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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 13798/2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino – circolazione stradale promossa da:
C.F./P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Boario Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vaira Controparte_1 P.IVA_2
C.F.: , residente in [...]. CP_2 C.F._1
APPELLATE
***
Conclusioni: per parte attrice: “In accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da questa difesa e, perciò, in riforma della sentenza n. 96/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino, in data 17/01/2023.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi la prova per interpello e testi sul capo di prova dedotto a verbale all'udienza del 27.10.2022 nel giudizio di primo grado e che qui si riporta: 01)Vero che il fotogramma allegato alle osservazioni tecniche a firma perito è stata scattata dal perito in occasione Per_1 Per_2 della perizia eseguita in data 10.12.2019 per conto di e raffigurano il veicolo Fiat Ulysse tg. CP_3 CF380ST” (si indica a teste: perito c/o Studio Losito Srl Via Pianezza 185, Torino) Disporre Per_2 supplemento di CTU sul quesito A) “Accertata la verificazione dell'evento pregiudizievole secondo la riferita dinamica di cui in atto di citazione, la compatibilità dei danni riportati e la sussistenza del nesso eziologico ricostruendo la effettiva dinamica del sinistro, tenendo conto delle misurazioni altimetriche con le possibili variabili, nonché la presenza o meno di punti coincidenti in altezza, in estensione, in profondità ed in applicazione, nonché l'esistenza di eventuali danni preesistenti” sul quale il CTU non ha risposto in modo esaustivo tenendo conto delle fotografie scattate dal perito
in occasione della perizia eseguita in data 10.12.2019. NEL MERITO: Dato atto che il Giudice Per_2 di Pace ha ritenuto provato l'accadimento del sinistro avvenuto il giorno 08.11.2019 in Venaria Reale (TO) all'intersezione tra la Via Piave ed il Viale Roma nel quale rimasero coinvolte la vettura Fiat Abarth tg. FE263TM di proprietà e condotta dal signor e il veicolo Fiat Ulysse tg. Persona_3
CF380ST di proprietà e condotta dalla signora . Dato, altresì, atto che il Giudice di CP_2
Pace ha accertato la responsabilità esclusiva della signora nella causazione CP_2 dell'evento per cui è causa. Condannare ex lege, la in persona del legale Controparte_4
pagina 1 di 6 rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore di parte attrice della somma di € 10.107,67 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta, ammettendosi, in via tra loro alternativa, o il rimborso delle spese di noleggio o il risarcimento del danno da fermo tecnico nella misura di cui in premessa, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito. Rivalutarsi la somma liquidata e gli interessi di legge dal giorno della diffida all'effettivo soddisfo. Condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a parte appellante Controparte_1 l'importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 4.307,53 (di cui € 4.098,78 versato alla . ed € 208,75 per la registrazione della sentenza) ovvero quello maggiore Controparte_1 versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Con rivalutazione della somma liquidata e degli interessi di legge dal giorno della diffida all'effettivo soddisfo. Con il favore delle spese e degli onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio” per parte convenuta: “Nel merito: Respingere l'appello ex adverso interposto alla sentenza di prime cure e, per l'effetto, Confermare la predetta sentenza con assoluzione di da ogni Controparte_1 avversaria pretesa. Per il caso di accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante. In via istruttoria: Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in comparsa di costituzione e risposta di prime cure. Dare atto delle contestazioni alla ctu di cui alle osservazioni del consulente di parte convenuta. Dichiarare la nullità della deposizione di per violazione Testimone_1 dell'art. 135 terzo comma bis c.p.c. per i motivi di cui in atti. In ogni caso. In via principale: Respingere le domande tutte di parte appellante, siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto
da ogni avversaria pretesa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi CP_5 Controparte_1 di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte appellante. Contenere l'eventuale condanna di nei limiti del danno giusto e concretamente provato in corso di Controparte_1 causa, nonché delle voci di pregiudizio ammissibili e fondate. In ogni caso: Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via equitativa dal Giudice”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in qualità di cessionaria del Parte_1 credito vantato da - proprietario del veicolo Fiat Abarth tg. FE263TM – aveva Persona_3 convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino la Controparte_4 compagnia assicurativa del predetto veicolo, per sentirla condannare al risarcimento dei danni occorsi a seguito del sinistro avvenuto in data 8.11.2019 alle ore 19:40 circa in Venaria Reale, quando il medesimo, percorrendo viale Roma e giunto in prossimità dell'intersezione con via Piave, veniva urtato dalla vettura Fiat Ulysse tg. CF380ST di proprietà e condotta da che non si CP_2 arrestava al segnale di stop. Danni materiali quantificati in € 9.500,01, € 200 per soccorso stradale, € 200 per fermo tecnico ed € 244 per noleggio auto sostitutiva, oltre interessi e rivalutazione.
