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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/08/2025, n. 2504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2504 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. TE Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1009/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Hernandez giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10292/2021, pubblicata il 16 dicembre 2021 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc Policlinico IT srl proponeva opposizione, chiedendone la revoca, al decreto n. 9387/2018 con cui il Tribunale del lavoro di Roma le aveva ingiunto di pagare a la somma complessiva di € 7.243,50 per differenze retributive CP_1 maturate a vario titolo in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 gennaio 2018 .
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva CP_1
l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, che dichiarava esecutivo. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la lavora alle dipendenze del Policlinico IT srl con contratto di lavoro a tempo pieno CP_1 di 36 ore settimanali e con qualifica di operatore socio-sanitario, livello B1 del CCNL AIOP
-Personale non medico;
- la lavoratrice ha dedotto in via monitoria che nel periodo gennaio 2013 – gennaio 2018 aveva svolto più ore di lavoro rispetto a quelle compensate e che non le erano state pagate in modo esatto le indennità contrattuali ex art. 61 CCNL, le indennità festive, le indennità notturne, le retribuzioni aggiuntive e il fondo t.f.r.;
- la società opponente non ha contestato l'an del diritto della lavoratrice al compenso delle dette ulteriori ore di lavoro, quali dimostrate dai fogli delle timbrature prodotti in sede monitoria, ma ha contestato il quantum preteso a tal titolo, indicando la propria diversa modalità di liquidazione del credito;
- al riguardo, l'espletata c.t.u. contabile ha accertato che la società datrice di lavoro non ha applicato l'istituto dell'orario “multiperiodale”, da lei richiamato al fine, ma ha piuttosto applicato il diverso istituto della “banca ore”, pur in assenza del necessario accordo con la lavoratrice. Quindi, per le ore di lavoro prestate oltre il monte ore ordinario la ha CP_1 percepito solo la quota di maggiorazione prevista dal CCNL. Di conseguenza, è creditrice delle differenze quantificabili nel 100% della paga oraria contrattuale;
- non si condivide la liquidazione di tale credito operata dal c.t.u., il quale si è discostato erroneamente dai conteggi della lavoratrice, elaborati su 138,75 ore di lavoro straordinario riportate sui cedolini paga. Pertanto, alla stessa spetta l'importo di € 1.059,87;
- deve essere confermato il diritto della lavoratrice a tutti gli altri compensi richiesti in via monitoria, in quanto dalle conclusioni formulate nella c.t.u. (pagg. 9 -10) emerge che il consulente dell'ufficio ha argomentato e indagato esclusivamente sulla parte di quesito relativa all'orario multiperiodale, ritenendo in modo generico “non corretta la remunerazione
2 indicata nelle buste paga”. Pertanto, per i menzionati titoli va confermato quanto domandato dalla lavoratrice, pari a complessivi € 6.1833,64.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 22 aprile 2022,
Policlinico IT srl chiedeva che, in riforma della sentenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse accolta, con condanna dell'appellata a restituire quanto pagatole in esecuzione della sentenza di primo grado. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) il Tribunale ha affermato che non è in contestazione il diritto della società di applicare l'orario multiperiodale, ma, di fatto, ha disapplicato tale istituto;
b) il Tribunale ha omesso di considerare che la società datrice di lavoro ha effettuato le verifiche delle ore a debito e a credito della lavoratrice trimestralmente e ha effettuato le compensazioni annualmente;
c) la sentenza è errata laddove ha disapplicato in toto le compensazioni effettuate dalla società, in quanto, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto errato il criterio delle compensazioni orarie su base annuale, troverebbe applicazione il criterio del calcolo trimestrale, che condurrebbe alle differenze retributive di cui ai conteggi del c.t.u.
(€ 706,64);
d) anche se la condotta delle parti configurasse di fatto l'istituto della “banca ore”, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di un accordo sull'uso della “banca ore” realizzatosi per fatti concludenti, dal momento che la lavoratrice, per anni, nulla ha contestato ed eccepito in merito;
e) il Tribunale ha violato l'art. 18 del CCNL per il Personale non medico con CP_2 riferimento alle differenze retributive per lavoro straordinario, non considerando le compensazioni effettuate tra le ore a debito e le ore a credito e determinando una duplicazione dei pagamenti;
f) la sentenza è errata laddove il Tribunale ha affermato l'imprescindibilità dell'indagine del c.t.u., ritenendo necessaria nel caso di specie l'applicazione di nozioni e regole ricadenti in una disciplina diversa dal diritto, ma si è poi discostato dalle conclusioni e dai calcoli del consulente tecnico con una motivazione generica, oltre che errata;
g) il Tribunale ha erroneamente confermato la debenza di tutti gli elementi retributivi costituenti il titolo monitorio, estrapolando senza alcuna contestualizzazione una frase delle conclusioni della c.t.u. e omettendo di considerare la relazione tecnica nel suo insieme, nonché, e soprattutto, disattendendo tout court i conteggi analitici elaborati dal c.t.u.;
3 h) il Tribunale ha erroneamente confermato il decreto ingiuntivo, omettendo di considerare che Policlinico IT ha fornito la prova documentale (non contestata da controparte) di aver corrisposto alla lavoratrice la differenza a titolo di indennità per il personale che opera su tre turni, di cui all'art. 61, lettera d) del CCNL applicato;
i) il Tribunale ha violato l'art. 2120 cc e il CCNL, riconoscendo le somme a titolo di t.f.r., mentre il rapporto di lavoro non è ancora cessato. Inoltre, nei conteggi formulati dalla lavoratrice sono stati considerati elementi retributivi che non rientrano nella base di calcolo del t.f.r.. Peraltro, il c.t.u. non ha ravvisato alcuna differenza a titolo di t.f.r..
