con mamma che con PA;
mamma e PA si vedono raramente di persona, e in nostra presenza non litigano più; PA non urla mai con me;
PA chiede di tenerci per una settimana ma non ci riuscirebbe perché altrimenti dovrebbe chiamare mia mamma per ogni cosa, non è abituato;
quando vado da lui sto bene e sono tranquillo.”.
Le parti hanno quindi depositato regolari fogli di precisazione delle conclusioni e scritti conclusivi, per come autorizzati ex art. 473bis.28 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio con ordinanza 09/04/2025 all'esito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 10/04/2025 alle parti.
***********
1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], contratto in Napoli (NA) in C.F._2
data 11/04/2005, come da relativo Atto di Matrimonio n. 46, parte I, serie /, dell'anno 2005.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 14.02.2023 per la separazione personale omologata.
pagina 10 di 14 2) I figli della coppia
Non è in discussione fra le parti il regime ex lege di affido condiviso della prole ad entrambi i genitori;
ed invero, non si ravvedono ragioni ostative a derogare al regime di legge, non ricorrendo particolari indizi di inidoneità genitoriale in capo all'uno o all'altro genitore, salva una conflittualità di coppia che, allo stato, non risulta comunque eccessivamente pregiudiziale per i minori (cfr. ascolto dei minori, verbale 26.11.2024).
Quanto al regime di collocamento dei minori, ritiene il Collegio che non ricorrano ragioni per modificare il regime liberamente pattuito dalle parti in sede di separazione personale omologata, di collocamento prevalente dei minori presso la madre.
Ed infatti, i minori hanno chiaramente ed espressamente rappresentato la propria volontà di permanere a abitare prevalentemente presso l'ex casa coniugale, assieme alla madre, non negando entrambi il rapporto con il padre, peraltro migliorato e rasserenatosi negli ultimi tempi.
D'altra parte, effettivamente, non vi sono particolari vantaggi, nell'ottica dei minori, nel cambiare e stravolgere un equilibrio di quotidianità che è stato raggiunto all'esito della crisi familiare, cristallizzato nel recente accordo omologato nell'aprile 2023.
Quanto al regime di frequentazione con il genitore non collocatario ritiene il Collegio di dover così stabilire il regime di frequentazione, precisando che nei rispettivi periodi di permanenza dei figli ciascun genitore si organizzerà il proprio tempo;
laddove uno dei genitori sia impossibilitato, previa tempestiva comunicazione e accordo con l'altro genitore (non con i figli), verrà concordato il rispettivo giorno di recupero, in aggiunta alla frequentazione ordinaria, nel primo momento utile (es. se il padre è impossibilitato un weekend, ferma l'alternanza ordinaria dei weekend padre/madre, il padre recupererà il suo weekend nel primo weekend materno, salvo diverso accordo delle parti;
idem per le frequentazioni infrasettimanali).
La frequentazione ordinaria avverrà secondo il seguente calendario: un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del mercoledì, dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio, ivi prelevandolo o avendo cura di farlo prelevare, alle 21.00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio, ivi prelevandolo o avendo cura di farlo prelevare, alla domenica sera ore 21.00 dopo cena, curando il pagina 11 di 14 ritorno presso l'abitazione materna;
Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio.
3) Le pronunce economiche e le ulteriori domande
Le parti sono concordi circa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente
[...]
; peraltro, tale assegnazione consegue ex lege al disposto collocamento prevalente Parte_1
della prole presso la stessa.
Come già evidenziato con l'ordinanza 17/10/2024, vista la reiterazione della domanda di parte resistente, occorre ribadire anche in questa sede, per le medesime motivazioni, al circostanza per cui ogni questione inerente il riparto dei costi di detto immobile seguirà le ordinarie regole di diritto civile contenzioso, esulando dalle pronunce del Giudice della Famiglia
(id est il mutuo verrà pagato secondo i soggetti contraenti, le spese ordinarie e straordinarie saranno ripartite fra proprietario e utilizzatore, etc, salvo diverso accordo delle parti).