Si era costituita la s.p.a. eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_4 della domanda per mancata prova dell'esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, aveva contestato il valore indiziario del modulo CAI e l'asserita responsabilità esclusiva della conducente del veicolo antagonista;
aveva censurato, inoltre, la compatibilità tra la dinamica descritta e i danni lamentati, anche considerata l'impossibilità di esaminare il veicolo antagonista prima delle riparazioni. Aveva contestato, altresì, le pretese attoree in punto quantum vuoi per l'incongruenza tra le richieste risarcitorie e le prove documentali fornite a sostegno, vuoi per la carenza di allegazioni probatorie riguardo alle richieste risarcitorie di fermo tecnico e noleggio auto sostitutiva e, ancora, per pagina 2 di 6 l'incongruità dei costi di manodopera indicati rispetto ai prezzi medi delle officine di zona. Aveva, pertanto, richiesto il rigetto delle domande.
Dichiarata la contumacia di ritualmente citata, sono stati concessi termini ex art. CP_2
320, comma quarto, c.p.c. per la trattazione della causa. All'udienza 28.4.2021 è stato ammesso l'interrogatorio formale della convenuta contumace e la prova testimoniale, quest'ultima assunta all'udienza 18.1.2022; in esito a detta udienza è stata disposta CTU tecnico-comparativa. Terminata l'istruttoria e precisate le conclusioni, il Giudice di Pace, con sentenza n. 96/2023, depositata il 17.1.2023, rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, la ha impugnato detta sentenza sulla base di due Parte_1 motivi. Con il primo motivo ha censurato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto compatibili i danni lamentati dall'appellante con il sinistro come descritto sulla base delle sole risultanze della CTU, senza tenere conto delle indicazioni contenute nel modulo CAI sull'ubicazione dei danni, della testimonianza resa nel corso del giudizio da e degli Controparte_6 effetti previsti dell'art. 232 c.p.c. per la mancata risposta della conducente del veicolo antagonista all'interrogatorio formale. Con il secondo motivo, ha contestato la mancata acquisizione in giudizio della relazione redatta dal perito fiduciario della compagnia assicurativa del veicolo antagonista in relazione ad altro sinistro, ma dalla quale, risulterebbero i danni occorsi alla Fiat Ulysse nel sinistro oggetto di causa. In forza di tali motivi di appello, ha quindi domandato la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado previa ammissione delle prove ivi dedotte.
Si è costituita la s.p.a. contestando i motivi di appello formulati da Controparte_4 controparte, ritenendo corretta la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure con riguardo alla valutata incompatibilità dei danni lamentati con il sinistro per cui è causa, asseritamente coerente con il quadro probatorio formatosi nel corso del giudizio, anche considerata l'eccepita nullità ex art. 135 Cod. Ass. della deposizione resa dall'unico teste escusso. Quanto al secondo motivo di appello, ha ritenuto condivisibile l'omessa acquisizione e valutazione della perizia del fiduciario dell'assicurazione del veicolo antagonista in sede di CTU in quanto tardiva e relativa a danni inconferenti poiché occorsi in occasione di un precedente sinistro. Ha chiesto, pertanto, di respingere il gravame attoreo e, in subordine, in caso di accoglimento, contenere l'eventuale condanna nei limiti del danno provato.
Dichiarata la contumacia di all'udienza 5.12.2023, con ordinanza 10.1.2024 sono CP_2 state rigettate le istanze istruttorie formulate ed è stata fissata udienza per la remissione della causa in decisione al 13.5.2025. Con decreto 2.8.2024, ritenuto di modificare la data indicata per la precisazione delle conclusioni per esigenze di organizzazione di ruolo, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281- sexies c.p.c. ove, precisate le conclusioni come in epigrafe e discussa la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. E' fondato il primo dei motivi di appello proposti dall'appellante.
L'art. 143 cod. ass. stabilisce che il modulo CAI formato congiuntamente da entrambi i conducenti convolti nel sinistro fa sorgere una presunzione del verificarsi del sinistro secondo le modalità indicate nel predetto modulo, salva prova contraria da fornirsi dall'assicurazione.
La giurisprudenza consolidata afferma che tale presunzione iuris tantum opera laddove il responsabile del danno sottoscrittore del CAI sia anche il proprietario del mezzo danneggiante (tra le tante, Cass. n.
8214/2013).
