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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/05/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3086/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3086/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARZIA Parte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO ( ) VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. TARZIA GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. TERENGHI MARCO ALFONSO, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Archimede, 94 20100 MILANO presso il difensore avv. TERENGHI MARCO ALFONSO
APPELLATO
avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
A) Riformarsi la sentenza di primo grado e respingersi la domanda di revocatoria di rimessa in conto corrente svolta dal Parte_2
contro la nel presente giudizio.
[...] Parte_1
B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare per le causali illustrate nella comparsa di risposta nonché in tutti gli atti difensivi del giudizio di primo e secondo grado:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
- Nel merito:
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1531/2024 resa dal Tribunale di Monza in data 7.5.2024 e depositata il 27.5.2024, e per l'effetto confermarla integralmente, eventualmente anche con diversa motivazione;
- in ogni caso, rigettare le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte formulate da parte appellante, perché infondate in fatto e diritto;
- accogliere le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte via via dedotte dal nel giudizio di primo grado, di seguito riproposte ex art. 346 c.p.c.: CP_1
pagina 2 di 12 - Nel merito:
- previ, occorrendo, accertamento e declaratoria di simulazione con riferimento alla data di contabilizzazione della rata di mutuo chirografario scaduta il 28.6.2019 ma registrata in c/c il 19.7.2019, dichiarare inefficace nei confronti del e pertanto revocare ai sensi dell'art. 67, secondo Parte_3
e terzo comma, l.fall., la rimessa/il pagamento affluito in data 19.7.2019 sul c/c ordinario n. 2307138 intrattenuto da presso Parte_3 Parte_1
- Filiale di Monza - via Parravicini n. 2 angolo via Prina, per la somma di
[...]
€ 40.000,00=, o per quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, se del caso in applicazione dell'art. 70, terzo comma, l.fall., condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla restituzione, in favore del attore, dell'importo di € CP_1
39.936,00=, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre alla rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno, ed agli interessi dalla domanda al saldo sulla somma rivalutata. In ogni caso, rigettare tutte le domande, pretese, eccezioni e conclusioni formulate dalla controparte, perché infondate in fatto e diritto. In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio ed esclusivamente occorrendo, si insiste per l'accoglimento delle istanze di seguito formulate. A) Ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta nonché per testi: 1) Vero che, a far tempo dal 2016 circa, i più famosi brand di scarpe ed accessori sportivi (KE e Adidas) sono entrati nel mercato europeo ed italiano delle calzature da bambino, proponendo al pubblico prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli con marchio Disney commercializzati da CP_1
2) Vero che, sempre a far tempo dall'anno 2016, ha registrato una CP_1 diminuzione delle vendite di abbigliamento e calzature nell'ambito della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), e si è quindi orientata verso il canale distributivo indipendente rivolto al dettaglio ed a quello del retail, anche mediante la formula contrattuale del conto-vendita;
3) Vero che il cambiamento dei canali di vendita e di clientela di cui al capitolo precedente ha determinato un allungamento dei tempi di pagamento ed un aumento nel ritorno di ri.ba. insolute e di assegni impagati da parte dei clienti;
4) Vero che, soprattutto a fare tempo dal 2018, la mole di insoluti proveniente dai clienti di è progressivamente aumentata, e ciò ha determinato la CP_1
pagina 3 di 12 necessità per la Società di fare fronte alle anticipazioni ricevute da in CP_2 relazione alle ri.ba. ed agli effetti tornati insoluti;
5) Vero che il giorno 27.12.2018 si è tenuta l'assemblea dei soci di dove CP_1
è stata deliberata la loro rinuncia al finanziamento di € 951.028,00= erogato in favore della Società e la sua trasformazione in “riserva versamento in conto capitale”, come doc. n. 4 di parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo;
6) Vero che, nei primi mesi del 2019, le posizioni bancarie di ed in CP_1 particolare quella verso , erano caratterizzate da sconfinamenti rispetto Pt_1 alle linee di credito e da esposizioni debitorie in c/c scadute;
7) Vero che, nel corso dei primi mesi del 2019, ha incaricato il dott. CP_1
di predisporre un piano economico-finanziario ed un piano Persona_1 industriale per il quinquennio 2019-2023, anche allo scopo di “valutare se la Società sia in grado di generare flussi di cassa di carattere operativo e/o straordinario nonché di onorare i debiti”, come da doc. n. 5 di parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo;
8) Vero che il doc. n. 7 prodotto da parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è il verbale della riunione del Collegio Sindacale di CP_1 tenutosi il 24.5.2019;
9) Vero che il doc. n. 6 prodotto da parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è un estratto della Relazione predisposta nel maggio 2019 dal sig. e da questi consegnata alla Filiale di Monza - via Persona_1
Parravicini n. 2 di sempre nel maggio 2019; Parte_1
10) Vero che, con delibera in data 28.6.2019, l'assemblea dei soci di ha CP_1 approvato il bilancio al 31.12.2018 evidenziante una perdita d'esercizio di € 1.519.872,00=;
11) Vero che, in data 16.7.2019, ha comunicato ad la sospensione Pt_1 CP_1 di tutti gli affidamenti in essere, come da doc. n. 11 di parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo;
12) Vero che ho inviato le mails in data 4.7.2019 e 5.7.2019 prodotte quali docc. nn. 15-16 di parte attrice, che mi si rammostrano, e ne confermo il contenuto;
13) Vero che nel corso del mese di luglio 2019, ha conferito alla CP_1 prof.ssa l'incarico di verificare la fattibilità di una procedura di Persona_2 concordato preventivo liquidatorio, come da doc. 18 che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo;
pagina 4 di 12 14) Vero che la prof.ssa in esecuzione di tale incarico, ha redatto la “Due Per_2 diligence sui dati contabili e pre-analisi sulla fattibilità della procedura ex art. 160 ss. l.f.” prodotta quale doc. n. 19 del , che mi si rammostra ed il cui CP_1 contenuto confermo. Si indicano a testi: 1) sig.ra - via Caccini, Monza;
2) dott. Testimone_1
- City Road n. 124, London - UK (anche a mezzo di Persona_1 testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c. o comunque ai sensi degli artt. 203- 204 c.p.c.); 4) dott. - via Boito, Monza;
5) dott.ssa Persona_3 Persona_2
- via Caronni, Monza;
6) dott. - via Italia n. 44, Monza;
7) Persona_4 dott.ssa - via Taccona n. 71, Monza. Persona_5
B) Ammissione di CTU contabile diretta a:
- confermare il contenuto e le conclusioni di cui alla relazione della dott.ssa in data 11.9.2019, ed in particolare che, alla data del 30.6.2019, la Persona_2 situazione economico-patrimoniale-finanziaria di era tale da consentirle CP_1 di pagare i propri creditori chirografari secondo una percentuale del 5,5% ca..