Quanto agli aspetti economico-patrimoniali, in difetto di istanze istruttorie delle parti sul punto, valutata la documentazione fornita ex art. 473bis.48 e 473bis.12 c.p.c., ritiene il Collegio di confermare integralmente le statuizioni di cui all'ordinanza 17/10/2024, per le motivazioni ivi addotte.
Con particolare riferimento alla domanda di autorizzaizone di un'attività sportiva per la prole, la stessa risulta superflua, in quanto risulta già implicitamente autorizzato per ciascun figlio lo svolgimento di una attività sportiva extrascolastica, con riparto della relativa spesa straordinaria fra i genitori senza necessità di previo assenso, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese che entrambe le parti chiedono di applicare.
Non può in questa sede trattarsi la domanda del resistente relativa all'assenso al rilascio di documenti validi all'espatrio per la prole (per i genitori non è più richiesto tale assenso dal giugno 2023), in quanto trattasi di materia soggetta a competenza funzionale inderogabile del
Giudice Tutelare.
pagina 12 di 14 4) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia costitutiva sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
contratto in Napoli (NA) in data 11/04/2005, come da relativo Atto di Matrimonio n. 46, parte I, serie /, dell'anno 2005;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
Per_
3) DISPONE che e rimangano affidati in via condivida ad entrambi i genitori, a Per_2
norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
4) ASSEGNA alla ricorrente l'ex casa coniugale di Castiglione Parte_1
Olona (VA), via Brenta n. 7/a affinché la abiti con la prole;
5) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo le modalità di cui in parte motiva in ordine a comunicazioni e accordi modificativi e relativi recuperi, nonché secondo il seguente calendario: un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del mercoledì, dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio, ivi prelevandolo o avendo cura di farlo prelevare, alle 21.00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio, ivi prelevandolo o avendo cura di farlo prelevare, alla domenica sera ore 21.00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al
31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
Festività pasquali: tre giorni consecutivi con pagina 13 di 14 ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Controparte_1
indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di novembre 2024 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione novembre
2025); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le regole e le modalità di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale al 50% secondo legge;
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
8) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1291/2024, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GUERRA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LUCARELLI STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 28/10/2024).
OGGETTO: “Divorzio contenzioso – Scioglimento del matrimonio”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 19/03/2025, richiamando i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni autorizzati ex art. 473bis.28 c.p.c., come segue:
Per parte ricorrente foglio di p.c. del 16.01.2025: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pt_1
Varese respinta ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, nonché nuove istanze istruttorie, accogliere le seguenti: CONCLUSIONI
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11 aprile 2005 in Napoli tra la
IG.ra e il IG. (Anno 2005 atto n.46 parte I). Parte_1 Controparte_1
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale relativamente alle questioni di maggiore interesse, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente;
4. I figli minori e avranno collocamento prevalente presso la madre presso Per_1 Per_2
l'immobile sito in Castiglione Olona (VA), via Brenta n.7/A, dove i minori hanno la propria residenza anagrafica.
5. La casa coniugale sita in Castiglione olona (VA), via Brenta n.7/A sarà assegnata in via definitiva alla stessa con tutto quanto l'arredo.
6. Stabilire i tempi di permanenza dei figli minori presso l'abitazione del padre che dovrà essere definita in maniera chiara in modo tale, per quanto possibile, da non arrecare pregiudizio ai minori nell'organizzazione e quindi, indicativamente:
• con particolare riferimento alla visita infrasettimanale, il IG. potrà tenere i minori CP_1
con sé due sere a settimana (lunedì e mercoledì) indicativamente dalle ore 17.00 circa e/o dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 e ciò compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei ragazzi e di lavoro del padre. Ogni modifica ai giorni stabiliti dovrà essere tempestivamente comunicata alla madre;
• un intero fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio alle ore 19.00 (o orario da concordare all'occorrenza e comunque compatibile con il termine delle attività dei minori) sino alla domenica sera alle ore 21.00;
pagina 2 di 14 • Il signor potrà tenere i figli con sé per quindici giorni, anche non consecutivi, durante CP_1
le vacanze estive concordando il periodo con la IG.ra entro il 31 di maggio di ogni anno Pt_1
ed avendo comunque riguardo alle esigenze scolastiche dei ragazzi ed a quelle di lavoro di entrambi i genitori. Il luogo di villeggiatura nel quale i genitori si recheranno con i figli dovrà essere reciprocamente comunicato, con tutti i riferimenti per la reperibilità dei minori.