Nel caso di specie il modulo CAI era pacificamente sottoscritto, oltre dal danneggiato Persona_3 cedente il credito vantato dall'appellante, anche dalla convenuta entrambi CP_2 conducenti e proprietari dei veicoli sinistrati.
pagina 3 di 6 Ne consegue che nel caso di specie operava il citato art. 143 cod. ass., sicché era onere dell'assicurazione provare l'incompatibilità oggettiva tra il sinistro come descritto nel modulo CAI e i danni lamentati dall'odierno appellante (“in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto
C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”: Cass. 25 giugno 2013, n. 15881, in senso analogo anche Cass. 17 settembre 2013, n. 21161; Cass. 20 febbraio 2018, n.
4010 e Cass. 27 marzo 2019, n. 8451).
A diversa conclusione circa l'operatività della presunzione di cui sopra non rileva quanto addotto dall'assicurazione in punto incompletezza del modulo CAI. In particolare, afferma l'appellata che il modulo CAI non sarebbe stato compilato nella parte relativa ai “danni visibili”. Elemento che, in tesi dell'appellante, priverebbe il documento del valore attribuitole dall'art. 143 cit.
Ora, vero che costituisce principio consolidato quello per cui il modulo CAI per avere il predetto valore deve essere completo in tutti i suoi elementi (Cass. 10304/2007) e che nel caso di specie le caselle del modulo dal titolo “danni visibili al veicolo A” e “danni visibili al veicolo B” non risultano compilate. Tuttavia, i sottoscrittori del modulo hanno ugualmente indicato nel documento ove detti danni si trovassero, apponendo le crocette sulle parti anteriore e sinistra dei veicoli A e B raffigurati nel modulo, probabilmente confondendo il punto del documento in cui detti danni dovessero essere indicati (cfr. produzione del modulo in questione in primo grado). Trattasi, quindi, di mera irregolarità nella compilazione del modulo, che non ha in alcun modo arrecato incertezza sulla dinamica del sinistro descritta (come compiutamente riportata nel grafico redatto) e sull'assunzione esclusiva di responsabilità in capo alla (“ho torto, non mi sono fermata allo stop”). Né era necessario, CP_2 come pretende l'assicurazione, che i dichiaranti indicassero nel grafico rappresentativo la segnaletica stradale gravante sul veicolo della (cfr. comparsa di primo grado, p. 5). Nessuna richiesta CP_2 vi è in tal senso nel modulo e la aveva correttamente riempito la parte di modulo riferita CP_2 alla condotta effettuata (p.to 17: “non aveva osservato il segnale di precedenza”) altresì specificando, come già riportato, che il segnale non rispettato era lo “stop”.
Tanto basta a ritenere che il modulo CAI prodotto in causa fosse idoneo a consentire l'operatività della presunzione iuris tantum prevista dall'art. 143 cod. ass. con conseguente onere in capo all'assicurazione di provare l'incompatibilità oggettiva del sinistro rispetto a quanto indicato nel CAI.
Tale onere non risulta soddisfatto, posto che la CTU disposta in primo grado non ha in alcun modo accertato l'incompatibilità oggettiva tra quanto risultante dal CAI e i danni lamentati dall'attore, ma ha sancito l'impossibilità di compiere tale verifica in assenza del mezzo danneggiante o anche solo di foto su di esso (cfr. p. 7 ctu del primo grado: “In assenza del veicolo antagonista Fiat Ulysse ovvero di relazione fotografica …. non è possibile esprimere considerazioni tecniche in merito alla compatibilità dei danni subiti dal veicolo attoreo”).
Tale impossibilità di accertare la compatibilità (così come l'incompatibilità) dei danni doveva quindi ricadere sull'assicurazione, gravata della prova ex art. 143 cit., come detto, e non sull'appellante, come ritenuto dal giudice di Pace.
Pertanto, la sentenza impugnata è da riformarsi dovendosi ritenere provata la verificazione del sinistro come descritta nel modulo CAI. Conclusione rafforzata, peraltro, dall'omessa presentazione della convenuta a rendere l'interpello sui capi nn. 1,2,3 della citazione, ossia sulle circostanze CP_2 relative al sinistro e alla sua esclusiva responsabilità. Omessa presentazione all'interpello in relazione alla quale l'appellante, all'udienza 21.9.2021, aveva correttamente chiesto al Giudice di Pace applicarsi l'art. 232 cpc, sicché anche per tale via la dinamica del sinistro non poteva che essere provata in quella descritta dalla in linea con quanto riportato nel modulo CAI. Parte_1
pagina 4 di 6 Ne consegue che la domanda risarcitoria dell'odierna appellante deve trovare accoglimento.
La CTU disposta in primo grado ha ritenuto che i costi per la riparazione della Fiat Abarth danneggiata ammontino ad € 8.634,47 (cfr. p. 10 ctu).