- confermare l'entità del “massimo scoperto”, o comunque del saldo passivo, raggiunto dal c/c n. 2307138 nel corso del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento (in particolare - € 65.197,63= al 19.7.2019) e del relativo rientro ai sensi dell'art. 70, cpv. CP_3
- confermare che, al momento dell'addebito della rata di mutuo avvenuto il giorno 28.3.2019, il conto registrava un saldo negativo di € 1.856,58=, calcolato già computando l'accredito di € 40.061,61= affluito il 25.3.2019,
- confermare la situazione di “congelamento” del c/c n. 2307138 (intesa come assenza di movimentazione di addebito derivanti da disposizioni di utilizzo del c/c da parte di quantomeno a far tempo dalla metà del mese di luglio CP_1
2019 e la contestuale dinamica di rientro proseguito fino alla chiusura del rapporto;
- confermare la natura consistente e durevole della riduzione dell'esposizione debitoria di sul c/c n. 2307138 a seguito dell'afflusso della rimessa per CP_1 cui è causa;
- confermare che, alla data del 30.6.2019, aveva accumulato un'ulteriore CP_1 perdita di esercizio per € 837.786,44=. Si contesta il contenuto della nota di deposito di parte convenuta in data 17.10.2023, e si dichiara di non conoscere le sigle apposte al doc.1 ivi allegato”. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimb. forf. 15%, contr. int. ed I.V.A.. Controparte_4
pagina 5 di 12 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il fallimento convenne in giudizio innanzi al tribunale Controparte_1 di Monza chiedendo accertarsi l'inefficacia ai sensi dell'art. Parte_1
67 co 2 e 3 l. fall. della rimessa di € 40.000,00 affluita sul c/c di corrispondenza n. 2307138 acceso presso la banca convenuta con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione in base all'art. 70 l. fall. dell'importo di €
39.936,00. L'attrice allegò che detto conto, sul quale confluiva l'intera operatività di CP_1 con , presentava alla data del 19.07.19 un saldo passivo di - € 65.197,63; Pt_1 che a seguito della rimessa su detto conto di fatto congelato dell'importo di €
40.000,00 alla data del 19.7.2019, si era verificata una riduzione dell'esposizione debitoria conclusasi con il raggiungimento di un minor saldo negativo di - € 25.261,63; che attraverso tale rimessa veniva pagata la rata di rimborso del finanziamento di € 38.288,32, scaduta il 28.6.2019, ma contabilizzata solo il 19.7.2019, poco prima che sul conto corrente fosse contabilizzato il bonifico di
€ 40.000,00; che sussistevano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo previsti dall'art. 67 l. fall. Si costituì contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto Pt_1 della domanda attorea. Con sentenza n. 1531/2024 pubblicata il 27/05/2024 il tribunale di Monza così statuì:
<<
1 - accoglie la domanda di revocatoria proposta dal
[...]
e per l'effetto revoca la rimessa bancaria di cui in motivazione e Controparte_1 condanna restituire a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 39.936,00 oltre agli interessi di legge decorrenti dalla domanda
[...] al saldo;
2 - condanna infine la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 7.616,00 per compensi, oltre esborsi per €. 545,00, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA., CPA e spese successive>>.