4. non si costituiva in giudizio e restava contumace. CP_1
5. La causa, istruita nel grado con c.t.u. contabile, è stata decisa come in dispositivo all'udienza del 9 luglio 2025.
6. Preliminarmente, la Corte dà atto della validità della notifica del ricorso di appello alla parte appellata, dacché eseguita ex art. 170 cpc agli avvocati Eva Utzeri e Aldo Truglia costituti in primo grado per la via pec al loro indirizzo estratto dal registro IN EC (Cass. n. 2460/2021: “A CP_1 seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del
d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art.
66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del
d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato IN-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.”).
Da tanto consegue la declaratoria di contumacia della parte appellata.
7. Nel merito, l'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
8. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che con il ricorso in monitorio la si è dichiarata creditrice di differenze CP_1 retributive maturate:
- per paga base ex art. 49 del CCNL;
- per maggiorazione lavoro straordinario ex art. 59 del CCNL;
4 - per indennità contrattuali dovute ex art. 61 lett. d), lett. c) n. 1, lett. c) n. 2 del CCNL;
- per le indennità per le festività non godute;
- per mensilità aggiuntiva;
- per t.f.r..
9. Con riguardo ai primi due titoli, osserva la Corte che le parti non controvertono sulle ore di lavoro oggettivamente prestate dalla lavoratrice nel periodo di riferimento, ore che risultano dalla documentazione in atti (buste paga, fogli timbrature presenze e LUL), ma controvertono piuttosto sulla modalità di quantificazione delle ore di lavoro ordinario e straordinario e di contabilizzazione del relativo compenso.
10. In particolare, secondo la prospettazione della società datrice di lavoro, al fine si deve tener conto dei seguenti parametri giuridico-contabili;
- la retribuzione è corrisposta ogni 30 del mese, tenuto conto che nel contratto collettivo è prevista una retribuzione mensilizzata. Ogni mese, quindi, la società: -inserisce in busta paga l'intero importo relativo al mese corrente a titolo di acconto (sempre uguale, essendo la retribuzione mensilizzata); -detrae l'acconto della retribuzione mensilizzata corrisposto il mese precedente;
-calcola le somme dovute nel mese precedente e le inserisce nella busta paga (paga base effettivamente dovuta per i giorni lavorati, indennità, straordinari, festività, ferie, malattia etc.).
In sostanza, nel mese di febbraio la società corrisponde un importo (sempre uguale ogni mese) come acconto per il mese di febbraio, poi detrae l'acconto (identico) erogato a gennaio per il mese di gennaio, infine corrisponde (con la busta paga di febbraio) le somme dovute effettivamente per il mese di gennaio, indicandone il dettaglio nella busta di febbraio (che quindi coincide con il LUL di gennaio);
- Policlinico IT applica l'orario plurisettimanale/annuale previsto dal CCNL, orario che, anche in ragione della natura dell'attività esercitata, prevede un orario di lavoro flessibile medio di 36 ore settimanali su base annua, con pagamento delle ore che nell'anno eccedono la media delle 36 ore settimanali.
11. Con riguardo agli altri titoli oggetto di causa, l'appellante ha eccepito:
- l' è stato corrisposto alla lavoratrice nel periodo di riferimento in relazione a dodici CP_3 mensilità di retribuzione ordinaria;
- l'EADR non va calcolato nella tredicesima mensilità;
- la maggiorazione per lavoro notturno va erogata per le ore di lavoro prestate tra le ore 22 e le ore 6 e non per tutte le ore del turno che comprende questa fascia oraria;
5 - l'indennità per lavoro festivo va erogata per le ore del turno lavorate nel giorno festivo e non in relazione all'intero turno, ove iniziato ovvero proseguito in un giorno feriale;
- le festività non godute sono pagate nel mese successivo a quello di paga corrente, stante il metodo di liquidazione della retribuzione mensilizzato e sfalsato, con anticipi e recuperi a conguaglio e sono state tutte saldate;
- nulla è dovuto alla lavoratrice a titolo di t.f.r., in quanto il rapporto di lavoro è ancora in essere.
12. Vale allora osservare che il CCNL IS AI -Personale non medico, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti, stabilisce:
- art. 18 Orario di lavoro: “L'orario di lavoro (ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in
38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norna su 6 giorni e, laddove
l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. …
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con
l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del
Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori
o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le
Rappresentanze Sindacali di cui all'art.77…
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.”;
- art. 49 Retribuzione: “La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:
-retribuzione come da posizione economica;
-retribuzione individuale di anzianità ad personam;
-EADR; -tredicesima mensilità; -trattamento di fine rapporto;
-elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,72 ed eventuali trattamenti ad personam.
- art. 58 Paga giornaliera e oraria: “La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione: -retribuzione come da
6 relativa posizione;
-retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- EADR;
- assegno ad personam;
- indennità per mansioni superiori.
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l'orario di lavoro di 38 ore. …”;
- art. 66 Tredicesima mensilità: “A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: tabellare annuo di cui all'art. 50 come da posizione economica diviso dodici e retribuzione individuale di anzianità.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, effetti, come mese intero”;
- art. 61 Indennità: “Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
…
c. Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una “'indennità notturna" rideterminata nella misura unica uguale per tutti di euro 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00
e le ore 6.00.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un'indennità rideterminata in euro 17,82 lorde se le prestazioni fomite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a euro 8191 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.
d. Altre indennità. Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di
7 assistenza agli anziani, operante su tre turni, compete un'indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50 giornaliere.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno”;
- art. 29 Festività: “Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: -Capodanno (l° gennaio); -Epifania (6 gennaio); -
Anniversario della Liberazione (25 aprile); -Lunedì di Pasqua;
-Festa del lavoro (1° maggio); -Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); -
TI (l° novembre); OL IO (8 dicembre); AL (25 dicembre); -
S. TE (26 dicembre); -Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui all'art. 49.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita in giornata stabilita dall' Amministrazione, sentito
l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall'Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.