Trattasi di conclusione logica e coerente, dalla quale non v'è ragione per discostarsi.
Non possono, invece, essere riconosciuti all'appellante gli importi richiesti per il noleggio dell'auto sostitutiva e per il soccorso stradale.
Quanto al primo, costituisce principio ampliamente consolidato quello per cui “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” (Cass. n. 32946/2024 e molte altre conformi).
Nel caso di specie v'è la prova dell'indisponibilità del mezzo riparato dalla appellante CP_7 poiché riscontrata dal CTU (“il fermo tecnico si indica in giorni 4”: p. 10). Quel che difetta, però, è la prova sia della necessità di un mezzo sostitutivo per il danneggiato sia che Persona_3 quest'ultimo abbia effettivamente sostenuto la relativa spesa tanto da poter poi cedere il credito da essa derivante. Elementi che non possono certo desumersi dalla “ricevuta fiscale” prodotta dalla CP_7
(docc. 3,7 fascicolo di primo grado), ossia da un atto di provenienza unilaterale della stessa parte appellante. Inoltre, tale documento reca espressamente l'indicazione che i corrispettivi indicati non sono stati pagati.
Analogo discorso vale per quanto concerne la spesa per il soccorso stradale: non v'è prova che esso sia stato necessario e l'unico elemento sul punto è la medesima “ricevuta fiscale” di cui sopra di provenienza unilaterale dalla . CP_7
In definitiva, alla parte appellante va riconosciuto un danno patrimoniale di € 8.634,47 (iva inclusa).
Trattandosi di debito di valore, tale importo viene maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro (8.11.2019) all'attualità, pervenendosi così all'importo di € 11.195,57. Su detta somma spettano gli interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al saldo.
3. L'appellante ha espressamente svolto - nel presente giudizio - la domanda di ripetizione delle somme versate in favore della compagnia a seguito della sentenza impugnata, per € 4.098,78. Versamento comprovato dai docc. 3,4 appellante. Risulta altresì versata l'imposta di registro per € 208,75 (doc. 5,6 appellata). Così per complessivi € 4.307,53.
Sul punto vige il principio per cui: “La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1 c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio ...” (cfr. Cass. n. 18062/18).
Pertanto, in accoglimento della domanda dell'appellante, la parte appellata deve essere condannata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme da questa versate in esecuzione della sentenza di primo grado quali sopra indicate, oltre interessi legali dalla data del relativo pagamento (cfr. Cass. n.
14779/09 e Cass. n. 34011/21).
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, vista la riforma della pronuncia impugnata, si rende necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese sia del primo grado e sia del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 15.503,10), dell'attività difensiva svolta nei due gradi di giudizio (primo grado: negoziazione, studio, introduttiva e decisoria;
secondo grado: studio, introduttiva, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, salva l'applicazione del valore minimo sul valore di liquidazione della fase decisoria nel presente giudizio atteso il rito semplificato (art. 281-sexies c.p.c.) adottato.
La spesa di CTU del primo grado, che all'esito di detto giudizio era stata sostenuta dall'appellante, è inclusa nella somma sopra indicata di € 4.307,53 che viene posta a carico dell'appellata. Tra gli esborsi relativi al giudizio di primo grado va riconosciuto all'appellante l'importo di € 732 per il c.t.p. di parte
(cfr. produzione con le note conclusive in primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 96/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino il 9.1.2023 e depositata il 17.1.2023, CONDANNA la spa al pagamento in CP_1 favore della della somma di € 11.195,57, oltre interessi legali dal passaggio in Parte_1 giudicato della presente sentenza al saldo;
CONDANNA la spa a restituire alla la somma di € 4.307,53, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla data di singoli pagamenti al saldo;
Co CONDANNA la a rimborsare alla le spese di lite di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 996 per esborsi (c.u., marca e spesa di c.t.p.) ed €
2531 per compensi (€ 441 per negoziazione, € 425 per studio, € 352 per introduttiva, € 567 per istruttoria, €
746 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa e, quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per esborsi (c.u., marca) ed € 2546,50 per compensi (€ 919 per studio, € 777 per introduttiva, € 850,50 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa;
Così deciso in Torino, il 7.5.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 13798/2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino – circolazione stradale promossa da:
C.F./P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Boario Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Vaira Controparte_1 P.IVA_2
C.F.: , residente in [...]. CP_2 C.F._1
APPELLATE
***
Conclusioni: per parte attrice: “In accoglimento dei motivi di impugnazione proposti da questa difesa e, perciò, in riforma della sentenza n. 96/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Torino, in data 17/01/2023.