• I figli minori, inoltre, trascorreranno alternativamente le principali festività (Natale, Pasqua, compleanni) con uno o l'altro genitore, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con i figli il giorno di Natale, possa trascorrere con loro il giorno di Pasqua e viceversa avendo comunque riguardo alle esigenze scolastiche dei ragazzi ed a quelle di lavoro di entrambi i genitori. Il principio dell'alternanza relativo alle modalità di visita genitori-figli minore verrà interrotto nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli;
l'alternanza, pertanto, riprenderà al termine dei suddetti periodi.
7. Stabilire che il IG. per l'adempimento del suo obbligo contributivo di Controparte_1
mantenimento dei figli minori e versi alla IG.ra , in via Per_2 Per_1 Parte_1
anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 500,00 mensili (Euro 250,00 a figlio) mediante bonifico bancario intestato alla IG.ra IBAN: Parte_1
[...] autorizzando il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del IG. . Tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale in base Controparte_1 agli indici ISTAT a partire dall'avvenuto intero decorso del dodicesimo mese dalla data della sentenza di divorzio.
8. Stabilire che il IG. corrisponda a titolo di concorso al mantenimento dei Controparte_1
figli e il 50% di tutte le spese straordinarie relative gli stessi, così come Per_2 Per_1
determinate sulla base delle Linee Guida assunte dal Tribunale di Varese. Tutte le spese verranno rimborsate pro quota, entro e non oltre 10 giorni, al genitore che di fatto le ha sostenute, previa esibizione della documentazione attestante il relativo esborso. Stabilendo sin da ora l'autorizzazione per lo svolgimento di un'attività sportiva per ciascun figlio.”;
Per parte resistente , foglio di p.c. del 15.01.2025: si procede a riportare il testo delle CP_1
conclusioni in formato immagine, in quanto gli atti depositati sono in violazione Specifiche
Tecniche vigenti – PST Giustizia, previste dall'art. 34 co. 1 del D.M. n. 44/2011, oggi contenute nel Provvedimento 16 aprile 2014 successivamente modificato, che esclude la possibilità di depositare scansioni di immagini quale atto principale da depositarsi nel processo:
pagina 3 di 14 pagina 4 di 14 pagina 5 di 14 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/06/2024 la parte ricorrente sig.ra
[...]
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio (scioglimento del Parte_1
vincolo civile) nei confronti della parte resistente sig. matrimonio Controparte_1
contratto in Napoli (NA) in data 11/04/2005, come da relativo Atto di Matrimonio n. 46, parte I, serie /, dell'anno 2005; da tale unione sono nati i figli , nata a Napoli in [...] Persona_3
07 aprile 2009 e , nato a [...] in data [...]. Persona_4
La parte ricorrente, previa emissione di provvedimenti indifferibili inaudita altera parte ex art. 473bis.15 c.p.c. volti all'incremento del contributo economico paterno per la prole stabilito in sede di separazione consensuale nel 2023, ha domandato la pronuncia divorzile, con le seguenti condizioni: affido congiunto della prole, (nessuna domanda circa il collocamento prevalente che però è dato per implicito presso la madre), assegnazione alla madre della casa coniugale, regime di frequentazione del padre come indicato in atti, in ragion di esigenze di stabilità e chiarezza, contributo economico paterno per € 500,00 mensili (€ 250,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale di legge, con decorrenza dall'udienza “presidenziale”, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico universale integralmente in favore della madre ricorrente, con ordine al resistente di immediato trasferimento della residenza dalla casa coniugale dalla quale è fuoriuscito.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha ricostruito le motivazioni che la hanno portata a sottoscrivere l'accordo di separazione personale, deducendo che le condizioni economiche sarebbero state imposte dal resistente;
ancora, il resistente anche all'attualità opererebbe un controllo sulla ricorrente, realizzandosi anche una frequentazione irregolare, peraltro concordata direttamente fra il padre e il figlio dodicenne, non essendoci alcuna comunicazione diretta fra genitori.