- art. 59 Lavoro supplementare e straordinario: “È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
8 Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art. 58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 200%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
- art. 66 Trattamento di fine rapporto: “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un'indennità di anzianità sin dal 31 maggio 1982. Per tutto il personale per il periodo successivo al 3l maggio 1992 si applica la Legge n.297 182. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: -retribuzione come da posizione economica;
-retribuzione individuale di anzianità ad personam;
-elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); -indennità per mansioni superiori;
-indennità di coordinamento non revocabile;
-superminimi; -assegni ad personam;
-indennità specifiche;
-indennità professionali;
-premio di incentivazione;
- tredicesima mensilità; -indennità sostitutiva del preavviso”.
13. Osserva allora la Corte:
- la modalità di liquidazione della retribuzione descritta dall'appellante (mensilizzata e differita) risulta effettivamente documentata dalle buste paga in atti (v. le seguenti annotazioni sulle buste paga: anticipo retribuzione, recupero anticipo MP -ossia mese precedente-, retribuzione MP, festività non godute MP);
- l'EADR non spetta alla lavoratrice sulla 13° mensilità;
- la maggiorazione del compenso per lavoro notturno e lavoro festivo spetta alla lavoratrice soltanto per la quota oraria prestata nel periodo considerato dal CCNL come utile al fine;
- il Tribunale ha accertato, senza devoluzione al grado, che il calcolo del lavoro ordinario- straordinario va eseguito secondo l'istituto dell'orario multiperiodale (v. pag. 4 sentenza:
“… non essendo in contestazione il diritto del datore di lavoro di applicare l'orario multiperiodale, tanto più le modalità di applicazione e le relative conseguenze…”).
9 Consegue che la determinazione del dovuto alla lavoratrice per lavoro ordinario e straordinario non può che muovere da tale premessa;
- va ora aggiunto che, giusta il doc. 6 prodotto dalla stessa società appellante, il calcolo dell'orario multiperiodale va eseguito su base trimestrale;
- l'appellante ha provato di aver pagato l'indennità di cui all'art. 61 lett. d), come da doc. l0 allegato alle note autorizzate depositate in primo grado e da bonifico del 28 febbraio 2019.
14. Sulla base del descritto quadro normativo e probatorio di riferimento, la Corte ha quindi disposo c.t.u. contabile sul seguente quesito:
“Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa e avuto riguardo al periodo gennaio 2013
– gennaio 2018: CP_ a) visti gli artt. 18 e 19 CCNL vigente ratione temporis e gli accordi sindacali in materia di orario multi periodale (in specie v. doc. 6 fascicolo primo grado appellante):
- accerti, con valutazione trimestrale, le ore di lavoro complessivamente prestate da CP_1
e se, in relazione a tale dato complessivo, vi sia stata o meno prestazione di lavoro
[...] ulteriore a quello ordinario. Nella seconda ipotesi, indichi il numero delle ore di lavoro straordinario prestate giusta le conformi previsioni del CCNL;
-quindi, accerti se, per ogni anno, la società appellante ha pagato alla lavoratrice il dovuto
a titolo di retribuzione mensile ordinaria e di eventuale lavoro straordinario prestato;
b) visto l'art. 21 del CCNL, accerti se la società ha pagato il dovuto per tredicesima mensilità;
c) visto l'art. 61, lett. c) e d), accerti se la società ha pagato il dovuto per le seguenti indennità: turno, servizio notturno e servizio festivo;
d) accerti se le festività non godute sono state o meno retribuite alla lavoratrice;
d) accerti se, in esito a tali verifiche, sussistono o meno differenze da inserire nella base di calcolo del t.f.r..
Ai fini del predetto computo, consideri il c.t.u.:
a) le ore di lavoro prestate dalla quali risultanti dalle timbrature in atti e dal LUL CP_1 prodotto dalla società appellante;
b) gli importi che la lavoratrice ammette come ricevuti nel proprio conteggio;
c) la somma pagata dalla società datrice di lavoro con bonifico del 28 febbraio 2019 (doc.
10 fascicolo primo grado appellante)”
15. Il c.t.u. ha accertato quanto segue:
“- Differenze retribuzioni ordinarie 0,00
10 - Differenze compenso lavoro straordinario 240,63
- Differenze per 13ma mensilità' 0,00
- Indennità art. 61 lett. c) e d) (indennità turno, servizio notturno e servizio festivo) 0,00
- Differenze per festività (non godute) € 550,85
Totale differenze accertate 791,47
+ differenze per tratt. di fine rapporto 4,45
Totale complessivo accertato nella perizia contabile (a credito appellato) 795,91…”
16. Il c.t.u. è pervenuto a queste conclusioni osservando quanto segue:
“…Ciò premesso, sulla base degli atti depositati dalle parti, dalla contrattazione collettiva vigente del settore "Case di cura private-personale non medico AIOP" ed in relazione al quesito formulato dalla Ecc.ma Corte, questa c.t.u. ha proceduto alla determinazione, sulla base dei minimi di trattamento previsti per il livello retributivo di inquadramento Bl, quanto richiesto in quesito articolando l'impianto peritale come di seguito:
Verificato che:
a) non risultano rinvenuti nel fascicolo telematico in grado di appello le timbrature di entrata e uscita dal lavoro della dipendente
b) ai fini della quantificazione delle indennità contrattualmente previste per il servizio prestato nelle ore notturne e nei giorni festivi, dette timbrature di entrata e uscita dal lavoro sono necessarie;
c) per le predette indennità i conteggi prodotti in prime cure dall'appellata risultano essere quantificate considerando: -per le indennità festive l'intera giornata per ogni prestazione nel giorno di festa;
-per le indennità notturne le stesse risultano essere determinate nella misura di 9 ore (fino
a tutto il mese di marzo 20l6) e di 10 ore (dall'aprile20l6) per ogni giorno di prestazione di lavoro notturno.