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi la prova per interpello e testi sul capo di prova dedotto a verbale all'udienza del 27.10.2022 nel giudizio di primo grado e che qui si riporta: 01)Vero che il fotogramma allegato alle osservazioni tecniche a firma perito è stata scattata dal perito in occasione Per_1 Per_2 della perizia eseguita in data 10.12.2019 per conto di e raffigurano il veicolo Fiat Ulysse tg. CP_3 CF380ST” (si indica a teste: perito c/o Studio Losito Srl Via Pianezza 185, Torino) Disporre Per_2 supplemento di CTU sul quesito A) “Accertata la verificazione dell'evento pregiudizievole secondo la riferita dinamica di cui in atto di citazione, la compatibilità dei danni riportati e la sussistenza del nesso eziologico ricostruendo la effettiva dinamica del sinistro, tenendo conto delle misurazioni altimetriche con le possibili variabili, nonché la presenza o meno di punti coincidenti in altezza, in estensione, in profondità ed in applicazione, nonché l'esistenza di eventuali danni preesistenti” sul quale il CTU non ha risposto in modo esaustivo tenendo conto delle fotografie scattate dal perito
in occasione della perizia eseguita in data 10.12.2019. NEL MERITO: Dato atto che il Giudice Per_2 di Pace ha ritenuto provato l'accadimento del sinistro avvenuto il giorno 08.11.2019 in Venaria Reale (TO) all'intersezione tra la Via Piave ed il Viale Roma nel quale rimasero coinvolte la vettura Fiat Abarth tg. FE263TM di proprietà e condotta dal signor e il veicolo Fiat Ulysse tg. Persona_3
CF380ST di proprietà e condotta dalla signora . Dato, altresì, atto che il Giudice di CP_2
Pace ha accertato la responsabilità esclusiva della signora nella causazione CP_2 dell'evento per cui è causa. Condannare ex lege, la in persona del legale Controparte_4
pagina 1 di 6 rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore di parte attrice della somma di € 10.107,67 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta, ammettendosi, in via tra loro alternativa, o il rimborso delle spese di noleggio o il risarcimento del danno da fermo tecnico nella misura di cui in premessa, il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice adito. Rivalutarsi la somma liquidata e gli interessi di legge dal giorno della diffida all'effettivo soddisfo. Condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a parte appellante Controparte_1 l'importo corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad € 4.307,53 (di cui € 4.098,78 versato alla . ed € 208,75 per la registrazione della sentenza) ovvero quello maggiore Controparte_1 versato in esecuzione della sentenza di primo grado. Con rivalutazione della somma liquidata e degli interessi di legge dal giorno della diffida all'effettivo soddisfo. Con il favore delle spese e degli onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio” per parte convenuta: “Nel merito: Respingere l'appello ex adverso interposto alla sentenza di prime cure e, per l'effetto, Confermare la predetta sentenza con assoluzione di da ogni Controparte_1 avversaria pretesa. Per il caso di accoglimento delle istanze istruttorie di parte appellante. In via istruttoria: Ammettere gli articoli di prova per interpello e testi dedotti in comparsa di costituzione e risposta di prime cure. Dare atto delle contestazioni alla ctu di cui alle osservazioni del consulente di parte convenuta. Dichiarare la nullità della deposizione di per violazione Testimone_1 dell'art. 135 terzo comma bis c.p.c. per i motivi di cui in atti. In ogni caso. In via principale: Respingere le domande tutte di parte appellante, siccome infondate in fatto e in diritto e per l'effetto
da ogni avversaria pretesa. In via subordinata: Nella denegata ipotesi CP_5 Controparte_1 di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte appellante. Contenere l'eventuale condanna di nei limiti del danno giusto e concretamente provato in corso di Controparte_1 causa, nonché delle voci di pregiudizio ammissibili e fondate. In ogni caso: Liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti ed i compensi professionali tutti, come da consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali ed alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili. Con refusione di spese di ctu e di ctp, queste ultime in misura pari alle prime o in quella determinanda anche in via equitativa dal Giudice”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la in qualità di cessionaria del Parte_1 credito vantato da - proprietario del veicolo Fiat Abarth tg. FE263TM – aveva Persona_3 convenuto in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino la Controparte_4 compagnia assicurativa del predetto veicolo, per sentirla condannare al risarcimento dei danni occorsi a seguito del sinistro avvenuto in data 8.11.2019 alle ore 19:40 circa in Venaria Reale, quando il medesimo, percorrendo viale Roma e giunto in prossimità dell'intersezione con via Piave, veniva urtato dalla vettura Fiat Ulysse tg. CF380ST di proprietà e condotta da che non si CP_2 arrestava al segnale di stop. Danni materiali quantificati in € 9.500,01, € 200 per soccorso stradale, € 200 per fermo tecnico ed € 244 per noleggio auto sostitutiva, oltre interessi e rivalutazione.