Il primo giudice, dopo avere premesso che l'istituto di credito non aveva sollevato contestazioni in merito all'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria, rilevò che il bonifico di € 40.000,00 proveniente da un altro conto della fallenda era stato utilizzato dalla per il Pt_1 pagamento della rata di mutuo chirografario di € 38.395,16 già scaduta;
che non pagina 6 di 12 sussistevano le condizioni di esenzione di cui all'art. 67 co. 3 l. fall. in quanto l'esposizione debitoria era stata ridotta in maniera considerevole e durevole;
che, con riferimento all'importo che l'istituto di credito doveva restituire occorreva fare applicazione dell'art. 70 co. 3 l. fall e dunque doveva Pt_1 essere condannata a restituire la differenza tra l'ammontare massimo del saldo passivo al 19.07.19 (€ 65.197,63) e l'ammontare residuo alla data dell'apertura del concorso (€ 25.261,53). Ha proposto appello Si è costituito il Parte_1 Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandone la
[...] fondatezza nel merito. Fissata udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. al 03.04.25, concessi i relativi termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025. I motivi di appello L'appellante articola un'unica doglianza nella quale in primo luogo lamenta che il tribunale aveva disposto la revoca dell'accredito quale pagamento della rata del mutuo, benché l'attrice avesse agito per “la revocatoria di una rimessa a valere su di un saldo passivo di conto corrente”, proponendo pertanto un'azione che si distinguerebbe per petitum e causa petendi da quella volta alla revoca del pagamento di una rata di mutuo. L'appellante sottolinea che il fallimento non aveva richiesto la revoca del pagamento e che, in ogni caso, l'accredito utilizzato per estinguere un debito darebbe luogo a un'operazione bilanciata e non a una rimessa revocabile. L'istituto di credito lamenta altresì l'erronea quantificazione dell'importo oggetto della condanna restitutoria. Dalla lettura dell'estratto conto risulterebbe che
-il saldo passivo, alla data dell'accredito di € 40.000,00, ammontava a € 26.822,47;
-la rimessa era stata utilizzata per il pagamento di una rata di mutuo dando così luogo a un'operazione bilanciata che avrebbe dato luogo a una giacenza residua di soli € 1.604,84;
-la differenza ai sensi dell'art. 70 co. 3 l. fall. tra l'ammontare massimo del saldo passivo di € 26.822,47 e l'ammontare residuo di € 25.261,63 alla data del concorso era quindi pari a € 1.620,84 con conseguente irrevocabilità della rimessa ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. b) l. fall.. L'opinione della Corte pagina 7 di 12 In via preliminare si osserva che deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cpc. L'atto di appello di cui è causa è coerente con i dettami ribaditi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) in quanto consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. Nel merito l'impugnazione non è fondata. La prima questione che l'appellante solleva pare agevolmente superabile, non essendo la pronuncia esaminata in questa sede affetta da un vizio di ultra petizione. Solo infatti in tale ipotesi la doglianza potrebbe avere rilevanza processuale. Nel giudizio in esame il tribunale si è limitato a fare uso legittimo del proprio potere-dovere di riqualificazione della domanda in modo diverso da quello prospettato dall'attrice immutati i fatti costitutivi della fattispecie giuridica (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10402). Il , nell'esporre nell'atto di citazione i fatti a fondamento della propria CP_1 domanda, ha tra l'altro dato conto che:
“…la seconda metà del mese di luglio, in particolare, sul c/c ordinario n. 2307138 ormai di fatto “congelato” è affluita la rimessa di € 40.000,00= in data 19.7.2019, in forza della quale la ha beneficiato di una riduzione consistente e durevole della propria esposizione Pt_1 creditoria verso l'impresa correntista …[..]”
“..che il 28.6.2019 era rimasta insoluta la rata di rimborso del mutuo chirografario in scadenza per € 38.288,32=, e che tale mancato pagamento non era stato dalla Banca contabilizzato sul c/c per non aggravare ulteriormente il saldo passivo di quest'ultimo. Non a caso, l'addebito in conto della rata insoluta ha avuto luogo solo il 19.7.2019, vale a dire proprio poco prima che sul c/c pervenisse un bonifico di € 40.000=, tale quindi da controbilanciare il pagamento della rata…[..]” e ha qualificato la propria azione ai sensi dell'art. 67, secondo e terzo comma, l. fall. Il primo giudice, che a ciò era stato sollecitato dallo stesso in CP_1 comparsa conclusionale, partendo dal rilievo che come dedotto dal , su un conto sostanzialmente congelato, risultando i CP_1 movimenti diretti esclusivamente al rientro della posizione debitoria del correntista..>> ha poi applicato i principi affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34494/2023) per cui pagina 8 di 12 conto corrente sia stato congelato…..con conseguente inapplicabilità degli artt. 67 comma 3 lett. b) e 70 L.F…>>. Il tribunale dunque non è andato ultra petita ma si è limitato a rivalutare i fatti già allegati dal fallimento evidenziando che, stante l'inoperatività del conto, la rimessa di € 40.000,00 altro non era se non il mezzo per ridurre l'esposizione nei confronti della banca tramite il pagamento della rata di mutuo scaduto il 28.06.2019. Gli elementi di fatto giuridicamente rilevanti, come altresì il provvedimento richiesto (petitum immediato) e il bene della vita (petitum mediato) sono rimasti sostanzialmente invariati (Cass. Sez. 5, 10/01/2025). L'appellante si appiglia ad aspetti formalistici che tuttavia non dispiegano alcun effetto dal punto di vista sostanziale e processuale. Si consideri infatti che la rimessa bancaria revocabile altro non è che un accredito effettuato con funzione solutoria, dunque un pagamento che, di per sé, rientra nella fattispecie generale trattata al co. 2 dell'art. 67 l. fall.. Rispetto a tale fattispecie generale il legislatore ha poi previsto al comma 3° varie ipotesi di esenzione, tra le quali per l'appunto si collocano le rimesse bancarie alle condizioni previste dalla lett. b) della citata disposizione.
Il primo giudice si è limitato a rilevare l'inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 67 co. 3 l. fall. e dunque a considerare l'accredito di € 40.000,00 quale atto di pagamento di un debito nei confronti della banca, salvo poi stabilirne gli effetti applicando l'art. 70 co. 3 l. fall. come richiesto dal . Alcuna CP_1 violazione del diritto di difesa è dunque configurabile, tanto più se si considera che l'irrevocabilità del pagamento prevista dall'art. 67, co. 3° l. fall., non assume i contorni di un'eccezione in senso stretto, come già evidenziato in un precedente di questa Corte (CdA sez. IV 28/02/2020 n. 680), in cui si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 67, comma 1° l. fall., considerato che “tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle relative condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio in base alle risultanze acquisite al processo, sempre che tale rilievo non sia impedito o precluso da specifiche regole processuali” (cfr. Cass. n. 11108/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 4528/2008). Ciò premesso il tribunale ha affrontato la questione dal punto di vista della disciplina delle rimesse su c/c, giungendo ad escludere l'esistenza dell'esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. b) l. fall.. Lo ha fatto applicando i granitici principi in base ai quali l'esenzione può essere invocata solo in presenza di un conto corrente regolarmente operativo, ipotesi che non ricorre nel caso de quo (Cass. 2023/34494). Né l'appellante ha svolto puntuale censura alla parte motiva della pagina 9 di 12 sentenza in cui il tribunale espone le ragioni in base alle quali doveva ritenersi attuato da parte della il congelamento del conto corrente. In assenza di Pt_1 una critica specifica può pertanto ritenersi definitivamente acclarato che si trattava, come evidenzia la sentenza impugnata, di un <<conto sostanzialmente congelato risultando i movimenti diretti esclusivamente al rientro dell debitoria della correntista conto corrente sub. attoreo dal quale emerge che nel periodo le uniche contabilizzazioni sono rappresentate dagli addebiti per insoluti giroconti competenze spese e oneri commissioni l rata di mutuo a fronte operazione in avere rappresentata dalla rimessa cui causa>> tanto che, con raccomandata a mano in data 16.7.2019 (ossia il medesimo giorno dell'accredito), ebbe a comunicare ad la sospensione di tutti gli Pt_1 CP_1 affidamenti e dunque anche quelli sul conto corrente nr 2307138 (doc. n. 11 fasc. appellato).