Il CCNL AI applicato stabilisce il lavoro notturno quello prestato dalle ore 22,00 alle ore 06,00 per un totale massimo di n. 8ore, questo CTU, da un'attenta verifica dei fogli presenza in atti, ha determinato le predette indennità nelle misure indicate nei ruoli paga prodotti in atti.
Pertanto, mediante l'applicazione del "mese sfasato" (o calendario differito), utilizzato dalla Srl
Policlinico IT il sottoscritto c.t.u., sulla base dell'orario di lavoro prestato di cui ai fogli di presenza in atti, ha calcolato, mediante valutazione trimestrale, le ore di lavoro ordinarie, straordinarie, le festività infrasettimanali non usufruite, ai fini delle indennità ex art. 61 del CCNL le giornate di presenza di turno, notturno e festivo.
Nel modello contabile sono riportate giornalmente, per il periodo dal dicembre 2012 al dicembre
2017,le ore di presenze prestate dalla . CP_1
11 Con il MODELLO CONTABILE N. 02 da all.to n.22 a all.to n.35 il sottoscritto c.t.u. ha calcolato le somme dovute a titolo di retribuzioni ordinarie, tredicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario, indennità di turno, per servizio festivo e notturno, festività non usufruite per il periodo dal gennaio 2013 al gennaio 2018 considerando: -le ore e i giorni di lavoro accertati nel modello contabile n. 0l; -l'applicazione del "mese sfasato" (o calendario differito) utilizzato dall'appellante.
In sostanza, la retribuzione del mese corrente tiene conto delle presenze e delle variazioni (come permessi, ferie, malattia) registrate nel mese precedente;
-gli importi dichiarati percepiti dall'appellata nei propri conteggi depositati in prime cure -il bonifico del 28 febbraio 2019 (doc. l0 fascicolo primo grado appellante), limitatamente al periodo di cui in quesito, nella misura di €. 5,70.
MODELLO CONTABILE N. 03 da all.to n. 36 a all.to n. 36 L'elaborato è relativo al calcolo del trattamento di fine rapporto calcolato secondo quanto previsto dal CCNL e dalla L. n. 297 del
29.05.1982. Il calcolo è stato effettuato sulle differenze retributive accertate utili ai fini del predetto istituto contrattuale.
MODELLO CONTABILE N.0 4 da all.to n. 37 ad all.to n. 37. L'elaborato è relativo al riepilogo generale degli importi accertati dal sottoscritto CTU di cui ai modelli contabili n. 02 e 03 come da seguente tabella…”
17. La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., in quanto hanno puntualmente riscontrato il quesito posto e sono esenti da errori logici, giuridici o contabili. Inoltre, tali conclusioni non risultano contestate dalla società appellante, il che conforta viepiù l'osservazione appena svolta.
18. Pertanto, va affermato che la lavoratrice vanta il diritto alle seguenti differenze retributive:
€ 240,63 per compenso lavoro straordinario
€ 550,85 per festività non godute e in totale € 791,47.
19. Su tale importo spettano altresì alla lavoratrice ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
20. All'attualità non spetta ovviamente alla lavoratrice il t.f.r., perché il rapporto di lavoro è ancora in essere (art. 2120 cc). Comunque, resta fermo il suo diritto alla differenza maturata a tal titolo in relazione al periodo oggetto di causa, pari a € 4,45.
21. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in riforma della sentenza impugnata:
- il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
- l'appellante va condannata a pagare a la somma complessiva di € 791,47 a CP_1 titolo di differenze per compenso lavoro straordinario e per festività non godute in relazione
12 al periodo gennaio 2013 – gennaio 2018, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- va dichiarato che, in relazione al predetto periodo, la ha maturato una differenza sul CP_1
t.f.r. di € 4,45.
22. Stante l'esito del grado e quello complessivo della lite, connotato da reciproca soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti.
23. Per le stesse ragioni le spese delle c.t.u. sono poste a carico solidale delle parti nei confronti dei consulente dell'ufficio e in misura della metà per ciascuna nei rapporti interni.
Le spese della c.t.u. del primo grado restano liquidate nella misura stabilita dal Tribunale, mentre quelle della c.t.u. del grado sono liquidate con separato decreto.
24. Infine, ai sensi dell'art. 336 cpc, la lavoratrice va condannata a restituire alla società appellante l'importo di € 10.092,45 pagatole, come dimostrato dalla documentazione di causa, in esecuzione della sentenza di primo grado, ora riformata, con gli interessi legali dall'esborso fino al saldo.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 9387/2018 del Tribunale del lavoro di Roma e condanna il Policlinico
IT srl a pagare a la somma complessiva di € 791,47 a titolo di compenso per lavoro CP_1 straordinario e per festività non godute in relazione al periodo gennaio 2013 – gennaio 2018, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Dichiara che in relazione al predetto periodo ha maturato una differenza sul t.f.r. di € CP_1
4,45.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase monitoria.
Conferma la liquidazione delle spese della c.t.u. del primo grado stabilita dal Tribunale e liquida la c.t.u. del giudizio di secondo grado con separato decreto.
Pone le dette spese di c.t.u. a carico solidale delle parti nei confronti del c.t.u. e in misura della metà
a carico di ciascuna di esse.
Condanna a restituire al Policlinico IT srl la somma complessiva di € 10.092,45 CP_1 pagatale in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dall'esborso fino al saldo.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. TE Scarafoni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. TE Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1009/2022 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. F. Hernandez giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10292/2021, pubblicata il 16 dicembre 2021 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc Policlinico IT srl proponeva opposizione, chiedendone la revoca, al decreto n. 9387/2018 con cui il Tribunale del lavoro di Roma le aveva ingiunto di pagare a la somma complessiva di € 7.243,50 per differenze retributive CP_1 maturate a vario titolo in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti nel periodo 1° gennaio 2013 – 31 gennaio 2018 .