Si era costituita la s.p.a. eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_4 della domanda per mancata prova dell'esperimento della negoziazione assistita. Nel merito, aveva contestato il valore indiziario del modulo CAI e l'asserita responsabilità esclusiva della conducente del veicolo antagonista;
aveva censurato, inoltre, la compatibilità tra la dinamica descritta e i danni lamentati, anche considerata l'impossibilità di esaminare il veicolo antagonista prima delle riparazioni. Aveva contestato, altresì, le pretese attoree in punto quantum vuoi per l'incongruenza tra le richieste risarcitorie e le prove documentali fornite a sostegno, vuoi per la carenza di allegazioni probatorie riguardo alle richieste risarcitorie di fermo tecnico e noleggio auto sostitutiva e, ancora, per pagina 2 di 6 l'incongruità dei costi di manodopera indicati rispetto ai prezzi medi delle officine di zona. Aveva, pertanto, richiesto il rigetto delle domande.
Dichiarata la contumacia di ritualmente citata, sono stati concessi termini ex art. CP_2
320, comma quarto, c.p.c. per la trattazione della causa. All'udienza 28.4.2021 è stato ammesso l'interrogatorio formale della convenuta contumace e la prova testimoniale, quest'ultima assunta all'udienza 18.1.2022; in esito a detta udienza è stata disposta CTU tecnico-comparativa. Terminata l'istruttoria e precisate le conclusioni, il Giudice di Pace, con sentenza n. 96/2023, depositata il 17.1.2023, rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, la ha impugnato detta sentenza sulla base di due Parte_1 motivi. Con il primo motivo ha censurato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto compatibili i danni lamentati dall'appellante con il sinistro come descritto sulla base delle sole risultanze della CTU, senza tenere conto delle indicazioni contenute nel modulo CAI sull'ubicazione dei danni, della testimonianza resa nel corso del giudizio da e degli Controparte_6 effetti previsti dell'art. 232 c.p.c. per la mancata risposta della conducente del veicolo antagonista all'interrogatorio formale. Con il secondo motivo, ha contestato la mancata acquisizione in giudizio della relazione redatta dal perito fiduciario della compagnia assicurativa del veicolo antagonista in relazione ad altro sinistro, ma dalla quale, risulterebbero i danni occorsi alla Fiat Ulysse nel sinistro oggetto di causa. In forza di tali motivi di appello, ha quindi domandato la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado previa ammissione delle prove ivi dedotte.
Si è costituita la s.p.a. contestando i motivi di appello formulati da Controparte_4 controparte, ritenendo corretta la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure con riguardo alla valutata incompatibilità dei danni lamentati con il sinistro per cui è causa, asseritamente coerente con il quadro probatorio formatosi nel corso del giudizio, anche considerata l'eccepita nullità ex art. 135 Cod. Ass. della deposizione resa dall'unico teste escusso. Quanto al secondo motivo di appello, ha ritenuto condivisibile l'omessa acquisizione e valutazione della perizia del fiduciario dell'assicurazione del veicolo antagonista in sede di CTU in quanto tardiva e relativa a danni inconferenti poiché occorsi in occasione di un precedente sinistro. Ha chiesto, pertanto, di respingere il gravame attoreo e, in subordine, in caso di accoglimento, contenere l'eventuale condanna nei limiti del danno provato.
Dichiarata la contumacia di all'udienza 5.12.2023, con ordinanza 10.1.2024 sono CP_2 state rigettate le istanze istruttorie formulate ed è stata fissata udienza per la remissione della causa in decisione al 13.5.2025. Con decreto 2.8.2024, ritenuto di modificare la data indicata per la precisazione delle conclusioni per esigenze di organizzazione di ruolo, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281- sexies c.p.c. ove, precisate le conclusioni come in epigrafe e discussa la causa, la stessa è stata trattenuta in decisione.
2. E' fondato il primo dei motivi di appello proposti dall'appellante.
L'art. 143 cod. ass. stabilisce che il modulo CAI formato congiuntamente da entrambi i conducenti convolti nel sinistro fa sorgere una presunzione del verificarsi del sinistro secondo le modalità indicate nel predetto modulo, salva prova contraria da fornirsi dall'assicurazione.
La giurisprudenza consolidata afferma che tale presunzione iuris tantum opera laddove il responsabile del danno sottoscrittore del CAI sia anche il proprietario del mezzo danneggiante (tra le tante, Cass. n.