E' dunque inconferente il richiamo operato dalla difesa di alla non Pt_1 revocabilità dell'accredito trattandosi di un'operazione bilanciata, oltre che per l'inesistenza di un conto operativo anche per non avere la banca assolto all'onere di provare l'esistenza di un accordo di tale contenuto con il cliente (ex multis Cass. Sez. 1, 09/11/2007, n. 23393). Tanto basta per affermare la revocabilità del pagamento ex art. 67 co. 2 l. fall. in assenza di alcuna censura sui presupposti oggettivi e soggettivi acclarati dalla sentenza di I grado. Il tribunale ha poi quantificato l'importo da restituire applicando l'art. 70 co. 3 l. fall. come richiesto dal . I saldi, contrariamente a quanto assume la CP_1
sono stati individuati correttamente. Pt_1
Secondo l'addebito della rata di mutuo, scaduta il 28.06.2019, poteva Pt_1 essere effettuato solo in data 19.07.2019, dopo che sul conto era affluita la provvista necessaria. Tuttavia alcun elemento a sostegno della tesi secondo la quale da contratto non era previsto che la rata di mutuo scaduta potesse essere addebitata sul conto, in assenza della relativa provvista, si trae dalla disciplina del contratto di mutuo. L'art. 2 del suddetto contratto menzionato dalla si limita a disporre che il Pt_1 rimborso della somma mutuata avverrà mediante versamento di rate trimestrali scadenti il giorno 28 di ogni mese, il che non equivale ad affermare che l'addebito della rata di mutuo presupponeva la copertura sul conto. Inoltre il rapporto di mutuo doveva essere regolato tramite il conto corrente in questione sul quale, sino al 19.07.2019, era prevista la concessione di affidamenti, tanto pagina 10 di 12 che la precedente rata venne addebitata alla naturale scadenza del 28.03.2019 (doc. 14 appellata), benché il conto corrente registrasse un saldo negativo. La tesi difensiva di secondo la quale, la precedente rata di mutuo era stata Pt_1 addebitata alla scadenza, in quanto il c/c aveva un saldo attivo, per effetto dell'accredito in data 25.03.19 di € 40.061,61 non merita adesione. Come facilmente intuibile dalla movimentazione del conto, anche considerando il giroconto di € 40.061,61, il conto al 28/03/19 presentava comunque un saldo negativo. Ciò si desume in quanto, successivamente all'addebito della rata del mutuo di € 38.287,42, il saldo al 31.03.2019 era pari all'importo di - € 40.143,80. E' dunque la stessa condotta dell'istituto di credito a dare conferma del fatto che, in costanza di una movimentazione regolare e corrente del conto, la rata del mutuo veniva addebitata anche in presenza di un saldo negativo. Infine con riferimento alla circostanza, contestata dal , secondo la CP_1 quale l'addebito della rata di muto senza la relativa copertura avrebbe comportato l'applicazione di tassi di interesse ben più elevati di quelli previsti nel contratto di finanziamento, alcuna prova è stata fornita a riguardo.
poi lamenta l'erronea quantificazione della somma oggetto di Pt_1 restituzione, determinata dal tribunale base all'art. 70 co. 3 l. fall., prospettando che il saldo passivo al 19.07.19 non sarebbe, come erroneamente sostenuto dal e poi dal tribunale, pari a € 65.197,63 bensì a € 26.822,47. CP_1
Come tuttavia anzi detto, la rata di mutuo era una partita già scaduta e dunque da contabilizzarsi cronologicamente prima del coevo accredito di € 40.000,00. Ne consegue che nell'estratto conto deve essere letta prima tra i movimenti di
“dare” l'addebito di € 38.395,14 e successivamente l'unico movimento in
“avere” di € 40.000,00. Così operando l'ammontare massimo del saldo passivo ammonta a € 65.197,63 come correttamente quantificato dal tribunale.
In conclusione l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di I grado. Le spese del presente grado, da porsi interamente a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del tenore delle questioni trattate e del valore della causa. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Monza n. 1531/2024 del 27.05.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere al fallimento Parte_1 Controparte_1 le spese di lite liquidate per compensi professionali in € 6.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9.04.2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3086/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARZIA Parte_1 P.IVA_1
GIORGIO e dell'avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO ( ) VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO;
C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. TARZIA GIORGIO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. TERENGHI MARCO ALFONSO, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Via Archimede, 94 20100 MILANO presso il difensore avv. TERENGHI MARCO ALFONSO
APPELLATO
avente ad oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
A) Riformarsi la sentenza di primo grado e respingersi la domanda di revocatoria di rimessa in conto corrente svolta dal Parte_2
contro la nel presente giudizio.