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva CP_1
l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, che dichiarava esecutivo. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la lavora alle dipendenze del Policlinico IT srl con contratto di lavoro a tempo pieno CP_1 di 36 ore settimanali e con qualifica di operatore socio-sanitario, livello B1 del CCNL AIOP
-Personale non medico;
- la lavoratrice ha dedotto in via monitoria che nel periodo gennaio 2013 – gennaio 2018 aveva svolto più ore di lavoro rispetto a quelle compensate e che non le erano state pagate in modo esatto le indennità contrattuali ex art. 61 CCNL, le indennità festive, le indennità notturne, le retribuzioni aggiuntive e il fondo t.f.r.;
- la società opponente non ha contestato l'an del diritto della lavoratrice al compenso delle dette ulteriori ore di lavoro, quali dimostrate dai fogli delle timbrature prodotti in sede monitoria, ma ha contestato il quantum preteso a tal titolo, indicando la propria diversa modalità di liquidazione del credito;
- al riguardo, l'espletata c.t.u. contabile ha accertato che la società datrice di lavoro non ha applicato l'istituto dell'orario “multiperiodale”, da lei richiamato al fine, ma ha piuttosto applicato il diverso istituto della “banca ore”, pur in assenza del necessario accordo con la lavoratrice. Quindi, per le ore di lavoro prestate oltre il monte ore ordinario la ha CP_1 percepito solo la quota di maggiorazione prevista dal CCNL. Di conseguenza, è creditrice delle differenze quantificabili nel 100% della paga oraria contrattuale;
- non si condivide la liquidazione di tale credito operata dal c.t.u., il quale si è discostato erroneamente dai conteggi della lavoratrice, elaborati su 138,75 ore di lavoro straordinario riportate sui cedolini paga. Pertanto, alla stessa spetta l'importo di € 1.059,87;
- deve essere confermato il diritto della lavoratrice a tutti gli altri compensi richiesti in via monitoria, in quanto dalle conclusioni formulate nella c.t.u. (pagg. 9 -10) emerge che il consulente dell'ufficio ha argomentato e indagato esclusivamente sulla parte di quesito relativa all'orario multiperiodale, ritenendo in modo generico “non corretta la remunerazione
2 indicata nelle buste paga”. Pertanto, per i menzionati titoli va confermato quanto domandato dalla lavoratrice, pari a complessivi € 6.1833,64.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 22 aprile 2022,
Policlinico IT srl chiedeva che, in riforma della sentenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse accolta, con condanna dell'appellata a restituire quanto pagatole in esecuzione della sentenza di primo grado. A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) il Tribunale ha affermato che non è in contestazione il diritto della società di applicare l'orario multiperiodale, ma, di fatto, ha disapplicato tale istituto;
b) il Tribunale ha omesso di considerare che la società datrice di lavoro ha effettuato le verifiche delle ore a debito e a credito della lavoratrice trimestralmente e ha effettuato le compensazioni annualmente;
c) la sentenza è errata laddove ha disapplicato in toto le compensazioni effettuate dalla società, in quanto, anche nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuto errato il criterio delle compensazioni orarie su base annuale, troverebbe applicazione il criterio del calcolo trimestrale, che condurrebbe alle differenze retributive di cui ai conteggi del c.t.u.
(€ 706,64);
d) anche se la condotta delle parti configurasse di fatto l'istituto della “banca ore”, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di un accordo sull'uso della “banca ore” realizzatosi per fatti concludenti, dal momento che la lavoratrice, per anni, nulla ha contestato ed eccepito in merito;
e) il Tribunale ha violato l'art. 18 del CCNL per il Personale non medico con CP_2 riferimento alle differenze retributive per lavoro straordinario, non considerando le compensazioni effettuate tra le ore a debito e le ore a credito e determinando una duplicazione dei pagamenti;
f) la sentenza è errata laddove il Tribunale ha affermato l'imprescindibilità dell'indagine del c.t.u., ritenendo necessaria nel caso di specie l'applicazione di nozioni e regole ricadenti in una disciplina diversa dal diritto, ma si è poi discostato dalle conclusioni e dai calcoli del consulente tecnico con una motivazione generica, oltre che errata;
g) il Tribunale ha erroneamente confermato la debenza di tutti gli elementi retributivi costituenti il titolo monitorio, estrapolando senza alcuna contestualizzazione una frase delle conclusioni della c.t.u. e omettendo di considerare la relazione tecnica nel suo insieme, nonché, e soprattutto, disattendendo tout court i conteggi analitici elaborati dal c.t.u.;
3 h) il Tribunale ha erroneamente confermato il decreto ingiuntivo, omettendo di considerare che Policlinico IT ha fornito la prova documentale (non contestata da controparte) di aver corrisposto alla lavoratrice la differenza a titolo di indennità per il personale che opera su tre turni, di cui all'art. 61, lettera d) del CCNL applicato;
i) il Tribunale ha violato l'art. 2120 cc e il CCNL, riconoscendo le somme a titolo di t.f.r., mentre il rapporto di lavoro non è ancora cessato. Inoltre, nei conteggi formulati dalla lavoratrice sono stati considerati elementi retributivi che non rientrano nella base di calcolo del t.f.r.. Peraltro, il c.t.u. non ha ravvisato alcuna differenza a titolo di t.f.r..
