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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza n. 2967/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Caramma Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_1
avente ad oggetto: TFR
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, notificato il 21.11.2024,
ha convenuto in causa l' per l'accertamento del Parte_1 CP_1
proprio diritto alla liquidazione del TFR relativo al contratto di lavoro a tempo determinato in vigore con il Comune di Chiaramonte Gulfi prima della stabilizzazione del rapporto, invano reclamato in via amministrativa con diffida del 27.2.2024.
1 Si è costituito in giudizio l' , documentando di avere Controparte_2
frattanto pagato - in data 18.3.2025 - la prestazione oggetto di causa.
Tanto premesso, va evidenziato come, in pendenza del giudizio, sia intervenuta una circostanza - il riconoscimento in via amministrativa del diritto fatto valere dal ricorrente, con conseguente liquidazione della prestazione - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti;
ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
In accoglimento della richiesta in tal senso formulata dal ricorrente, l' CP_1
va tuttavia condannato a corrispondere gli interessi maturati tra la diffida
(24.2.2024) ed il pagamento della prestazione (18.3.2025).
In punto di spese di lite, va osservato che lo stesso ente convenuto, nel liquidare la prestazione richiesta dal ricorrente, ha riconosciuto la sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio;
le spese processuali, dunque, non possono che essere poste a suo carico, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, essendosi l' CP_2 attivato per recuperare dall'ente datore il Mod. TFR1 nel novembre 2024, solo dopo avere ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, e non avendo la parte addotto ulteriori ragioni a giustificazione del ritardo nella liquidazione.
Le spese sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della causa
(scaglione previdenza sino a € 26.000,00), della elementarità e serialità
2 della stessa e della contenuta attività processuale in concreto svolta (di fatto consistita nello studio e nella introduzione della controversia, cui è seguita la mera presa d'atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere).
Non sussistono, invece, elementi da cui desumere mala fede o colpa grave in capo all' per disporne la condanna ai sensi dell'art. 96 CP_2
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) condanna l' a corrispondere gli interessi maturati tra il 24.2.2024 CP_1
ed il 18.3.2025;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
3) dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
4) condanna l' a rifondere le spese di lite, che si liquidano per tale CP_1 frazione in € 1.300,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 31.3.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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