[...] Parte_1
B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, così giudicare per le causali illustrate nella comparsa di risposta nonché in tutti gli atti difensivi del giudizio di primo e secondo grado:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348-bis c.p.c.; con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
- Nel merito:
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1531/2024 resa dal Tribunale di Monza in data 7.5.2024 e depositata il 27.5.2024, e per l'effetto confermarla integralmente, eventualmente anche con diversa motivazione;
- in ogni caso, rigettare le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte formulate da parte appellante, perché infondate in fatto e diritto;
- accogliere le domande, pretese, eccezioni e conclusioni tutte via via dedotte dal nel giudizio di primo grado, di seguito riproposte ex art. 346 c.p.c.: CP_1
pagina 2 di 12 - Nel merito:
- previ, occorrendo, accertamento e declaratoria di simulazione con riferimento alla data di contabilizzazione della rata di mutuo chirografario scaduta il 28.6.2019 ma registrata in c/c il 19.7.2019, dichiarare inefficace nei confronti del e pertanto revocare ai sensi dell'art. 67, secondo Parte_3
e terzo comma, l.fall., la rimessa/il pagamento affluito in data 19.7.2019 sul c/c ordinario n. 2307138 intrattenuto da presso Parte_3 Parte_1
- Filiale di Monza - via Parravicini n. 2 angolo via Prina, per la somma di
[...]
€ 40.000,00=, o per quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, se del caso in applicazione dell'art. 70, terzo comma, l.fall., condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, alla restituzione, in favore del attore, dell'importo di € CP_1
39.936,00=, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; il tutto oltre alla rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno, ed agli interessi dalla domanda al saldo sulla somma rivalutata. In ogni caso, rigettare tutte le domande, pretese, eccezioni e conclusioni formulate dalla controparte, perché infondate in fatto e diritto. In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio ed esclusivamente occorrendo, si insiste per l'accoglimento delle istanze di seguito formulate. A) Ammissione dei seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta nonché per testi: 1) Vero che, a far tempo dal 2016 circa, i più famosi brand di scarpe ed accessori sportivi (KE e Adidas) sono entrati nel mercato europeo ed italiano delle calzature da bambino, proponendo al pubblico prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli con marchio Disney commercializzati da CP_1
2) Vero che, sempre a far tempo dall'anno 2016, ha registrato una CP_1 diminuzione delle vendite di abbigliamento e calzature nell'ambito della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), e si è quindi orientata verso il canale distributivo indipendente rivolto al dettaglio ed a quello del retail, anche mediante la formula contrattuale del conto-vendita;
3) Vero che il cambiamento dei canali di vendita e di clientela di cui al capitolo precedente ha determinato un allungamento dei tempi di pagamento ed un aumento nel ritorno di ri.ba. insolute e di assegni impagati da parte dei clienti;
4) Vero che, soprattutto a fare tempo dal 2018, la mole di insoluti proveniente dai clienti di è progressivamente aumentata, e ciò ha determinato la CP_1
pagina 3 di 12 necessità per la Società di fare fronte alle anticipazioni ricevute da in CP_2 relazione alle ri.ba. ed agli effetti tornati insoluti;
5) Vero che il giorno 27.12.2018 si è tenuta l'assemblea dei soci di dove CP_1
è stata deliberata la loro rinuncia al finanziamento di € 951.028,00= erogato in favore della Società e la sua trasformazione in “riserva versamento in conto capitale”, come doc. n. 4 di parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo;
6) Vero che, nei primi mesi del 2019, le posizioni bancarie di ed in CP_1 particolare quella verso , erano caratterizzate da sconfinamenti rispetto Pt_1 alle linee di credito e da esposizioni debitorie in c/c scadute;
7) Vero che, nel corso dei primi mesi del 2019, ha incaricato il dott. CP_1
di predisporre un piano economico-finanziario ed un piano Persona_1 industriale per il quinquennio 2019-2023, anche allo scopo di “valutare se la Società sia in grado di generare flussi di cassa di carattere operativo e/o straordinario nonché di onorare i debiti”, come da doc. n. 5 di parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo;
8) Vero che il doc. n. 7 prodotto da parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è il verbale della riunione del Collegio Sindacale di CP_1 tenutosi il 24.5.2019;
9) Vero che il doc. n. 6 prodotto da parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo, è un estratto della Relazione predisposta nel maggio 2019 dal sig. e da questi consegnata alla Filiale di Monza - via Persona_1
Parravicini n. 2 di sempre nel maggio 2019; Parte_1
10) Vero che, con delibera in data 28.6.2019, l'assemblea dei soci di ha CP_1 approvato il bilancio al 31.12.2018 evidenziante una perdita d'esercizio di € 1.519.872,00=;
11) Vero che, in data 16.7.2019, ha comunicato ad la sospensione Pt_1 CP_1 di tutti gli affidamenti in essere, come da doc. n. 11 di parte attrice, che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo;
12) Vero che ho inviato le mails in data 4.7.2019 e 5.7.2019 prodotte quali docc. nn. 15-16 di parte attrice, che mi si rammostrano, e ne confermo il contenuto;
13) Vero che nel corso del mese di luglio 2019, ha conferito alla CP_1 prof.ssa l'incarico di verificare la fattibilità di una procedura di Persona_2 concordato preventivo liquidatorio, come da doc. 18 che mi si rammostra ed il cui contenuto confermo;
pagina 4 di 12 14) Vero che la prof.ssa in esecuzione di tale incarico, ha redatto la “Due Per_2 diligence sui dati contabili e pre-analisi sulla fattibilità della procedura ex art. 160 ss. l.f.” prodotta quale doc. n. 19 del , che mi si rammostra ed il cui CP_1 contenuto confermo. Si indicano a testi: 1) sig.ra - via Caccini, Monza;
2) dott. Testimone_1
- City Road n. 124, London - UK (anche a mezzo di Persona_1 testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c. o comunque ai sensi degli artt. 203- 204 c.p.c.); 4) dott. - via Boito, Monza;
5) dott.ssa Persona_3 Persona_2
- via Caronni, Monza;
6) dott. - via Italia n. 44, Monza;
7) Persona_4 dott.ssa - via Taccona n. 71, Monza. Persona_5
B) Ammissione di CTU contabile diretta a:
- confermare il contenuto e le conclusioni di cui alla relazione della dott.ssa in data 11.9.2019, ed in particolare che, alla data del 30.6.2019, la Persona_2 situazione economico-patrimoniale-finanziaria di era tale da consentirle CP_1 di pagare i propri creditori chirografari secondo una percentuale del 5,5% ca..