4. non si costituiva in giudizio e restava contumace. CP_1
5. La causa, istruita nel grado con c.t.u. contabile, è stata decisa come in dispositivo all'udienza del 9 luglio 2025.
6. Preliminarmente, la Corte dà atto della validità della notifica del ricorso di appello alla parte appellata, dacché eseguita ex art. 170 cpc agli avvocati Eva Utzeri e Aldo Truglia costituti in primo grado per la via pec al loro indirizzo estratto dal registro IN EC (Cass. n. 2460/2021: “A CP_1 seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del
d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del
2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art.
66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del
d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato IN-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.”).
Da tanto consegue la declaratoria di contumacia della parte appellata.
7. Nel merito, l'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
8. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che con il ricorso in monitorio la si è dichiarata creditrice di differenze CP_1 retributive maturate:
- per paga base ex art. 49 del CCNL;
- per maggiorazione lavoro straordinario ex art. 59 del CCNL;
4 - per indennità contrattuali dovute ex art. 61 lett. d), lett. c) n. 1, lett. c) n. 2 del CCNL;
- per le indennità per le festività non godute;
- per mensilità aggiuntiva;
- per t.f.r..
9. Con riguardo ai primi due titoli, osserva la Corte che le parti non controvertono sulle ore di lavoro oggettivamente prestate dalla lavoratrice nel periodo di riferimento, ore che risultano dalla documentazione in atti (buste paga, fogli timbrature presenze e LUL), ma controvertono piuttosto sulla modalità di quantificazione delle ore di lavoro ordinario e straordinario e di contabilizzazione del relativo compenso.
10. In particolare, secondo la prospettazione della società datrice di lavoro, al fine si deve tener conto dei seguenti parametri giuridico-contabili;
- la retribuzione è corrisposta ogni 30 del mese, tenuto conto che nel contratto collettivo è prevista una retribuzione mensilizzata. Ogni mese, quindi, la società: -inserisce in busta paga l'intero importo relativo al mese corrente a titolo di acconto (sempre uguale, essendo la retribuzione mensilizzata); -detrae l'acconto della retribuzione mensilizzata corrisposto il mese precedente;
-calcola le somme dovute nel mese precedente e le inserisce nella busta paga (paga base effettivamente dovuta per i giorni lavorati, indennità, straordinari, festività, ferie, malattia etc.).
In sostanza, nel mese di febbraio la società corrisponde un importo (sempre uguale ogni mese) come acconto per il mese di febbraio, poi detrae l'acconto (identico) erogato a gennaio per il mese di gennaio, infine corrisponde (con la busta paga di febbraio) le somme dovute effettivamente per il mese di gennaio, indicandone il dettaglio nella busta di febbraio (che quindi coincide con il LUL di gennaio);
- Policlinico IT applica l'orario plurisettimanale/annuale previsto dal CCNL, orario che, anche in ragione della natura dell'attività esercitata, prevede un orario di lavoro flessibile medio di 36 ore settimanali su base annua, con pagamento delle ore che nell'anno eccedono la media delle 36 ore settimanali.
11. Con riguardo agli altri titoli oggetto di causa, l'appellante ha eccepito:
- l' è stato corrisposto alla lavoratrice nel periodo di riferimento in relazione a dodici CP_3 mensilità di retribuzione ordinaria;
- l'EADR non va calcolato nella tredicesima mensilità;
- la maggiorazione per lavoro notturno va erogata per le ore di lavoro prestate tra le ore 22 e le ore 6 e non per tutte le ore del turno che comprende questa fascia oraria;
5 - l'indennità per lavoro festivo va erogata per le ore del turno lavorate nel giorno festivo e non in relazione all'intero turno, ove iniziato ovvero proseguito in un giorno feriale;
- le festività non godute sono pagate nel mese successivo a quello di paga corrente, stante il metodo di liquidazione della retribuzione mensilizzato e sfalsato, con anticipi e recuperi a conguaglio e sono state tutte saldate;
- nulla è dovuto alla lavoratrice a titolo di t.f.r., in quanto il rapporto di lavoro è ancora in essere.
12. Vale allora osservare che il CCNL IS AI -Personale non medico, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti, stabilisce:
- art. 18 Orario di lavoro: “L'orario di lavoro (ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in
38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norna su 6 giorni e, laddove
l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. …
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con
l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del
Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all'art.77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori
o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le
Rappresentanze Sindacali di cui all'art.77…
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.”;
- art. 49 Retribuzione: “La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:
-retribuzione come da posizione economica;
-retribuzione individuale di anzianità ad personam;
-EADR; -tredicesima mensilità; -trattamento di fine rapporto;
-elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,72 ed eventuali trattamenti ad personam.
- art. 58 Paga giornaliera e oraria: “La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione: -retribuzione come da
6 relativa posizione;
-retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- EADR;
- assegno ad personam;
- indennità per mansioni superiori.
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l'orario di lavoro di 38 ore. …”;
- art. 66 Tredicesima mensilità: “A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: tabellare annuo di cui all'art. 50 come da posizione economica diviso dodici e retribuzione individuale di anzianità.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, effetti, come mese intero”;
- art. 61 Indennità: “Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
…
c. Indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una “'indennità notturna" rideterminata nella misura unica uguale per tutti di euro 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00
e le ore 6.00.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un'indennità rideterminata in euro 17,82 lorde se le prestazioni fomite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a euro 8191 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.
d. Altre indennità. Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di
7 assistenza agli anziani, operante su tre turni, compete un'indennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di euro 4,50 giornaliere.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno”;
- art. 29 Festività: “Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività: -Capodanno (l° gennaio); -Epifania (6 gennaio); -
Anniversario della Liberazione (25 aprile); -Lunedì di Pasqua;
-Festa del lavoro (1° maggio); -Festa della Repubblica (2 giugno); - Assunzione della Madonna (15 agosto); -
TI (l° novembre); OL IO (8 dicembre); AL (25 dicembre); -
S. TE (26 dicembre); -Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui all'art. 49.
I lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita in giornata stabilita dall' Amministrazione, sentito
l'interessato.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all'art.28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall'Amministrazione, in accordo con l'interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.