8214/2013).
Nel caso di specie il modulo CAI era pacificamente sottoscritto, oltre dal danneggiato Persona_3 cedente il credito vantato dall'appellante, anche dalla convenuta entrambi CP_2 conducenti e proprietari dei veicoli sinistrati.
pagina 3 di 6 Ne consegue che nel caso di specie operava il citato art. 143 cod. ass., sicché era onere dell'assicurazione provare l'incompatibilità oggettiva tra il sinistro come descritto nel modulo CAI e i danni lamentati dall'odierno appellante (“in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto
C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio”: Cass. 25 giugno 2013, n. 15881, in senso analogo anche Cass. 17 settembre 2013, n. 21161; Cass. 20 febbraio 2018, n.
4010 e Cass. 27 marzo 2019, n. 8451).
A diversa conclusione circa l'operatività della presunzione di cui sopra non rileva quanto addotto dall'assicurazione in punto incompletezza del modulo CAI. In particolare, afferma l'appellata che il modulo CAI non sarebbe stato compilato nella parte relativa ai “danni visibili”. Elemento che, in tesi dell'appellante, priverebbe il documento del valore attribuitole dall'art. 143 cit.
Ora, vero che costituisce principio consolidato quello per cui il modulo CAI per avere il predetto valore deve essere completo in tutti i suoi elementi (Cass. 10304/2007) e che nel caso di specie le caselle del modulo dal titolo “danni visibili al veicolo A” e “danni visibili al veicolo B” non risultano compilate. Tuttavia, i sottoscrittori del modulo hanno ugualmente indicato nel documento ove detti danni si trovassero, apponendo le crocette sulle parti anteriore e sinistra dei veicoli A e B raffigurati nel modulo, probabilmente confondendo il punto del documento in cui detti danni dovessero essere indicati (cfr. produzione del modulo in questione in primo grado). Trattasi, quindi, di mera irregolarità nella compilazione del modulo, che non ha in alcun modo arrecato incertezza sulla dinamica del sinistro descritta (come compiutamente riportata nel grafico redatto) e sull'assunzione esclusiva di responsabilità in capo alla (“ho torto, non mi sono fermata allo stop”). Né era necessario, CP_2 come pretende l'assicurazione, che i dichiaranti indicassero nel grafico rappresentativo la segnaletica stradale gravante sul veicolo della (cfr. comparsa di primo grado, p. 5). Nessuna richiesta CP_2 vi è in tal senso nel modulo e la aveva correttamente riempito la parte di modulo riferita CP_2 alla condotta effettuata (p.to 17: “non aveva osservato il segnale di precedenza”) altresì specificando, come già riportato, che il segnale non rispettato era lo “stop”.
Tanto basta a ritenere che il modulo CAI prodotto in causa fosse idoneo a consentire l'operatività della presunzione iuris tantum prevista dall'art. 143 cod. ass. con conseguente onere in capo all'assicurazione di provare l'incompatibilità oggettiva del sinistro rispetto a quanto indicato nel CAI.
Tale onere non risulta soddisfatto, posto che la CTU disposta in primo grado non ha in alcun modo accertato l'incompatibilità oggettiva tra quanto risultante dal CAI e i danni lamentati dall'attore, ma ha sancito l'impossibilità di compiere tale verifica in assenza del mezzo danneggiante o anche solo di foto su di esso (cfr. p. 7 ctu del primo grado: “In assenza del veicolo antagonista Fiat Ulysse ovvero di relazione fotografica …. non è possibile esprimere considerazioni tecniche in merito alla compatibilità dei danni subiti dal veicolo attoreo”).
Tale impossibilità di accertare la compatibilità (così come l'incompatibilità) dei danni doveva quindi ricadere sull'assicurazione, gravata della prova ex art. 143 cit., come detto, e non sull'appellante, come ritenuto dal giudice di Pace.
Pertanto, la sentenza impugnata è da riformarsi dovendosi ritenere provata la verificazione del sinistro come descritta nel modulo CAI. Conclusione rafforzata, peraltro, dall'omessa presentazione della convenuta a rendere l'interpello sui capi nn. 1,2,3 della citazione, ossia sulle circostanze CP_2 relative al sinistro e alla sua esclusiva responsabilità. Omessa presentazione all'interpello in relazione alla quale l'appellante, all'udienza 21.9.2021, aveva correttamente chiesto al Giudice di Pace applicarsi l'art. 232 cpc, sicché anche per tale via la dinamica del sinistro non poteva che essere provata in quella descritta dalla in linea con quanto riportato nel modulo CAI. Parte_1
pagina 4 di 6 Ne consegue che la domanda risarcitoria dell'odierna appellante deve trovare accoglimento.