- confermare l'entità del “massimo scoperto”, o comunque del saldo passivo, raggiunto dal c/c n. 2307138 nel corso del semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento (in particolare - € 65.197,63= al 19.7.2019) e del relativo rientro ai sensi dell'art. 70, cpv. CP_3
- confermare che, al momento dell'addebito della rata di mutuo avvenuto il giorno 28.3.2019, il conto registrava un saldo negativo di € 1.856,58=, calcolato già computando l'accredito di € 40.061,61= affluito il 25.3.2019,
- confermare la situazione di “congelamento” del c/c n. 2307138 (intesa come assenza di movimentazione di addebito derivanti da disposizioni di utilizzo del c/c da parte di quantomeno a far tempo dalla metà del mese di luglio CP_1
2019 e la contestuale dinamica di rientro proseguito fino alla chiusura del rapporto;
- confermare la natura consistente e durevole della riduzione dell'esposizione debitoria di sul c/c n. 2307138 a seguito dell'afflusso della rimessa per CP_1 cui è causa;
- confermare che, alla data del 30.6.2019, aveva accumulato un'ulteriore CP_1 perdita di esercizio per € 837.786,44=. Si contesta il contenuto della nota di deposito di parte convenuta in data 17.10.2023, e si dichiara di non conoscere le sigle apposte al doc.1 ivi allegato”. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre a rimb. forf. 15%, contr. int. ed I.V.A.. Controparte_4
pagina 5 di 12 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il fallimento convenne in giudizio innanzi al tribunale Controparte_1 di Monza chiedendo accertarsi l'inefficacia ai sensi dell'art. Parte_1
67 co 2 e 3 l. fall. della rimessa di € 40.000,00 affluita sul c/c di corrispondenza n. 2307138 acceso presso la banca convenuta con conseguente condanna dell'istituto di credito alla restituzione in base all'art. 70 l. fall. dell'importo di €
39.936,00. L'attrice allegò che detto conto, sul quale confluiva l'intera operatività di CP_1 con , presentava alla data del 19.07.19 un saldo passivo di - € 65.197,63; Pt_1 che a seguito della rimessa su detto conto di fatto congelato dell'importo di €
40.000,00 alla data del 19.7.2019, si era verificata una riduzione dell'esposizione debitoria conclusasi con il raggiungimento di un minor saldo negativo di - € 25.261,63; che attraverso tale rimessa veniva pagata la rata di rimborso del finanziamento di € 38.288,32, scaduta il 28.6.2019, ma contabilizzata solo il 19.7.2019, poco prima che sul conto corrente fosse contabilizzato il bonifico di
€ 40.000,00; che sussistevano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo previsti dall'art. 67 l. fall. Si costituì contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto Pt_1 della domanda attorea. Con sentenza n. 1531/2024 pubblicata il 27/05/2024 il tribunale di Monza così statuì:
<<
1 - accoglie la domanda di revocatoria proposta dal
[...]
e per l'effetto revoca la rimessa bancaria di cui in motivazione e Controparte_1 condanna restituire a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 39.936,00 oltre agli interessi di legge decorrenti dalla domanda
[...] al saldo;
2 - condanna infine la convenuta a rifondere a parte attrice le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 7.616,00 per compensi, oltre esborsi per €. 545,00, oltre al rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA., CPA e spese successive>>.