- art. 59 Lavoro supplementare e straordinario: “È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale.
Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
8 Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art. 58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 200%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
- art. 66 Trattamento di fine rapporto: “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia deve essere corrisposta un'indennità di anzianità sin dal 31 maggio 1982. Per tutto il personale per il periodo successivo al 3l maggio 1992 si applica la Legge n.297 182. Le voci che rientrano nel T.F.R. sono quelle previste ai sensi di legge: -retribuzione come da posizione economica;
-retribuzione individuale di anzianità ad personam;
-elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR); -indennità per mansioni superiori;
-indennità di coordinamento non revocabile;
-superminimi; -assegni ad personam;
-indennità specifiche;
-indennità professionali;
-premio di incentivazione;
- tredicesima mensilità; -indennità sostitutiva del preavviso”.
13. Osserva allora la Corte:
- la modalità di liquidazione della retribuzione descritta dall'appellante (mensilizzata e differita) risulta effettivamente documentata dalle buste paga in atti (v. le seguenti annotazioni sulle buste paga: anticipo retribuzione, recupero anticipo MP -ossia mese precedente-, retribuzione MP, festività non godute MP);
- l'EADR non spetta alla lavoratrice sulla 13° mensilità;
- la maggiorazione del compenso per lavoro notturno e lavoro festivo spetta alla lavoratrice soltanto per la quota oraria prestata nel periodo considerato dal CCNL come utile al fine;
- il Tribunale ha accertato, senza devoluzione al grado, che il calcolo del lavoro ordinario- straordinario va eseguito secondo l'istituto dell'orario multiperiodale (v. pag. 4 sentenza:
“… non essendo in contestazione il diritto del datore di lavoro di applicare l'orario multiperiodale, tanto più le modalità di applicazione e le relative conseguenze…”).
9 Consegue che la determinazione del dovuto alla lavoratrice per lavoro ordinario e straordinario non può che muovere da tale premessa;
- va ora aggiunto che, giusta il doc. 6 prodotto dalla stessa società appellante, il calcolo dell'orario multiperiodale va eseguito su base trimestrale;
- l'appellante ha provato di aver pagato l'indennità di cui all'art. 61 lett. d), come da doc. l0 allegato alle note autorizzate depositate in primo grado e da bonifico del 28 febbraio 2019.
14. Sulla base del descritto quadro normativo e probatorio di riferimento, la Corte ha quindi disposo c.t.u. contabile sul seguente quesito:
“Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa e avuto riguardo al periodo gennaio 2013
– gennaio 2018: CP_ a) visti gli artt. 18 e 19 CCNL vigente ratione temporis e gli accordi sindacali in materia di orario multi periodale (in specie v. doc. 6 fascicolo primo grado appellante):
- accerti, con valutazione trimestrale, le ore di lavoro complessivamente prestate da CP_1
e se, in relazione a tale dato complessivo, vi sia stata o meno prestazione di lavoro
[...] ulteriore a quello ordinario. Nella seconda ipotesi, indichi il numero delle ore di lavoro straordinario prestate giusta le conformi previsioni del CCNL;
-quindi, accerti se, per ogni anno, la società appellante ha pagato alla lavoratrice il dovuto
a titolo di retribuzione mensile ordinaria e di eventuale lavoro straordinario prestato;
b) visto l'art. 21 del CCNL, accerti se la società ha pagato il dovuto per tredicesima mensilità;
c) visto l'art. 61, lett. c) e d), accerti se la società ha pagato il dovuto per le seguenti indennità: turno, servizio notturno e servizio festivo;
d) accerti se le festività non godute sono state o meno retribuite alla lavoratrice;
d) accerti se, in esito a tali verifiche, sussistono o meno differenze da inserire nella base di calcolo del t.f.r..
Ai fini del predetto computo, consideri il c.t.u.:
a) le ore di lavoro prestate dalla quali risultanti dalle timbrature in atti e dal LUL CP_1 prodotto dalla società appellante;
b) gli importi che la lavoratrice ammette come ricevuti nel proprio conteggio;
c) la somma pagata dalla società datrice di lavoro con bonifico del 28 febbraio 2019 (doc.
10 fascicolo primo grado appellante)”
15. Il c.t.u. ha accertato quanto segue:
“- Differenze retribuzioni ordinarie 0,00
10 - Differenze compenso lavoro straordinario 240,63
- Differenze per 13ma mensilità' 0,00
- Indennità art. 61 lett. c) e d) (indennità turno, servizio notturno e servizio festivo) 0,00
- Differenze per festività (non godute) € 550,85
Totale differenze accertate 791,47
+ differenze per tratt. di fine rapporto 4,45
Totale complessivo accertato nella perizia contabile (a credito appellato) 795,91…”
16. Il c.t.u. è pervenuto a queste conclusioni osservando quanto segue:
“…Ciò premesso, sulla base degli atti depositati dalle parti, dalla contrattazione collettiva vigente del settore "Case di cura private-personale non medico AIOP" ed in relazione al quesito formulato dalla Ecc.ma Corte, questa c.t.u. ha proceduto alla determinazione, sulla base dei minimi di trattamento previsti per il livello retributivo di inquadramento Bl, quanto richiesto in quesito articolando l'impianto peritale come di seguito:
Verificato che:
a) non risultano rinvenuti nel fascicolo telematico in grado di appello le timbrature di entrata e uscita dal lavoro della dipendente
b) ai fini della quantificazione delle indennità contrattualmente previste per il servizio prestato nelle ore notturne e nei giorni festivi, dette timbrature di entrata e uscita dal lavoro sono necessarie;
c) per le predette indennità i conteggi prodotti in prime cure dall'appellata risultano essere quantificate considerando: -per le indennità festive l'intera giornata per ogni prestazione nel giorno di festa;
-per le indennità notturne le stesse risultano essere determinate nella misura di 9 ore (fino
a tutto il mese di marzo 20l6) e di 10 ore (dall'aprile20l6) per ogni giorno di prestazione di lavoro notturno.