La CTU disposta in primo grado ha ritenuto che i costi per la riparazione della Fiat Abarth danneggiata ammontino ad € 8.634,47 (cfr. p. 10 ctu).
Trattasi di conclusione logica e coerente, dalla quale non v'è ragione per discostarsi.
Non possono, invece, essere riconosciuti all'appellante gli importi richiesti per il noleggio dell'auto sostitutiva e per il soccorso stradale.
Quanto al primo, costituisce principio ampliamente consolidato quello per cui “il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso” (Cass. n. 32946/2024 e molte altre conformi).
Nel caso di specie v'è la prova dell'indisponibilità del mezzo riparato dalla appellante CP_7 poiché riscontrata dal CTU (“il fermo tecnico si indica in giorni 4”: p. 10). Quel che difetta, però, è la prova sia della necessità di un mezzo sostitutivo per il danneggiato sia che Persona_3 quest'ultimo abbia effettivamente sostenuto la relativa spesa tanto da poter poi cedere il credito da essa derivante. Elementi che non possono certo desumersi dalla “ricevuta fiscale” prodotta dalla CP_7
(docc. 3,7 fascicolo di primo grado), ossia da un atto di provenienza unilaterale della stessa parte appellante. Inoltre, tale documento reca espressamente l'indicazione che i corrispettivi indicati non sono stati pagati.
Analogo discorso vale per quanto concerne la spesa per il soccorso stradale: non v'è prova che esso sia stato necessario e l'unico elemento sul punto è la medesima “ricevuta fiscale” di cui sopra di provenienza unilaterale dalla . CP_7
In definitiva, alla parte appellante va riconosciuto un danno patrimoniale di € 8.634,47 (iva inclusa).
Trattandosi di debito di valore, tale importo viene maggiorato di rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro (8.11.2019) all'attualità, pervenendosi così all'importo di € 11.195,57. Su detta somma spettano gli interessi al tasso legale dal passaggio in giudicato della presente sentenza al saldo.
3. L'appellante ha espressamente svolto - nel presente giudizio - la domanda di ripetizione delle somme versate in favore della compagnia a seguito della sentenza impugnata, per € 4.098,78. Versamento comprovato dai docc. 3,4 appellante. Risulta altresì versata l'imposta di registro per € 208,75 (doc. 5,6 appellata). Così per complessivi € 4.307,53.
Sul punto vige il principio per cui: “La sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1 c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio ...” (cfr. Cass. n. 18062/18).
Pertanto, in accoglimento della domanda dell'appellante, la parte appellata deve essere condannata alla restituzione in favore dell'appellante delle somme da questa versate in esecuzione della sentenza di primo grado quali sopra indicate, oltre interessi legali dalla data del relativo pagamento (cfr. Cass. n.
14779/09 e Cass. n. 34011/21).
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, vista la riforma della pronuncia impugnata, si rende necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Le spese sia del primo grado e sia del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del decisum (€ 15.503,10), dell'attività difensiva svolta nei due gradi di giudizio (primo grado: negoziazione, studio, introduttiva e decisoria;
secondo grado: studio, introduttiva, decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento, salva l'applicazione del valore minimo sul valore di liquidazione della fase decisoria nel presente giudizio atteso il rito semplificato (art. 281-sexies c.p.c.) adottato.
La spesa di CTU del primo grado, che all'esito di detto giudizio era stata sostenuta dall'appellante, è inclusa nella somma sopra indicata di € 4.307,53 che viene posta a carico dell'appellata. Tra gli esborsi relativi al giudizio di primo grado va riconosciuto all'appellante l'importo di € 732 per il c.t.p. di parte
(cfr. produzione con le note conclusive in primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 96/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torino il 9.1.2023 e depositata il 17.1.2023, CONDANNA la spa al pagamento in CP_1 favore della della somma di € 11.195,57, oltre interessi legali dal passaggio in Parte_1 giudicato della presente sentenza al saldo;
CONDANNA la spa a restituire alla la somma di € 4.307,53, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla data di singoli pagamenti al saldo;
Co CONDANNA la a rimborsare alla le spese di lite di entrambi i CP_1 Parte_1 gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 996 per esborsi (c.u., marca e spesa di c.t.p.) ed €
2531 per compensi (€ 441 per negoziazione, € 425 per studio, € 352 per introduttiva, € 567 per istruttoria, €
746 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa e, quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per esborsi (c.u., marca) ed € 2546,50 per compensi (€ 919 per studio, € 777 per introduttiva, € 850,50 per decisoria) oltre rimborso del 15%, iva e cpa;
Così deciso in Torino, il 7.5.2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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