Rigettata la richiesta ex art. 473bis.15 c.p.c., è stato attivato il contraddittorio e si è tempestivamente costituita in giudizio la parte resistente.
Il sig. ha aderito alla pronuncia divorzile, diversamente Controparte_1
ricostruendo però le ragioni della conflittualità in essere nella coppia, dovute a ostacoli frapposti dalla madre alle frequentazioni dei figli con il padre;
ancora, il resistente ha dunque allegato di recarsi effettivamente spesso sotto casa della ricorrente, ma al solo fine di vedere i figli, negando pagina 6 di 14 ogni attività di controllo. Il resistente ha dunque richiesto, in tesi, l'affido condiviso della prole, con assegnazione dell'abitazione alla moglie ma alle condizioni di cui alla separazione personale, con previsione di frequentazione paterna a settimane alterne con la madre, senza previsione di alcun mantenimento economico diretto e spese straordinarie al 50%; in subordine, ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione personale.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito dell'udienza di prima comparizione 09/10/2024, ascoltate le parti personalmente, con ordinanza riservata 17/10/2024 è stato disposto: “ritenuto che debbano essere assunti provvedimenti temporanei e urgenti a norma dell'art. 473bis.22 c.p.c.; considerato che non è in discussione il regime di affidamento condiviso dei minori;
ritenuto che
non appare opportuno modificare, allo stato e salva miglior valutazione nel merito all'esito del giudizio, il collocamento prevalente della prole, in ragione delle difficoltà comunicative fra le parti, ammesse e conclamate, le quali renderebbero frammentata e contraddittoria la permanenza dei minori una settimana presso l'un genitore e la settimana successiva presso l'altro, con differenti visioni e organizzazioni di vita;
ritenuto, in conseguenza, di dover confermare il regime di frequentazione in essere;
valutato che la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente;
che ogni ulteriore pattuizione circa gli oneri e le spese degli stessi seguirà le ordinarie regole del diritto civile, in difetto di miglior accordo fra le parti;
ritenuto, quanto all'aspetto economico, che in relazione all'ultima annualità i redditi netti medi delle parti su 12 mensilità sono pari ad € 1.300,00 circa per la ricorrente, ed € 1.970,00 circa per il resistente (reddito imponibile, detratte imposte Irpef e comunali e provinciali); ponderati gli oneri documentati;
valutato che solo la ricorrente ha adempiuto in modo più puntuale agli obblighi di legge ex art. 473bis.12 c.p.c., difettando comunque gli estratti conto del triennio (vi sono solo ee.cc. dell'ultima annualità); che, al contrario, il resistente non ha prodotto alcun estratto conto, risultando del tutto ininfluente la circostanza per cui il conto corrente sarebbe cointestato;
considerato che
l'importo minimale ordinariamente imposto al genitore disoccupato risulta pari ad € 150,00 mensili, dovendosi in ogni caso riconoscere un contributo economico a carico del genitore abile al lavoro;
pagina 7 di 14 valutato che l'assegno debba essere quindi stabilito in € 250,00 mensili a figlio, oltre spese straordinarie, decorrenti dalla prima mensilità in scadenza dopo la proposizione della domanda giudiziale;
ritenuto che
la nuova normativa, di rango primario, inerente l'assegno unico universale, non consenta di suddividere diversamente detto emolumento fra i genitori di prole condivisa;
ritenuto di dover rilevare l'inammissibilità in questa sede delle domande svolte dalle parti che non sono dotate di connessione qualificata ex art. 40 c.p.c., come tali non cumulabili nel presente giudizio avanti al Giudice della Famiglia (suddivisione oneri dell'immobile assegnato;
rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio, competenza funzionale del Giudice
Tutelare; ordine di cancellazione residenza anagrafica;
rilevato che la parte ricorrente ha formulato istanze istruttorie volte all'ammissione dell'ascolto della minore , ultra-dodicenne, in relazione alla domanda del padre di Per_1
collocamento paritetico settimanale alternato;
rilevato che la parte resistente non ha formulato istanze istruttorie;
ritenuto, quanto agli aspetti istruttori ex art. 473bis.22 comma 3 c.p.c., che occorre fissare l'ascolto per entrambi i figli della coppia, in quanto ultra-dodicenni, perdurando domande idonee ad incidere su aspetti della ordinaria quotidianità dei minori (regime di collocamento paritario alternato, con conseguente regime di frequentazione della prole con entrambi i genitori);
In via temporanea ed urgente:
1) CONFERMA l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente materno della prole, nonché il regime di frequentazione di cui all'omologa di separazione;
2) ASSEGNA la ex casa coniugale alla ricorrente affinché la abiti con la prole;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1
ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1
dell'importo di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di giugno
2024 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione giugno 2025); oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico familiare secondo legge”.