Il CCNL AI applicato stabilisce il lavoro notturno quello prestato dalle ore 22,00 alle ore 06,00 per un totale massimo di n. 8ore, questo CTU, da un'attenta verifica dei fogli presenza in atti, ha determinato le predette indennità nelle misure indicate nei ruoli paga prodotti in atti.
Pertanto, mediante l'applicazione del "mese sfasato" (o calendario differito), utilizzato dalla Srl
Policlinico IT il sottoscritto c.t.u., sulla base dell'orario di lavoro prestato di cui ai fogli di presenza in atti, ha calcolato, mediante valutazione trimestrale, le ore di lavoro ordinarie, straordinarie, le festività infrasettimanali non usufruite, ai fini delle indennità ex art. 61 del CCNL le giornate di presenza di turno, notturno e festivo.
Nel modello contabile sono riportate giornalmente, per il periodo dal dicembre 2012 al dicembre
2017,le ore di presenze prestate dalla . CP_1
11 Con il MODELLO CONTABILE N. 02 da all.to n.22 a all.to n.35 il sottoscritto c.t.u. ha calcolato le somme dovute a titolo di retribuzioni ordinarie, tredicesima mensilità, il compenso per lavoro straordinario, indennità di turno, per servizio festivo e notturno, festività non usufruite per il periodo dal gennaio 2013 al gennaio 2018 considerando: -le ore e i giorni di lavoro accertati nel modello contabile n. 0l; -l'applicazione del "mese sfasato" (o calendario differito) utilizzato dall'appellante.
In sostanza, la retribuzione del mese corrente tiene conto delle presenze e delle variazioni (come permessi, ferie, malattia) registrate nel mese precedente;
-gli importi dichiarati percepiti dall'appellata nei propri conteggi depositati in prime cure -il bonifico del 28 febbraio 2019 (doc. l0 fascicolo primo grado appellante), limitatamente al periodo di cui in quesito, nella misura di €. 5,70.
MODELLO CONTABILE N. 03 da all.to n. 36 a all.to n. 36 L'elaborato è relativo al calcolo del trattamento di fine rapporto calcolato secondo quanto previsto dal CCNL e dalla L. n. 297 del
29.05.1982. Il calcolo è stato effettuato sulle differenze retributive accertate utili ai fini del predetto istituto contrattuale.
MODELLO CONTABILE N.0 4 da all.to n. 37 ad all.to n. 37. L'elaborato è relativo al riepilogo generale degli importi accertati dal sottoscritto CTU di cui ai modelli contabili n. 02 e 03 come da seguente tabella…”
17. La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., in quanto hanno puntualmente riscontrato il quesito posto e sono esenti da errori logici, giuridici o contabili. Inoltre, tali conclusioni non risultano contestate dalla società appellante, il che conforta viepiù l'osservazione appena svolta.
18. Pertanto, va affermato che la lavoratrice vanta il diritto alle seguenti differenze retributive:
€ 240,63 per compenso lavoro straordinario
€ 550,85 per festività non godute e in totale € 791,47.
19. Su tale importo spettano altresì alla lavoratrice ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
20. All'attualità non spetta ovviamente alla lavoratrice il t.f.r., perché il rapporto di lavoro è ancora in essere (art. 2120 cc). Comunque, resta fermo il suo diritto alla differenza maturata a tal titolo in relazione al periodo oggetto di causa, pari a € 4,45.
21. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in riforma della sentenza impugnata:
- il decreto ingiuntivo opposto va revocato;
- l'appellante va condannata a pagare a la somma complessiva di € 791,47 a CP_1 titolo di differenze per compenso lavoro straordinario e per festività non godute in relazione
12 al periodo gennaio 2013 – gennaio 2018, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo;
- va dichiarato che, in relazione al predetto periodo, la ha maturato una differenza sul CP_1
t.f.r. di € 4,45.
22. Stante l'esito del grado e quello complessivo della lite, connotato da reciproca soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti.
23. Per le stesse ragioni le spese delle c.t.u. sono poste a carico solidale delle parti nei confronti dei consulente dell'ufficio e in misura della metà per ciascuna nei rapporti interni.
Le spese della c.t.u. del primo grado restano liquidate nella misura stabilita dal Tribunale, mentre quelle della c.t.u. del grado sono liquidate con separato decreto.
24. Infine, ai sensi dell'art. 336 cpc, la lavoratrice va condannata a restituire alla società appellante l'importo di € 10.092,45 pagatole, come dimostrato dalla documentazione di causa, in esecuzione della sentenza di primo grado, ora riformata, con gli interessi legali dall'esborso fino al saldo.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 9387/2018 del Tribunale del lavoro di Roma e condanna il Policlinico
IT srl a pagare a la somma complessiva di € 791,47 a titolo di compenso per lavoro CP_1 straordinario e per festività non godute in relazione al periodo gennaio 2013 – gennaio 2018, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti fino al saldo.
Dichiara che in relazione al predetto periodo ha maturato una differenza sul t.f.r. di € CP_1
4,45.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase monitoria.
Conferma la liquidazione delle spese della c.t.u. del primo grado stabilita dal Tribunale e liquida la c.t.u. del giudizio di secondo grado con separato decreto.
Pone le dette spese di c.t.u. a carico solidale delle parti nei confronti del c.t.u. e in misura della metà
a carico di ciascuna di esse.
Condanna a restituire al Policlinico IT srl la somma complessiva di € 10.092,45 CP_1 pagatale in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dall'esborso fino al saldo.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. TE Scarafoni
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