Il primo giudice, dopo avere premesso che l'istituto di credito non aveva sollevato contestazioni in merito all'esistenza del presupposto oggettivo e soggettivo dell'azione revocatoria, rilevò che il bonifico di € 40.000,00 proveniente da un altro conto della fallenda era stato utilizzato dalla per il Pt_1 pagamento della rata di mutuo chirografario di € 38.395,16 già scaduta;
che non pagina 6 di 12 sussistevano le condizioni di esenzione di cui all'art. 67 co. 3 l. fall. in quanto l'esposizione debitoria era stata ridotta in maniera considerevole e durevole;
che, con riferimento all'importo che l'istituto di credito doveva restituire occorreva fare applicazione dell'art. 70 co. 3 l. fall e dunque doveva Pt_1 essere condannata a restituire la differenza tra l'ammontare massimo del saldo passivo al 19.07.19 (€ 65.197,63) e l'ammontare residuo alla data dell'apertura del concorso (€ 25.261,53). Ha proposto appello Si è costituito il Parte_1 Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandone la
[...] fondatezza nel merito. Fissata udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. al 03.04.25, concessi i relativi termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.04.2025. I motivi di appello L'appellante articola un'unica doglianza nella quale in primo luogo lamenta che il tribunale aveva disposto la revoca dell'accredito quale pagamento della rata del mutuo, benché l'attrice avesse agito per “la revocatoria di una rimessa a valere su di un saldo passivo di conto corrente”, proponendo pertanto un'azione che si distinguerebbe per petitum e causa petendi da quella volta alla revoca del pagamento di una rata di mutuo. L'appellante sottolinea che il fallimento non aveva richiesto la revoca del pagamento e che, in ogni caso, l'accredito utilizzato per estinguere un debito darebbe luogo a un'operazione bilanciata e non a una rimessa revocabile. L'istituto di credito lamenta altresì l'erronea quantificazione dell'importo oggetto della condanna restitutoria. Dalla lettura dell'estratto conto risulterebbe che
-il saldo passivo, alla data dell'accredito di € 40.000,00, ammontava a € 26.822,47;
-la rimessa era stata utilizzata per il pagamento di una rata di mutuo dando così luogo a un'operazione bilanciata che avrebbe dato luogo a una giacenza residua di soli € 1.604,84;
-la differenza ai sensi dell'art. 70 co. 3 l. fall. tra l'ammontare massimo del saldo passivo di € 26.822,47 e l'ammontare residuo di € 25.261,63 alla data del concorso era quindi pari a € 1.620,84 con conseguente irrevocabilità della rimessa ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. b) l. fall.. L'opinione della Corte pagina 7 di 12 In via preliminare si osserva che deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 cpc. L'atto di appello di cui è causa è coerente con i dettami ribaditi dalla Suprema Corte (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017) in quanto consente al lettore di individuare i principali passaggi argomentativi della sentenza contestati. Risultano altresì comprensibili le ragioni in fatto e in diritto del dissenso dalla motivazione del primo giudice, il loro rilievo nell'ambito della decisione adottata e le correlate modifiche che vengono richieste. Nel merito l'impugnazione non è fondata. La prima questione che l'appellante solleva pare agevolmente superabile, non essendo la pronuncia esaminata in questa sede affetta da un vizio di ultra petizione. Solo infatti in tale ipotesi la doglianza potrebbe avere rilevanza processuale. Nel giudizio in esame il tribunale si è limitato a fare uso legittimo del proprio potere-dovere di riqualificazione della domanda in modo diverso da quello prospettato dall'attrice immutati i fatti costitutivi della fattispecie giuridica (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10402). Il , nell'esporre nell'atto di citazione i fatti a fondamento della propria CP_1 domanda, ha tra l'altro dato conto che:
“…la seconda metà del mese di luglio, in particolare, sul c/c ordinario n. 2307138 ormai di fatto “congelato” è affluita la rimessa di € 40.000,00= in data 19.7.2019, in forza della quale la ha beneficiato di una riduzione consistente e durevole della propria esposizione Pt_1 creditoria verso l'impresa correntista …[..]”
“..che il 28.6.2019 era rimasta insoluta la rata di rimborso del mutuo chirografario in scadenza per € 38.288,32=, e che tale mancato pagamento non era stato dalla Banca contabilizzato sul c/c per non aggravare ulteriormente il saldo passivo di quest'ultimo. Non a caso, l'addebito in conto della rata insoluta ha avuto luogo solo il 19.7.2019, vale a dire proprio poco prima che sul c/c pervenisse un bonifico di € 40.000=, tale quindi da controbilanciare il pagamento della rata…[..]” e ha qualificato la propria azione ai sensi dell'art. 67, secondo e terzo comma, l. fall. Il primo giudice, che a ciò era stato sollecitato dallo stesso in CP_1 comparsa conclusionale, partendo dal rilievo che come dedotto dal , su un conto sostanzialmente congelato, risultando i CP_1 movimenti diretti esclusivamente al rientro della posizione debitoria del correntista..>> ha poi applicato i principi affermati anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 34494/2023) per cui pagina 8 di 12 conto corrente sia stato congelato…..con conseguente inapplicabilità degli artt. 67 comma 3 lett. b) e 70 L.F…>>. Il tribunale dunque non è andato ultra petita ma si è limitato a rivalutare i fatti già allegati dal fallimento evidenziando che, stante l'inoperatività del conto, la rimessa di € 40.000,00 altro non era se non il mezzo per ridurre l'esposizione nei confronti della banca tramite il pagamento della rata di mutuo scaduto il 28.06.2019. Gli elementi di fatto giuridicamente rilevanti, come altresì il provvedimento richiesto (petitum immediato) e il bene della vita (petitum mediato) sono rimasti sostanzialmente invariati (Cass. Sez. 5, 10/01/2025). L'appellante si appiglia ad aspetti formalistici che tuttavia non dispiegano alcun effetto dal punto di vista sostanziale e processuale. Si consideri infatti che la rimessa bancaria revocabile altro non è che un accredito effettuato con funzione solutoria, dunque un pagamento che, di per sé, rientra nella fattispecie generale trattata al co. 2 dell'art. 67 l. fall.. Rispetto a tale fattispecie generale il legislatore ha poi previsto al comma 3° varie ipotesi di esenzione, tra le quali per l'appunto si collocano le rimesse bancarie alle condizioni previste dalla lett. b) della citata disposizione.