All'udienza 26/11/2024 sono stati ascoltati i minori, figli della coppia: “ dichiara: Per_1
“Mi hanno detto che sono qui per parlare del mio rapporto con il PA, ne ho parlato con la
pagina 8 di 14 mamma; PA non mi ha detto nulla di oggi;
abito con mia mamma e mio fratello, andiamo a fine settimana alternati da PA e 2 pomeriggi, ma ora mio fratello fa calcio il lunedì e ci sono problemi. Io ho chiesto a PA se lui riuscisse ad organizzarsi meglio perché quel pomeriggio mio fratello fa calcio e PA sta agli allenamenti ed io sarei in giro al freddo dalle 18 alle 20, gli ho chiesto se riusciva a trovare tempo per stare con me, cambiando giorno ad esempio. Ora c'è questo “casino”. Lui mi risponde che non riesce;
faccio il liceo artistico, mi piace, non faccio sport quindi non ho pomeriggi con impegni fissi, PA mi ha detto che non può cambiare i lunedì quindi per ora non sto andando, mi ha detto che non voleva cambiare giorno che non si vuole organizzare meglio perché ha questi impegni;
la situazione con PA va un po' meglio ma mi fa domande scomode, chiede di mia mamma, e io gli dico che non gli interessa e lui non la prende bene e si mette ad urlare, penso che lui speri che ci sia ancora qualcosa fra loro, ma lui non ha capito che non è così; mamma è PA quando si chiamano al telefono ogni tanto litigano, prima spesso urlavano;
non si vedono quasi mai di persona;
mio fratello secondo me è ancora piccolo per capire la situazione, e PA a mio fratello fa delle domande sulla mamma, con me lo fa meno perché capisco di più; PA si lamenta sempre che non ha soldi;
non so come potrebbe fare per vederci di più, secondo me non ce la farebbe proprio;
anche PA abita a Castiglione e siamo abbastanza vicini;
dormo da PA il venerdì e il sabato sera a settimane alternate;
da PA non
c'è una camera per noi, io dormo nel letto grande con mio fratello ed è un po' scomodo, ma meglio del divano dove dormivo prima, PA dorme in un lettino in soggiorno;
Spontaneamente la minore dichiara: PA dovrebbe rispettare di più le regole, a volte si lamenta di doverci accompagnare a casa alle 21, dice di farci venire a prendere dalla mamma, lo dice a noi non a mamma, ma io gli dico che se è scritto così dovrebbe farlo così, e noi gli diciamo di scrivere una mail alla mamma per queste cose ma continua a dirlo a noi molte volte;
Spontaneamente la minore dichiara: so che aveva fatto la richiesta di una settimana alternata, ma sarebbe una fatica perché non si sa organizzare e non ha tempo, e poi soprattutto anche perché il mio rapporto con lui non non è bellissimo, già faccio un po' fatica quei giorni che sono adesso, è un po' stressante perché fa domande, ma capisco che non è neanche giusto stare sempre dalla mamma”.
esce ed entra : Per_1 Per_2
“Sono qui per i miei genitori, perché litigano, adesso litigano un po' di meno su alcune cose;
noi abitiamo con mamma e andiamo da PA un fine settimana alternato, durante la
pagina 9 di 14 settimana il lunedì e mercoledì pomeriggio;
il lunedì ho calcio e mi porta PA e sta là a guardarmi e mi fa piacere che si fermi;
lunedì non è voluta venire;
io vado molto volentieri Per_1
da PA, alcune volte non ha voglia di venire, qualche volta lo diceva a me di dirlo a lui, Per_1
ora lo dice direttamente a PA quando non vuole;
lei va molto meno d'accordo con PA;
io vado d'accordo sia con mamma che con PA;
mamma e PA si vedono raramente di persona, e in nostra presenza non litigano più; PA non urla mai con me;
PA chiede di tenerci per una settimana ma non ci riuscirebbe perché altrimenti dovrebbe chiamare mia mamma per ogni cosa, non è abituato;
quando vado da lui sto bene e sono tranquillo.”.
Le parti hanno quindi depositato regolari fogli di precisazione delle conclusioni e scritti conclusivi, per come autorizzati ex art. 473bis.28 c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio con ordinanza 09/04/2025 all'esito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 10/04/2025 alle parti.
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1) La pronuncia sullo status
Deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile fra Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], contratto in Napoli (NA) in C.F._2
data 11/04/2005, come da relativo Atto di Matrimonio n. 46, parte I, serie /, dell'anno 2005.
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e degli altri atti di causa depositati nel corso del procedimento, nonché dal contegno delle parti e dalle conclusioni da ultimo rassegnate, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 14.02.2023 per la separazione personale omologata.
pagina 10 di 14 2) I figli della coppia
Non è in discussione fra le parti il regime ex lege di affido condiviso della prole ad entrambi i genitori;
ed invero, non si ravvedono ragioni ostative a derogare al regime di legge, non ricorrendo particolari indizi di inidoneità genitoriale in capo all'uno o all'altro genitore, salva una conflittualità di coppia che, allo stato, non risulta comunque eccessivamente pregiudiziale per i minori (cfr. ascolto dei minori, verbale 26.11.2024).
Quanto al regime di collocamento dei minori, ritiene il Collegio che non ricorrano ragioni per modificare il regime liberamente pattuito dalle parti in sede di separazione personale omologata, di collocamento prevalente dei minori presso la madre.
Ed infatti, i minori hanno chiaramente ed espressamente rappresentato la propria volontà di permanere a abitare prevalentemente presso l'ex casa coniugale, assieme alla madre, non negando entrambi il rapporto con il padre, peraltro migliorato e rasserenatosi negli ultimi tempi.
D'altra parte, effettivamente, non vi sono particolari vantaggi, nell'ottica dei minori, nel cambiare e stravolgere un equilibrio di quotidianità che è stato raggiunto all'esito della crisi familiare, cristallizzato nel recente accordo omologato nell'aprile 2023.
Quanto al regime di frequentazione con il genitore non collocatario ritiene il Collegio di dover così stabilire il regime di frequentazione, precisando che nei rispettivi periodi di permanenza dei figli ciascun genitore si organizzerà il proprio tempo;
laddove uno dei genitori sia impossibilitato, previa tempestiva comunicazione e accordo con l'altro genitore (non con i figli), verrà concordato il rispettivo giorno di recupero, in aggiunta alla frequentazione ordinaria, nel primo momento utile (es. se il padre è impossibilitato un weekend, ferma l'alternanza ordinaria dei weekend padre/madre, il padre recupererà il suo weekend nel primo weekend materno, salvo diverso accordo delle parti;
idem per le frequentazioni infrasettimanali).