Il primo giudice si è limitato a rilevare l'inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 67 co. 3 l. fall. e dunque a considerare l'accredito di € 40.000,00 quale atto di pagamento di un debito nei confronti della banca, salvo poi stabilirne gli effetti applicando l'art. 70 co. 3 l. fall. come richiesto dal . Alcuna CP_1 violazione del diritto di difesa è dunque configurabile, tanto più se si considera che l'irrevocabilità del pagamento prevista dall'art. 67, co. 3° l. fall., non assume i contorni di un'eccezione in senso stretto, come già evidenziato in un precedente di questa Corte (CdA sez. IV 28/02/2020 n. 680), in cui si richiama quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 67, comma 1° l. fall., considerato che “tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda per difetto delle relative condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto fatto valere, possono essere rilevate anche d'ufficio in base alle risultanze acquisite al processo, sempre che tale rilievo non sia impedito o precluso da specifiche regole processuali” (cfr. Cass. n. 11108/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 4528/2008). Ciò premesso il tribunale ha affrontato la questione dal punto di vista della disciplina delle rimesse su c/c, giungendo ad escludere l'esistenza dell'esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. b) l. fall.. Lo ha fatto applicando i granitici principi in base ai quali l'esenzione può essere invocata solo in presenza di un conto corrente regolarmente operativo, ipotesi che non ricorre nel caso de quo (Cass. 2023/34494). Né l'appellante ha svolto puntuale censura alla parte motiva della pagina 9 di 12 sentenza in cui il tribunale espone le ragioni in base alle quali doveva ritenersi attuato da parte della il congelamento del conto corrente. In assenza di Pt_1 una critica specifica può pertanto ritenersi definitivamente acclarato che si trattava, come evidenzia la sentenza impugnata, di un <<conto sostanzialmente congelato risultando i movimenti diretti esclusivamente al rientro dell debitoria della correntista conto corrente sub. attoreo dal quale emerge che nel periodo le uniche contabilizzazioni sono rappresentate dagli addebiti per insoluti giroconti competenze spese e oneri commissioni l rata di mutuo a fronte operazione in avere rappresentata dalla rimessa cui causa>> tanto che, con raccomandata a mano in data 16.7.2019 (ossia il medesimo giorno dell'accredito), ebbe a comunicare ad la sospensione di tutti gli Pt_1 CP_1 affidamenti e dunque anche quelli sul conto corrente nr 2307138 (doc. n. 11 fasc. appellato).
E' dunque inconferente il richiamo operato dalla difesa di alla non Pt_1 revocabilità dell'accredito trattandosi di un'operazione bilanciata, oltre che per l'inesistenza di un conto operativo anche per non avere la banca assolto all'onere di provare l'esistenza di un accordo di tale contenuto con il cliente (ex multis Cass. Sez. 1, 09/11/2007, n. 23393). Tanto basta per affermare la revocabilità del pagamento ex art. 67 co. 2 l. fall. in assenza di alcuna censura sui presupposti oggettivi e soggettivi acclarati dalla sentenza di I grado. Il tribunale ha poi quantificato l'importo da restituire applicando l'art. 70 co. 3 l. fall. come richiesto dal . I saldi, contrariamente a quanto assume la CP_1
sono stati individuati correttamente. Pt_1
Secondo l'addebito della rata di mutuo, scaduta il 28.06.2019, poteva Pt_1 essere effettuato solo in data 19.07.2019, dopo che sul conto era affluita la provvista necessaria. Tuttavia alcun elemento a sostegno della tesi secondo la quale da contratto non era previsto che la rata di mutuo scaduta potesse essere addebitata sul conto, in assenza della relativa provvista, si trae dalla disciplina del contratto di mutuo. L'art. 2 del suddetto contratto menzionato dalla si limita a disporre che il Pt_1 rimborso della somma mutuata avverrà mediante versamento di rate trimestrali scadenti il giorno 28 di ogni mese, il che non equivale ad affermare che l'addebito della rata di mutuo presupponeva la copertura sul conto. Inoltre il rapporto di mutuo doveva essere regolato tramite il conto corrente in questione sul quale, sino al 19.07.2019, era prevista la concessione di affidamenti, tanto pagina 10 di 12 che la precedente rata venne addebitata alla naturale scadenza del 28.03.2019 (doc. 14 appellata), benché il conto corrente registrasse un saldo negativo. La tesi difensiva di secondo la quale, la precedente rata di mutuo era stata Pt_1 addebitata alla scadenza, in quanto il c/c aveva un saldo attivo, per effetto dell'accredito in data 25.03.19 di € 40.061,61 non merita adesione. Come facilmente intuibile dalla movimentazione del conto, anche considerando il giroconto di € 40.061,61, il conto al 28/03/19 presentava comunque un saldo negativo. Ciò si desume in quanto, successivamente all'addebito della rata del mutuo di € 38.287,42, il saldo al 31.03.2019 era pari all'importo di - € 40.143,80. E' dunque la stessa condotta dell'istituto di credito a dare conferma del fatto che, in costanza di una movimentazione regolare e corrente del conto, la rata del mutuo veniva addebitata anche in presenza di un saldo negativo. Infine con riferimento alla circostanza, contestata dal , secondo la CP_1 quale l'addebito della rata di muto senza la relativa copertura avrebbe comportato l'applicazione di tassi di interesse ben più elevati di quelli previsti nel contratto di finanziamento, alcuna prova è stata fornita a riguardo.
poi lamenta l'erronea quantificazione della somma oggetto di Pt_1 restituzione, determinata dal tribunale base all'art. 70 co. 3 l. fall., prospettando che il saldo passivo al 19.07.19 non sarebbe, come erroneamente sostenuto dal e poi dal tribunale, pari a € 65.197,63 bensì a € 26.822,47. CP_1
Come tuttavia anzi detto, la rata di mutuo era una partita già scaduta e dunque da contabilizzarsi cronologicamente prima del coevo accredito di € 40.000,00. Ne consegue che nell'estratto conto deve essere letta prima tra i movimenti di
“dare” l'addebito di € 38.395,14 e successivamente l'unico movimento in
“avere” di € 40.000,00. Così operando l'ammontare massimo del saldo passivo ammonta a € 65.197,63 come correttamente quantificato dal tribunale.
In conclusione l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di I grado. Le spese del presente grado, da porsi interamente a carico dell'appellante, si liquidano come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del tenore delle questioni trattate e del valore della causa. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Monza n. 1531/2024 del 27.05.2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere al fallimento Parte_1 Controparte_1 le spese di lite liquidate per compensi professionali in € 6.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9.04.2025
La Consigliera est Francesca Vullo
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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