La frequentazione ordinaria avverrà secondo il seguente calendario: un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del mercoledì, dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio, ivi prelevandolo o avendo cura di farlo prelevare, alle 21.00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio, ivi prelevandolo o avendo cura di farlo prelevare, alla domenica sera ore 21.00 dopo cena, curando il pagina 11 di 14 ritorno presso l'abitazione materna;
Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al 31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
Festività pasquali: tre giorni consecutivi con ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio.
3) Le pronunce economiche e le ulteriori domande
Le parti sono concordi circa l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente
[...]
; peraltro, tale assegnazione consegue ex lege al disposto collocamento prevalente Parte_1
della prole presso la stessa.
Come già evidenziato con l'ordinanza 17/10/2024, vista la reiterazione della domanda di parte resistente, occorre ribadire anche in questa sede, per le medesime motivazioni, al circostanza per cui ogni questione inerente il riparto dei costi di detto immobile seguirà le ordinarie regole di diritto civile contenzioso, esulando dalle pronunce del Giudice della Famiglia
(id est il mutuo verrà pagato secondo i soggetti contraenti, le spese ordinarie e straordinarie saranno ripartite fra proprietario e utilizzatore, etc, salvo diverso accordo delle parti).
Quanto agli aspetti economico-patrimoniali, in difetto di istanze istruttorie delle parti sul punto, valutata la documentazione fornita ex art. 473bis.48 e 473bis.12 c.p.c., ritiene il Collegio di confermare integralmente le statuizioni di cui all'ordinanza 17/10/2024, per le motivazioni ivi addotte.
Con particolare riferimento alla domanda di autorizzaizone di un'attività sportiva per la prole, la stessa risulta superflua, in quanto risulta già implicitamente autorizzato per ciascun figlio lo svolgimento di una attività sportiva extrascolastica, con riparto della relativa spesa straordinaria fra i genitori senza necessità di previo assenso, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese che entrambe le parti chiedono di applicare.
Non può in questa sede trattarsi la domanda del resistente relativa all'assenso al rilascio di documenti validi all'espatrio per la prole (per i genitori non è più richiesto tale assenso dal giugno 2023), in quanto trattasi di materia soggetta a competenza funzionale inderogabile del
Giudice Tutelare.
pagina 12 di 14 4) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia costitutiva sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile fra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
contratto in Napoli (NA) in data 11/04/2005, come da relativo Atto di Matrimonio n. 46, parte I, serie /, dell'anno 2005;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
Per_
3) DISPONE che e rimangano affidati in via condivida ad entrambi i genitori, a Per_2
norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
4) ASSEGNA alla ricorrente l'ex casa coniugale di Castiglione Parte_1
Olona (VA), via Brenta n. 7/a affinché la abiti con la prole;
5) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo le modalità di cui in parte motiva in ordine a comunicazioni e accordi modificativi e relativi recuperi, nonché secondo il seguente calendario: un giorno infrasettimanale, in difetto di migliori accordi nell'interesse della prole da individuarsi nella giornata del mercoledì, dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio, ivi prelevandolo o avendo cura di farlo prelevare, alle 21.00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
a weekend alternati dal venerdì pomeriggio dall'orario di uscita da scuola di ciascun figlio, ivi prelevandolo o avendo cura di farlo prelevare, alla domenica sera ore 21.00 dopo cena, curando il ritorno presso l'abitazione materna;
Festività natalizie: dal 25.12 ore 10.00 al
31.12 ore 10.00 con un genitore;
dal 31.12 ore 10.00 al 06.12 ore 10.00 con l'altro genitore;
ad anni alterni fra i genitori;
Festività pasquali: tre giorni consecutivi con pagina 13 di 14 ciascun genitore, suddividendo la giornata di Pasqua da quella del Lunedì dell'Angelo; ad anni alterni fra i genitori;
Vacanze estive: 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore in deroga al regime di frequentazione ordinario, da concordare ogni anno entro la data del 30 maggio;
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario Controparte_1
indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di novembre 2024 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione novembre
2025); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le regole e le modalità di cui al
Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale al 50% secondo legge;
7) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
8) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 14 di 14